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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4291
Presentato in data: 17/03/2003
Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative (delibera di Giunta n. 425 del 17 03 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il progetto di legge in oggetto riguarda in massima parte modifiche
alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24.
Alcune di tali modifiche sono proposte, nell'ottica di apportare
maggior chiarezza rispetto a taluni aspetti della L.R. n. 24 del
2001, definendone con maggior precisione il contenuto o la
procedura, mediante l'introduzione di specifiche disposizioni
all'interno delle relative norme. Cosi' e' per gli artt. 30, 31, 34,
35, 41.
Nel contempo, al fine di far fronte con piu' efficacia alle
emergenze abitative, introduce, da un lato, all'art. 20 della
medesima, due disposizioni ex novo che fondamentalmente hanno lo
scopo di incrementare i programmi di recupero o riqualificazione
degli alloggi di erp. Dall'altro modifica l'art. 27 di tale legge
regionale.
La formulazione di quest'ultima norma infatti, oltre ad aver
generato difficolta' applicative, non ha creato le condizioni per
limitare i fenomeni di trasmissione dell'alloggio di erp da un
familiare all'altro, anche qualora in cui potrebbe dirsi ovvia la
circostanza che l'aggiunta di un nuovo componente al nucleo sia
solamente strumentale al subentro e quindi al mantenimento
dell'alloggio in capo a certi altri soggetti.
Allo scopo pertanto di limitare tali casi di ereditarieta'
dell'assegnazione degli alloggi di erp, nell'intento cosi' di
allargare le possibilita' di entrata in tali alloggi di nuclei in
effettivo stato di bisogno abitativo, la modifica dell'art. 27 e'
volta a restringere le categorie dei familiari aventi diritto al
subentro, attribuendo invece, in armonia con i principi cui essa si
ispira, agli stessi Comuni, gestori dell'erp, la facolta' di
prevedere altri casi di subentro.
Tale modifica pertanto e' di indubbia rilevanza, in quanto consente
ai Comuni medesimi di gestire in modo ancora piu' pregnante le
assegnazioni.
Si intende inoltre col presente progetto rispondere ad incoerenze
evidenziate dai Comuni relative alla non corrispondenza tra le
scadenze temporali previste dalla recente L.R. 31/02, in ordine agli
adempimenti richiesti ai Comuni per l'adeguamento dei regolamenti
urbanistici ed edilizi, e alcuni termini perentori posti dalla L.R.
n. 20 del 2000.
In particolare e' necessario modificare l'art. 43 della L.R. 20/00
che conferisce la potesta' ai Comuni, dotati di PRG approvato dopo
l'1 gennaio 1997, di adeguare lo strumento vigente alla nuova
disciplina dei piani definita dalla legge regionale, scorporando gli
attuali contenuti urbanistici tra piano strutturale, piano operativo
e regolamento urbanistico ed edilizio.
Attualmente tale adeguamento e' sottoposto a termini perentori di
cui si propone l'eliminazione al fine di indurre (e non viceversa
limitare) i Comuni dotati di piani recenti di portare la propria
pianificazione urbanistica nel regime della L.R. 20/00.
Si propongono infine modifiche alla recente legge regionale in
materia di espropri limitate all'art. 24 sulla Commissione
provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, al fine
di eliminare dubbi interpretativi sulla competenza alla nomina degli
esperti che spetta alla Provincia.
Inoltre si intende inserire nello stesso art. 24 un nuovo comma che,
in via transitoria, fino all'adozione del regolamento della
Provincia, che dovra' regolare il funzionamento, la nomina ecc.
dell'Organo, garantisca la continuita' dell'azione amministrativa
delle attuali Commissioni.
Il progetto di legge in definitiva e' costituito dalle seguenti
disposizioni.
All'art. 1 sono contenute le modifiche alla L.R. n. 20 del 2000.
All'art. 2 sono definite le modifiche alla L.R. n. 24 del 2001,
relative a:
a)
all'art. 20 ove sono introdotti i commi 2-bis e 5-bis.
Il comma 2-bis chiarisce l'applicabilita' della medesima L.R. n. 24
del 2001 anche agli alloggi demaniali acquisiti dalle ACER, ai sensi
delle Leggi statali 449/97 e 388/00, ed estende agli stessi la
disciplina di cui al successivo comma 5-bis, chiarendo che in tal
caso il trasferimento ai Comuni della proprieta' di detti immobili
deve avvenire entro il termine di conclusione dei piani finanziari.
L'introduzione di questa disposizione definisce in tal modo il
regime applicabile al patrimonio di erp gia' di proprieta' del
Demanio statale, acquisito dalle ACER, per la cui messa in
ripristino funzionale, trattandosi spesso di immobili in cattivo
stato manutentivo, necessitano notevoli investimenti che, secondo la
vigente normativa, le ACER possono reperire solo mediante il ricorso
a mutui bancari.
Il comma 5-bis incentiva i programmi di recupero e di
riqualificazione degli alloggi di erp, consentendone l'attuazione
mediante piani finanziari che prevedano il ricorso anche al credito
privato.
Quindi disciplina il periodo di attuazione del piano finanziario,
stabilendo in particolare che durante tale periodo gli alloggi
possono essere destinati alla locazione a un canone concertato;
b)
all'art. 27 che viene sostanzialmente modificato.
Innanzitutto non compare piu' alcun riferimento all'istituto
dell'ampliamento.
Per quanto riguarda invece il subentro nella titolarita' del
contratto di locazione, al comma 1 si prevede che ne hanno diritto i
componenti facenti parte del nucleo originario nonché coloro che ne
sono venuti a far parte a seguito di accrescimento naturale o di
matrimonio. Si precisa l'imprescindibile presupposto della
convivenza continuativa.
Al comma 2 e' comunque demandata la facolta' al Comune di prevedere,
all'interno del regolamento comunale di cui al precedente articolo
25, altri casi di subentro, fermo restando pero' la sussistenza del
possesso dei requisiti per l'accesso (lett. a). Il subentro inoltre
deve essere previamente autorizzato dal Comune stesso.
Infine il comma 4, rinvia al regolamento comunale la disciplina
della ospitalita' temporanea e della coabitazione;
c)
agli artt. 30, 31, 34 ove sono aggiunti dei nuovi commi che
specificano in particolare la natura dei provvedimenti che
dispongono rispettivamente la decadenza, la risoluzione del
contratto, il rilascio degli alloggi, e la loro efficacia di titolo
esecutivo;
d)
all'art. 35 ove il comma 1-bis inserito, precisa che, durante il
rapporto locativo, al fine della determinazione del canone di
locazione, il nucleo cui fare riferimento e' quello definito dal
DLgs 109/98;
e)
all'art. 41 ove nel nuovo comma 2-bis si precisa che i Comuni
possono avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti
amministrativi previsti per essi in materia di gestione degli
alloggi di erp.
L'articolo 3 riguarda modifiche alla L.R. n. 37 del 2002 in materia
di espropri e precisamente la disposizione sulle Commissioni per la
determinazione del valore agricolo medio.
L'articolo 4 infine inserisce la disposizione di dichiarazione di
urgenza con la conseguente indicazione del termine dell'entrata in
vigore.

Testo:

                               INDICE
Art. 1 -
Modifiche all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Art. 2 -
Modifiche alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24
Art. 3 -
Modifiche alla L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
Art. 4 -
Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Modifiche all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Il comma 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e'
abrogato.
2. Al comma 6-ter dell'art 43 della L.R. 20/00 la parola , 6 e'
eliminata.
Art. 2
Modifiche alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24
1. All'art. 20 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 dopo il comma 2 e'
inserito il seguente comma:
2-bis. La presente legge si applica altresi' agli alloggi acquisiti
dalle ACER dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 46
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora i medesimi alloggi
siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione
previsti dal comma 5-bis, gli stessi sono trasferiti in proprieta'
ai Comuni a norma dell'art. 49 entro il termine di conclusione dei
piani finanziari.
2. All'art. 20 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 dopo il comma 5 e'
inserito il seguente comma:
5-bis. I programmi di recupero o riqualificazione possono essere
attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al
credito privato. Gli alloggi interessati possono essere esclusi
dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano
finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in
base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo
quanto previsto dall'art. 12, comma 6. Per l'attuazione di tali
programmi il Comune puo' ricorrere agli operatori previsti dall'art.
14, previa stipula di apposita convenzione che definisce il piano
finanziario ed i canoni.
3. L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
Art. 27
Subentro, ospitalita' temporanea e coabitazione
1. In caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono
dell'alloggio hanno diritto al subentro nella titolarita' del
contratto di locazione, purché conviventi in modo continuativo, i
componenti facenti gia' parte del nucleo originario nonché quelli
che sono venuti a far parte del nucleo successivamente
all'assegnazione, a seguito di accrescimento naturale o di
matrimonio.
2. Il Comune ha la facolta' di disciplinare, all'interno del
regolamento di cui all'art. 25, altri casi di subentro,
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a)
il subentro e' subordinato al possesso dei requisiti previsti per
l'accesso agli alloggi di erp;
b)
il subentro deve essere previamente autorizzato dal Comune.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice.
4. L'ospitalita' temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al
nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza
a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si
attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli
alloggi. In nessun caso l'ospitalita' temporanea e la coabitazione
costituiscono titolo al subentro.
4. All'art. 30 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
4-bis. Il provvedimento, in base all'art. 11, comma dodicesimo del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, ha natura definitiva, indica il
termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e'
soggetto a proroghe.
5. All'art. 31 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del
contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'art. 30, comma 4-bis.
6. All'art. 34 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'art. 30, comma 4-bis.
7. All'art. 35 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione il nucleo
dell'assegnatario al quale fare riferimento e' quello definito dal
DLgs 31 marzo 1998, n. 109.
8. All'art. 41 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. I Comuni, attraverso la convezione di cui al comma 2, possono
altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma
regionale di cui all'art. 8.
Art. 3
Modifiche all'art. 24
della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
1. Al comma 2, lettera e) dell'art. 24 della L.R. 19 dicembre 2002,
n. 37 le parole , nominati dalla Regione sono eliminate.
2. Al comma 2, lettera f) dell'art. 24 della L.R. 37/02 le parole
nominati dalla Regione sono sostituite con la parola scelti.
3. All'art. 24 della L.R. 37/02 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le
funzioni di cui all'art. 25 sono svolte dalle Commissioni per la
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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