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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2149
Presentato in data: 22/10/2001
Istituzione dell'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e dell'Osservatorio regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi (22 10 01).

Presentatori:

Marri Maria Cristina UDC - Unione Democraticocristiana e di Centro

Testo:

                                Art.1
Finalità
1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori quali
soggetti in età evolutiva attraverso la realizzazione sul territorio
regionale di un sistema di garanzie volte al pieno sviluppo della
personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti
sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di
relazioni significative per la crescita della persona.
2. La Regione Emilia-Romagna, privilegiando forme di gestione
associata, avvia progetti territoriali in cui prediligere processi
di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e
socio sanitarie che siano volte alla promozione dei diritti e delle
opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.
3. La legge promuove, al fine di attuare il comma 1, la conoscenza e
la affermazione dei principi sanciti nella Convenzione
internazionale sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il
20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, della
Carta europea del fanciullo e della Strategia europea dell'infanzia.
Art. 2
Istituzione
1. E' istituito presso il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna
l'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori, di
seguito denominato Ufficio per i minori .
2. L'Ufficio per i minori svolge la sua attività a tutela dei minori
in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma
di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono
disciplinati dalla presente legge.
Art. 3
Funzioni
1. L'Ufficio per i minori svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'assistenza e la cura dei minori residenti, domiciliati
o dimoranti nel territorio regionale che si trovino in difficoltà
per motivi familiari o ambientali, verificando per essi il pieno
godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione, dalle leggi, dai
trattati e dalle convenzioni internazionali;
b) vigila sull'assistenza prestata ai minori in affido, ricoverati
in strutture educativo-assistenziali, in strutture residenziali,
siano esse pubbliche o private, o comunque in ambienti esterni alla
propria famiglia;
c) segnala ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e
sanitarie, pubbliche e private, e agli organi giudiziari competenti
le situazioni di rischio e di carenza di tutela, nel rispetto delle
norme per il diritto alla riservatezza e del trattamento dei dati
personali;
d) programma e verifica la formazione delle persone disponibili a
svolgere attività di tutela e curatela, prestando altresì attività
di consulenza ai tutori e curatori;
e) promuove specifiche iniziative di formazione rivolte a operatori
delle forze di polizia, della scuola, delle strutture giudiziarie e
dell'amministrazione della giustizia minorile, degli operatori
addetti ai servizi e alle strutture socio assistenziali e sanitarie,
pubbliche e private;
f) informa e segnala al Presidente della Regione i casi per i quali
sia possibile esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa
volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia, per la
prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
g) promuove, in collaborazione con gli enti locali, gli organismi
che abbiano competenza sui minori e le associazioni di volontariato,
iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori, nonché
l'elaborazione di progetti;
h) svolge attività di vigilanza e segnalazione agli organismi
competenti al fine di tutelare i minori dalla diffusione di
informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale
sviluppo psico-fisico nei servizi audiovisivi e di informazione
messi a disposizione del pubblico;
i) sollecita e verifica l'attuazione di iniziative di contrasto e di
prevenzione della violenza minorile, della prostituzione e dello
sfruttamento minorile;
l) rimette pareri, su richiesta dei competenti organi regionali, in
ordine alle proposte di provvedimenti amministrativi e legislativi
riguardanti minori che la Regione intende emanare.
m) si avvale, per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio,
dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di
apposite convenzioni, attraverso cui rilevare e monitorare i
bisogni.
Art. 4
Composizione dell'Ufficio dei minori
1. L'Ufficio per i minori è composto dal Coordinatore generale, che
ha la rappresentanza dell'Ufficio stesso, e da altri quattro
componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che
possiedono competenza ed esperienza comprovate in materia minorile e
nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e devono
dare garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. I
componenti l'Ufficio devono essere in possesso dei medesimi
requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale e di uno
dei seguenti titoli di studio:
- laurea in giurisprudenza;
- laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in pediatria
o neuropsichiatria infantile;
- laurea in psicologia;
- laurea in scienze dell'educazione e della formazione.
2. Il Coordinatore generale è eletto dal Consiglio regionale a
maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il
quorum nelle prime due votazioni si procede all'elezione con
maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti dell'Ufficio per i minori sono eletti dal
Consiglio regionale, a votazione segreta , con voto limitato a due
nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. I componenti dell'Ufficio per i minori restano in carica per
tutta la durata della legislatura in cui sono stati eletti e
comunque fino all'insediamento dei loro successori.
Art. 5
Ineleggibilità e incompatibilità
1.
Non possono essere eletti componenti dell'Ufficio per i minori :
- membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- componente del Governo nazionale;
- presidente e componente di Giunta regionale, consigliere
regionale;
- amministratori e consiglieri degli enti locali;
- direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo delle aziende sanitarie locali;
- componenti organi di controllo su atti e organi delle regioni e
degli enti locali;
- presidente, amministratore, componente di organi direttivi di
enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico nominati
da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- componente di organismi dirigenti nazionali, regionali o locali
di partiti politici e organizzazioni sindacali.
2. La perdita delle condizioni di eleggibilità sopravvenuta alle
elezioni comporta la decadenza dalla carica di componente l'Ufficio
per i minori. Il Consiglio regionale provvede alla sostituzione dei
componenti decaduti entro 30 giorni dall'accertamento della causa di
decadenza.
Art. 6
Regolamento interno
1. L'Ufficio per i minori adotta, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il regolamento interno che disciplina l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio stesso.
2. L'Ufficio per i minori approva altresì, con la stessa maggioranza
di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia
dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 7
Sede, personale e strutture dell'Ufficio per i minori
1. L'Ufficio per i minori ha sede presso il Consiglio regionale e
può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio per i minori si avvale di una struttura organizzativa
costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla
dipendenza funzionale dell'Ufficio per i minori stesso.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con
l'Ufficio per i minori stabilisce con proprie deliberazioni le norme
relative al funzionamento della struttura organizzativa, la sua
dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale. Il
Direttore Generale del Consiglio provvede all'assegnazione del
personale all'Ufficio per i minori, provvede altresì
all'assegnazione dell'arredamento, dei mobili e delle attrezzature
all'Ufficio per i minori stesso che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dal
Direttore Generale del Consiglio, in conformità alle proposte del
Coordinatore Generale dell'Ufficio per i minori, secondo le norme e
le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del
Consiglio regionale.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio per i minori
opera in collegamento con le pubbliche amministrazioni, gli enti
locali, gli organismi che abbiano competenza sui minori e le
associazioni di volontariato, avvalendosi degli studi e delle
indagini predisposte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8.
Art. 8
Osservatorio regionale per il disagio minorile e i fenomeni connessi
1. E' istituito l'Osservatorio regionale per il disagio minorile e i
fenomeni connessi quale strumento tecnico - consultivo dell'Ufficio
per i minori.
2. L'Osservatorio provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione
e valutazione dei dati sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale per i fini e in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n.
451.
3. L'Ufficio per i minori specifica metodi di rilevazione e standard
tecnici per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula
di apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che
siano detentori di informazioni possono contribuire all'attività
dell'Osservatorio.
Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio l'Ufficio per i
minori può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati,
mediante la stipula di apposite convenzioni, attraverso cui rilevare
e monitorare i bisogni e elaborare progetti.
4. L'Osservatorio attua il raccordo a rete tra le istituzioni, gli
organismi che abbiano competenza sui minori e le associazioni di
volontariato per garantire a tutti gli attori la promozione della
tutela dei minori.
Art. 9
Rapporti istituzionali
1. Il Coordinatore generale dell'Ufficio per i minori e il Difensore
civico regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di
interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. L'Ufficio per i minori riferisce semestralmente alla Giunta
regionale sulla propria attività e formula proprie proposte circa
provvedimenti normativi o amministrativi da adottare.
3. L'Ufficio esprime pareri in merito ai criteri di utilizzo del
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1
della legge 28 agosto 1997, n. 285 per quanto riguarda le quote di
competenza regionale e sull'utilizzo di eventuali altri fondi e
risorse regionali finalizzati a finanziare progetti e attività in
materia di minori.
4. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può
essere sentito dalla competente commissione consiliare. La relazione
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Art. 10
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Coordinatore generale dell'Ufficio per i minori è attribuita
un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al 40%
dell'indennità mensile di carica lorda spettante al consigliere
regionale.
2. Agli altri componenti dell'Ufficio per i minori è attribuita
un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al 25%
dell'indennità mensile di carica lorda spettante al consigliere
regionale.
3. Ai componenti dell'Ufficio per i minori che su incarico
dell'Ufficio stesso si recano in località diversa da quella di
residenza, è dovuto il trattamento di missione previsto per il
consigliere regionale.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli
appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio
regionale.
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