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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1875
Presentato in data: 18/07/2001
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L. R. 23 novembre 1987, n. 35 (delibera di Giunta n. 1446 del 17 07 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

     NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI
DELL'ART.14 DEL D.P.R 24 LUGLIO 1977, N. 616.
ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 1
Competenze della Regione
La Regione esercita le funzioni amministrative in materia
di persone giuridiche private ad essa delegate a norma
dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nel
rispetto delle previsioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto di seguito indicato come
regolamento statale .
Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei
confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle
altre istituzioni private che operano nelle materie di
competenza regionale di cui all'art. 117 della
Costituzione e le cui finalità statutarie si attuano
nell'ambito della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Funzioni regionali
Le funzioni amministrative indicate nell'art. 1
concernono:
il riconoscimento della personalità giuridica,
determinato dall'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche di cui all'art. 3;
l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo
e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse
nel registro di cui all'art. 3;
la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del
codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa
nel registro di cui all'art. 3;
la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione
ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile;
la devoluzione dei beni residui dei Comitati ai sensi
dell'art.42 del Codice Civile;
il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi
dell'art. 25 del codice civile;
il coordinamento dell'attività e l'unificazione
dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'art.
26 del codice civile;
la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'art.28
del codice civile;
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall'art.35 del Codice Civile agli amministratori ed ai
liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte,
nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art.5.
Art. 3
Istituzione del registro delle persone giuridiche
E' istituito il registro delle persone giuridiche private
in attuazione dell'art. 7 del regolamento statale per i
fini previsti dal medesimo.
Il registro assicura la pubblicità nei confronti dei
terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'art. 4 del
regolamento statale.
Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere
visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 recante Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali , dei documenti che hanno dato luogo ad
iscrizioni nel registro nonché di ottenere estratti dei
suddetti documenti o certificati riguardanti elementi
contenuti nel registro.
La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione secondo tecniche informatiche del registro di
cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare
completezza, pubblicità, tempestività, diffusione,
certezza delle informazioni ivi contenute nonché il
collegamento con gli uffici territoriali del governo, nel
rispetto delle previsioni contenute nel regolamento
statale e della legge n. 675 del 1996.
La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione
del presente articolo prevedendo in particolare il
rilascio anche per corrispondenza e per via telematica
degli estratti e dei certificati.
La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici
territoriali del governo per lo scambio dei dati e delle
informazioni tra le amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 6 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4
Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica
La domanda di iscrizione nel registro di cui all'art. 3
ai fini del riconoscimento della personalità giuridica,
sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
corredata dalla documentazione indicata dal comma 2
dell'art. 2 del regolamento statale, come specificato
dalle disposizioni della Giunta regionale previste al
comma 5 dell'art.3.
L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica di una fondazione, oltre che
per domanda dei soggetti legittimati ai sensi di legge,
può essere disposta d'ufficio in caso di ingiustificata
inerzia di tali soggetti.
L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica è disposta previa valutazione
dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e
dell'idoneità della dotazione patrimoniale al
perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 5
Altre iscrizioni nel registro
La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro
di cui all'art. 3 delle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto, corredata della copia autentica della
deliberazione, deve essere trasmessa alla Regione nel
termine di trenta giorni dalla deliberazione.
Le richieste di iscrizione nel registro riguardanti il
trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso
comune, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali
spetta la rappresentanza nonché le deliberazioni di
scioglimento delle associazioni, devono essere trasmesse
alla Regione entro quindici giorni dall'adozione delle
rispettive deliberazioni o, in mancanza di queste, dalla
data dell'evento.
I liquidatori delle associazioni devono presentare le
richieste di loro competenza concernenti deliberazioni o
eventi soggetti ad iscrizione nel registro entro il
termine di quindici giorni dalla adozione dell'atto
ovvero dell'evento.
Ai fini delle iscrizioni di cui ai commi 2 e 3 il
richiedente deve presentare copia autentica in carta
libera della relativa deliberazione o dichiarazione
autocertificativa, ai sensi della legge 4 marzo 1968, n.
15 e successive modificazioni, degli elementi da
iscrivere.
Art. 6
Competenze sui provvedimenti
Il registro di cui all'art. 3 è tenuto presso la
Direzione generale competente in materia di affari
istituzionali , la quale provvede ad effettuare
l'attività istruttoria sui provvedimenti per l'esercizio
delle funzioni indicate nell'art. 2 in collaborazione con
le Direzioni competenti per materia secondo modalità
definite nell'atto previsto dal comma 5 dell'art. 3.
Gli adempimenti istruttori e preparatori dei
provvedimenti indicati nell'art.2, lett. a), b), c), d)
ed e), concernenti le persone giuridiche private che
operano nelle materie indicate nell'art.22 del D.P.R 24
luglio 1977, n.616, sono espletati dalla Direzione
generale competente in materia.
Spetta al Direttore generale competente in materia di
affari istituzionali adottare i provvedimenti concernenti
l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 con le
modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla L.R. 6
settembre 1993,n. 32 recante la disciplina generale sul
procedimento amministrativo.
Art. 7
Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni
Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, sono
esercitati dal Direttore generale competente in materia
di affari istituzionali, al quale spetta, in particolare:
provvedere alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori e dei rappresentanti quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi;
annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di
fondazione;
disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina
del commissario straordinario, qualora gli amministratori
non agiscano in conformità della legge o dello statuto e
dello scopo della fondazione;
autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità
contro gli amministratori.
Le fondazioni sono tenute a inviare alla Direzione
generale competente in materia di affari istituzionali
entro 15 giorni dalla loro approvazione, copia dei
bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente
di una relazione sull'attività programmata e su quella
svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello
stato patrimoniale; sono altresì tenute a trasmettere
alla medesima Direzione generale ogni notizia o atto
necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da
effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione
finanziaria sono svolti secondo modalità definite dalla
Giunta Regionale.
Art. 8
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle
fondazioni
Il Direttore generale competente in materia di affari
istituzionali può disporre, ove ricorrano i presupposti
richiesti dagli artt. 26 e 28 del codice civile, il
coordinamento dell'attività di più fondazioni o
l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro
trasformazione.
Art. 9
Estinzione delle persone giuridiche
La Regione, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio, accerta la sussistenza di una delle cause di
estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27
del codice civile e ne dà comunicazione agli
amministratori e al presidente del tribunale ai fini di
cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del
codice civile. Detta comunicazione è annotata nel
registro di cui all'art. 3.
La cancellazione della persona giuridica dal registro di
cui all'art. 3 è effettuata a seguito della comunicazione
del presidente del tribunale della chiusura della
procedura di liquidazione provvedendo, contestualmente,
alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino
dalla liquidazione ai sensi dell'art. 31 del codice
civile.
Art. 10
Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
Il comma 6 dell'art. 8 della L.R. 1 giugno 1992, n. 27
Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato alle istituzioni pubbliche regionali ed
infraregionali di assistenza e beneficenza è sostituito
dal seguente:
6.Il decreto del Presidente della Giunta regionale,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione,
determina la cessazione della natura pubblica della
istituzione. Con effetto dalla data di detto decreto la
persona giuridica è iscritta d'ufficio nel registro
regionale istituito ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000,
n. 361 Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto.
Art. 11
Abrogazione della L.R 23 novembre 1987, n.35
La L.R 23 novembre 1987, n.35 Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative concernenti le persone
giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del
D.P.R 24 luglio 1977, n.616 è abrogata.
Art. 12
Norma transitoria
Fino alla data di attivazione secondo tecniche
informatiche del registro di cui all'art. 3, si provvede
alla tenuta dello stesso nelle forme e nelle modalità in
essere alla data di entrata in vigore del regolamento
statale.
Art. 13
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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