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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3531
Presentato in data: 04/11/2002
Disciplina delle attività di produzione organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici (delibera di Giunta n. 1994 del 28 10 02).
Oggetto:
Testo presentato:
3531 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Disciplina delle attività di produzione organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici (delibera di Giunta n. 1994 del 28 10 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1
Finalita'
Art. 2
Definizione e attivita' distintive delle agenzie di viaggio e
turismo
Art. 3
Attivita' accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 4
Competenze della Provincia
Art. 5
Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e
turismo
Art. 7
Uffici biglietteria
Art. 8
Contenuto dell'autorizzazione
Art. 9
Requisiti strutturali
Art. 10
Requisiti professionali
Art. 11
Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
TITOLO II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 13
Deposito cauzionale
Art. 14
Garanzia assicurativa
Art. 15
Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi
Art. 16
Agenzie sicure in Emilia-Romagna
Art. 17
Fondo di garanzia danni
TITOLO III - ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
Associazioni senza scopo di lucro
Art. 19
Attivita' di organizzazione di viaggi in forma non professionale
Art. 20
Commercializzazione di servizi turistici
Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT
TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 22
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 23
Sanzioni amministrative
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Norma finanziaria
Art. 25
Norme transitorie
Art. 26
Abrogazioni
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attivita' di
produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi
turistici in forma professionale e non professionale, in base
all'art. 117 della Costituzione, ai sensi della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge 29 marzo 2001, n.
135 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 13
settembre 2002.
2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e
turismo si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 ed ai seguenti principi:
a)
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo
comma dell'art. 118 della Costituzione;
b)
semplificazione dell'azione amministrativa;
c)
completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della
responsabilita' amministrativa;
d)
integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le
necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione;
e)
salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attivita' di
organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne
l'affidabilita' e di innalzare gli standard di qualita' dei servizi
offerti alla clientela.
Art. 2
Definizione e attivita' distintive
delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e
intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei
predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti. Le predette attivita' possono essere svolte
congiuntamente o disgiuntamente.
Art. 3
Attivita' accessorie
delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non
esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le
regolano, oltre alle attivita' distintive di cui all'art. 2, anche
le seguenti attivita' accessorie:
a)
la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese
nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari,
automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b)
l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza
e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso,
l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c)
la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonchè di
ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti
servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d)
l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche
nonchè l'attivita' di educazione al viaggio e al turismo
responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e
dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi
materiali informativi;
e)
l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f)
l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e
nell'interesse dei propri clienti;
g)
la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di
trasporto;
h)
il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni
circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di
credito e cambio di valuta;
i)
le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di
assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori
e dei danni alle cose trasportate;
j)
la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo,
quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici
nonche? di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attivita'
delle agenzie di viaggio;
k)
la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e
manifestazioni;
l)
l'organizzazione delle attivita' congressuali, convegnistiche e
fieristiche;
m)
ogni altra attivita' concernente la prestazione di servizi
turistici.
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi della lett. c), comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7, le Province esercitano le funzioni amministrative
relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti
funzioni:
a)
vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle
attivita' di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21;
b)
applicazione delle sanzioni amministrative;
c)
riconoscimento della qualifica di IAT.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e
a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5
Apertura ed esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita' sono soggetti ad un unica autorizzazione
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a
seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi
stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto
interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo
nonchè dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione
tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa
documentazione devono essere conformi al modello e alle modalita'
stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda
deve indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda
agenzia.
3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria
che accerti:
a)
il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli
artt. 9 e 10;
b)
il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del
DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c)
l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato
sottoposto a procedura fallimentare.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a
persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della
Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616.
5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di
agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero
arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione
turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia
uguale o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio
nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere
adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale
di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e
turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre
regioni, e' soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla
Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono
adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a)
la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del
provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei
locali di esercizio della sede secondaria;
c)
il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa' la
comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d)
la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale
precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante,
nonche' l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede
secondaria;
e)
gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella Regione in
cui ha sede l'agenzia principale.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere
comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi,
al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma
4.
4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla
Provincia l'attivita' puo' essere avviata. La Provincia, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la
sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di
esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attivita',
fino alla eliminazione delle irregolarita' riscontrate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della
comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio
dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.
Art. 7
Uffici biglietteria
1. Non e' soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura
al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione,
nonche? delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio
regionale, purche' l'attivita' delle stesse si limiti alla emissione
e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non
comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite
ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il
servizio di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno essere
munite dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge, gli
uffici la cui attivita' si limita alla vendita di biglietti
ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o
fluviale operanti all'interno del territorio regionale.
Art. 8
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 deve indicare espressamente:
a)
la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b)
il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa'
l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione
e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c)
l'attivita' autorizzata di cui all'art. 2;
d)
le altre attivita' che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art.
3;
e)
la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando
se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante;
f)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della
sede dell'esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e
b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio
di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lett. b)
relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non
coincida con la proprieta', nonche? degli elementi di cui alle
lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della
autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova
autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima,
previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in
relazione alla sola modifica richiesta.
Art. 9
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono
possedere i seguenti requisiti strutturali:
a)
locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
b)
insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;
c)
attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.
Art. 10
Requisiti professionali
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma
1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il
rappresentante legale in caso di societa', oppure in loro vece, il
preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in
possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato
dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del DLgs 23
novembre 1991, n. 392 o dall'aver frequentato apposito percorso
formativo abilitante.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' dei
percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attivita' di
direttore tecnico nonche' i termini per l'effettuazione degli
stessi.
4. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e
turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.
5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti
attivita' continuativa.
Art. 11
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una
sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare,
indicandone i motivi, il periodo e la durata, la Provincia di
competenza.
2. Il temine di chiusura non puo' essere superiore a sei mesi
all'anno. E' ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a
tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con
provvedimento della Provincia di competenza.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al
primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di
proroga, la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca
dell'autorizzazione.
Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo
competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle
agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,
nonchè dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 13
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o entro la data di effettivo
inizio dell'attivita', qualora l'apertura avvenga in data successiva
alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio
e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di
50.000,00 Euro.
2. Il deposito cauzionale, purchè sia garantita senza alcuna
limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere
costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia
preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni
assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni
eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di
esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda
dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di
centottanta giorni dalla data di cessazione della attivita', previa
verifica per accertare la inesistenza di pendenze in corso nei
confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che
ha cessato l'attivita', che possano comportare rivalsa sulla
cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma
3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro
il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad
adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla
autorizzazione.
Art. 14
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena
di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche? a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei
servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in
materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di
viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche?
dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i
circuiti tutto compreso cosi' come recepita dal DLgs 17 marzo
1995, n. 111.
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla
Provincia competente per territorio la documentazione comprovante
l'avvenuta copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata.
3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilita'
civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia
nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero
dell'Industria e Commercio e dell'Artigianato 23 luglio 1999, n.
349, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche? per
fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.
Art. 15
Pacchetti turistici, programmi di viaggio
e opuscoli informativi
1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con
o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da
agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che
per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e
diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed
esplicite su:
a)
soggetto produttore e organizzatore;
b)
date di svolgimento;
c)
durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d)
quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale
corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed
eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonchè le
scadenze per il versamento del saldo;
e)
qualita' e quantita' dei servizi forniti, con riferimento
all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai
trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro
e' compreso nella quota di partecipazione, in particolare, per
quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le
tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne
l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicate
l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
f)
termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g)
condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per
recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte
dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo
prestabilito;
h)
periodo di validita' del programma;
i)
estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 14 con
l'indicazione dei rischi coperti;
j)
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare
il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato
l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
k)
estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
l)
misure igieniche sanitarie richieste nonchè le informazioni di
carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie
all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni
previste dai programmi di viaggio;
m)
dichiarazione che il contratto e' sottoposto alle disposizioni della
presente legge e della direttiva 90/314/CEE, cosi' come recepita dal
DLgs 17/3/1995, n. 111;
n)
presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia danni di
cui all'art. 17;
o)
avvertenze obbligatorie previste dall'art. 16 della Legge 3 agosto
1998, n. 269 relativa alla normativa contro lo sfruttamento, la
pornografia ed il turismo sessuale in danno dei minori.
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei
documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di
riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento
dell'esatto adempimento. A tal fine il programma e' posto a
disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono
tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di
cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi
alla regolarita' delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di
viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di
stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine
alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni
effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della
Provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicita' dei
programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito
riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla Provincia.
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di
singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti,
dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio
offerto indicati nella Convenzione internazionale sui contratti di
viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive
integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il
turista puo' rivolgersi in caso di eventuali controversie e il
numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che puo' essere
predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli
organismi di tutela del turista.
5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando
diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'art. 18 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 che regolamenta le
vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione.
Art. 16
Agenzie sicure in Emilia-Romagna
1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che
adottano un disciplinare che garantisca un alto livello
nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di
rispetto del turismo etico , possono richiedere l'iscrizione
all'elenco Agenzie sicure in Emilia-Romagna tenuto
dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel
Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione.
2. Le modalita' di accesso e di gestione dell'elenco di cui al
precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta.
Art. 17
Fondo di garanzia danni
1. La Regione puo' costituire un fondo a garanzia dei danni causati
nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte
all'elenco Agenzie sicure in Emilia-Romagna di cui al precedente
articolo 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'art. 15,
quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'art.
2.
2. Il fondo puo' essere costituito presso un organismo collettivo di
garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con
operativita' a livello regionale, che associ almeno 6 consorzi e
cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla
Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a)
essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b)
associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di I grado
aderenti, a parita' di condizione, qualunque operatore turistico che
ne faccia richiesta;
c)
consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte
della Regione Emilia-Romagna;
d)
prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione
del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla
Giunta regionale, che disciplina:
a)
le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie
per la costituzione del fondo;
b)
le modalita' e le procedure di gestione del fondo;
c)
le modalita' di concessione del risarcimento del danno ai clienti
delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui al precedente
articolo 16;
d)
le verifiche che la Regione puo' svolgere in ordine all'utilizzo del
fondo.
4. Per l'assegnazione degli indennizzi, il soggetto incaricato della
gestione del fondo, si avvale del parere del Comitato composto:
a)
da un rappresentate del soggetto incaricato della gestione del
fondo, che lo presiede;
b)
da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di
viaggio;
c)
da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.
5. Le procedure, i criteri e le modalita' di designazione dei
componenti il Comitato, sono stabilite dalla Giunta regionale.
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le
attivita' di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri
associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e
legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente
per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle
singole iniziative previste; sono tenute, altresi', a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque
prima dell'inizio dell'attivita'.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza
assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi
derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi'
come previsto dall'art. 20 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le
condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di
iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi
della garanzia assicurativa.
Art. 19
Attivita' di organizzazione di viaggi
in forma non professionale
1. Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalita'
politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti
nelle previsioni di cui all'art. 18, che promuovono, senza scopo di
lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti
o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e
pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di
diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e
le quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni
salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o
ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva
comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il
numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del
viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno
solare, per un periodo complessivo superiore a 50 giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi
organizzatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti agli
iscritti dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi' come
previsto dall'art. 20 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111.
Art. 20
Commercializzazione di servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge
le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita'
sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e
soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla
ricettivita', possono esercitare le attivita' di prenotazione e
commercializzazione del proprio prodotto:
a)
direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b)
mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad un
organismo associativo, consortile, cooperativo o societario,
costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo
servizio turistico;
c)
mediante affidamento della gestione di specifiche attivita' di
prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito
contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento
di tali attivita'.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso
l'esercizio delle attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate
all'art. 2.
4. I raggruppamenti di cui al comma 6 dell'art. 13 della L.R. 4
marzo 1998, n. 7 possono esercitare l'attivita' di
commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata
dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai
medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e
ritenuti ammissibili ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. 4
marzo 1998, n. 7. L'esercizio di tale attivita' comporta l'obbligo
di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilita' civile
a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione
all'attivita' svolta, cosi' come previsto dall'art. 20 del DLgs 17
marzo 1995, n. 111.
Per tali raggruppamenti e' espressamente escluso l'esercizio delle
attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.
5. Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano in tutti
i casi in cui si configuri l'attivita' di commercializzazione di
pacchetti turistici, cosi' come definiti dall'art. 2 del DLgs 17
marzo 1995, n. 111.
Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province
competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi
erogati dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica agli
standard di qualita' definiti con apposito atto di Giunta,
conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli
eventuali standard integrativi che le Province stesse possono
definire, in rapporto alle peculiarita' dell'offerta e dei prodotti
turistici del loro territorio.
2. L'attivita' relativa ai servizi di accoglienza e di informazione
turistica, di cui all'art 14 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, svolta
presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica,
riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, puo' comprendere la
prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le
strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo
servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno
dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso
le strutture ricettive puo' essere effettuata, presso gli IAT di cui
al precedente comma 2, limitatamente al turismo in entrata in
Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo
quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal successivo
comma.
4. I soggetti di cui al precedente comma sono selezionati dal Comune
o dalla Provincia competente per territorio a seguito di procedura
ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia
di appalto di servizi, nonche' delle specifiche indicazioni da
prevedersi nelle direttive applicative di cui al comma 4 dell'art. 5
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di
un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale
affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14 della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7.
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive
puo' essere effettuato direttamente dal personale addetto agli IAT,
di cui ai commi 1, 3, 4, 5 dell'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998, n.
7, esclusivamente ai turisti che accedono agli IAT, in forma di
last minute e per strutture ricettive del territorio comunale di
competenza.
TITOLO IV
SOSPENSIONE E REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE,
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 22
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per
un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:
a)
qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle autorizzate;
b)
qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a
carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
c)
qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero gravi
e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n.
90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva
93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;
d)
qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale
nei termini previsti;
e)
qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla
cessazione per qualsiasi causa della attivita' del direttore tecnico
indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non
provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il
termine assegnato dalla Provincia;
f)
qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi
responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta
turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o
internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a)
qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al
comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita'
che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della
Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia
stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b)
nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della
autorizzazione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 23.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi
previsti dalla presente legge.
Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale ove il fatto
costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00
Euro:
a)
chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale,
le attivita' di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione;
b)
chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;
c)
le associazioni di cui agli artt. 18 e 19 che effettuino attivita'
in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore
di non associati;
d)
chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con
le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti
dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e)
i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei
singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o
sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla
direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con Legge 6
febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere
b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per
un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e
successivamente revocata.
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente
legge regionale e' presentato alla Provincia competente per
territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni
amministrative dalla Provincia stessa irrogate.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 17 si fa fronte
mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di
apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo che sara'
dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 con apposito atto della Giunta
regionale.
Art. 25
Norma transitoria
Nella fase di prima applicazione, entro 180 giorni dalla
approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di
cui all' art. 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente
a quanto previsto dall' art. 13, presentando apposita domanda alla
Provincia.
Art. 26
Abrogazioni
La L.R. 26 luglio 1997, n. 23 e successive modificazioni e'
abrogata.
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