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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1950
Presentato in data: 08/08/2001
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola di Pace di Monte Sole (delibera di Giunta n. 1730 del 31 07 01).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

    L'idea di istituire la Scuola di Pace a Monte Sole
nasce in contemporanea alla nascita del Parco storico
di Monte Sole - istituito con legge regionale, 27
maggio 1989, n.19 - con l'obiettivo di conservare e
preservare i luoghi teatri dell'eccidio e
contemporaneamente contribuire a mantenere, soprattutto
alle giovani generazioni, la memoria su quei tragici
fatti, nonché ad educare e diffondere una cultura di
pace, tolleranza, reciproco rispetto tra popoli e razze
diverse.
In questa ottica il progetto relativo alla creazione
della Scuola di Pace acquisisce formalmente una
dimensione regionale e internazionale. Infatti prende
corpo l'idea di istituire una Fondazione quale
strumento più idoneo per gestire l'attività della
Scuola, un progetto nato dalla volontà di Enti Pubblici
e di Associazioni per avere un punto di riferimento per
studi, ricerche, attività di educazione alla pace,
proprio in una località che, durante la seconda guerra
mondiale, fu protagonista di uno dei più tragici
episodi di violenza contro la popolazione civile.
In seguito all'esigenza di individuare le modalità di
dotare la Fondazione di risorse finanziarie prima della
sua istituzione viene costituito il 24/04/1998 un
Comitato Promotore per la Fondazione della Scuola di
Pace atto a raggiungere gli obiettivi indispensabili
per l'istituzione della Fondazione.
Gli enti e gli istituti che vi aderiscono sono: la
Regione Emilia-Romagna (Giunta e Consiglio), il Governo
del Land Assia, la Provincia di Bologna, il Comune di
Bologna, i Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana
Morandi, la Comunità Montana Alta e Media Valle del
Reno, (Zona 10), la Comunità Montana delle Valli del
Savena e dell'Idice (Zona 11), il Consorzio di gestione
del Parco Storico di Monte Sole, il Provveditorato agli
studi di Bologna, il Comitato regionale per le onoranze
ai caduti di Marzabotto, il Coordinamento delle
Associazioni per la Scuola di Pace di Monte Sole, delle
Associazioni iscritte al Registro regionale di cui alla
L.R. 4/94, l'Istituto regionale Ferruccio Parri per la
storia del Movimento di Liberazione e dell'Età
Contemporanea in Emilia-Romagna, l'Istituto Storico
provinciale della resistenza.
In questi anni il Comitato promotore ha lavorato sia
per la raccolta di fondi che per la programmazione
delle iniziative svolte presso la Scuola di Pace che è
stata ospitata in località San Martino - Marzabotto,
all'interno di una casa colonica ristrutturata, con
sale per lo studio, la biblioteca e spazi per incontri,
di proprietà della Provincia di Bologna.
Le attività che la Scuola intende sviluppare saranno
prevalentemente rivolte a:
ricerca permanente sulle cause dei conflitti e sulle
condizioni della pace nel mondo contemporaneo con lo
scopo di:
sollecitare e raccogliere i segnali provenienti dalle
strutture già presenti nelle diverse aree del mondo che
siano in grado di cogliere le situazioni a rischio
nella realtà contemporanea e possano trasmettere
informazioni, segnali, opinioni, dati e ogni altra
informazione utile;
sviluppare analisi precise e tempestive, e coinvolgere
strutture e organismi internazionali per proposte
operative mirate alla pre-composizione dei conflitti;
mantenere attiva una circolarità permanente di scambi
tra questo osservatorio e gli organismi nazionali e
internazionali che possano essere in grado di
concretizzare interventi operativi;
promuovere studi e ricerche, convegni scientifici,
seminari e incontri in collaborazione con Istituzioni
ed Enti pubblici, Università e Istituzioni scientifiche
e culturali nazionali e internazionali.
educazione e formazione alla pace al fine di:
fornire ai visitatori del Parco, in collaborazione con
il Consorzio di gestione del Parco, modi per leggere i
segni della memoria nell'ambiente, così da mantenere
aperta la riflessione sugli eventi per un'efficace
trasmissione culturale storica alle giovani
generazioni;
promuovere l'attuazione di iniziative di formazione
rivolte a tutti i soggetti differenti che sono
impegnati nel campo dell'educazione, nella risoluzione
non violenta dei conflitti in tutte le sue forme e
articolazioni, nelle missioni umanitarie di
mantenimento o ristabilimento della pace;
effettuare attività di ricerca e mantenimento dei
contatti con i luoghi ove sussistano conflitti in atto
e conflittualità potenziali, anche in seno alla nostra
società, con esperienze significative di educazione
alla pace;
attuare iniziative di riflessione sulle esperienze
culturali e religiose ricollegabili agli scopi della
scuola stessa.
La legge si compone di 6 articoli:
L'art.1 prevede la partecipazione alla Fondazione e la
concessione di un contributo al Comitato promotore;
l'art.2 stabilisce le condizioni per la partecipazione;
L'art.3 specifica le finalità;
Gli artt. 5 e 6 disciplinano gli aspetti finanziari.

Testo:

    PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE  PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Art. 1
Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla
Fondazione
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare
all'istituzione della Fondazione Scuola di pace di
Monte Sole . Il Presidente della Regione compirà tutti
gli atti necessari al fine di perfezionare tale
partecipazione.
Al fine di promuovere l'adesione di altri soci
fondatori, nonché la sperimentazione delle attività
oggetto dell'istituenda Fondazione, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo
straordinario, dell'ammontare di L. 100.000.000 per
l'esercizio 2001 e Lire 100.000.000 per l'esercizio
2002, al Comitato promotore della Fondazione Scuola di
Pace di Monte Sole costituito con la scrittura privata
il 12 dicembre 1997.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è
subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo
statuto prevedano:
che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti
locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali
altri soggetti;
che la fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
che il Consiglio regionale e la Giunta regionale
abbiano uguale rappresentanza nel consiglio di
amministrazione.
Art. 3
Finalità
La Fondazione, a partire dai luoghi del parco storico
di Monte Sole, oggetto dell'azione sistematica di
sterminio di persone e villaggi nell'autunno 1944,
persegue le finalità di promuovere e svolgere
iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al
valore della pace e al rispetto dei diritti civili,
volte ad affrontare la gestione non violenta e
costruttiva dei conflitti in atto e ogni forma di
xenofobia e razzismo.
Art. 4
Esercizio dei diritti
I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore
della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal
Presidente della Regione o da un suo delegato.
Art. 5
Conferimenti
La Regione concorre alla formazione del fondo di
dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire
400.000.000.
Art. 6
Norma finanziaria
All'onere derivante dagli interventi contributivi di
cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa
del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11
della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della
copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui
al cap. 86350 Fondo per far fronte agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11
dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001 n.10;
All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5,
comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio
regionale che sarà dotato della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11
della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della
copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui
al cap. 86500 Fondo per far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9
L.16/06/70 n. 281). Spese di investimento di sviluppo
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10
dell'elenco n.5 allegato alla legge di bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001 n. 10.
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