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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3002
Presentato in data: 05/06/2002
Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva (delibera di Giunta n. 950 del 03 06 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il tema  alimentazione  e' centrale ed estremamente rilevante per
promuovere un'effettiva e diffusa tutela della salute della
popolazione. E' uno degli assunti fondamentali su cui bisogna
impegnarsi quotidianamente per costruire un reale e sostanziale
miglioramento della qualita' della vita .
L'attenzione e la competenza del consumatore in tema di
alimentazione, ambiente, salute sono cresciute notevolmente, tanto
da condizionare numerosi aspetti della questione alimentare, e,
d'altra parte, superata la fase della necessita', l'alimentazione
assume ulteriori significati: da quello psicologico, a quello
relazionale, a quello antropologico e sociale. Anche il concetto di
qualita' di un prodotto alimentare si e' andato modificando,
assumendo valenze nuove: dalle caratteristiche organolettiche al
prezzo d'acquisto; alla comodita' d'uso; all'attitudine alla
trasformazione, conservazione, distribuzione; agli effetti sulla
salute e sull'aspetto fisico; all'impatto sull'ambiente naturale e
sul paesaggio rurale.
Le recenti emergenze in campo alimentare e la conseguente perdita di
fiducia, nei confronti della qualita' dei prodotti, da parte dei
cittadini rendono sempre piu' urgente una politica basata su un
approccio integrato, che copra tutta la filiera alimentare partendo
dalla coltivazione dei prodotti e dall'allevamento fino al
trasporto, alla vendita e al consumo. L'esperienza ha dimostrato che
ogni anello della filiera deve essere ugualmente responsabile se si
vuole proteggere la salute dei consumatori ed e' fondamentale il
ruolo delle istituzioni pubbliche nella corretta informazione dei
cittadini.
La sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori
costituiscono priorita' assolute per la Commissione Europea, che ha
fissato con il Libro Bianco una serie di scadenze, per permettere di
dare una risposta chiara e decisiva alle richieste di trasparenza
dei consumatori, anche alla luce della globalizzazione dei mercati.
Anche nel documento europeo n. 1960 del 16/11/1995 Priorita' per la
politica dei Consumatori 1996-98 si pone l'accento
sull'informazione, sull'educazione e sulla trasparenza. Fra le
priorita' di azione il documento privilegia l'informazione e
l'educazione dei consumatori, ribadendo inoltre in modo efficace che
(. . .) la sola fornitura di informazioni non sara' sufficiente a
venire incontro ai bisogni dei consumatori. Fin dai primi anni
scolastici bisogna promuovere la comprensione di numerosi argomenti
che vanno dalla nutrizione e dalla salute al funzionamento dei
mercati (. . .)£.
La Regione Emilia-Romagna persegue da anni obiettivi di qualita',
sicurezza alimentare ed ambientale, promuovendo l'utilizzo di metodi
produttivi controllati, rispettosi della salute e dell'ambiente. Per
favorire la conoscenza di queste azioni e rafforzare la fiducia dei
consumatori, le politiche regionali si completano con programmi di
orientamento dei consumi ed educazione alimentare rivolti ai
cittadini, con un approccio che integra quello piu' prettamente
sanitario, incentrato sulla salute e sulla prevenzione, e che vede
l'alimento nella sua globalita'. Fare educazione alimentare,
infatti, significa non solo suggerire come, quanto e di cosa
alimentarsi, ma fornire elementi di conoscenza sugli aspetti
produttivi, economici, sociali, psicologici, antropologici,
culturali, al fine di orientare le scelte di acquisto e di consumo.
L'educazione alimentare, con il suo aspetto poliedrico, e' elemento
di collegamento tra politica economica, ambientale, sanitaria,
agro-alimentare.
Le Amministrazioni locali, le Aziende sanitarie locali, le
Istituzioni scolastiche, le Associazioni e anche i semplici
cittadini pongono una notevole attenzione agli interventi di
educazione alimentare ed attualmente numerosi sono i progetti e le
iniziative realizzate.
Si rende ora necessario definire disposizioni idonee a promuovere e
coordinare gli interventi di orientamento dei consumi e di
educazione alimentare, assicurando la migliore utilizzazione delle
risorse finanziarie. Le attivita' realizzate dalla Regione
Emilia-Romagna e da altri soggetti pubblici e privati - convegni,
seminari, incontri, campagne informative, pubblicazioni - e' bene
siano sempre piu' espressione di un disegno generale, che definisca
obiettivi, priorita', strategie d'azione, strumenti di verifica.
Con il presente progetto di legge si vogliono incentivare e
coordinare le azioni volte a favorire la comprensione del rapporto
tra agricoltura, ambiente, alimentazione, salute; a stimolare la
conoscenza ed il consumo delle produzioni agroalimentari
regolamentate, anche attraverso la ristorazione collettiva; a
suscitare un rinnovato rapporto col territorio ed il mondo rurale; a
promuovere la cultura del cibo e l'educazione al gusto.
Il modello disegnato prevede per la Regione un ruolo generale di
coordinamento e di indirizzo, limitando la gestione delle attivita'
a quelle di interesse generale ovvero riguardanti l'intero
territorio regionale. Le Province sono individuate come
interlocutori privilegiati, svolgendo un ruolo di cerniera tra il
governo regionale e le singole realta' locali, ruolo che consente
una comunicazione bidirezionale. Le Province attuano gli interventi
a livello territoriale, in sintonia con le linee guida e gli
obiettivi generali della Regione Emilia-Romagna.
Particolare attenzione e' riservata ai giovani, ai quali, in accordo
con le Istituzioni scolastiche, sono rivolti interventi tesi a far
comprendere che l'alimentazione e' elemento fondamentale nella
costruzione dell'identita' personale, nonche? momento di socialita'
e di affettivita', parte della cultura, della storia e delle
tradizioni. E' necessario pertanto interagire con due soggetti: da
un lato la scuola, ed in particolare i docenti, di ogni ordine e
grado, al fine di introdurre i temi alimentari nei percorsi
scolastici; dall'altro la famiglia e le associazioni che ruotano
attorno ai giovani.
Si intendono promuovere percorsi di educazione alimentare che
utilizzino metodologie attive - laboratori del gusto o di cucina,
visite in fattoria - che attraverso l'approccio diretto ed
interattivo, consentano il passaggio dal sapere al saper fare al
saper essere .
In tale ottica e' possibile inquadrare anche la ristorazione
collettiva. Il pasto consumato a scuola, per la sua valenza
educativa, soprattutto se inserito in un progetto complessivo che
coinvolga anche genitori ed insegnanti, puo' costituire lo strumento
per far conoscere agli alunni gli alimenti e la loro funzione, fino
a modificare eventuali abitudini alimentari errate.
Oltre alla dovuta sicurezza igienico sanitaria, nella ristorazione
collettiva deve essere assicurata la necessaria qualita'
nutrizionale, senza trascurare l'aspetto culturale e sociale del
momento del pasto. E' quindi indispensabile che i contratti di
fornitura non siano basati prevalentemente sull'offerta piu' bassa,
ma privilegino l'utilizzo di alimenti provenienti da produzioni
biologiche o integrate, di prodotti tipici e tradizionali,
riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
E' importante che la ristorazione collettiva sia basata su scelte
partecipate con il contesto sociale, cosi' da promuovere
integrazione e coerenza con i comportamenti individuali e familiari.
A tale proposito e' indispensabile che tra i diversi soggetti
interessati, istituzionali e non, vengano realizzati protocolli di
intesa e operativi volti a promuovere il ruolo della ristorazione
collettiva come strumento e occasione di crescita della cultura
alimentare, socializzazione, informazione e adozione di corretti
comportamenti alimentari.
Passando all'esame dell'articolato, l'art. 1 individua le finalita'
che la legge intende perseguire: l'educazione al consumo
consapevole, l'adozione di corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali, attraverso la conoscenza ed il consumo dei prodotti
alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e
dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio
regionale, nonche? la diffusione delle informazioni ad essi
connesse.
L'art. 2 fissa le competenze della Regione, che consistono in
attivita' di programmazione e di coordinamento degli interventi di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare. Alla Regione
compete anche la diffusione delle informazioni ai cittadini, la
realizzazione di percorsi educativi in ambito scolastico e nelle
aziende agricole e di percorsi formativi per gli addetti del
settore.
Lo strumento di programmazione dell'attivita' e' disciplinato
dall'art. 3. In esso il Consiglio regionale fissa le linee di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare sia a livello
regionale che territoriale, gli interventi di rilevanza regionale ed
i criteri per la ripartizione delle risorse fra le Amministrazioni
provinciali.
Le modalita' d'azione sono disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6. Il
primo prevede per l'attivita' di competenza regionale sia la forma
diretta che la collaborazione con altri enti, pubblici e privati.
L'art. 5 conferma la scelta operata dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15
di attribuire alle Province la competenza per l'attuazione degli
interventi in materia di orientamento dei consumi e di educazione
alimentare, mentre l'art. 6 disciplina le modalita' di
finanziamento, prevedendo che la Giunta regionale assegni
annualmente le risorse finanziarie alle Province, stabilendo i
termini e le modalita' per la presentazione della relazione
conclusiva sull'attivita' realizzata.
L'art. 7, al fine di assicurare la partecipazione delle Province
all'elaborazione del programma nonche? il coordinamento delle
attivita' e la loro valutazione, istituisce la Commissione regionale
di coordinamento per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare, con il compito di formulare proposte, valutare
congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi, coordinare gli
interventi.
La Regione promuove la qualificazione dei servizi di ristorazione
collettiva tramite il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche? di prodotti tipici e
tradizionali riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente. A tale scopo la Giunta regionale
favorisce la conclusione di accordi con i soggetti interessati alla
gestione dei servizi di ristorazione collettiva, quali i servizi di
ristorazione scolastica, ospedaliera (art. 8) e di assistenza agli
anziani ed altre categorie protette.
L'art. 9 specifica le modalita' di aggiudicazione degli appalti
pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva, dando
attuazione all'art. 59, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Legge finanziaria per l'anno 2000). Prevede inoltre che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti, in misura
non inferiore al 50 per cento, da prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche? da prodotti tipici e
tradizionali riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
L'art. 10 reca la norma finanziaria, mentre l'art. 11 contiene la
dichiarazione d'urgenza.

Testo:

Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro dell'assetto costituzionale
vigente ed in conformita' alla normativa comunitaria, promuove
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonche? la
qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.
2. In particolare, la presente legge favorisce:
a)
l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione
delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari
e salvaguardia dell'ambiente;
b)
l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali,
attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed
agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o
legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;
c)
la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali,
antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio
d'origine.
Art. 2
Attivita' regionale
1. Sono di competenza della Regione:
a)
definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare;
b)
coordinare le attivita' realizzate dalle Province e fornire supporti
di dimensione regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;
c)
favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e
consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme
associative, anche attraverso appropriate iniziative di
comunicazione;
d)
promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o
nelle aziende agricole aderenti ai programmi della Regione, intesi a
sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche, formative ed
informative;
e)
promuovere, anche in collaborazione con le Universita' ed Istituti
specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale
rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione,
dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.
Art. 3
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare.
2. Il programma, avente durata triennale, definisce:
a)
le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare;
b)
gli interventi di dimensione regionale;
c)
i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.
Art. 4
Modalita' di intervento
1. Le attivita' di competenza regionale sono realizzate direttamente
o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui all'art.
3, comma 2, lett. b), e nel rispetto della normativa regionale sulla
selezione dei contraenti, puo' affidarne l'esecuzione a soggetti di
accertata competenza ed esperienza nel settore, stipulando con i
medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i
reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento ai
progetti ed agli interventi da realizzare nonche? alle modalita' di
finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti.
3. In particolare gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), sono
realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati.
Art. 5
Attivita' di competenza delle Province
1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare a livello locale
spettano alle Province, in conformita' a quanto disposto dall'art.
3, comma 2, lett. e) della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive
modificazioni.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
possono avvalersi dei Servizi di igiene degli alimenti e della
nutrizione, istituiti presso le Aziende Unita' sanitarie locali.
Art. 6
Assegnazione delle risorse finanziarie
1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse
finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalita' con i
quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa
agli interventi realizzati, in conformita' agli orientamenti
definiti dal programma di cui all'art. 3.
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi
non conformi al programma di cui all'art. 3, le somme
corrispondenti, se gia' erogate, potranno essere decurtate dalle
risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno
essere restituite alla Regione.
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. La Commissione ha il compito di:
a)
formulare proposte per la definizione del programma regionale di cui
all'art. 3;
b)
valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a livello
locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza
rispetto alle linee definite dal programma di cui all'art. 3;
c)
coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli
interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare.
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, e'
composta da:
a)
Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo
delegato, con funzione di presidente;
b)
Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro
delegati.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di
supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare o suo delegato e
partecipano, in relazione agli argomenti trattati, il dirigente
regionale competente in materia di sanita' ed il dirigente regionale
competente in materia di istruzione e formazione professionale o
loro delegati.
Art. 8
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche? di prodotti tipici e
tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di
ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di
ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica,
scolastica, nonche? quelli di ristorazione universitaria di cui
all'art. 7 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, i servizi di
ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate,
gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati in regime di
convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli
Enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli
altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le
modalita' operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al
comma 1.
Art. 9
Forniture e loro aggiudicazione
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 59, comma 4 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli appalti pubblici relativi ai
servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi
dell'art. 23, comma 1, lett. b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti alimentari ed agroalimentari
offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di
servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non
inferiore al 50 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni
biologiche, integrate, prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti
ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40.
2. Per gli interventi di formazione di cui all'art. 2, lettera e),
si fa fronte con i fondi allocati nel bilancio regionale per la
formazione professionale di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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