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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2589
Presentato in data: 11/02/2002
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare (delibera di Giunta n. 145 del 04 02 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

La Commissione Europea, con la pubblicazione del Libro bianco sulla
sicurezza alimentare, ha posto l'accento sulla necessita' di
avvicinare il mondo della produzione alimentare e quello dei
consumatori, attraverso l'applicazione di sistemi di garanzia, di
comunicazione, di osservazione, di vigilanza connessi alle tecniche
produttive ed alla conoscenza del prodotto alimentare.
Occorre quindi dedicare una notevole attenzione a politiche in grado
di fornire ai consumatori, con modalita' necessariamente diverse
dalle campagne pubblicitarie e dagli slogan piu' superficiali,
strumenti idonei per acquisire conoscenza sui prodotti alimentari in
vendita; al tempo stesso e' necessario che anche le imprese siano
stimolate alla applicazione di sistemi che permettano di rendere
disponibile, a se stesse ed ai propri clienti, una rosa di
informazioni ampia e chiara sulla storia del proprio prodotto.
Crescente e concreto e' l'interesse da parte della produzione
alimentare italiana, specie di quella emiliano-romagnola, per il
principio della rintracciabilita'.
La rintracciabilita' e' una innovazione di natura
tecnico-organizzativa, una tecnica di raccolta e di gestione di dati
per produrre informazioni; il flusso del prodotto e' accompagnato
dal flusso delle informazioni sul prodotto stesso.
La norma ISO 8402 la definisce come la capacita' di ritrovare la
storia, l'utilizzazione o la localizzazione di una entita' a mezzo
di identificazioni registrate.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento e del Consiglio del
28 gennaio 2002 - che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare - ci offre una definizione che con specifico riferimento
alla produzione alimentare ne definisce meglio la natura.
Secondo questa norma, la rintracciabilita' si identifica con la
possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di
un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di
una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
Nel caso dei prodotti alimentari la rintracciabilita' ha, in
pratica, il compito di far circolare le informazioni da ognuno degli
stadi della catena dell'offerta dove esse sono prodotte e conosciute
(l'agricoltura, l'industria alimentare) sino agli stadi dove esse
possono essere utilizzate (la distribuzione al dettaglio, il
consumatore) e di far percorrere alle stesse informazioni il cammino
opposto.
I vari soggetti della catena dell'offerta alimentare stanno
dimostrando d'avere superato la fase in cui la rintracciabilita' era
ritenuta una moda o un ulteriore vincolo burocratico e d'avere
acquisito la piena consapevolezza che essa costituisce una
necessita' inderogabile.
Data la novita' di questa tecnica, l'approccio seguito nella sua
adozione e' in generale ancora incompleto, impreciso, talvolta
discutibile ma, in tutti i casi, esso costituisce una importante
testimonianza di quanto sia ormai profondamente radicata la
sensibilita' al problema della soddisfazione delle nuove esigenze
del consumatore.
Per il sistema delle imprese agroalimentari della regione, la
rintracciabilita' puo' essere infatti considerata una tappa
ulteriore della evoluzione dei rapporti tra produttore-fornitore e
cliente-distributore-consumatore, ed una importante occasione per il
perfezionamento dell'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso
la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.
I sistemi di rintracciabilita' porteranno necessariamente forme di
coordinamento verticale dell'intera catena dell'offerta, capaci di
promuovere la riduzione dei costi di produzione e di
approvvigionamento, e la differenziazione e il miglioramento della
qualita' dei prodotti e dei servizi.
Per un adeguato sistema di rintracciabilita' e' essenziale la
capacita' di gestire in modo armonico tre tipiche funzioni del
processo informativo:
la funzione della raccolta, attraverso apposite procedure di
registrazione della vita del prodotto, delle informazioni che sono
richieste da parte di ogni impresa che partecipa al programma di
rintracciabilita'. Le informazioni da raccogliere sono quelle che
permettono di descrivere e di conoscere, per ogni singolo lotto a
partire dal prodotto agricolo, sia l'insieme dei parametri che
influenzano la specificita' delle caratteristiche del prodotto
alimentare sia le procedure di controllo, le verifiche ed i relativi
risultati;
la funzione della trasmissione delle informazioni alle altre imprese
della catena interessata al programma di rintracciabilita', ossia
delle informazioni previste da criteri produttivi concordati fra
tutte le parti in causa;
la funzione della gestione delle informazioni, al fine di consentire
alle singole imprese di rispondere ad ogni richiesta, proveniente
dai clienti (fornitori, imprese acquirenti, consumatori finali).
Tutto questo puo' essere realizzato concretamente solo grazie alle
moderne tecnologie dell'informazione e, quindi, e' necessario che le
imprese della catena dell'offerta alimentare si associno a partner
tecnologici specializzati nelle tecnologie dell'informazione.
Per quanto concerne la realta' produttiva emiliano-romagnola,
un'indagine - che ha riguardato 23 filiere-prodotto, sia vegetali
che zootecniche, dai mangimi ai prodotti complessi, compresi i
prodotti a denominazione controllata e quelli biologici - ha
consentito di rilevare come, in generale, le imprese operanti in
regione dimostrino una forte sensibilita' ai temi della
rintracciabilita', tanto che gia' alcune di esse hanno introdotto -
o stanno per introdurre - sistemi di rintracciabilita', sia interna
ai loro stabilimenti, sia di filiera, integrandosi con i rispettivi
clienti a valle e fornitori a monte.
Il giudizio positivo sulla sensibilita' delle imprese conferma
l'elevato livello raggiunto dal sistema produttivo
emiliano-romagnolo, sia in termini di standard qualitativo dei
prodotti e dei processi produttivi, sia in termini di capacita'
commerciale e di relazioni di mercato.
La necessita' di legiferare nasce dal fatto che la Regione intende
creare un'opportunita' per tutte le imprese, agevolando, attraverso
la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di
rintracciabilita' di filiera certificati da enti terzi.
In questo contesto i ruoli del soggetto pubblico e di quelli privati
appaiono ben distinti.
Sono infatti compito e diritto delle imprse la scelta del modello di
rintracciabilita', del modo con cui renderlo operante e la
definizione degli strumenti da utilizzare; all'Amministrazione
pubblica spetta il compito di accompagnare con aiuti finanziari il
sistema imprenditoriale.
Per rispondere alle nuove sfide imposte dall'evoluzione dei bisogni
della societa' dei consumatori, l'obiettivo della Regione
Emilia-Romagna e' fornire, quindi, alle imprese un sistema di
opportunita' finalizzato al raggiungimento, entro il 2005, della
rintracciabilita' di tutte le produzioni agroalimentari.
Tale obiettivo si inquadra nella piu' vasta attivita' della Regione
sulla sicurezza alimentare e sulla compatibilita' ambientale dei
sistemi produttivi, con l'impegno di rendere trasparente il sistema
agroalimentare per il consumatore e di rafforzare le azioni sulla
qualita' alimentare sinora svolte (marchio qualita'
controllata-produzione integrata, produzioni da agricoltura
biologica, produzioni tipiche, ricerca e sviluppo, formazione,
educazione alimentare).
Con il presente progetto di legge la Giunta regionale si prefigge,
in conclusione, salvaguardando e valorizzando il ruolo
imprescindibile dei soggetti economici che operano nell'ambito delle
filiere, i seguenti scopi:
di accompagnare le strategie d'impresa che mirano ad implementare le
tecniche di rintracciabilita';
di diffondere la cultura della rintracciabilita' fra gli operatori
economici e nella societa';
di svolgere una funzione di supporto nella costruzione dei percorsi
e delle regole della rintracciabilita'.
Il presente progetto di legge si compone di 13 articoli.
L'articolo 1 indica le finalita' della legge ponendo immediato
accento sul carattere volontario dell'adozione dei sistemi di
rintracciabilita' attraverso i quali conseguire gli obiettivi di
sicurezza alimentare.
L'articolo 2 fornisce, ai fini dell'applicazione della legge, la
definizione di sistema di rintracciabilita' , di unita'
consumatore e di filiera agroalimentare .
L'articolo 3 stabilisce che l'intervento finanziario regionale si
attua nella forma del contributo ed e' rivolto sia a progetti che
riguardano l'intera filiera sia a progetti che si sviluppano solo su
segmenti di essa. L'articolo individua, inoltre, le caratteristiche
necessarie alla certificazione dei sistemi sviluppati definendo i
termini entro i quali deve essere conseguita, pena la revoca del
contributo.
L'articolo 4 individua le produzioni di qualita' regolamentate, per
le quali la rintracciabilita' e' gia' garantita. Per tali produzioni
l'intervento contributivo previsto nella legge e' limitato a
progetti finalizzati all'implementazione informatica del sistema di
rintracciabilita'.
L'articolo 5 individua i soggetti che possono accedere ai contributi
previsti dalla legge.
L'articolo 6 definisce, sia in valore assoluto che in misura
percentuale sulla spesa ammissibile, i limiti dell'intervento
contributivo regionale.
L'articolo 7 stabilisce le priorita' per la valutazione dei
progetti, con la logica di incentivare i soggetti che intendono
applicare sistemi di rintracciabilita' che coprono tutta la filiera,
dall'azienda agricola al consumatore.
L'articolo 8 definisce, in relazione sia ai progetti di cui
all'articolo 3 che agli interventi di implementazione informatica di
cui al comma 1 dell'articolo 4, le singole tipologie di spesa che
possono concorrere alla formazione della spesa ammissibile a
contributo.
L'articolo 9 definisce i casi di revoca e di sanzione. Oltre alla
revoca per mancata acquisizione della certificazione gia' prevista
al comma 2 dell'articolo 3, si richiama integralmente la disciplina
recata dall'articolo 18 della L.R. 15/97.
L'articolo 10 affida alla Giunta regionale la definizione delle
modalita' attuative della legge e la contestuale indicazione delle
necessarie specificazioni circa le priorita' e preferenze stabilite
nell'articolo 7. Anche l'articolo 10 fa riferimento integrale, circa
le norme del procedimento, alla disciplina recata dalla L.R. 15/97.
L'articolo 11 rinvia alla legge annuale di bilancio la
determinazione della spesa a carico della Regione per l'attuazione
degli interventi previsti dalla legge.
L'articolo 12 subordina l'attuazione della legge al positivo esame
di compatibilita' da parte della Commissione Europea.
L'articolo 13 introduce modifiche alla L.R. 8 settembre 1997, n. 33
Interventi per lo sviluppo di sistemi di qualita' nel settore
agroalimentare disponendo la sostituzione dell'articolo 9. La nuova
disciplina prevede l'adozione, con atto della Giunta regionale, di
un programma annuale di interventi, nel quale individuare gli
obiettivi, le priorita' e le categorie di soggetti da ammettere a
contributo fra quelle indicate all'articolo 4 della L.R. 33/97.

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di
rintracciabilita' volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al
fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto
all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le
qualita' delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli
di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione
tecnologica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per sistema di rintracciabilita' , la possibilita' di
ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto
agricolo e di un alimento con una determinata qualita' ed origine,
attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione,
confezionamento e distribuzione;
b) per unita' consumatore , l'unita' minima dell'atto d'acquisto;
c) per filiera agroalimentare , l'insieme delle imprese che
concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola,
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto
agroalimentare.
Art. 3
Progetti ammessi a contributo
1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna concede
contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione
di sistemi di rintracciabilita' per:
a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unita' consumatore;
b) segmenti di filiera, realizzati su almeno due fasi a condizione
che individuino l'origine della materia prima.
2. I progetti previsti al comma 1 ed all'art. 4 devono essere
conformi alla norma UNI in materia di rintracciabilita'. Tale
conformita' dovra' essere attestata da parte di organismi
accreditati, secondo le norme EN 45012 o EN 45011, entro due anni
dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.
Art. 4
Produzioni di qualita' regolamentata
1. Per le produzioni di qualita' regolamentata di cui al comma 2 la
Regione concede contributi, in relazione alle fasi sottoposte a
certificazione, esclusivamente per l'implementazione informatica del
sistema di rintracciabilita'.
2. Sono considerate produzioni di qualita' regolamentata quelle
ottenute secondo le seguenti normative:
a) L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 Valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori ;
b) Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari;
c) Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
d) Reg. CEE 2082/92 relativo all'attestazione di specificita' dei
prodotti agricoli alimentari.
3. Sono inoltre considerate di qualita' le produzioni vitivinicole
DOC, DOCG e IGT ottenute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n.
164 Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini .
Art. 5
Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'articolo 6 i seguenti
soggetti:
a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari
che svolgono almeno una delle seguenti attivita':
a.1) raccolta di prodotti agricoli spontanei,
a.2) produzione di prodotti agricoli e alimentari,
a.3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari,
a.4) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;
b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24;
c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi
dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 2200/96;
d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
dell'articolo 5 della L.R. n. 24 del 2000;
e) le societa' di servizi specificamente qualificate per la
realizzazione di progetti di rintracciabilita'.
2. Le imprese che svolgono esclusivamente attivita' di
commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano
il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cu alle lettere
a), b) e c) del comma 1.
3. Le societa' di cui alla lettera e) del comma 1 devono:
a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di
soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1;
b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come
individuati alla lettera a) del presente comma;
c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilita', in
condizione di parita', di tutti i soggetti della filiera
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), e c) del
comma 1.
Art. 6
Contributi
1. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3,
comma 1, e all'art. 4, comma 1, non possono superare il cinquanta
per cento della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere
contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non
superare la cifra di 900.000 Euro per progetto.
2. Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di
prodotti non elencati all'Allegato I) dell'art. 32 del Trattato
d'istituzione della Comunita' Europea, nonche? per le imprese che
svolgono esclusivamente attivita' di commercializzazione, l'importo
massimo totale del contributo non potra' superare i 100.000 Euro.
Art. 7
Priorita'
1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorita' ai
progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda
agricola all'unita' consumatore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e' accordata
preferenza ai progetti che:
a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti
dalla deliberazione della Giunta di cui all'art. 10;
b) prevedono l'utilizzo di una quota prevalente di produzioni
agricole ottenute in Emilia-Romagna;
c) garantiscono una ricaduta adeguata e duratura dei vantaggi,
derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle imprese agricole;
d) prevedono accordi aziendali, gia' conclusi, finalizzati alla
riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.
Art. 8
Spese ammissibili
1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese
per:
a) consulenze esterne, fino a un massimo del trenta per cento della
spesa complessiva ammissibile;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente,
fino ad un massimo del trenta per cento della spesa complessiva
ammissibile;
c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilita';
d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su
prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze
chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammissibile;
f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il
sistema di rintracciabilita', fino ad un massimo del venti per cento
della spesa ammissibile;
g) attivita' mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle
metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse
umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del quindici
per cento della spesa ammissibile;
h) test finalizzati al sistema di rintracciabilita', fino ad un
massimo del cinque per cento della spesa ammissibile; i test devono
essere eseguiti da laboratori accreditati SINAL per le analisi
effettuate;
i) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche,
fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o
centri accreditati SIT;
j) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la
concessione del primo certificato di conformita' di cui ai commi 2 e
4 dell'articolo 2.
2. Le spese previste alle lettere a) e b) del comma 1 non possono
complessivamente superare il trenta per cento del totale della spesa
ammissibile.
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1,
qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive
comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 9
Revoche e sanzioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, la Regione
Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente
legge nei casi e con le modalita' previste dall'art. 18 della L.R.
30 maggio 1997, n. 15.
Art. 10
Norma finale
1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita'
attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate
le necessarie specificazioni delle priorita' e preferenze di cui
all'art. 7.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il
Titolo IV della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per le finalita' e gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unita'
previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
Art. 12
Esame comunitario
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di
compatibilita' da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai
sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
Art. 13
Modifiche della L.R. 8 settembre 1997, n. 33
1. L'art. 9 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 Interventi per lo
sviluppo di sistemi di qualita' nel settore agroalimentare , e'
sostituito dal seguente:
Art. 9
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva
un programma annuale di interventi. Il programma individua gli
obiettivi e puo' stabilire ulteriori priorita' rispetto a quelle
previste dall'art. 5, nonchè eventuali esclusioni tra le categorie
di beneficiari di cui all'art. 4.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee
programmatiche della politica agricola comunitaria.
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