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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1883
Presentato in data: 19/07/2001
Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale (19 06 01).

Presentatori:

Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Lodi Vittorio Alleanza Nazionale
Tassi Pietro Vincenzo Alleanza Nazionale

Testo:

                              TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Finalità ed oggetto della legge
1. La presente legge definisce i principi ed i criteri di
organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, in
attuazione dell'articolo 46 dello Statuto e secondo i principi del
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché del principio di
contrattualizzazione.
2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge
sono:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di
presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente, nonché
degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative
dell'amministrazione consiliare cui sono demandate attività di
gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative,
amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri,
del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;
c) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo
consiliare;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la
professionalità dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari
opportunità;
e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'attività
amministrativa;
f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione consiliare
riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
g) migliorare la produzione legislativa e normativa della regione,
con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica ed alla
fattibilità delle disposizioni normative;
h) ampliare l'efficacia dell'informazione e comunicazione
istituzionale sull'attività del Consiglio regionale, nonché
l'acquisizione delle conoscenze; concernenti la società e le
istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della regione.
Art. 2
Competenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio
di presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente da quelli
propri dei dirigenti, competono allo stesso ufficio di presidenza:
a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle
strutture organizzative del Consiglio regionale;
b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle
risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di
quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali
relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali;
d) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei
risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture
organizzative del Consiglio regionale e l'assunzione dei
provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei
dirigenti incaricati;
f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni
generali, ove costituite;
g) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non
siano espressamente posti in capo ai
dirigenti.
2. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, disciplina i requisiti
e i criteri generali nonché le modalità e le procedure di accesso
all'impiego presso il Consiglio regionale .
3. Compete al Presidente del Consiglio, previa delibera dell'ufficio
di presidenza, agire o resistere in giudizio per ogni controversia
riguardante il rapporto di lavoro del personale e dei dirigenti del
Consiglio.
Art. 3
Competenze della dirigenza del Consiglio regionale
1. Compete alla dirigenza supportare l'ufficio di presidenza, il suo
presidente e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei
rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di
programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e
legislativi, nonché assicurare la realizzazione degli obiettivi e
delle finalità di cui all'art. 1.
2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle
strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane strumentali e di controllo;
b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica
dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e
della qualità dell'attività amministrativa, nonché le relazioni con
le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;
c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa,
economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di
competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonché
l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di
valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione
di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
concordati, all'ufficio di presidenza, al suo presidente, agli
organi interni del Consiglio regionale ed alle rispettive
presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;
e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi
quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza
delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.
Art. 4
Responsabilità della dirigenza
1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare,
amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo,
finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione
agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare;
b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto
amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali,
spettanti ai consiglieri, all'ufficio di presidenza e al suo
presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto
dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse
umane cui sono preposti, osservando
criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e
donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie
assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di
spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle
risorse strumentali;
f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle
procedure amministrative interne al Consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il
funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle
riguardanti la gestione del personale;
h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove
ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o
dalle norme in vigore.
2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli
obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei
risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato;
ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'ufficio
di presidenza e del suo presidente.
3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della
valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori
generali, e i direttori generali all'ufficio di presidenza, una
relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno
precedente. L'ufficio di presidenza si esprime con specifico
provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.
Art. 5
Codice etico, incarichi e incompatibilità
1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;
b) pieno adempimento dei propri compiti;
c) imparzialità;
d) trasparenza.
2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi
ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei consiglieri
regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di
riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni
necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti
con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno
svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve
dichiarare al presidente del Consiglio regionale l'insussistenza di
cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con
l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica
dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente
è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente del Consiglio
regionale.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a
titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o
compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può
accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi che non rientrino
nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti
preventivamente all'autorizzazione dell'ufficio di presidenza del
Consiglio regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità,
che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi
coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in
decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le
violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere
considerate ai fini della valutazione delle responsabilità
disciplinari secondo la normativa vigente.
8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori
specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti
disciplinari, definiti dall'ufficio di presidenza, devono essere
inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente
all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.
Art. 6
Assegnazione di quote di bilancio
1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del
Consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni,
l'ufficio di presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita,
con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative
priorità e gli indirizzi generali.
2. L'ufficio di presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma
1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad
altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa
di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.
3. In attesa della modifica del regolamento contabile del Consiglio
regionale, le assegnazioni delle quote di cui al comma 2 sono
determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei
capitoli e degli articoli di relativa pertinenza, con riferimento al
bilancio del Consiglio regionale.
Art. 7
Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro
1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge,
l'organizzazione consiliare è regolata, secondo le rispettive
competenze, mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione dell'ufficio di presidenza
e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola
l'amministrazione consiliare;
b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti
collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla
pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro.
A tal fine l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta,
secondo le disposizioni della presente legge, tutte le misure
necessarie ed opportune.
TITOLO II
Ruolo organico e ordinamento della struttura organizzativa del
Consiglio regionale
Art. 8
Ruolo organico del Consiglio
1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 46 dello Statuto e nel
rispetto dei principi fondamentali disposti dal D.Lgs. n. 165/01 è
istituito il ruolo organico dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione,
di collaborazione professionale, di relazioni sindacali che le
vigenti leggi attribuiscono alla Giunta spettano all'Ufficio di
presidenza per quanto riguarda la relativa struttura.
Art. 9
Dotazione organica
1. L'ufficio di presidenza determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c9 la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed
eventuali altre articolazioni organizzative.
1. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con legge.
2. L'ufficio di presidenza procede almeno a cadenza triennale alla
revisione della propria dotazione organica e struttura
organizzativa, nonché alla programmazione dei fabbisogni
professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione
istituzionale e funzionale del Consiglio.
Art. 10
Criteri generali di organizzazione.
1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai
modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di
assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio
delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo
dell'organo consiliare.
2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola
in:
a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di
carattere continuativo;
b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici
progetti, di cui all'art. 12.
3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano,
nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei
confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I
dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico
nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di
coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità
organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.
Art. 11
La struttura organizzativa del Consiglio regionale
1. La struttura organizzativa si articola in:
a) Direzioni generali
Sono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con
riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione
amministrativa.
b) Servizi
Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle
direzioni generali individuate sulla base
dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti
o delle competenze specialistiche
richieste.
c) Unità di supporto specialistico (staff)
Sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti
di studio, ricerca, elaborazioni
complesse, assistenza tecnica, ispettivi .
d) Posizioni Organizzative
Sono unità organizzative di livello non dirigenziale, vengono
costituite quando ciò risulti necessario per l'espletamento di
compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico
di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed
omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali,
sia dei servizi. Possono essere temporanee o permanenti.
2. L'ufficio di presidenza, con specifici provvedimenti presi con
votazione unanime dei componenti assegnati, definisce principi,
criteri e modalità di organizzazione delle strutture
dell'amministrazione consiliare e per l'istituzione delle direzioni
generali, definendone le funzioni e le corrispondenti attività.
Qualora le proposte approvate dall'ufficio di presidenza non
ottengano l'unanimità, i provvedimenti devono essere adottati dal
Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della
proposta.
3. L'ufficio di presidenza con specifico provvedimento definisce
l'articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, delle unità
di supporto specialistico e delle posizioni organizzative compresi
nell'ambito di ciascuna direzione generale.
4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori
generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta
del direttore generale competente in materia di organizzazione.
5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con
provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore
generale competente in materia di organizzazione.
6. Le Posizioni organizzative sono istituite, su indicazione dei
rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di
presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia
di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.
7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle
strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte
integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
Art. 12
Strutture di progetto
1. Le strutture di progetto di cui all'art. 10, comma 2, lett. b)
sono unità organizzative istituite con provvedimento dell'ufficio di
presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse
regionale caratterizzati da interfunzionalità, unicità e
temporaneità.
2. Il provvedimento con il quale l'ufficio di presidenza istituisce
una struttura di progetto e conferisce il
relativo incarico dirigenziale, stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente
assegnate;
c) il termine di completamento del progetto, che è stabilito nel
termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per
un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le
modalità di condivisione delle risorse;
f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile
di progetto;
g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture
permanenti;
h) la direzione generale cui fa riferimento;
i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in
conformità alle disposizioni di cui agli
artt. 11, comma 3, e 21.
3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non
può essere superiore al 10% degli
incarichi di dirigenza attribuiti.
Art. 13
Posizioni dirigenziali e loro graduazione.
1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della
retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo
nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti
parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed
esterni, dell'attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con
provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore
generale competente in materia del personale ed organizzazione.
3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della
costituzione di strutture di progetto, l'ufficio di presidenza
provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano
messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro
complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle
responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate
entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 11.
6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito
dall'ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia.
Art. 14
Competenze e poteri dei direttori generali
1. I direttori generali, nell'ambito dell'autonomia dell'incarico
conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell'ufficio di
presidenza:
a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione dei progetti
e degli atti di competenza dell'ufficio di presidenza e degli altri
organi interni del Consiglio regionale;
b) propongono all'ufficio di presidenza i programmi attuativi degli
obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano
l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante
l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
d) nominano i responsabili delle Posizioni organizzative di cui
all'art. 11, comma 1, lett. d), sulla base di criteri stabiliti
dall'ufficio di presidenza;
e) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto
di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi
compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti
proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione
delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i
dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui
all'art. 24;
f) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definiti,
l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza, ivi
compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali,
l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle
specifiche esigenze dell'assemblea regionale e dei suoi organi
interni, nonché dell'eventuale utenza esterna;
g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati
possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di
inerzia dei dirigenti subordinati;
l) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e
contenziosi attivi e passivi;
m) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità
organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono
definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non
possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell'ufficio di
presidenza del Consiglio regionale se non per particolari ragioni di
necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel
provvedimento di avocazione.
1. Con lo stesso provvedimento di avocazione l'ufficio di presidenza
individua il direttore generale competente ad assumere i
provvedimenti conseguenti.
Art. 15
Il Segretario generale
1. Il direttore generale al quale è affidato il ruolo di segretario
generale, oltre alle funzioni ed ai poteri di cui all'art. 14,
coordina l'azione amministrativa delle strutture del Consiglio
regionale, il raccordo con le strutture organizzative dei diversi
livelli di governo e della Giunta regionale e degli organi ed
organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale ed
internazionale, coordina la realizzazione degli indirizzi e dei
programmi adottati dall'ufficio di Presidenza.
2. Il segretario generale è nominato dall'ufficio di Presidenza,
anche tra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso
provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il
trattamento economico particolare.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 23.
4. Il segretario generale presiede il comitato di coordinamento
delle direzioni generali composte dai direttori generali .
Art. 16
Competenze e poteri dei dirigenti.
1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel
rispetto degli indirizzi concordati con il
direttore generale:
a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle
attività cui sono preposti, all'organizzazione del lavoro e alla
gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa
e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle
funzioni delegate dal direttore generale, gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno;
d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle
unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi,
rendimenti e qualità dell'attività svolta;
e) formulano, in relazione al personale assegnato proposte al
direttore generale in merito alla mobilità, alla formazione,
all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla
valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra
misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del
principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle
rispettive competenze come specificato al comma 1, sono definitivi.
Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti
ad avocazione dal direttore generale competente, per particolari
ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente
motivate nel provvedimento di avocazione.
Art. 17
Attività di controllo interno
1. L'ufficio di presidenza si avvale di uno specifico comitato per
la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e
in particolare:
a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
c) dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di
competenza.
2. Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2,
comma 1, lett. d).
3. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia
operativa e si esplica anche su sollecitazione dell'ufficio di
presidenza. Il comitato risponde direttamente al presidente del
consiglio e all'ufficio di presidenza.
4. Il comitato è composto da un dirigente regionale e da due membri
esterni all'amministrazione, individuati tra professionisti
particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di
gestione e attività ispettiva. La composizione del comitato e la
nomina del suo presidente sono disposte con deliberazione
dell'ufficio di presidenza; il comitato è costituito con decreto del
presidente del Consiglio regionale, da assumersi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il comitato dura in carica fino a metà legislatura ed è
eventualmente confermabile fino al termine
della stessa.
6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la
struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di
personale di cui può avvalersi sia con attribuzione permanente che
temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.
7. Il comitato può chiedere all'ufficio di presidenza di poter
disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari
specificatamente motivate.
8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto
informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle
strutture sottoposte ad indagine.
9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all'ufficio di
presidenza una relazione sui risultati
dell'attività di controllo ed esprime le proprie valutazioni in
merito.
10. L'ufficio di presidenza trasmette al nucleo di valutazione di
cui all'art. 24 i risultati e le valutazioni
attinenti all'operato dei dirigenti.
11. La commissione competente può chiedere annualmente all'ufficio
di presidenza una relazione
sull'attività di controllo interno.
Art. 18
Semplificazione dell'attività amministrativa
1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze fa capo la
responsabilità della semplificazione delle procedure,
dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei
consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle
informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei
tempi previsti dalle normative vigenti.
2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o
particolari prescrizioni da parte di altre unità
organizzative interne all'amministrazione regionale, ciascun
direttore generale può indire apposite conferenze di servizi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per
adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative.
3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al
comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di
proposta o provvedimento definitivo.
4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le
modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione
delle informazioni nell'ambito delle strutture consiliari e nei
rapporti con l'esterno.
5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le
modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o
comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo,
anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed
economico a carico dei dirigenti responsabili.
TITOLO III
Ordinamento della dirigenza
Art. 19
Qualifica dirigenziali
1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di
dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni
e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente
legge:
a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
c) funzioni ispettive;
d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.
3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e
temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:
a) strutture permanenti:
a1 direttori generali;
a2 dirigenti di servizio;
a3 dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto
professionale (staff);
b) strutture temporanee
b1 direttore di progetto;
b2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.
4. È istituito l'albo dei dirigenti del Consiglio regionale. Il
possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta
automaticamente l'iscrizione all'albo. L'ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, con provvedimento da assumersi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'albo.
Art. 20
Accesso alla qualifica di dirigente.
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a
valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali delle
tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle
posizioni da coprire.
2. Con deliberazione-quadro adottata dall'ufficio di presidenza
vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle
diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle
commissioni selezionatrici.
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da
coprire, con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Le modalità
di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi
di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3 l'ufficio di
presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per
l'accesso sia dall'interno che dall'esterno che in ogni caso devono
prevedere:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica
amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado
di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente
inferiore a quella dirigenziale.
5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto
messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva
vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.
Art. 21
Conferimento di incarichi dirigenziali
1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si
tiene conto:
a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali
del singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curriculum professionali.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio di presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio
sono proposti dal direttore generale competente.
3. Alle strutture di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 11 è
preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali
ovvero tra persone esterne all'amministrazione regionale; in ogni
caso l'incarico di direttore generale è attribuito a persone che
siano in possesso del diploma di laurea.
4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di
diritto privato di durata non superiore a 5 anni rinnovabile una o
più volte per la medesima direzione generale, purché la durata
dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto
stabilisce il trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 6
nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il contratto è
risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'ufficio di
presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale
cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti
l'ufficio di presidenza; in tali casi l'effetto estintivo si
verifica dalla data di conferimento del nuovo incarico per la
medesima direzione generale .
5. L'incarico di direttore generale può essere attribuito a persone
esterne all'amministrazione regionale che siano in possesso del
diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza
professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto
pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione
corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità,
alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta
può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera
professione o di altre attività professionali di particolare
qualificazione per un periodo di cinque anni.
6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese
le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito
provvedimento dell'ufficio di presidenza.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore
generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dirigenti regionali.
8. Quando l'incarico di direttore generale è conferito a dirigenti
regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato
comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla
cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima
sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è
riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento
prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione
dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento
giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla
Giunta regionale, dal Consiglio e da enti ed aziende dipendenti
dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente .
9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di
membro del consiglio o della giunta delle regioni, delle province
dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle USSL e di
membro del parlamento.
10. Gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di
direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni
all'amministrazione regionale sino ad una percentuale del 15% delle
relative posizioni con contratti a termine di diritto privato di
durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti
richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale
in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività
attinenti alla posizione da ricoprire.
Art. 22
Mobilità dei dirigenti
1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il
principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione
dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie
per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio
regionale.
2. L'ufficio di presidenza in presenza di vacanze di organico e per
l'affidamento di incarichi di particolare contenuto
tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre
a contenuto tecnico-specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito
i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su
proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da
amministrazioni statali e da altri enti pubblici
3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati
presso le amministrazioni di cui al
comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.
Art. 23
Trattamento economico.
1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto
previsto nella presente legge tenuto conto dei vincoli e delle
disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi
per l'area della dirigenza regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle
posizioni di cui all'art. 13 ed ha caratteristiche di fissità e
continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di
risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese
ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle
valutazioni previste dalla presente legge.
4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita
annualmente dall'ufficio di presidenza sulla base di quanto
stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per
quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno
specifico capitolo del bilancio della regione da istituirsi
nell'ambito concernente le spese del Consiglio regionale.
5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato
ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al direttore
generale una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel
corso dell'anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da
perseguire nell'anno di riferimento.
6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene
concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e i
singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal
contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una
entità variabile tra il 10% e il 60%.
7. Quando l'incarico è conferito a dirigenti regionali, la
sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la
novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del
contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a
giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto
automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della
sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione
dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento
giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.Ai fini
dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla
Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende
dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.
8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico
dirigenziale ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la
presidenza del Consiglio regionale:
a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero»;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi sulle persone fisiche.
9. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle
dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone
fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le
variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente,
nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
10. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 sono pubblicate sul
bollettino ufficiale della regione.
Art. 24
Sistema di valutazione
1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale
ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli
incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato
prevista dall'art. 23, comma 2, lett. c).
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si
tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro e inoltre:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi
definiti dall'ufficio di presidenza;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed
ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e
variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse, nonché dei
risultati e valutazioni di cui all'art. 16, comma 10.
4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le
modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione
delle prestazioni dei dirigenti.
5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito
nucleo nominato dall'ufficio di presidenza composto da tre membri di
cui un direttore generale e due specialisti esterni
all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di
valutazione del personale, scelti secondo criteri adottati con
apposito provvedimento dello stesso ufficio di presidenza. Lo stesso
provvedimento individua il presidente e stabilisce la durata in
carica del nucleo di valutazione, che comunque non può essere
superiore alla durata della legislatura nella quale è stato affidato
l'incarico.
6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano
affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione
acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori
generali.
7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati
che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione
proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.
8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei
direttori generali può comportare l'adozione di adeguati
provvedimenti da parte dell'ufficio di presidenza, con riferimento
alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione,
non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori
responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente
perdita della retribuzione del risultato, fatta salva l'adozione di
eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi
compresa la risoluzione anticipata del contratto.
9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 8,
sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri
dirigenti.
Art. 25
Formazione ed aggiornamento dei dirigenti
1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono
strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini
individuali del più efficace e qualificato espletamento dei compiti
loro assegnati.
2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'ufficio di
presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed
iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne
all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o
privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando
specifici contratti.
3. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza del Consiglio
regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività
formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei
singoli dirigenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai
principi delle pari opportunità e delle azioni positive e
l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche
e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i
dirigenti interessati.
Art. 26
Sostituzione dei dirigenti
1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le
relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell'ufficio di
presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata
all'incarico. Con il medesimo provvedimento l'ufficio di presidenza
stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione
temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a
titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà
essere superiore`alla differenza tra il trattamento economico del
direttore sostituito e quello in godimento.
2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative
funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato,
preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le
modalità previste dalla presente legge.
3. Per assenze di breve durata non superiori a trenta giorni
nell'arco dell'anno solare gli incarichi di cui al comma 1 sono
automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato
all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano
attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla
normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204 «Tutela delle lavoratrici madri» durante
il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo
incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in
aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente
trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso
dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello
precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze,
dell'esperienza e delle esigenze organizzative.
Art. 27
Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti
1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo
indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio
previsti dalle disposizioni vigenti;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si
estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.
In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da
parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica
dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico.
TITOLO IV
Norme concernenti le segreterie dei componenti l'ufficio di
presidenza e dei gruppi consiliari
Art. 28
Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza e dei presidenti
delle commissioni consiliari
1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il
presidente, i vice presidenti e i consiglieri segretari dell'ufficio
di presidenza del Consiglio regionale e i presidenti delle
commissioni consiliari si avvalgono di specifiche unità
organizzative denominate segreterie.
2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle
attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite
al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri segretari, ai
presidenti delle commissioni consiliari e, come tali, non
riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture
organizzative del Consiglio regionale.
3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di
cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e
alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo,
nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di
presidenza.
4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello
stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente
l'ufficio di presidenza e ai presidenti delle commissioni
consiliari, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni
strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella
che segue:
Dirigenti Categ. D Categ. C Categ. B Totale
a) Presidente 1 2 1 1 5
b) Vice Presidente 1 1 1 - 3
c) Cons.Segretari 1 - 1 - 2
d) Pres.ti Comm.ni - 1 - - 1
5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di
ciascuna categoria inserita nella tabella, corrispondente
all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali,
per la retribuzione base, ivi comprese le somme erogate con
carattere di continuità e fissità, nei limiti consentiti dalla
normativa contrattuale collettiva.; per quanto concerne le
qualifiche dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la
retribuzione media corrispondente ai dirigenti di staff. Per il
personale addetto alle segreterie tutte le voci del trattamento
economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro,
compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il
compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico
emolumento. L'ufficio di presidenza determina i criteri di
individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto
del complessivo trattamento economico fissato dai contratti
collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area
dirigenziale nonché tra la retribuzione base del livello di
inquadramento e quella corrispondente al livello della funzione
assegnata.
6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato,
fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale
di ciascuna segreteria ed in ogni caso è escluso qualsiasi onere
aggiuntivo per l'amministrazione.
7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra
gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni
statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere
assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a
dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo
determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che
quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il
dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in
godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con
conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del
trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai
fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente
dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende
dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.
8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei
commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno
all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a
tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione
professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione
alle prestazioni richieste.
9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'ufficio di
presidenza, su proposta del componente interessato, determina il
numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.
10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene
costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di
servizio presso la segreteria, del contratto individuale,
sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio
regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali
approvati
dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalità
richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del
personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto
può essere risolto su richiesta del componente l'ufficio di
presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in
ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso,
nonché alla scadenza della legislatura regionale.
11. Il personale delle segreterie dei componenti l'ufficio di
presidenza e dei presidenti delle commissioni consiliari non
concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale
del Consiglio regionale.
12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere
trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione
regionale.
Art. 29
Segreterie dei gruppi consiliari
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle
proprie funzioni i gruppi consiliari si avvalgono di specifiche
unità organizzative denominate segreterie.
2. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale
per le segreterie di ciascun gruppo consiliare sono determinate
dall'ufficio di presidenza con riferimento ai limiti e alle
disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi
consiliari.
3. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello
stanziamento di cui al comma 2 di
pertinenza di ciascun gruppo, nonché per l'attribuzione degli spazi
e delle dotazioni strumentali a ciascun gruppo, si fa riferimento
alla tabella che segue :
Gruppi Dotazione DIR D3 D1 C B3
Di 1 cons. 3 1 1 1 0 0
Da 2 a 3 cons. 5 1 2 2 0 0
Da 4 a 7 cons. 7 1 2 2 2 0
Da 8 a 10 cons. 10 1 3 3 2 1
Da 11 a 18 cons. 15 1 5 4 3 2
19 cons. e oltre 18 1 5 5 4 3
4. L'importo di cui al comma 3 è determinato sulla base del costo di
ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie
locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri
previdenziali e assistenziali, per la retribuzione base, ivi
comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nei
limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva.; per
quanto concerne le qualifiche dirigenziali si assume quale parametro
di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di
staff. Per il personale addetto alle segreterie tutte le voci del
trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi
di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari
funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite
da un unico emolumento. L'ufficio di presidenza determina i criteri
di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto
del complessivo trattamento economico fissato dai contratti
collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area
dirigenziale nonché tra la retribuzione base del livello di
inquadramento e quella corrispondente al livello della funzione
assegnata.
5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno
carico tutte le spese connesse
alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli
oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio
regionale .
6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra i
dipendenti regionali, oppure comandato da amministrazioni statali,
locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai
sensi del comma 7. Quando l'incarico è conferito a dipendenti
regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato
comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla
cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima
sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è
riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento
prima della sottoscrizione del contratto a termine, con
conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del
trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai
fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente
dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende
dipendenti dalla regione si considera dipendente dal medesimo ente .
7. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei
commi 3 e 4, può essere acquisito personale esterno
all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a
tempo determinato, ivi
compreso il contratto di collaborazione professionale; il
trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni
richieste.
8. Fermo restando il suddetto limite di spesa il presidente del
gruppo indica al presidente del Consiglio
regionale il personale da acquisire.
9. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 6 e 7 viene costituito
con la sottoscrizione anteriormente alla presa di servizio presso la
segreteria del contratto individuale, sottoscritto per
l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo
delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio
di presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta dei
diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale
interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può
essere risolto su richiesta del presidente del gruppo della cui
segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso alla scadenza
della legislatura regionale.
10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui al
comma 3, non utilizzate per l'acquisizione di personale, possono
essere destinate dai gruppi per contratti di consulenza
professionale.
11. Il personale delle segreterie dei gruppi non concorre alla
determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio
regionale.
12. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di
pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni
politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano
rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al
comma 3 fa riferimento ad una qualifica funzionale dirigenziale e ad
una qualifica funzionale per il presidente del gruppo e ad una
categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso
il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due
consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3.
13. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere
trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione
regionale.
TITOLO V
Norme transitorie, finali, di modificazione e di abrogazione
Art. 30
Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza
1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e
non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 50% dei
posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico è
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 6, è coperto mediante
concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di
ruolo appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale in possesso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, dei
sottoindicati requisiti:
a) diploma di laurea ;
b) cinque anni di anzianità in VII e VIII qualifica funzionale
cumulativamente;
2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono
stabiliti i profili professionali messi a concorso, i titoli
valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonché le
materie oggetto delle prove.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso interno e fino
all'immissione in ruolo dei vincitori possono essere conferiti
incarichi dirigenziali a dipendenti di ruolo della Regione
appartenenti alla categoria apicale del contratto e in possesso dei
requisiti specifici di accesso alla dirigenza. In tal caso il
conferimento avviene con contratto a tempo determinato e si applica
il comma 8 dell' articolo 21.
Art. 31
Prima attivazione della struttura organizzativa
1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni
generali di cui all'art. 11, comma 2,
l'ufficio di presidenza provvede:
a) a conferire l'incarico di direttore generale;
b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture
organizzative e dei relativi organici.
2. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2
dell'art. 13 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa
riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 11
anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.
Art. 32
Norme finali ed abrogazioni
1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture
organizzative istituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici
preesistenti, fino alla approvazione da parte dell'ufficio di
presidenza dei provvedimenti attuativi della presente legge.
2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge,
nonché i riferimenti a servizi, uffici e altre strutture
organizzative del Consiglio regionale contenuti in leggi regionali
vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni
alle suddette unità organizzative.
3. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di
approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti
sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative
contenute nelle norme abrogate e della rideterminazione dei
contingenti di organico successiva alla rilevazione dei carichi di
lavoro.
Art. 33
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa
previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del
Consiglio regionale.
Art. 34
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano
le norme vigenti in materia di personale e organizzazione se
compatibili e i contratti collettivi di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale e del restante personale.
Art. 35
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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