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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3713
Presentato in data: 24/12/2002
Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento di personale per l'anno 2003 (delibera di Giunta n. 2668 del 23 12 02).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il presente progetto di legge affronta le problematiche, per altro
gia' emerse a livello nazionale, connesse al contenimento della
spesa pubblica.
Detto progetto costituisce esercizio dell'autonomia e potesta'
legislativa spettante alle Regioni nella materia dell'ordinamento e
dell'organizzazione amministrativa in un contesto normativo diretto
alla definizione di obiettivi annuali di contenimento della spesa
pubblica relativamente alle risorse economiche da impiegare per il
personale ed in considerazione, tra l'altro, del testo del progetto
di legge finanziaria per l'anno 2003 attualmente in discussione alle
Camere.
Si ritiene di intervenire mediante la presentazione di un disegno di
legge diretto al contenimento nell'anno 2003 dei fondi da impiegare
per il personale, fissando ulteriori limiti rispetto a quelli gia'
indicati dalla L.R. 26/11/2001, n. 43, in applicazione dei principi
generali definiti dal DLgs 165/01. In particolare, la Regione ha
fissato quale vincolo di spesa gli oneri corrispondenti alla
dotazione organica vigente alla data del 31/12/1997, fatti salvi
eventuali incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva e dal
trasferimento di risorse per il conferimento di funzioni.
All'interno dei limiti definiti dalla legge, la Regione attua una
programmazione, di norma annuale, per il soddisfacimento dei
fabbisogni rilevati all'interno dell'Ente.
Analogamente, per gli Enti dipendenti la Regione - nelle rispettive
leggi istitutive - ha indicato disposizioni di regolazione della
spesa relativa al personale demandando alla Giunta regionale la
fissazione di tetti di spesa entro cui gli stessi assumono autonome
determinazioni.
Il progetto di legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:
1)
una definizione ancora piu' rigorosa - per l'anno 2003 - di limiti
relativi alla spesa per il personale nell'ambito del sistema di
vincoli gia' fissati con la L.R. 26/11/2001, n. 43;
2)
la salvaguardia delle politiche di copertura di posti vacanti in
riferimento alle risorse professionali necessarie per il
raggiungimento delle finalita' dell'Ente.
La struttura del progetto di legge si articola in cinque articoli.
L'art. 1 delimita l'ambito di applicazione nei confronti della
Regione e degli Enti dipendenti, prevedendo una validita' temporale
limitata all'anno 2003.
L'art. 2 sancisce l'obbligo, in caso di modifiche alle dotazioni
organiche dell'Ente, di non superare il numero complessivo di posti
nelle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del
31/12/2002.
L'art. 3 definisce un sistema di vincoli relativamente alla
copertura di posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e
del Consiglio regionale, negli Enti ed Aziende regionali e
l'assegnazione di personale alle strutture speciali. Viene in ogni
caso salvaguardata la copertura dei fabbisogni di competenze
professionali gia' autorizzati entro il 31/12/2002.
L'art. 4 precisa che il sistema di vincoli delineato non attiene
agli eventuali incrementi indotti dalla contrattazione collettiva e
dai trasferimenti di personale o risorse compensative a seguito del
conferimento di funzioni.
L'art. 5 dichiara la legge urgente.

Testo:

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge hanno validita' fino al 31
dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna ed agli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Art. 2
Limite alle dotazioni organiche
1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della Giunta e del
Consiglio regionale, previste dall'art. 10 della L.R. 26 novembre
2001, n. 43, sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle
rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre
2002.
Art. 3
Limite alla copertura di posti vacanti
1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della
Giunta e del Consiglio regionale puo' essere effettuata in
riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura
dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad
ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni
organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta
e del Consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi
tetti di spesa previsti dall'art. 9 della L.R. n. 43 del 2001 come
definiti alla data del 31 dicembre 2002.
3. Gli Enti ed Aziende regionali possono coprire i posti vacanti in
riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura
dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad
ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa gia'
assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.
Art. 4
Norma di salvaguardia
1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve
eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai
trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione
di conferimenti di funzioni.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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