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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3673
Presentato in data: 10/12/2002
Disciplina dei beni regionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (delibera di Giunta n. 2381 del 09 12 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

La L.R. n. 10 del 25/2/2000 ha definito la disciplina dei beni
regionali; nella struttura e nei contenuti essenziali mantiene
attuale la sua validita'.
Con il progetto di legge in esame non si intende proporre una nuova
disciplina organica della materia, quanto introdurre nella
disciplina vigente quegli adeguamenti che sono suggeriti dalle
modificazioni e innovazioni sopravvenute negli scenari nazionale e
regionale. In particolare, tale quadro risulta modificato, oltre che
dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, dalla L.R.
43/01 Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporto di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna , dalla disciplina delle
alienazioni dei beni immobili del demanio storico e artistico e
dalle disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico.
Nel prosieguo della relazione vengono, quindi, illustrate le piu'
significative modificazioni.
Modifiche conseguenti all'attuazione al principio della separazione
delle competenze tra gli organi di governo, cui spettano i poteri di
indirizzo e di controllo, e la dirigenza, titolare delle funzioni di
gestione. La ridefinizione delle funzioni della direzione politica e
della dirigenza, effettuata dalla L.R. 26/11/2001, n. 43, in
coerenza con i principi della legislazione statale, consente di
articolare con maggiore chiarezza le responsabilita' nella
attuazione delle politiche regionali e nella gestione, con una
distinzione tra i diversi ruoli. Sono improntate a questo principio
alcune modifiche, che di seguito si illustrano, che attribuiscono al
responsabile del servizio competente in materia di demanio e
patrimonio le seguenti funzioni di natura gestionale:
i provvedimenti di classificazione e declassificazione dei beni,
precedentemente attribuiti alla Giunta (art. 1 del progetto di
legge, modificativo dell'art. 2 della L.R. 10/00), da adottarsi in
base alla natura, destinazione ed utilizzo dei beni (in esecuzione
degli atti di programmazioni e delle deliberazioni di autorizzazione
ad alienare);
il rilascio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta
regionale , di concessioni di uso particolare di beni demaniali o
patrimoniali indisponibili (art. 3 del progetto di legge,
modificativo dell'art. 6 della L.R. 10/00), fino ad ora di
competenza della Giunta;
la stipula di contratti di locazione (art.4 del progetto di legge,
che modifica l'art. 7 della L.R.10/00) nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dalla Giunta regionale, in luogo della previa
deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma
di gestione; la modifica risponde ad esigenze di maggiore
funzionalita' operativa;
l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti ai procedimenti
di alienazione e di acquisto di immobili (rimane di competenza della
Giunta disporre sia le alienazioni che gli acquisti), ivi compresa
la sottoscrizione degli atti di compravendita (art. 6, che inserisce
l'art. 9 bis). Nel caso di lavori svolti da altri enti in nome e per
conto della Regione, la Giunta puo' affidare l'espletamento delle
conseguenti procedure di compravendita al rappresentante dell'ente
incaricato. Trattasi di disposizioni che consentono un notevole
snellimento delle procedure, venendosi a superare la necessita' di
procedere di volta in volta con decreti del Presidente di delega
delle funzioni;
l'autorizzazione al pagamento del prezzo, in caso di alienazione di
beni, in forma rateale (art. 12, modificativo dell'art. 16), la
definizione dell'importo dell'anticipo, il numero e la periodicita'
delle rate.
Modifiche inerenti a forme di gestione indiretta dei beni immobili:
la vigente disciplina non prevede espressamente la possibilita' di
affidare la gestione di beni immobili ad Enti locali e limita
l'apporto a fondi immobiliari chiusi solo a quelli costituiti ai
sensi della L.R. 6 aprile 1998, n. 12 (con esclusione, quindi, di
altri fondi). L'art.5 del progetto di legge modifica tale disciplina
(art. 8 della L.R. 10/00), introducendo la possibilita' di gestione
mediante Enti locali (particolarmente utile per talune tipologie di
beni, rispondendo ad esigenze di efficienza ed economicita' di
gestione) e conferma, ampliandola, la possibilita' di apportare beni
a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge
vigenti£. Si tratta quindi di un rinvio anche alla legislazione
statale, che e' stata, recentemente, in parte innovata (artt. 4 e
seguenti del DL 25/9/2001, n. 351, convertito in Legge 23/11/2001,
n. 410).
Modifiche riguardanti l'alienazione e l'acquisto dei beni immobili
(articoli 7, 8, 9 e 10 del progetto di legge, modificativi degli
artt. 10, 11, 12 e 13 della L.R. 10/00): oltre ad alcune modifiche
puramente terminologiche rese necessarie da cambiamenti di
denominazione (Agenzia del Territorio, in luogo dell'Ufficio del
Territorio del Ministero delle Finanze) o del quadro normativo di
riferimento, sono apportate le seguenti variazioni:
viene meglio precisato il riconoscimento del diritto di prelazione
(art. 7, comma 4 del progetto di legge) mediante una specifica
individuazione degli aventi diritto (conduttori di immobili urbani,
ad uso abitativo e commerciale, e di fondi rustici) e non tramite
rinvio alla legislazione statale;
viene elevato da 300 milioni di Lire a 250.000 Euro il limite entro
il quale e' consentita l'alienazione di beni immobili a trattativa
privata (art. 8, comma 2, di progetto di legge). E' altresi'
introdotta la possibilita' di aggiornamenti di tale limite, con
provvedimento della Giunta, in base alle variazioni del costo della
vita accertate dall'ISTAT;
la possibilita' di procedere ad alienazioni a trattativa privata,
gia' prevista a favore di Enti pubblici (art. 11, comma 3, lettera a
della L.R. 10/00) viene estesa anche alle societa' a prevalente
capitale pubblico. Infatti, la dicotomia tra Ente pubblico e
societa' di diritto privato si e' andata, tanto in sede normativa
che giurisprudenziale (vedasi la decisione del Consiglio di Stato,
Sezione VI, n. 4082 in data 7/11/2000) sempre piu' stemperando in
relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento della
societa' per azioni per il perseguimento di finalita' di interesse
pubblico e, dall'altro lato, agli indirizzi emersi in sede di
normazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione
sostanziale di soggetto pubblico. Le societa' a partecipazione
pubblica (totale o, comunque, prevalente), in quanto affidatarie
della cura di interessi pubblici, hanno una propria connotazione
pubblicistica che prescinde dalla veste giuridica formale che
assumono;
viene introdotta la possibilita', in un'ottica di complessiva
valorizzazione del patrimonio regionale, di procedere, con limiti,
ad alienazioni di beni demaniali (art. 8, comma 4, del progetto di
legge). La L.R. 10/00 prevede la alienazione di beni immobili previa
declaratoria di disponibilita' dei beni stessi (art. 11, comma 1) e
non consente, quindi, la vendita di beni demaniali in quanto tali,
se non previa declassificazione degli stessi. E' opportuno
evidenziare che la normativa statale (art. 823 del Codice civile)
prevede che i beni del demanio pubblico sono alienabili nei modi e
nei limiti delle leggi che li riguardano. Non vi e', quindi,
nell'ordinamento giuridico statale, un impedimento assoluto alla
vendita dei beni facenti parte del demanio, quanto un orientamento
consolidato di effettuare vendite con procedure e cautele che
garantissero la salvaguardia del pubblico interesse. Nel frattempo
e' stata disciplinata l'alienazione dei beni immobili del demanio
storico e artistico di proprieta' dello Stato, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni (con DPR 7/9/2000, n. 283, che segui' di pochi
mesi l'entrata in vigore della L.R. 10/00). In relazione a tale
quadro normativo, ed in considerazione della opportunita' che la
disciplina regionale in materia recepisca dinamicamente eventuali
modifiche ed integrazioni, il nuovo comma 4 bis, aggiunto all'art.11
della L.R. 10/00, prevede la possibilita' di alienare singoli beni
immobili del demanio regionale, nei limiti e con le modalita'
stabiliti dalla legislazione nel tempo vigente. Trattasi,
sostanzialmente, di un rinvio recettizio alla normativa vigente, in
applicazione del primo comma dell'art. 823 del Codice civile;
all'art. 11 e' stato aggiunto un ultimo comma, il 4 ter, che prevede
la possibilita' di avvalersi delle procedure introdotte dal DL
25/9/2001, n. 351, convertito dalla Legge 23/11/2002, n. 410, per la
dismissione del patrimonio immobiliare non strategico. Si tratta,
evidentemente, non tanto di una modalita' ordinaria di dismissione,
quanto di una ulteriore opportunita' che potra' essere presa in
considerazione in presenza di particolari e specifiche circostanze;
l'art. 9 del progetto di legge, che modifica l'art. 12 della
L.R.10/2000, introduce una procedura di garanzia nel caso in cui la
Regione Emilia-Romagna debba partecipare a procedure concorrenziali
per l'acquisizione di un immobile.

Testo:

                               Art. 1
Sostituzione dell'art. 2
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 2 della L.R. n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente:
Art. 2
Modifiche di classificazione
1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie
indicate nel precedente art. 1 e' effettuata, in base alla natura,
alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal
responsabile della struttura competente in materia di demanio e
patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione
del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella
destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo..
Art. 2
Modifiche all'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola definisce e' inserita la seguente locuzione: le categorie dei
beni mobili durevoli da inventariare, nonché.
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Alla rubrica dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
aggiunta al termine la parola indisponibili.
2. Al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola concessione e' inserita la seguente locuzione: nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole dalla Giunta regionale sono sostituite dalla seguente
locuzione: dal responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio.
4. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola pubblico e' inserita la seguente locuzione: o una societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Al comma 6 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole dalle leggi statali e sono sostituite dalle seguenti: da
altre leggi.
Art. 4
Modifiche all'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione previa deliberazione della Giunta regionale di
approvazione del programma di gestione e' sostituita dalla seguente:
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola regionali sono inserite le parole e successive modificazioni.
Art. 5
Sostituzione dell'art. 8
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 8 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' sostituito dal
seguente:
Art. 8
Forme di gestione indiretta
1. La gestione dei beni immobili della Regione puo' essere affidata,
con deliberazione della Giunta regionale, ad una societa' di
gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a
criteri di vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita'
della gestione, o ad Enti locali.
2. I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati a
fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge
vigenti.
Art. 6
Inserimento dell'art. 9 bis
nella L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Dopo l'art. 9 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' inserito il
seguente articolo:
Art. 9 bis
Alienazione ed acquisto - Competenze
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte
dalla Giunta regionale, con le modalita' di cui ai successivi
articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti
di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli
atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono
adottati dal responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di
immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto
della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale puo'
affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la
sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della
Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i
lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del Servizio di Tesoreria
regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto
concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.
Art. 7
Modifiche all'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
abrogato.
2. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al DPR
23 marzo 1998, n. 138 e' sostituita dalla parola correnti.
3. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai sensi dei commi
1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni. e' sostituita dalla seguente: Ai
sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, su tale stima
puo' essere richiesto il parere di congruita' alla competente
Agenzia del Territorio, da rendere entro i termini previsti dai
commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di
immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.
Art. 8
Modifiche all'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
1. All'alienazione di beni immobili dev'essere data idonea
pubblicizzazione.
2. La lettera a) del comma 3 dell'art.11 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 e' sostituita dalla seguente:
a)
qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di
250.000 Euro. Tale limite puo' essere periodicamente aggiornato, con
provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle
variazioni accertate dall'Istituto Centrale di Statistica nei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art.11 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 e' aggiunta, alla fine, la seguente locuzione: A tal
fine sono equiparati agli Enti pubblici le societa' a prevalente
capitale pubblico.
4. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
sono aggiunti i seguenti commi:
4 bis I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma
dell'art. 822 del Codice civile, possono essere alienati nei limiti
e con le modalita' stabiliti dalla legislazione vigente in materia;
4 ter La Giunta regionale puo' procedere alla dismissione di
immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico.
Art. 9
Modifiche all'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' sostituito dal
seguente:
Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili e' disposto nei limiti degli appositi
stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul
prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'art. 107 del DPR
24 luglio 1977, n. 616, il parere di congruita' alla competente
Agenzia del Territorio, da rendere entro i termini previsti dai
commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad
una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta
regionale ne stabilisce le relative modalita'. Il prezzo massimo da
offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna
riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In
tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruita' di
cui al precedente comma 1.
Art. 10
Modifiche all'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione , previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo una
programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto
dall'art. 2, provvede con propria deliberazione, e' sostituita dalla
seguente: provvede con propria deliberazione motivata.
2. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle
Finanze, e' sostituita dalla seguente: alla competente Agenzia del
Territorio.
Art. 11
Modifiche all'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono sostituite dalle
seguenti: art. 67 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 12
Modifiche all'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo e' di norma
corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.
2. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
2. Il pagamento del prezzo in forma rateale puo' essere autorizzato
con atto del responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono
definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula
dell'atto, nonché il numero e la periodicita' delle rate. La
rateizzazione non puo', comunque, avere una durata superiore a dieci
anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad
un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri
sul conto unico di Tesoreria regionale.
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