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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2711
Presentato in data: 12/03/2002
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16 'Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' (delibera di Giunta n. 361 del 11 03 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Modifica all'articolo 4
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 22 maggio
1996, n. 16, e' sostituita dalla seguente:
c)
dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia
competente in materia di agricoltura.£.
Art. 2
Modifica all'articolo 6
della L. R. 22 maggio 1996, n. 16
1. All'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1
e' inserito il seguente comma:
1 bis. Il Direttore tecnico puo' anche essere assunto per chiamata
diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43,
nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al
comma 1. In tal caso il trattamento economico e' stabilito con
riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 18, comma 5 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43.£.
Art. 3
Modifica all'articolo 7
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, le
parole di cui al DM 7 febbraio 1984 e successive modificazioni£
sono sostituite dalle seguenti come determinato ai fini delle
imposte sui redditi£.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, e'
sostituito dal seguente:
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono
avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come
disciplinata dalle norme vigenti.£.
Art. 4
Modifica all'articolo 9
della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1. All'articolo 9 della L. R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1
e' inserito il seguente comma 1 bis:
1 bis. I Consorzi Fitosanitari provinciali dispongono di personale
proprio, assunto secondo le modalita' e le procedure previste dalla
normativa regionale.£.
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