Oggetto n. 3693
Presentato in data:
17/12/2002
Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex
Ersa. Integrazioni alla L.R. del 01 04 93 n. 18
(delibera di Giunta n. 2480 del 16 12 02).
Relazione:
La L.R. 1 aprile 1993, n. 18 Soppressione dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla
L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il
funzionamento delle strutture organizzative della Regione all'art.
13 disponeva il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di tutti i
beni mobili ed immobili di cui l'ERSA era titolare all'atto della
soppressione, con le eccezioni di cui al successivo art. 14.
Quest'ultimo, in particolare, al comma 3 prevedeva il trasferimento
delle strade ed opere di viabilita' ai Comuni e alle Province
competenti sulla base delle classificazioni dei manufatti. La
classificazione, possibile solo per le strade ed opere di viabilita'
ad uso pubblico, e' in via di completamento da parte degli Enti
locali competenti.
Restano escluse da tale classificazione circa 210 chilometri di
altre strade, gia' appartenenti all'ERSA, non classificate ad uso
pubblico perché, evidentemente, non ne hanno le caratteristiche.
Occorre infatti ricordare che, nell'ambito delle imponenti opere di
bonifica poste in essere a partire dalla meta' del secolo scorso,
l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano prima e l'ERSA poi,
avevano realizzato una fitta rete di strade per consentire sia il
passaggio abituale collettivo (e soddisfare, quindi, esigenze di
pubblico interesse) sia l'accesso alle singole unita' poderali (uso
privato).
Le strade realizzate per consentire l'esclusivo accesso alle unita'
poderali altro non erano che pertinenze delle unita' poderali
medesime. Peraltro, a quasi tutte le strade realizzate,
indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione, furono
attribuiti identificativi catastali autonomi, diversi quindi da
quelli dei terreni latistanti. La conseguenza e' stata che, all'atto
delle cessioni dei poderi agli assegnatari, nella maggior parte dei
casi rimasero escluse dai rogiti di compravendita le strade di
accesso ai poderi medesimi, anche quando questa era la loro
esclusiva funzione. In altre parole, queste strade non furono
considerate pertinenziali, non costituirono oggetto di cessione agli
assegnatari e, quindi, sono rimaste nelle disponibilita' dell'ERSA
prima e della Regione poi.
Attualmente, poiché gli Enti locali competenti stanno per concludere
la ricognizione e classificazione della viabilita' ex ERSA ad uso
pubblico, e' possibile identificare esattamente per residualita' la
viabilita' ad uso privato , per la quale occorre individuare una
giusta soluzione. E' opportuno rilevare che l'art. 14 della L.R.
18/93 non ha disciplinato, come gia' detto, il trasferimento delle
strade non classificate ad uso pubblico e quindi, per effetto di
quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, continuerebbe a
gravare sulla Regione la responsabilita' di una gestione divenuta
impropria, trattandosi di beni ora certamente non destinati a
soddisfare un pubblico interesse.
Poiché non e' percorribile l'ipotesi di una automatica estensione
alle strade pertinenziali degli effetti dei rogiti di compravendita
dei terreni stipulati a suo tempo, pare equo integrare la disciplina
posta all'art. 14 della L.R. 18/93 e portare a compimento il
trasferimento dell'intera rete viaria ex ERSA introducendo la
possibilita' di cedere la proprieta' di queste strade ai frontisti,
a titolo gratuito e con oneri a carico delle Regioni (spese
notarili, imposta di registro, ecc.). La gratuita' trova fondamento
nella circostanza che si tratta, sostanzialmente, del
perfezionamento, differito nel tempo per vicende non riconducibili a
responsabilita' degli assegnatari, degli originari rogiti di
compravendita dei terreni.
Per agevolare l'effettuazione di tali adempimenti in tempi
ragionevoli, e' altresi' previsto, in un'ottica di sussidiarieta'
dei compiti, l'affidamento di tali attivita' agli Enti locali
competenti per territorio.
Testo:
Art. 1
Trasferimento della proprieta' di strade
1. La presente legge integra la L.R. 1 aprile 1993, n. 18 al fine di
completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di
viabilita' conseguente alla soppressione dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).
2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in
materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad
individuare le strade ed opere di viabilita' non classificate di uso
pubblico.
3. All'art. 14 della Legge 1/4/1993, n. 18, e' aggiunto, dopo il
comma 3, il seguente:
3 bis. E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con
oneri a carico del bilancio regionale, della proprieta' delle strade
ed opere di viabilita' non classificate ad uso pubblico, a favore
dei proprietari dei terreni latistanti. La Giunta regionale puo'
affidare l'espletamento di tali attivita' alle Province ed ai Comuni
competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle
risorse finanziarie e strumentali occorrenti.