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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3332
Presentato in data: 10/09/2002
Disposizioni per l'anno 2002 concernenti la concessione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica (delibera di Giunta n. 1630 del 09 09 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

L'art. 5  Disposizioni finali  della L.R. 15/02, nel modificare tra
l'altro la disciplina della gestione del fondo regionale relativo
alle assegnazioni alle Province per gli interventi di prevenzione
dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
per la concessione di contributi sui predetti danni, dispone anche
l'abrogazione del comma 3 dell'art. 64 della L.R. 8/94 come
modificato dall'art. 48 della L.R. 6/00.
Con tale articolo si e' inteso chiarire e semplificare alcuni
aspetti della normativa regionale in materia (L.R. 8/94 e successive
modifiche) mediante alcune modifiche ed integrazioni agli articoli
connessi ai danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica.
In particolare, l'articolo e' finalizzato, a modifica della
previgente normativa, a trattare in modo omogeneo l'intervento
contributivo, attuato tramite assegnazioni alle Amministrazioni
provinciali competenti per territorio, per la prevenzione e per
l'indennizzo dei danni arredati alle produzioni agricole,
prescindendo dalle specie responsabili del danneggiamento e dagli
ambiti in cui detti danni si producono.
La nuova disciplina recata dall'art. 5 deve ovviamente trovare
corrispondenza nell'articolazione dei capitoli del bilancio
regionale.
L'entrata in vigore della L.R. 15/02 mentre l'iter di approvazione
della variazione al Bilancio per l'esercizio 2002 era prossimo alla
conclusione non ha consentito il recepimento immediato della nuova
disciplina recata dall'art. 5, recepimento che deve essere rinviato
al Bilancio di previsione per l'esercizio 2003.
Cio' determina l'esigenza, al fine di non ritardare le assegnazioni
alle Province per gli interventi in questione relativamente all'anno
2002, di prevedere una specifica norma di legge che consenta il
perfezionamento dei relativi procedimenti amministrativi secondo la
previgente normativa.
Le stesse ragioni determinano la necessita' di prevedere, all'art. 2
del presente progetto di legge, la dichiarazione di urgenza.

Testo:

                               Art. 1
Concessione di contributi di cui all'art. 17
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64
della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in
vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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