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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2281
Presentato in data: 22/11/2001
Disposizioni in materia d'imposta regionale sulle attività produttive, in attuazione al D.Lgs. 15 12 1997 n. 446 (22 11 01).

Presentatori:

Tassi Pietro Vincenzo Alleanza Nazionale
Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Lodi Vittorio Alleanza Nazionale

Testo:

       ''''Disposizioni in materia d'imposta regionale sulle
attività produttive, in attuazione al D.Lgs. 15/12/1997
n.446''
Art.1
Oggetto e Finalità
1. La presente legge disciplina, in attuazione del D.Lgs. 15
Dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni e nel rispetto dei
principi generali in materia d'imposte sui redditi, l'esercizio
delle funzioni della Regione Emilia Romagna relativa all'imposta
regionale sulle attività produttive di seguito denominata IRAP.
2. La Regione Emilia Romagna, nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di
applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il
contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di
armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle
altre Regioni e dello Stato.
Art.2
Funzioni della Regione
1. Alla Regione Emilia Romagna quale ente titolare dell'IRAP,
spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, ivi
compresa la variazione delle aliquote ai sensi di quanto stabilito
dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 446/97, la
Regione è titolare dell'anagrafe dei dati e delle informazioni
relative all'IRAP a norma dell'art.4.
Art.3
Disciplina delle procedure applicative
1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché le
attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo
contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in
materia d'imposte sui redditi.
2. Per il riscontro contabile e la verifica dei riversamenti
effettuati dall'amministrazione finanziaria alla Regione e delle
operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell'art.17
del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 la Regione utilizza i dati e le
informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti
e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le
modalità stabilite dall'art.23 del D.Lgs. 446/97.
Art.4
Anagrafe dei contribuenti IRAP
1. I dati e le informazioni relativi all'IRAP sono organizzati in
anagrafe dei contribuenti IRAP ai fini di una efficace ed efficiente
gestione dell'imposta.
2. L'anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle
dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione
dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'art.23
del D.Lgs. 446/97 e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti
dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli
enti locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui
all'art.3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
3. L'anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in
materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge
31 dicembre 1996 n.675.
Art.5
Gestione dell'IRAP
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce la
modalità di gestione delle attività optando per una delle seguenti
alternative:
a) gestione diretta attraverso le strutture regionale;
b) affidamento della gestione al Ministero dell'economia e delle
finanze mediante stipula di apposita convenzione ai sensi
dell'art.24, comma 4, del D.Lgs. 446/97;
c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento
di procedure ad evidenza pubblica.
Art.6
Variazione dell'aliquota
1. A far data dal 1 gennaio 2002 alle aliquote dell'IRAP, come
determinate dal D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, la Regione
applica una diminuzione del 1% per tutti i settori produttivi
previsti nella classificazione ISTAT, allo scopo di attenuare le
conseguenze economiche negative degli attentati in USA e della
guerra in atto in Afganistan.
2. Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell'IRAP sono
stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei
limiti stabiliti dall'art.6 del D.Lgs. 446/97 e successive
modificazioni.
Art.7
Regime transitorio
1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta
regionale di cui all'art.5, ovvero in caso di gestione non diretta,
fino alla data della stipula dell'atto di affidamento dello stesso
art.5 comma 1 lettere b e c, le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché le attività concernenti
la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i
rimborsi continuano ad essere svolte secondo quanto stabilito
dall'art.25 del D.Lgs. 446/97.
Art.8
Esclusione dell'applicazione dell'IRAP
1. Sono escluse dall'applicazione dell'IRAP tutte le organizzazioni
non lucrative di volontariato (ONLUS).
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