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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4311
Presentato in data: 21/03/2003
Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro (delibera di Giunta n. 435 del 17 03 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                             I N D I C E
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -
Ambito di applicazione
Art. 2 -
Principi generali
CAPO II - IL SISTEMA FORMATIVO
Sezione I - Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3 -
Natura e caratteristiche del sistema formativo
Art. 4 -
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche
professionali a livello nazionale ed europeo
Art. 5 -
Riconoscimenti e certificazioni
Art. 6 -
Libretto formativo personale
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7 -
Qualificazione delle risorse umane
Art. 8 -
Ricerca e innovazione
Art. 9 -
Metodologie didattiche nel sistema formativo
Art. 10 -
Percorsi formativi nelle imprese
Art. 11 -
Orientamento
Art. 12 -
L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato
di disagio
Sezione III - Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13 -
Finanziamento dei soggetti e delle attività
Art. 14 -
Assegni formativi
Art. 15 -
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
Art. 16 -
Sistema informativo
CAPO III - L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sezione I - Scuola dell'infanzia
Art. 17 -
Finalità
Art. 18 -
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
Art. 19 -
Qualificazione dell'offerta educativa
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20 -
Interventi a sostegno del successo formativo
Art. 21 -
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 22 -
Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche
autonome
Art. 23 -
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e
sanitarie
Art. 24 -
Interventi per la continuità didattica
Art. 25 -
Arricchimento dell'offerta formativa
Sezione III - Integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale
Art. 26 -
Disposizioni generali
Art. 27 -
Biennio integrato nell'obbligo formativo
Sezione IV - Formazione professionale
Art. 28 -
Finalità
Art. 29 -
Tipologie
Art. 30 -
Accesso alla formazione professionale iniziale
Art. 31 -
Programmazione
Art. 32 -
Standard formativi e certificazioni
Art. 33 -
Accreditamento
Art. 34 -
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
Art. 35 -
Qualificazione del sistema
Art. 36 -
Formazione degli apprendisti
Art. 37 -
Scuole regionali specializzate
Art. 38 -
Formazione nella pubblica amministrazione
Art. 39 -
Disposizioni finali
Sezione V - Educazione degli adulti
Art. 40 -
Apprendimento per tutta la vita
Art. 41 -
Educazione degli adulti
Art. 42 -
Programmazione ed attuazione degli interventi
Art. 43 -
Università della terza età
CAPO IV - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE
Art. 44 -
Programmazione generale
Art. 45 -
Programmazione territoriale
Art. 46 -
Conferenze provinciali di coordinamento
CAPO V - COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, CONCERTAZIONE E
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 47 -
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art. 48 -
Partecipazione sociale. Consulte regionali
Art. 49 -
Conferenza regionale per il sistema formativo
Art. 50 -
Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 51 -
Commissione regionale tripartita
Art. 52 -
Concertazione a livello territoriale
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 -
Norme transitorie
Art. 54 -
Norma finanziaria
Art. 55 -
Modifiche alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25
Art. 56 -
Abrogazioni
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna finalizza la propria normativa e la
propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e
della formazione professionale alla valorizzazione della persona e
all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando
qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro; assume
altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della
presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione del
sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola
pubblica, nel proprio territorio.
2. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla
quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali
materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e
l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei
cittadini e la valorizzazione degli Enti locali e funzionali.
3. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte
della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative
relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti
fondamentali del sistema formativo.
4. La presente legge individua altresì i principi generali cui si
ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono
oggetto.
Art. 2
Principi generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla
Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di
diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona
al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del
lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a
tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il
sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e
per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli Enti locali, in applicazione
di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello
di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo
formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e
formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di
svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire
l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al
comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione
dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento
dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze
ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di
apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio
regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La
Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla
formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro,
anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati
dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari
opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle
competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi
di integrazione e di inclusione sociale.
5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di
svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa
vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle
cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.
6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in
condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la
Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro
specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie
e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.
7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto
allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il
diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità
formative.
CAPO II
IL SISTEMA FORMATIVO
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia
nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti
nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione
non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e
qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze
acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri
settori o ambiti. Tale sistema valorizza una molteplicità di
opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita
il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale,
lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità
dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti
essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei
soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle
istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di
formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di
pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che
interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti
istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei
soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle
competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze
stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla
collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante
l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego
coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali
diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli
Enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e
la semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli Enti locali promuovono altresì il coordinamento
delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari,
educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la
valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed
azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'art. 2.
6. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema
formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento
dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In
tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla
diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i
percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di
cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di
apprendimento e di occupazione.
Art. 4
Riconoscimento e circolazione
dei titoli e delle qualifiche professionali
a livello nazionale ed europeo
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato,
Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard
essenziali nazionali per la formazione professionale, anche
integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle
qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze,
attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi
formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero
territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle
certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e
la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può
essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale
o altro titolo riconosciuto, ovvero un inquadramento professionale
secondo quanto stabilito dalla contrattazione. A tal fine la Regione
promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le
parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento,
la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione
delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle
competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti
per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo
regionale, di cui all'art. 16, le certificazioni rilasciate al fine
della costituzione del relativo repertorio.
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche
e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche
del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello
stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di
istruzione e di formazione professionale, anche integrati.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale
della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e
scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di
istruzione.
2. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze
generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli
abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione,
sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di
tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da
personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e
da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una
loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono
realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e
delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche
promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate
tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed
extra scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono
concessi assegni di studio da destinare al personale della
formazione professionale, nonché al personale della scuola che si
avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per
la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta
regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 44.
Art. 8
Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema formativo,
realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni
con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università
e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in
relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con
particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di
aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di
figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la
qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi,
anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca
applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni
tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema
economico regionale e per il decollo di nuove imprese, con
particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo, le attività formative, in particolare quelle in
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e
della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola - lavoro è una modalità didattica, non
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 10
Percorsi formativi nelle imprese
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo
formativo dell'impresa nonché della realizzazione del diritto delle
persone ad una adeguata formazione, la Regione, in accordo con le
parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese
formative devono possedere. Tali requisiti sono riferiti in
particolare all'eccellenza dei risultati ottenuti nella gestione
aziendale, alla propensione al miglioramento continuo ed alla
valorizzazione delle risorse umane, alla disponibilità di personale
con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, alla
dotazione di sistemi tecnologici e di metodologie organizzative
avanzate.
2. Le imprese formative concorrono, anche sulla base di intese con
istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione
professionale accreditati, alla formazione degli studenti, degli
apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione.
Il ruolo formativo delle imprese si esplica nell'ambito di percorsi
di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella
transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.
Art. 11
Orientamento
1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui
all'art. 2, sostengono interventi e servizi di orientamento, al fine
di supportare le persone nella formulazione ed attuazione
consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a)
nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a
favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed
inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione
e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b)
nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in
attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del
lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 44, e le
Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni
di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale
per le persone in stato di disagio
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche,
degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti
del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali
sostengono con propri finanziamenti:
a)
progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e
ospedale;
b)
progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di
minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c)
progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di
adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o
collegato con dipendenze;
d)
progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per
adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.
Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13
Finanziamento dei soggetti e delle attività
1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al
Capo III della presente legge, possono essere finanziate
direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati
dall'ente competente.
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e
delle attività di formazione professionale e di integrazione fra
l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di
proporzionalità, di mutuo riconoscimento. I requisiti dei soggetti
destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta
regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal
Consiglio regionale.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la
domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla
Giunta Regionale, utilizzando di norma:
a)
avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b)
avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c)
appalti pubblici di servizio.
Art. 14
Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo
assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo
formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi
contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità
definiti dalla Giunta regionale.
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo
degli interventi finanziati
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione
e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di
programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e
valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti
dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali
settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla
realizzazione delle azioni di:
a)
analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b)
supporto alla comunicazione e promozione attraverso la
pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c)
gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d)
raccolta e conservazione delle certificazioni.
CAPO III
L'ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 17
Finalità
1. La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della
scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale
di istruzione, in particolare della scuola pubblica, a favore dei
bambini di età tra i 3 e i 6 anni. La Regione sostiene tale finalità
anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati
in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua
qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia,
creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare una effettiva
uguaglianza delle opportunità educative.
2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo
del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e
religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte
nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto
educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi
rappresentativi.
Art. 18
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali
valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche
tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità
educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola
dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale.
3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e
verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il
primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei
bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo,
specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria.
Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti
nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per
sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola
dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione
definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle
ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio
culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce
l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli
organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per
le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento
pedagogico.
Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di
istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare
l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono
mediante:
a)
le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b)
la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le
politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio,
di cui all'art. 23;
c)
il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'art.
24;
d)
l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 25;
e)
il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale di cui alla Sezione III.
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale,
e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di
curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei
processi di consultazione e concertazione di cui alla presente
legge.
2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle
istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta
a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con
le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie,
adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee;
sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza del processo di apprendimento e di insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli
Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale,
incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni
scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la
Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la costituzione di
organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che
operano sul territorio.
Art. 22
Centri di servizio e di consulenza
per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 20, gli Enti
locali, le istituzioni scolastiche, l'Amministrazione scolastica,
anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di
servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche
autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone
l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche,
dall'Amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione,
nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per
valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri
di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed
offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'Amministrazione
scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per
l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della
specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la
Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'art. 49,
ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche
e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le
politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali
e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro
compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile,
favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e
l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio
sociale, nonché degli stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali
favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e
le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e
professionali del territorio.
Art. 24
Interventi per la continuità didattica
1. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica
fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione
di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in
orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a
diversi gradi di scuole.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la diffusione
degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche
sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli
organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati ad
assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo
secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare
l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di
evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico
già avviato.
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa
dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti locali sostengono,
attraverso la concessione di contributi, in particolare:
a)
la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari
atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle
caratteristiche sociali e produttive del territorio;
b)
la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli studenti;
c)
l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno
alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di
periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla
formazione dei docenti;
d)
l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai
valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza,
all'intercultura;
e)
la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento
della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone
disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e
per una maggiore efficienza della gestione scolastica.
Sezione III
Integrazione fra l'istruzione
e la formazione professionale
Art. 26
Disposizioni generali
1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un
positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione
concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi
relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica,
scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento
dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della Legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
Enti previdenziali), la Regione promuove l'integrazione tra
l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che
ne valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco
riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da
un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e
l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo
formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli
adulti.
4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola
secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di
orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le
tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le
competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel
successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i
piani di studio, di consentire percorsi differenziati e
personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa
e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei
territori, ivi compreso il contesto europeo.
5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) si
caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole
medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati
ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la
progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure
professionali i cui standard minimi sono definiti a livello
nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
6. La Regione, d'intesa con le Università, promuove l'integrazione
fra la formazione universitaria e la formazione professionale,
attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte
caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post
laurea.
Art. 27
Biennio integrato nell'obbligo formativo
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire
agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado
il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di
qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra
l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province
sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del DPR
8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con
gli organismi di formazione professionale accreditati per la
definizione di curricoli biennali integrati fra l'istruzione e la
formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il
primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un
progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato
da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche
all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in
contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il
ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio
prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per
l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque
motivo, non portano a termine il percorso frequentato.
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i
responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti,
nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e
finanziarie occorrenti.
4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli
alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo
formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A
tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono il progetto
didattico, definito d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della
formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le
competenze indispensabili per proseguire nell'istruzione e nella
formazione professionale, enucleandone le parti fondamentali.
5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta, i
curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo
proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì
contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività
inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree
professionali interessate.
6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al
presente articolo gli organismi di formazione professionale
accreditati, selezionati con le modalità di cui all'art. 13, comma
3, lett. b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno
quadriennale.
7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio
integrato, la Regione e le Province nel primo quadriennio di
attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti
dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei
bienni integrati.
8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire
l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati,
nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio
dell'apprendistato.
Sezione IV
Formazione professionale
Art. 28
Finalità
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone
e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di
opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale
servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come
concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla
formazione; della adattabilità, intesa come capacità delle imprese e
dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove
attività lavorative; della imprenditorialità, intesa come capacità
di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali,
sostengono la formazione professionale quale elemento determinante
dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 29
Tipologie
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle
seguenti tipologie:
a)
formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento
dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza
orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con
una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b)
formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o
adempiuto all'obbligo formativo, nonché a coloro che sono in
possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in
percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura
professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di
livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
c)
formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi
forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento
delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi,
nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
d)
formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla
loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze
professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità
occupazionali.
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. La Regione stabilisce l'età di accesso, anche differenziata, alla
formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili
formativi ed alle corrispondenti figure professionali.
2. La Regione e le Province finanziano prioritariamente i percorsi
di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il
biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo
stesso.
3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di
reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro
che, al compimento del quindicesimo anno di età, non hanno
conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in
raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al
conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali
di cui all'art. 42, comma 4.
Art. 31
Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze
dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la
cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province
ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione
di figure professionali innovative a sostegno dei processi di
sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di
innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi
della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione
continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato).
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2,
approva:
a)
gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie
della formazione professionale;
b)
i profili formativi;
c)
le qualifiche professionali;
d)
i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la
certificazione e la registrazione delle competenze e per
l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'art. 5;
e)
i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di
esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni
di competenze;
f)
i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle
certificazioni di cui all'art. 34;
g)
i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.
Art. 33
Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono
essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di
finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività
prevalente la formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli
organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei
livelli essenziali nazionali.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici che svolgono direttamente attività
formative per i propri dipendenti non sono tenuti ad accreditarsi.
Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti
pubblici.
Art. 34
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività
formative, possono richiedere alla Provincia competente per
territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il
relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti
autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto
all'art. 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per
le attività di cui all'art. 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla
Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di
cui all'art. 14.
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della
formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria
programmazione, sostiene interventi:
a)
di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b)
di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità
degli operatori;
c)
di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla
diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie
informatiche;
d)
di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare
riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attività formative.
Art. 36
Formazione degli apprendisti
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti
allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la
definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai
metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle
competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione
alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo
nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo
di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la
formazione interna all'impresa.
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici
ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio,
ovvero per la elevata innovazione che caratterizza determinati
profili professionali, al fine di garantire alti livelli di
qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi,
innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili
strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli
specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del
territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 33, anche
in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il
sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione
regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma
pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole
regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti
attuatori con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lettera b),
disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione
poliennale.
Art. 38
Formazione nella pubblica Amministrazione
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella
pubblica Amministrazione quale fattore determinante per renderla
adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per
migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,
nonché con gli altri soggetti della pubblica Amministrazione,
privilegiano:
a)
interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la
semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b)
l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.
Art. 39
Disposizioni finali
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata mediante organismi di formazione professionale
accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi
dell'art. 2 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della
funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione
professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni
interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali
relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla
L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di
personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in
comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali
beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione
professionale accreditati.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni
con gli organismi di formazione professionale accreditati, per
l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la
realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo
temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.
Sezione V
Educazione degli adulti
Art. 40
Apprendimento per tutta la vita
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per
favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella
società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle
competenze ed i rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi
dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e
nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse
sul territorio, nonchè con il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative.
Art. 41
Educazione degli adulti
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità
formative, formali e non formali, rivolte a persone in età adulta,
aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base
in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del
patrimonio culturale. Essa tende a favorire:
a)
il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione
professionale;
b)
la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c)
l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla
vita sociale;
d)
il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti
locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di
formazione professionale accreditati, Università della terza età,
associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di
educazione non formale agli adulti, anche attraverso la
realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda
delle persone rilevata sul territorio.
Art. 42
Programmazione e attuazione degli interventi
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete
alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui
all'art. 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale
di cui all'art. 45.
2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle
esigenze compiuta dagli Enti locali, in collaborazione con le parti
sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel
campo dell'educazione non formale e con i centri territoriali per
l'educazione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli
adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i
soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui
all'art. 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di
garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali
per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 45, comma 8, quali
soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e
ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli
organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 43
Università della terza età
1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, competono alle Province
le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle
Università della terza età, comunque denominate, in considerazione
della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di
educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in
espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi
vari e differenziati del sapere.
CAPO IV
PROGRAMMAZIONE GENERALE
E TERRITORIALE
Art. 44
Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a)
le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per
il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con
individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee
d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
b)
gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c)
i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
d)
gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'art. 32, volti a rafforzare l'identità di
tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in
condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il
territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi
delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al
controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a)
alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b)
alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c)
all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5;
d)
alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli
interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed
i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la
valutazione degli esiti del sistema formativo.
Art. 45
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle
linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle
compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta
formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica,
nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi
vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei
fabbisogni formativi svolte anche da Enti bilaterali, individuano la
domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la
concertazione con le parti sociali e la consultazione con
l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti
interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è
di competenza delle Province che la esercitano mediante piani per
l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie
competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti
l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi
disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a
progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in
collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli
adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di
azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i
diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la
prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle
compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite
le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione
della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione,
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la
collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari
opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero
territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per
l'accesso. Tali piani possono riguardare sia la organizzazione
complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni
alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di
ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza
regionale di cui all'art. 49, può esprimere rilievi in ordine alla
coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le
decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno
scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite
ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c.
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la
natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è
attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che
acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui
all'art. 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di
coordinamento di cui all'art. 46 e le Commissioni di concertazione
di cui all'art. 52, gli ambiti territoriali al fine del
miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal
riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di
fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la
disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere
definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione
di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di
ottimizzazione delle risorse.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle
Province e dai Comuni singoli o associati, ispirandosi ai principi e
alle modalità della collaborazione istituzionale, della
concertazione con le parti sociali e della partecipazione dei
soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di
favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,
le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della
programmazione territoriale.
Art. 46
Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 45, la Provincia
istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento. La
composizione di tale organismo è definita dalla Provincia e può
prevedere la partecipazione dei Comuni, singoli o associati,
dell'Amministrazione scolastica regionale, delle Università, delle
istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione
professionali accreditati, nonché dei soggetti operanti nell'ambito
dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle
zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più
province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre
Province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati possono partecipare alla
Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le
istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per
ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti
la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani di cui all'art.
45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri
territoriali per l'educazione degli adulti, di cui al comma 8 del
medesimo articolo.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi
per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite
commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio
regolamento.
CAPO V
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE,
CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 47
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo
per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione
professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli Enti locali concorrono a realizzare
l'integrazione nell'ambito del sistema formativo mediante accordi,
di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche
con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per
il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza
con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il
rispetto del principio di pariteticità.
Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento
portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso la
istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e
consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo
livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la Consulta regionale degli studenti,
composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti,
di cui all'art. 6 del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento
recante la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. E' istituita altresì la Consulta regionale dei genitori, composta
da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di
circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi
individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni
ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di
costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai
componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi
e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente
normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di
innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente
nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla
programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di
ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai
protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche
mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici
e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con
gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a
livello regionale.
Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. E' istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo,
quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla
programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal
Presidente della Regione ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato;
b)
i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c)
nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di
associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza
territoriale e dimensionale;
d)
il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e due rappresentanti
dell'Amministrazione scolastica dallo stesso designati;
e)
diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel
numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la
rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria
superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f)
sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione
professionale accreditati;
g)
un rappresentante per ogni Università avente sede legale nel
territorio regionale.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti
competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le
attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle
risorse pubbliche e private.
3. Il Presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della
Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed
alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di
verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito
ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete
scolastica, di cui all'art. 45, ed agli atti relativi al sistema
formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate
dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento.
Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale
sede di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni,
nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro.
Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato,
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che
lo presiede;
b)
i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c)
i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza
regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso
formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema
formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui al comma 1, lettera
d), dell'art. 49, funge da Comitato esecutivo della Conferenza
regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge
funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza
stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo
sviluppo del sistema formativo.
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un
rappresentante delle Università, e la Commissione regionale
tripartita di cui all'art. 51, definendo specifiche modalità di
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica
superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato di cui al presente
articolo e con la Commissione regionale tripartita di cui all'art.
51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due
organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali
di cui all'art. 123, comma quarto, della Costituzione, si provvederà
alla ridefinizione delle funzioni svolte dal Comitato di
coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione
funzionale di detto Consiglio delle Autonomie.
Art. 51
Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al
sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza
regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è
composta da:
a)
l'Assessore regionale competente, che la presiede;
b)
sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione alla loro
rappresentatività a livello regionale;
c)
sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro in proporzione alla loro
rappresentatività a livello regionale;
d)
il consigliere di parità, di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125
(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla stessa.
Art. 52
Concertazione a livello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione
professionale e del lavoro di competenza provinciale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da
suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti
sociali, in proporzione alla loro rappresentatività a livello
provinciale, e la presenza del consigliere di parità.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione delle Leggi regionali 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della
funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione
professionale), 25 novembre 1996, n. 45, art. 14 (Misure di politica
regionale del lavoro), 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di
contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle
disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro
conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi
delle Leggi regionali n. 19 del 1979 e n. 25 del 1998, mantengono
efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'art. 6 della L.R. n. 25 del
1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale
tripartita di cui all'art. 51 della presente legge. La Commissione
regionale tripartita costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.
25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione
di cui all'art. 51 della presente legge.
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di
coordinamento interistituzionale, previsto dall'art. 7 della L.R. n.
25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'art. 50 della presente legge. Il Comitato
di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'art. 7
della L.R. n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del
Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della
presente legge.
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro delle Commissioni di
concertazione previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 25
del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle
Commissioni di concertazione di cui all'art. 52 della presente
legge. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'art. 9,
commi 4 e 5 della L.R. n. 25 del 1998 fino alla nomina delle
Commissioni di cui all'art. 52 della presente legge.
Art. 54
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 55
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1. All'art. 3, comma 1 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in
materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l'impiego), dopo la locuzione «politiche del lavoro», sono soppresse
le parole da «e per le politiche formative» fino a «istruzione». E'
altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 1.
2. All'art. 4, comma 2 della L.R. n. 25 del 1998, dopo la locuzione
«politiche del lavoro», sono soppresse le parole «e della
formazione». E' altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 2.
3. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 25
del 1998.
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a)
la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe
della formazione alle professioni);
b)
la L.R. 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione
delegata ai Comuni in materia di formazione professionale).
2. Sono abrogati:
a)
gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206
della L.R. n. 3 del 1999 (Riforma del sistema regionale e locale);
b)
l'art. 14, comma 3 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di
politica regionale del lavoro).
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