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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3529
Presentato in data: 04/11/2002
Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale (delibera di Giunta n. 1990 del 28 10 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Finalita'
Art. 2 -
Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
Art. 3 -
Funzioni della Regione
Art. 4 -
Funzioni delle Province
TITOLO II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE
DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE
Art. 5 -
Soggetti beneficiari
Art. 6 -
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e
turistico-ricreative - imprese
Art. 7 -
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e
turistico-ricreative - soggetti pubblici ed organismi a carattere
non commerciale
Art. 8 -
Interventi a sostegno del turismo montano
Art. 9 -
Interventi a sostegno del termalismo
Art. 10 -
Tipologia e ammontare dei contributi
TITOLO III - PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI
Art. 11 -
Progetti finalizzati e progetti innovativi
TITOLO IV - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA
Art. 12 -
Tipologia dei contributi
Art. 13 -
Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia
Art. 14 -
Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi
Art. 15 -
Misura dei contributi agli operatori turistici
Art. 16 -
Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia
TITOLO V - VINCOLO DI DESTINAZIONE
Art. 17 -
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati
Art. 18 -
Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici
TITOLO VI - COMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 -
Cumulo dei contributi
Art. 20 -
Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal
programma 2000 della Legge 30 dicembre 1989, n. 424
Art. 21 -
Norma finanziaria
Art. 22 -
Abrogazione di norme
Art. 23 -
Norma transitoria
Art. 24 -
Dichiarazione di urgenza
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la
qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva
dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne
la qualita', la fruibilita' e di potenziare le strutture ed i
servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine
di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del
territorio della regione, le forme tradizionali di turismo cosi'
come quelle piu' innovative, e di attuare una diversificazione
dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della
stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti
alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo,
alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al
turismo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina
la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attivita'
ricettive e turistico-ricreative, dell'associazionismo e della
cooperazione con finalita' di agevolazione creditizia fra le imprese
operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e
contribuisce alla realizzazione di progetti finalizzati e di
progetti innovativi rivolti alla valorizzazione di particolari
prodotti turistici o specifici territori.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle
imprese che operano nel pieno rispetto delle condizioni normative e
salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative della categoria. Il mancato
rispetto di tale condizione determina la non ammissibilita' a
contributo ovvero la revoca del contributo stesso.
4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge
devono essere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono
concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie
L10, del 13 gennaio 2001 e al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12
gennaio 2001, Regolamento della Commissione relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore ( de minimis ) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie L10, del 13 gennaio 2001.
2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore
alle soglie definite dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 70/2001.
3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si
intende l'impresa cosi' definita dalla Commissione europea.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, per raggiungere le finalita' di cui all'articolo 1 in
maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge
funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento
finalizzate all'unitario sviluppo del sistema dell'offerta turistica
e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio
regionale nel rispetto delle autonomie locali.
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale, un atto di programmazione che definisce criteri generali,
priorita' e modalita' applicative, relativi alle agevolazioni
previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:
a)
indicazioni per l'individuazione e la definizione delle aree
territoriali cui riservare i finanziamenti;
b)
iniziative incentivabili;
c)
individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle varie
aree e in base alle tipologie di iniziative;
d)
importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
e)
misura dei contributi assegnabili;
f)
criteri di riparto dei fondi fra le Province;
g)
indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle Province
fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici e
soggetti privati;
h)
modalita' e condizione di concessione ed erogazione dei contributi
ai soggetti beneficiari nonchè disciplina dei casi di revoca delle
agevolazioni concesse;
i)
disciplina del vincolo di destinazione.
3. La Regione, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al
comma 2, attiva procedure di consultazione con le Province e le
associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello
regionale.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatorio regionale,
sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonche? le
funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed
erogazione dei contributi previsti dal Titolo II, nonchè la
vigilanza sugli interventi finanziati.
2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell'atto di
cui al comma 2 dell'art. 3, le Province definiscono criteri
specifici e priorita' a livello provinciale volte alla definizione
di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui
al Titolo II.
TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:
a)
imprese singole o associate;
b)
Enti locali territoriali e loro forme associative, altri Enti
pubblici;
c)
associazioni e persone giuridiche private a carattere non
commerciale di cui al Titolo II del libro I del Codice civile,
dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui al comma
2 dell'art. 3.
Art. 6
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive
e turistico-ricreative - Imprese
1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi
contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o
strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento,
l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture
esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed
immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:
a)
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite
dalla normativa regionale;
b)
complessi turistici ricettivi all'aria aperta come definiti dalla
normativa regionale;
c)
stabilimenti balneari;
d)
strutture di servizio e complementari alla ricettivita' turistica,
comprese le strutture autorizzate ai sensi della Legge 25 agosto
1991, n. 287 di interesse turistico, cosi' come individuate
nell'ambito dei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3;
e)
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni
culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al
prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e
specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica.
2. Possono essere concessi inoltre contributi:
a)
per l'ottenimento della certificazione di qualita' da parte delle
strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte
delle Agenzie di Viaggio e Turismo rilasciata da organismi
accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
b)
per interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione
strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della
struttura e dell'impiantistica, legata alla realizzazione
dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio
funzionale.
Art. 7
Interventi a sostegno delle attivita' ricettive
e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed
organismi a carattere non commerciale
1. Ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dellart. 5
possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove
strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento,
l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad
esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per
interventi inerenti:
a)
strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle
qualita' delle localita' e del territorio turistico, nonchè alla
migliore fruibilita' turistica dei parchi naturali e delle aree di
interesse naturalistico;
b)
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni
culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al
prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e
specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture
ricettive non alberghiere.
Art. 8
Interventi a sostegno del turismo montano
1. La Regione, nell'ambito delle finalita' generali di cui all'art.
1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la
salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche
attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della
montagna nel rispetto dell'ambiente.
2. A tale scopo ai soggetti di cui al comma 1 dellart. 5 possono
essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e
impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione,
l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e
strutture esistenti ad eccezione delle spese per l'acquisto di aree
e immobili, per interventi inerenti:
a)
strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature
finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;
b)
strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilita'
turistica ed alla qualita' del territorio montano.
Art. 9
Interventi a sostegno del termalismo
1. La Regione, nell'ambito delle finalita' generali di cui all'art.
1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della
diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la
valorizzazione delle risorse dei territori termali.
2. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5,
proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere
concessi contributi per interventi, di ristrutturazione,
ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti
strutture:
a)
stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;
b)
strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite
termali dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente
agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;
c)
edifici posti nelle aree definite termali dai vigenti strumenti
urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali
all'attivita' termale primaria.
3. Sono escluse delle agevolazioni le spese relative a:
a)
nuova captazione nonche? razionalizzazione, ristrutturazione e
protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso
termale;
b)
impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
c)
studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
d)
apparecchiature mediche;
e)
acquisto di aree ed immobili.
Art. 10
Tipologia e ammontare dei contributi
1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal
presente Titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi
dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, possono essere concessi
contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni
stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri
regionali e provinciali approvati ai sensi degli artt. 3 e 4.
Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o
media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti
di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, gia' iniziati al momento
della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi
antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente
secondo il regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n.
69/2001.
3. Ai soggetti beneficiari di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 5, possono essere concessi contributi in conto capitale in
misura non superiore al 50% della spesa ammessa a contributo, per
interventi che non configurino aiuti ai sensi dell'art. 87 paragrafo
1 del Trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del
progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai
sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, si applicano i
limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
TITOLO III
PROGETTI FINALIZZATI
E PROGETTI INNOVATIVI
Art. 11
Progetti finalizzati e progetti innovativi
1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari
territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di
progetti finalizzati a carattere regionale o intraprovinciale e la
realizzazione di progetti innovativi .
2. I progetti finalizzati sono incentivati con la concessione di
contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5. Il
contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano
aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del
Trattato CE, e' concesso in regime de minimis , nella misura
massima del 50% della spesa ammessa a contributo.
3. La Regione puo' altresi' realizzare direttamente, anche mediante
l'ausilio di soggetti esterni, progetti innovativi aventi
carattere di sperimentalita' ed innovazione per il settore
turistico.
TITOLO IV
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA
Art. 12
Tipologia dei contributi
1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio
regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, conferisce ai Consorzi fidi
e alle Cooperative di garanzia di cui all'art. 13 un fondo
finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel
settore del turismo mediante la concessione di garanzie
fideiussorie.
2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di
cui al comma 1.
Art. 13
Caratteristiche dei Consorzi fidi
e Cooperative di garanzia
1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Titolo i
Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di primo o secondo grado,
a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o
associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri
regionali di cui al comma 2 dell'art. 3, in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b)
associare a parita' di condizione qualunque impresa operante nel
settore del turismo ne faccia richiesta;
c)
concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque
operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le
prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
d)
consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte
della Regione Emilia-Romagna;
e)
prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.
2. Dei Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia di cui al comma
1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.
Art. 14
Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi
1. Ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia sono concessi i
contributi in conto capitale ai sensi del comma 1 dell'art. 12 da
destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia
ripartiti secondo le seguenti modalita':
a)
una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili fra tutti i
soggetti aventi diritto su base provinciale;
b)
la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle
garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui e'
presentata la domanda di contributo.
2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi fidi e alle
Cooperative di garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 2, e'
effettuata secondo le seguenti modalita':
a)
una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili fra tutti i
soggetti aventi diritto su base provinciale;
b)
la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo dei
finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo,
effettivamente erogati e in essere nel corso dell'esercizio
precedente a quello in cui e' presentata la domanda di contributo.
3. I contributi concessi ai Consorzi fidi e alle Cooperative di
garanzia ai sensi dell'art. 12, sono destinati a soci e consorziati,
per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non
oltre 12 mesi, previsti nell'ambito dei criteri regionali di cui al
comma 2 dell'art. 3, e dovranno essere assegnati con atti formali.
4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi del comma 2
dell'art. 12 agli operatori del settore turismo dovra' rispettare
tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione
regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini, i
Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia decadono dal contributo e
la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione
con eventuali nuove concessioni.
5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla
Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia devono
essere destinati prioritariamente all'incremento del Fondo di
garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione
degli organismi stessi, puo' essere utilizzata una quota
dell'importo complessivo di tali interessi, definita nell'ambito dei
criteri applicativi di cui al comma 2 dell'art. 3.
Art. 15
Misura dei contributi agli operatori turistici
e regime di assegnazione
1. Per lassegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i
Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia stipulano convenzioni con
gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle
condizioni a favore del mutuatario.
2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o
associati operanti nel settore del turismo, in regime de minimis
ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della
formalizzazione dell'assegnazione da parte del Consorzio o della
Cooperativa. La Giunta regionale definisce periodicamente
l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla
convenzione di cui al comma 1. L'importo del tasso di interesse a
carico del mutuatario non potra' in nessun caso essere inferiore ad
un punto percentuale.
3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia
fideiussoria e' concessa in regime de minimis ai sensi del
Regolamento (CE) n. 69/2001. L'entita' dell'agevolazione e'
calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della
Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzie, pubblicata nella GUCE C 71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi
della stessa comunicazione, l'aiuto deve considerarsi concesso al
momento in cui viene prestata la garanzia.
Art. 16
Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia
1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le
Cooperative di garanzia di cui al presente Titolo sono tenuti, a
pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla
Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di
credito e delle loro modifiche nonche? una rendicontazione periodica
sulla propria attivita'.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consorzio fidi
e della Cooperativa di garanzia, alla Regione spettano i contributi
regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali Enti, nonchè le
somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.
TITOLO V
VINCOLO DI DESTINAZIONE
Art. 17
Contributi per interventi realizzati da soggetti privati
1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della
presente legge realizzati dai soggetti di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 5, sono vincolati alla specifica destinazione
d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al
mantenimento della piena funzionalita' per un periodo non inferiore
a 5 anni.
2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di
cui al comma 2 dell'art. 3 stabiliscono:
a)
la durata;
b)
le modalita' con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso
l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria
dei registri immobiliari;
c)
eventuali garanzie sostitutive;
d)
le procedure di vigilanza e controllo;
e)
i casi di revoca e relative sanzioni.
Art. 18
Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici
1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto
pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto del
finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilita' del bene,
con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a 5
anni.
TITOLO VI
COMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Cumulo dei contributi
1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 5, ai sensi della presente legge, sono cumulabili
anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai Regolamenti
(CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purche? tale cumulo non determini un
contributo complessivo superiore al 50% della spesa ammessa a
contributo.
2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 5, ai sensi della presente legge, per
interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell'art.
87 paragrafo 1 del Trattato CE, sono cumulabili anche con altre
agevolazioni, purche? tale cumulo non determini un contributo
complessivo superiore al 50% della spesa ammessa a contributo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre
cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano
qualificabili aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del
Trattato CE.
Art. 20
Finanziamento con fondi regionali
degli interventi previsti dal programma 2000
della Legge 30 dicembre 1989, n. 424
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a finanziare con mezzi
propri di bilancio, i progetti ammessi a finanziamento ai sensi
della Legge 30 dicembre 1989, n. 424 con delibera della Giunta
regionale n. 2594 del 29 dicembre 2000, che pur essendo stati
iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con
DPCM del 27 febbraio 2001 per il 31 dicembre 2001. Gli interventi
dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003,
nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell'atto
di assegnazione, relativi alla Legge 31 dicembre 1989, n. 424. I
beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto
capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo
concesso indicati nella delibera della Giunta regionale n. 2594 del
29 dicembre 2000.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e
relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40.
Art. 22
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a)
la L.R. 11 gennaio 1992, n. 3 e successive modificazioni;
b)
le lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 43 e il comma 4
dell'art. 44 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 contenenti
disposizioni inerenti agli incentivi relativi al settore termale,
per gli aspetti di natura turistica.
Art. 23
Norma transitoria
1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei
contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati
prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della
L.R. 11 gennaio 1992, n. 3 e successive modificazioni sono
disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino
alla loro conclusione.
2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei
contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati
prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 sono disciplinati
dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro
conclusione.
3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per
l'abbattimento degli interessi, presso i Consorzi fidi e le
Cooperative di garanzia di cui al Capo V della L.R. 3/93, erogati ai
sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri
associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di
cui al Titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi
regionali di cui al comma 2 dell'art. 3, dal momento della loro
entrata in vigore.
Art. 24
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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