Oggetto n. 3316
Presentato in data:
02/09/2002
Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria (02 09 02).
Testo:
Art. 1
Integrazione alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15
1. Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2002 e' aggiunto il
seguente articolo:
Art. 2 bis
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna,
e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte
antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie
di cui all'art. 2.£.
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
