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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2745
Presentato in data: 25/03/2002
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Nazionale della Danza (delibera di Giunta n. 427 del 18 03 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Istituzione e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto,
e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione
della Fondazione denominata Fondazione nazionale della Danza .
2. La Fondazione persegue le finalita' di produzione, distribuzione
e promozione delle attivita' di danza, ivi comprese quelle connesse
allo studio, alla ricerca ed alla formazione professionale.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalita'
giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui
al comma 2 dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla
Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle
attivita' svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 3
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli
Organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della
Fondazione medesima.
Art. 4
Contributi
1. La Regione e' autorizzata a concedere alla Fondazione un
contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di
bilancio.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative
e progetti speciali, puo' concedere alla Fondazione contributi una
tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I
criteri e le modalita' per l'erogazione di tali contributi vengono
stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione e' tenuta a presentare alla Regione entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione
artistica ed un programma d'attivita', corredato del relativo piano
finanziario.
4. Al fine di garantire la continuita' dei programmi della
Fondazione, il contributo di cui al comma 1, viene erogato in
un'unica soluzione.
5. La Fondazione e' tenuta a trasmettere alla Regione entro il 30
maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione
illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto,
contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle
attivita' realizzate.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nelle
specifiche unita' previsionali di base relative alla parte spesa del
bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione annuale della legge di
bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4 .
Art. 6
Norme transitorie
1. I beni mobili ed immobili, nonche? i beni immateriali di
proprieta' dell'Associazione Centro regionale della Danza , sono
trasferiti al fondo di dotazione della Fondazione nazionale della
Danza .
Art. 7
Abrogazioni
1. Nella L.R. 18 aprile 1992, n. 20, sono abrogati:
a)
nel titolo le parole all'Associazione Centro regionale della
Danza£;
b)
il terzo alinea del comma 1 dell'art. 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino
al riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione
nazionale della Danza.
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