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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4311
Presentato in data: 21/03/2003
Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro (delibera di Giunta n. 435 del 17 03 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Le finalità della legge
Il sapere è decisivo elemento di sviluppo personale e sociale ed è,
per questo, investimento prioritario della Regione Emilia-Romagna.
Obiettivo della legge è perciò condurre le ragazze e i ragazzi della
regione, tutti e non uno di meno, a un diploma di istruzione
superiore o a una qualifica professionale, elevando le loro
conoscenze e competenze, strumenti fondamentali per il pieno
esercizio dei diritti di cittadinanza e per una vita professionale
soddisfacente. Tuttavia, ciò che si apprende in giovane età non può
bastare per tutta la vita: i saperi cambiano e le nuove tecnologie
sono diventate parte integrante della vita professionale e sociale.
Per questo la legge intende promuovere un sistema di istruzione e
formazione non solo per tutti, ma anche per tutto l'arco della vita.
Oggi vi sono ancora troppi giovani che non raggiungono il successo
formativo; inoltre vi sono fasce di popolazione adulta che, partendo
da livelli di scolarizzazione mediamente più bassi rispetto a quelli
europei, si devono misurare con processi di forte innovazione, con
la conseguente necessità di aggiornare rapidamente e con continuità
le competenze necessarie nell'ambito della società della conoscenza.
In tale contesto, è necessario operare, con tutti gli strumenti a
disposizione del sistema degli Enti locali, affinché si riducano i
rischi di una vera e propria esclusione dal sapere, condizionante
elemento di svantaggio che apre prospettive di sottoccupazione,
disoccupazione, precarietà ed emarginazione sociale. Attraverso il
presente progetto di legge, si intendono porre le condizioni
affinchè il sistema formativo, nelle sue componenti essenziali
dell'istruzione e della formazione professionale, accompagni le
persone, tutte, al successo formativo e all'acquisizione di saperi
per tutta la vita, nel rispetto delle attitudini personali e per il
superamento delle diseguaglianze determinate dalle diverse
condizioni socio-economiche di partenza.
Il quadro di riferimento normativo: applicazione del Titolo V della
Costituzione, la legge delega sull'istruzione, la legislazione
regionale
La Regione Emilia-Romagna, con il presente progetto di legge,
intende attuare - nelle materie dell'istruzione e della formazione
professionale - la Legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del
Titolo V della Costituzione, esercitando le nuove competenze
legislative ed amministrative attribuitele, al fine di rafforzare e
qualificare ulteriormente il sistema formativo nel territorio
regionale, per raggiungere gli obiettivi precedentemente espressi.
La Regione, pertanto, assume a fondamento della propria iniziativa
legislativa l'ordinamento nazionale dell'istruzione che, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, è di esclusiva competenza dello
Stato, a garanzia dell'unitarietà del sistema dell'istruzione e a
tutela del diritto di ogni persona all'accesso a tutti i livelli di
istruzione e al successo formativo.
In tale quadro, la normativa regionale è finalizzata all'ulteriore
qualificazione del sistema nazionale dell'istruzione, e in
particolare della scuola pubblica, nel proprio territorio e non
persegue alcun disegno di regionalizzazione del sistema
scolastico; al contrario, questa applicazione del Titolo V
rappresenta una proposta nettamente alternativa alla devoluzione
dell'istruzione, con l'attribuzione della competenza esclusiva alle
Regioni, contenuta nella riforma dell'art.117 della Costituzione,
attualmente all'esame del Parlamento.
In materia di istruzione, l'articolo 117 della Costituzione assegna
altresì alle Regioni una competenza legislativa concorrente con lo
Stato, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. La
Regione Emilia-Romagna intende esercitare tale competenza con il
presente progetto di legge, al fine di rafforzare e sostenere alcune
caratteristiche di qualità del sistema formativo regionale,
rendendolo ancor più adeguato alle diverse e complesse esigenze
delle persone, delle famiglie e del sistema economico e sociale.
Il presente progetto di legge viene approvato dalla Giunta regionale
a seguito della definitiva approvazione, da parte del Parlamento,
della legge Delega in materia di norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale .
Assume pertanto queste norme generali a riferimento delle norme
regionali, a partire, tuttavia, dalle preoccupazioni sui possibili
effetti che tali norme nazionali possono determinare per il sistema
formativo nella regione. Introduce perciò elementi di miglioramento
dell'offerta formativa nel territorio regionale, rafforzando
l'autonomia dei soggetti, sostenendo la qualità dell'offerta per
tutti e per tutto l'arco della vita, producendo esperienze di
eccellenza rivolte al successo formativo e alla valorizzazione della
cultura tecnica e professionale, anche attraverso l'integrazione tra
l'istruzione e la formazione professionale.
Ad ulteriore garanzia della fruizione omogenea sul territorio
nazionale dei diritti fondamentali da parte di tutti, l'art. 117
della Costituzione, alla lettera m), attribuisce allo Stato la
competenza esclusiva per la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il progetto di
legge regionale riconosce l'applicabilità di tale riferimento
normativo anche per quanto riguarda la formazione professionale -
materia peraltro di esclusiva competenza regionale - affinché i
livelli formativi essenziali delle qualifiche professionali e delle
certificazioni di competenze siano definiti in modo omogeneo,
attraverso accordi fra le Regioni e lo Stato, per garantirne il
riconoscimento e la spendibilità su tutto il territorio nazionale.
Il progetto di legge intende anche rafforzare l'identità del sistema
della formazione professionale, intervenendo attraverso la
definizione dei tratti caratterizzanti del sistema, quali
l'accreditamento dei soggetti, l'individuazione delle tipologie
formative, dei profili professionali, delle qualifiche e delle
certificazioni di competenza, anche per realizzare il principio
della pari dignità fra istruzione e formazione professionale.
Attraverso il progetto di legge viene innovata in modo sostanziale
la normativa regionale sulla formazione professionale, risalente al
1979; le nuove norme intendono mettere a sistema le importanti
innovazioni introdotte e sperimentate in questi anni, in modo da
caratterizzare la formazione professionale regionale su alcuni
aspetti strutturali, e insieme rafforzare gli elementi di
flessibilità, di costante innovazione, di relazione con il mercato
del lavoro, che hanno connotato positivamente, nel contesto
nazionale ed europeo, il sistema regionale.
Il progetto di legge, infine, si colloca in coerenza e continuità
con alcune leggi regionali vigenti, quali la L.R. n. 1 del 2000 sui
servizi educativi per la prima infanzia e la L.R. n. 26 del 2001 sul
diritto allo studio. Si definisce in questo modo un quadro organico,
reso possibile oggi dalla riforma costituzionale, delle politiche
regionali a favore dell'educazione per tutti e per tutta la vita,
che troverà continuità in un'ulteriore innovazione legislativa,
sempre in applicazione del Titolo V, relativa alla transizione al
lavoro, alle politiche attive del lavoro, al collocamento e alla
tutela e qualità del lavoro.
Il sistema formativo nel territorio regionale: natura ed elementi
fondamentali
In tale quadro di riferimento, la strategia per garantire pari
opportunità formative è individuata nel rafforzamento della qualità
del sistema e nell'ampliamento dell'offerta di percorsi integrati.
Questi ultimi rappresentano lo strumento per valorizzare, anche
attraverso l'integrazione delle rispettive metodologie didattiche,
l'intreccio fra teoria e prassi. Solo superando la dicotomia tra
sapere astratto e addestramento al lavoro, i ragazzi della nostra
regione, potranno dotarsi di un organico insieme di conoscenze e
competenze costituito dal sapere, dal saper essere, dal saper fare e
dal sapersi relazionare con gli altri.
Il provvedimento pertanto disciplina il sistema formativo nel
territorio regionale e lo definisce come insieme di attività e
relazioni che i soggetti dell'istruzione, della formazione
professionale e dell'educazione degli adulti attuano ed instaurano
fra loro, nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e
partendo dalle esigenze delle persone.
Il sistema formativo si fonda:
sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle
componenti che vi operano e che interagiscono fra loro - pur
mantenendo differenti metodologie di azione;
sulla valorizzazione dell'autonomia dei soggetti (istituzioni
scolastiche, università, organismi di formazione professionale
accreditati);
sul rafforzamento delle relazioni tra di loro e con i territori, con
gli Enti locali, con le organizzazioni sociali.
Questo sistema, nel rispetto dell'impianto costituzionale, si
caratterizza per un forte radicamento nel territorio di riferimento,
a partire dalla conoscenza delle sue caratteristiche, valorizzando
le sue risorse e dando risposte ai suoi bisogni.
E' evidente che un sistema che si propone obiettivi semplificati e
standardizzati può organizzarsi su un modello centralizzato, che dà
in questo caso garanzie di efficienza e di efficacia. Al contrario,
l'esigenza di qualificare l'offerta formativa nella direzione
prevista dal progetto di legge, rendendola più coerente con le
diverse esigenze delle persone, delle famiglie e del sistema
economico-sociale, impone di favorire la sua differenziazione,
specializzazione e personalizzazione. Un'impostazione che consente,
in particolare, di praticare esperienze di eccellenza e di attuare,
con maggiore efficacia, politiche di integrazione e di sostegno per
i ragazzi in difficoltà, per prevenire gli abbandoni scolastici e
gli insuccessi formativi.
Tali caratteristiche necessitano, pertanto, di articolazione dei
soggetti, di autonomie reali e di collaborazione e raccordo fra tali
autonomie.
La collaborazione fra le istituzioni, la concertazione e la
partecipazione sociale
Per realizzare le finalità del progetto di legge, ovvero il
raggiungimento del successo formativo e le pari opportunità
formative per tutti, devono essere valorizzate le autonomie e le
specificità dei soggetti che operano nel sistema formativo. Tali
soggetti non dovranno operare in una logica di isolamento gli uni
dagli altri o, peggio, di competizione, bensì in un sistema di
collaborazione istituzionale, di integrazione tra proposte
formative, di interazione tra diverse competenze professionali. Tale
collaborazione dovrà essere fondata su accordi territoriali e sul
lavorare in rete. L'approccio collaborativo consente di superare la
logica degli interventi settoriali, definiti e gestiti da strutture
verticali, a favore di una visione più efficace perché complessiva.
Il che vale, certamente, per l'integrazione fra l'istruzione e la
formazione professionale, ma anche più complessivamente per
l'integrazione tra queste e le politiche che prevengono il disagio
giovanile, gli interventi socio-sanitari a sostegno delle persone e
delle famiglie, l'offerta culturale e di aggregazione per il tempo
libero, le azioni per l'inserimento lavorativo. In senso più ampio,
istruzione e formazione amplieranno le collaborazioni con il sistema
delle relazioni sociali ed economiche di un contesto urbano o di un
territorio. Tale sistema si basa su una complessa rete di relazioni,
su un sistema di governance regionale e locale che si caratterizza
su tre livelli: la collaborazione tra istituzioni, la concertazione
con le parti sociali, la consultazione con tutti i soggetti singoli
o organizzati che operano all'interno del sistema formativo e in
ambito sociale.
La collaborazione istituzionale ha rappresentato da tempo per la
Regione una metodologia fondamentale di lavoro, realizzata già molto
prima dell'applicazione della legge costituzionale n. 3/2001, anche
mediante la sottoscrizione di una serie di accordi
interistituzionali, fra i quali va richiamato quello del maggio 2001
Per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della
formazione professionale e della transizione al lavoro in
Emilia-Romagna , siglato da Regione, Direzione scolastica regionale,
Province e Comuni dell'Emilia- Romagna. L'Accordo disegna, infatti,
l'impianto delle funzioni delle diverse istituzioni e delle
reciproche relazioni, predisposto sulla base di quanto sancito dal
decreto legislativo 112/98 ed oggi coerente, seppure più arretrato,
rispetto a quanto previsto nella riforma del Titolo V della
Costituzione. Tale impianto è confermato ed arricchito dal progetto
di legge che definisce le competenze dei vari livelli istituzionali
nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale,
ferme restando le attribuzioni dello Stato e della Regione.
Il provvedimento regionale qualifica il sistema formativo anche a
partire dal ruolo dei diversi attori istituzionali. Da un lato c'è
il sistema degli Enti locali, Regione, Province e Comuni, le cui
competenze vengono articolate nel progetto di legge, in conformità
ai principi di sussidiarietà verticale, di appropriatezza e di
efficacia costituzionalmente definiti. Dall'altro ci sono i soggetti
dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche autonome, le
Università, gli organismi della formazione professionale
accreditati, e i soggetti associativi, quali le università della
terza età ed altre agenzie formative che compongono il cosiddetto
sistema dell'educazione non formale. Un ruolo fondamentale nella
definizione dei fabbisogni formativi e nella interlocuzione
complessiva nelle fasi di programmazione è svolto dalle parti
sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
secondo la pratica della concertazione. Inoltre, l'associazionismo,
le organizzazioni di volontariato e i soggetti del terzo settore
sono portatori in modo organizzato di valori e di interessi in
rappresentanza di studenti, genitori, di fasce di cittadini con
bisogni ed esperienze specifiche, di cittadini nel loro complesso.
Al centro delle politiche, dei programmi e delle azioni sono le
persone, i bambini, i giovani, gli adulti, i lavoratori, coloro che
cercano lavoro, gli anziani che scelgono di continuare ad imparare,
destinatari ma soprattutto soggetti attivi delle proposte formative,
stimolo per un loro miglioramento e una loro costante innovazione.
In un sistema così complesso, composto da tanti e diversificati
soggetti, è necessario valorizzare la specificità delle competenze e
rafforzare le relazioni: è questo l'impianto su cui si fonda
l'integrazione, non sulla indeterminatezza della attribuzioni, non
sul fatto che tutti facciano tutto , non su un processo di
riduzione a unità o di inclusione. Per quello che riguarda gli Enti
locali, pur nel nuovo quadro costituzionale, si assume come base la
ripartizione di competenze prevista dal Decreto Bassanini 112/98.
Delle Istituzioni scolastiche viene valorizzata l'autonomia,
costituzionalmente riconosciuta, e viene sostenuta la funzione
formativa, il cui obiettivo è il successo scolastico e lo sviluppo
delle potenzialità delle persone.
Gli organismi di formazione professionale accreditati svolgono un
servizio pubblico finalizzato a fornire offerte diversificate e
qualificate, per accrescere le opportunità occupazionali delle
persone e per sostenere lo sviluppo del sistema economico regionale.
Il progetto di legge rafforza gli elementi di autonomia di tali
soggetti rendendoli interlocutori importanti dei percorsi di
consultazione e di confronto istituzionale, andando oltre la loro
configurazione di meri gestori di un servizio pubblico.
Per dare concretezza ai principi della collaborazione istituzionale,
della concertazione e della partecipazione, il progetto di legge
individua le sedi e le modalità attraverso le quali rendere
possibile l'incontro e il confronto fra i tanti soggetti coinvolti
nel sistema formativo, istituendo organi specifici, con funzioni di
proposta e valutazione degli interventi previsti.
In particolare, la Conferenza regionale per il sistema formativo
rappresenta la sede del confronto ampio fra i livelli istituzionali
(Regione, Province e Comuni), le autonomie funzionali (istituzioni
scolastiche e università) ed i rappresentanti della formazione
professionale sulle politiche e la programmazione inerenti il
sistema formativo; il Comitato di coordinamento istituzionale
costituisce l'ambito del raccordo e dell'armonizzazione fra le
competenze regionali e quelle degli Enti locali; la Commissione
regionale tripartita è la sede in cui si svolge la concertazione fra
la Regione e le parti sociali di livello regionale.
La partecipazione sociale è favorita attraverso l'istituzione delle
consulte regionali degli studenti e dei genitori, decisivi organismi
di confronto e di ascolto dei destinatari e dei protagonisti delle
politiche formative e degli interventi previsti dal progetto di
legge. Allo stesso fine, si prevedono nuove e più ampie modalità di
valorizzazione e di ascolto di tutte le componenti del sistema
formativo, in particolare dei docenti dell'istruzione e degli
operatori della formazione, anche attraverso la costituzione di
gruppi di lavoro o comitati tecnico-scientifici in cui si esprimono
competenze ed esperienze che possono contribuire alla elaborazione
di indirizzi e programmi regionali.
Tale complesso quadro di relazioni tra le istituzioni e le autonomie
scolastiche, le parti sociali, le rappresentanze degli studenti, dei
genitori e l'associazionismo, rappresenta il percorso ricco e di
fondamentale importanza, necessario per la definizione dei
programmi, delle azioni e degli interventi che hanno ricadute sul
sistema formativo.
Il rafforzamento e la qualificazione del sistema formativo nel
territorio regionale
Il sistema dell'istruzione in Emilia-Romagna ha già raggiunto
obiettivi importanti; la scuola che c'è è migliore delle leggi che
la regolano; le famiglie e i ragazzi sono convinti che l'istruzione
sia importante per il loro futuro ed investono su di essa; l'offerta
scolastica si caratterizza sulla qualità e sull'impegno del
personale, docente e non; sul fatto che ormai generalizzata è la
frequenza alla scuola dell'infanzia; sull'ampia offerta di tempo
pieno e tempo prolungato nel ciclo primario; sul fatto che sono
stati sostenuti con convinzione e competenza progetti di innovazione
e di integrazione. Fondamentali, in questa scelta, sono state le
risorse e le progettualità messe a disposizione e realizzate dalla
Regione e, in particolare, dagli Enti locali. Indicatori positivi da
sottolineare sono il tasso di dispersione scolastica, decisamente
inferiore al dato medio nazionale, e l'alta percentuale di persone
che continuano a formarsi attraverso l'università e la formazione
superiore.
Le progettazioni innovative sono molte e di eccellenza:
l'insegnamento dell'informatica e della lingua straniera già da
tempo presente sperimentalmente nelle scuole e in particolare alle
elementari; le innovazioni nella didattica; una conoscenza più
diretta delle città, dell'ambiente, della realtà e del mondo del
lavoro come metodo innovativo di apprendimento; l'educazione alla
cittadinanza, anche europea, alla legalità, all'intercultura come
momento integrante dei percorsi scolastici.
Tuttavia non possiamo permettere che, nella nostra regione, ci siano
ancora ragazzi che non terminano la scuola, perché hanno sbagliato
scelta o perché attraversano fasi temporanee di disagio, tipiche
dell'adolescenza. Questi momenti di difficoltà possono essere
aggravati da modalità didattiche troppo standardizzate, conseguenza
anche di classi molto numerose, da un'organizzazione del tempo
scolastico troppo rigida, dalle difficoltà del passaggio da un tipo
di scuola ad un altro. Gli insuccessi scolastici, già al termine
della scuola media inferiore, sono troppo collegati con le
condizioni sociali e culturali delle famiglie di provenienza; tale
relazione si rafforza ulteriormente nelle scuole superiori e
nell'accesso all'università. Sono, in sintesi, troppo pochi gli
elementi di mobilità sociale che riesce a produrre il sistema
dell'istruzione, che non riesce sufficientemente a controbilanciare
e contrastare gli svantaggi iniziali delle persone. Occorre quindi
modificare i percorsi che ancora troppo condizionano al proprio
destino di partenza tutta la vita di una persona.
Le norme contenute nel progetto di legge intendono dunque
qualificare il sistema formativo nel territorio regionale, partendo
dalla considerazione che tutti i percorsi rivolti ai più deboli,
all'integrazione dei disabili e agli stranieri, inducono a
progettare offerte formative più personalizzate, vantaggiose per
tutti gli studenti. Per questo stesso motivo tali progetti sono uno
strumento importante di qualificazione e di innovazione, a
condizione che siano garantiti standard adeguati di risorse e di
personale docente.
Il progetto di legge non tratta separatamente i cicli scolastici o
parti di essi, poiché rappresentano uno degli elementi costitutivi
dell'ordinamento nazionale, acquisito come tale.
Vengono previste norme specifiche solo per due segmenti importanti
del sistema formativo, sui quali il ruolo degli Enti locali è
particolarmente significativo, anche in termini di intervento
gestionale diretto: la scuola dell'infanzia e l'educazione degli
adulti.
La scuola dell'infanzia rappresenta, pur non costituendo obbligo,
una parte fondamentale del sistema dell'istruzione, sulla quale
notevoli sono stati e sono gli investimenti del sistema degli Enti
locali, al fine di promuovere le potenzialità di autonomia,
creatività e apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva
uguaglianza delle opportunità educative. La Regione persegue la
generalizzazione della scuola d'infanzia per tutti i bambini e le
bambine in età tra i 3 e i 6 anni, anche tramite mezzi propri,
aggiuntivi a quelli statali, finalizzati all'ampliamento
dell'offerta scolastica e alla sua fruizione. Poiché la normativa
nazionale istituisce la possibilità di anticipare l'età di accesso
alla scuola d'infanzia, sarà definito un progetto educativo
specifico, supportato da personale e spazi adeguati, di transizione
tra il nido e la materna a partire dai due anni e mezzo.
Per quanto riguarda l'educazione degli adulti, il progetto di legge
prevede e sostiene percorsi di apprendimento per tutto l'arco della
vita delle persone, finalizzati sia al recupero e al completamento
dei percorsi scolastici e formativi, sia all'aggiornamento
professionale dei lavoratori, in tal caso operando attraverso
l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.
Un'offerta ampia, importante per favorire l'adattabilità alle
trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza e per
evitare l'obsolescenza delle competenze e i rischi di emarginazione
sociale. Si intende inoltre garantire il diritto al sapere per tutto
l'arco della vita con azioni che mettono in valore le attività
dell'associazionismo, delle università della terza età, dei tanti
soggetti attivi nell'educazione non formale, dando così risposta
alle aspettative delle persone che chiedono di continuare la propria
crescita culturale ad ogni età.
In relazione al sistema formativo nel suo complesso, sono previste
norme per la qualificazione delle risorse umane, per il sostegno
alla ricerca ed alla innovazione didattica, per la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per il perseguimento
della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi ed ordini
di scuole e per l'integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale.
La qualificazione delle risorse umane è fattore strategico per il
miglioramento qualitativo del sistema formativo, poiché è la leva
principale per introdurre innovazione e per sostenere i processi di
adeguamento alle trasformazioni sociali, culturali ed economiche
richiesti dalla società della conoscenza. Al personale impegnato nel
mondo dell'istruzione e della formazione professionale si richiede
infatti di svolgere le proprie funzioni con sempre maggiore
professionalità ed attenzione alle esigenze individuali delle
persone; per favorire tale impegno, il provvedimento regionale
intende sostenere le attività di qualificazione continua sia degli
insegnanti sia dei formatori, anche attraverso azioni di
rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali.
Intende inoltre valorizzare progetti di ricerca didattica e di
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate
fra studenti, docenti ed altri operatori in ambito scolastico ed
extrascolastico. Prevede infine l'istituzione di assegni di studio a
favore di docenti e formatori che vogliono aggiornarsi, sulla base
di piani di lavoro concordati, anche utilizzando l'opportunità del
cosiddetto anno sabbatico .
Cardine essenziale del sistema formativo è l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, già introdotta nell'ordinamento nazionale
nel 1997 ed attualmente sancita anche a livello costituzionale. Il
progetto di legge intende valorizzare tale autonomia, quale garanzia
della libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e strumento
potente per liberare energie propositive e risorse innovative a
favore dell'ampliamento delle opportunità per tutti. I primi passi
dell'autonomia, realizzati anche attraverso il ricorso alla
flessibilità curriculare del 15% introdotta nel 1998, hanno messo in
evidenza la capacità delle scuole di intervenire sulla propria
offerta, migliorandone la coerenza rispetto alle necessità degli
studenti e del territorio, e personalizzando i percorsi di studio.
Si tratta, peraltro, di un'autonomia giovane , a favore di
istituzioni per anni abituate a conformarsi alle direttive
ministeriali, piuttosto che accompagnate nella crescita verso il
ruolo di risorsa per lo sviluppo, che l'autonomia richiede e assegna
loro. E' dunque un'autonomia che va difesa con azioni e strumenti
volti al suo rafforzamento, per contrastare le difficoltà proprie di
uno status importante, ma acquisito di recente e per superare i
rischi di una sua svalutazione, insiti particolarmente nella
proposta governativa di ulteriore revisione costituzionale per la
devoluzione di competenze in materia di istruzione dallo Stato alle
Regioni, in cui si prevede che queste ultime gestiscano gli
istituti scolastici e di formazione .
La Regione, quindi, per valorizzare ulteriormente le potenzialità
dell'autonomia, intende sostenerla e ad ampliarla a partire
dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche di ogni competenza in
materia di curricoli didattici che lo Stato trasferirà alle Regioni,
in applicazione della legge Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale : è infatti evidente che la
definizione regionale del curriculum degli studi, anche se parziale
ed indipendentemente dall'ampiezza di tale trasferimento, significa
da un lato ridurre l'autonomia delle scuole, dall'altro apre la
strada a quella regionalizzazione dell'istruzione che, per le
motivazioni già espresse, la Giunta regionale non condivide.
A sostegno dell'autonomia, si prevede altresì di incentivare la
creazione di reti e consorzi fra scuole e di favorire la
costituzione di forme di rappresentanza per agevolare la
partecipazione delle istituzioni scolastiche ai processi di
programmazione dell'offerta formativa e di relazione con altre
istituzioni.
Quale strumento di sviluppo dell'autonomia e di sostegno alle
attività dei docenti, e non certamente per dare vita a
sovrastrutture che si sovrappongono alle istituzioni scolastiche, la
legge promuove l'istituzione di Centri di servizi e di consulenza
(CSC). Tali Centri, che potranno essere costituiti da consorzi o
reti di scuole e che si collegano alle esperienze già promosse dagli
Enti locali e dalle scuole, hanno lo scopo di mettere in rete e di
far conoscere le migliori esperienze di innovazione didattica, in
particolare sui temi dell'integrazione delle persone disabili e in
condizione di disagio sociale, dell'inserimento scolastico dei
ragazzi immigrati, della qualificazione della professionalità dei
docenti, della diffusione di tecnologie didattiche innovative, e per
offrire servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche o degli
Enti locali.
Un ulteriore, importante elemento di valorizzazione dell'autonomia
delle scuole è rappresentato dalla previsione di potenziare ed
arricchire l'offerta formativa, espressa nei POF, attraverso il
sostegno alla realizzazione di integrazioni curriculari ed
extracurriculari utili per la personalizzazione dei percorsi
formativi, alle progettualità di eccellenza finalizzate alla messa
in valore delle potenzialità degli studenti, all'estensione della
cultura europea, all'educazione alla cittadinanza ed ai valori della
legalità, della tolleranza, dell'intercultura, alla diffusione delle
tecnologie informatiche.
Il progetto di legge individua nel rafforzamento dei livelli di
continuità del percorso educativo e formativo uno strumento
importante per contrastare l'abbandono e per rispettare maggiormente
i ritmi di crescita e di apprendimento dei bambini e dei ragazzi
della regione, soprattutto in riferimento al ciclo primario. A
fronte di tempi di crescita e di apprendimento molto differenti tra
i bambini e gli adolescenti, infatti, cicli e percorsi scolastici
brevi, con frequenti interruzioni e valutazioni, possono produrre
ostacoli per i ragazzi con maggiori difficoltà. Per realizzare un
percorso educativo più attento ai ritmi di ciascuno, la Regione
promuove la progettazione e realizzazione di percorsi didattici ed
educativi più continui e rispettosi dei diversi modi e tempi di
apprendimento. Tale continuità viene favorita, ad esempio,
attraverso il sostegno alla diffusione degli istituti comprensivi ed
alla realizzazione di progetti di continuità didattica tra materne
ed elementari e fra elementari e medie.
Sempre nella logica del non lasciare indietro nessuno, del non uno
di meno, infine, una norma importante del progetto di legge riguarda
la specifica attenzione dedicata alle persone più deboli, attraverso
la previsione di interventi a garanzia del diritto all'istruzione ed
alla formazione dei ragazzi con gravi problemi di salute e di
disagio fisico, psichico o sociale, nonchè delle persone sottoposte
a misure restrittive o inseriti in comunità per tossicodipendenti.
In questo senso, il progetto di legge intende offrire strumenti
concreti di apprendimento e reinserimento sociale, sostenendo la
realizzazione di specifici percorsi formativi, che tengano conto
delle particolari condizioni in cui si trovano queste persone.
L'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
Tra le novità introdotte dal progetto di legge, particolare
rilevanza riveste la strategia dell'integrazione fra l'istruzione e
la formazione professionale, finalizzata al superamento della logica
dei canali formativi separati tra loro, non comunicanti, potenziale
fonte di dispersione e di discriminazione sociale. Ciò significa
realizzare una nuova gamma di offerte formative, connotate da un
forte intreccio fra gli aspetti della conoscenza teorica, della
cultura tecnico-scientifica e dell'apprendimento sulla base di
esperienze concrete, legate agli ambienti e all'organizzazione del
lavoro. L'integrazione tra istruzione e formazione, attraverso la
diffusione delle competenze trasversali e l'ampio ricorso a stage,
tirocini, periodi di formazione in contesti aziendali, consente alle
persone di sperimentare primi, concreti contatti con il mondo del
lavoro, favorendo la maturazione di scelte consapevoli e rafforzando
le possibilità occupazionali degli individui. Tuttavia, solo un
sistema di valutazione, reciprocamente riconosciuto, dei crediti
conseguiti nell'istruzione e nella formazione - previsto dal
progetto legge - renderà concretamente possibile passare da un
canale all'altro, valorizzando ogni risultato raggiunto, anche se
parziale, senza dover ricominciare da zero e senza disperdere gli
sforzi compiuti.
L'integrazione si realizza sia nel segmento dell'obbligo formativo,
sia in quello della formazione superiore, sia nella formazione
post-laurea, sia nell'educazione degli adulti; l'aspetto
fondamentale consiste nella compenetrazione, in un progetto
unitario, delle conoscenze culturali e tecniche generali, tipiche
dell'istruzione, e delle competenze specifiche e
professionalizzanti, tipiche della formazione professionale.
Consiste altresì nel progettare congiuntamente un'offerta con
modalità innovative nella didattica e nel percorso formativo,
facendo interagire le diverse metodologie proprie dei due canali a
favore del riconoscimento delle specificità degli allievi, della
personalizzazione dei curricoli, della modularità degli
insegnamenti.
E' infatti sulla capacità di coniugare il sapere, il saper essere,
il saper fare ed il sapersi relazionare con gli altri che si gioca
la sfida dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone. Per
diffondere tale capacità, il progetto di legge intende introdurre
nel sistema formativo, con particolare riferimento ai percorsi
integrati, il ricorso alle metodologie didattiche più adeguate agli
obiettivi della flessibilità, della personalizzazione e della
rimotivazione, valorizzando la funzione di orientamento già
dall'ultimo anno della scuola media inferiore come educazione alla
scelta. In tale contesto, anche l'alternanza scuola-lavoro diventa
uno strumento di apprendimento e di formazione importante, a
condizione che sia, come viene individuata dal progetto di legge
regionale, una metodologia didattica, e non una sorta di quarto
canale, nel quale svolgere l'obbligo formativo accanto
all'istruzione, alla formazione professionale e all'apprendistato;
un canale che assumerebbe i caratteri di mero addestramento al
lavoro, a cui indirizzare i ragazzi più in difficoltà. Al fine di
valorizzare gli elementi di qualità che debbono connotare le
modalità di apprendimento nei luoghi di lavoro, il progetto di legge
definisce i requisiti essenziali che devono essere posseduti dalle
imprese formative.
Biennio integrato nell'obbligo formativo
Nel contesto dell'integrazione fra istruzione e formazione
professionale, il progetto di legge colloca la proposta innovativa,
che si basa però su esperienze già diffuse nel territorio regionale,
di un biennio integrato che può essere scelto dai ragazzi al termine
della scuola media, al momento in cui, in base alla legge delega che
ha abrogato la Legge 9/99, si conclude la fase dell'obbligo
scolastico. Ritenendo il momento di questa scelta assolutamente
precoce, in quanto impone una decisione rispetto a percorsi
formativi fortemente differenziati (i licei da un lato e la
formazione professionale dall'altro), la Giunta regionale, pur non
potendo intervenire sull'obbligo scolastico, in quanto parte
dell'ordinamento nazionale dell'istruzione, intende offrire
opportunità formative integrate a tutti i ragazzi, anche a quelli
che potrebbero scegliere subito dopo la scuola media la formazione
professionale, che consentano loro di consolidare le conoscenze di
base indispensabili per proseguire qualsiasi percorso formativo e
professionale, nonché di rafforzare, rinviandola, la capacità di
scelta.
Tale offerta integrata, di durata biennale, a forte valenza
orientativa, è attuata sulla base di un accordo tra le istituzioni
scolastiche autonome e gli organismi di formazione accreditati,
stipulato ai sensi del regolamento nazionale sull'autonomia (DPR
275/99); in tale atto viene definito il progetto formativo,
flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità
didattiche innovative, con tirocinii e stage anche all'estero.
Vengono inoltre sancite le modalità e responsabilità di svolgimento
di tali attività formative, che sono costruite comunque in coerenza
con l'indirizzo dell'istituzione scolastica di riferimento. In tal
modo è possibile definire le competenze fondamentali, indispensabili
per proseguire, al termine del biennio, nell'istruzione o nella
formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.
In pratica, negli istituti superiori che aderiranno alla proposta,
vi sarà un'offerta formativa, ovvero un corso integrato, nel quale
si sperimenteranno modalità innovative. Questa proposta di
integrazione intende rappresentare un'alternativa alla scelta troppo
precoce e al doppio canale , che divide troppo presto gli studenti
fra quelli che proseguiranno gli studi e quelli che andranno a
lavorare. Nel percorso integrato, anche gli studenti maggiormente
attratti dal saper fare , hanno l'opportunità di acquisire, almeno
per altri due anni dopo l'obbligo scolastico, competenze culturali
di base e trasversali, che rappresentano il bagaglio di conoscenze
indispensabili per lo sviluppo della persona, per la formazione alla
cittadinanza, per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.
Il progetto di legge indica che la Regione e le Province finanziano
in via prioritaria i percorsi di formazione professionale iniziale
che si realizzano attraverso il biennio integrato e in continuità
con lo stesso. La Regione inoltre definisce, anche in modo
differenziato, le età di accesso alla formazione professionale
iniziale in relazione ai diversi profili formativi e alle
corrispondenti figure professionali.
La formazione professionale
La formazione professionale rappresenta in Emilia-Romagna una realtà
forte che, in considerazione dei compiti formativi che le sono
propri, ispirati ai criteri dell'occupabilità, della adattabilità e
dell'imprenditorialità, è ritenuta elemento determinante per lo
sviluppo socio-economico del territorio regionale.
In questo contesto, il progetto di legge, abrogando la legislazione
regionale vigente, norma la formazione professionale, materia di
esclusiva competenza regionale, per rendere effettivo il diritto al
lavoro ed alla crescita professionale delle persone, qualificando
ulteriormente l'insieme dei soggetti e delle attività che ne
rappresentano la struttura portante. In tal senso, la disciplina
regionale mira a determinare i tratti salienti della formazione
professionale al fine di rafforzarne l'identità, di aumentarne la
visibilità e per porre le condizioni di una sua pari dignità con il
sistema dell'istruzione. La definizione di standard regionali in
materia intende anche garantire che le prestazioni formative
previste nel provvedimento siano fruite su tutto il territorio
regionale in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed
elevate.
In questo quadro, il progetto di legge stabilisce le tipologie delle
azioni formative, a partire dalla formazione professionale iniziale,
alla formazione superiore, continua e permanente.
Fra gli elementi per il consolidamento del sistema della formazione,
particolare rilevanza assume l'accreditamento degli enti, quale
elemento indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici,
finalizzato a garantire la qualità dei soggetti e dei servizi
formativi. L'accreditamento viene riconosciuto sulla base di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati. Spetta alla Giunta
regionale, inoltre, la definizione dei profili formativi e delle
qualifiche professionali, dei rispettivi standard formativi, dei
criteri e delle procedure per il rilascio delle certificazioni e dei
criteri per la gestione delle risorse.
L'obiettivo del rafforzamento della formazione professionale si
persegue, inoltre, intervenendo a favore degli organismi accreditati
con azioni a sostegno dell'innovazione didattica, della formazione e
dell'aggiornamento delle risorse umane impegnate nel settore, nonché
col miglioramento delle strutture edilizie che ospitano le attività
formative.
Riconoscimenti e certificazioni
Il progetto di legge sancisce che ogni persona ha diritto di
ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle
competenze acquisite. Tale riconoscimento può essere utilizzato per
conseguire un diploma, una qualifica o un inquadramento
professionale. A tal fine la Regione promuove accordi con le
componenti del sistema formativo e con le parti sociali, per la
definizione di procedure comuni per il riconoscimento, la
certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione
delle diverse competenze.
Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema.
Le certificazioni che una persona ottiene nell'arco della sua vita
sono iscritte, a richiesta degli interessati, in un libretto
formativo personale rilasciato all'atto della prima iscrizione ad
una attività di istruzione o di formazione professionale successiva
alla terza media. Poiché il progetto di legge persegue l'obiettivo
che l'istruzione e la formazione siano per tutti e per tutto l'arco
della vita, questo nuovo documento personale potrà contenere anche
gli attestati di frequenza relativi a percorsi di istruzione non
scolastica, ovvero le competenze e i crediti comunque acquisiti e
documentati.
La Regione concorre con lo Stato, le altre Regioni e gli Enti locali
alla definizione degli standard essenziali nazionali per la
formazione professionale, anche in integrazione e persegue il
riconoscimento e la circolazione a livello nazionale ed europeo,
adeguandosi ad indicatori e standard, dei titoli, delle qualifiche
professionali e delle certificazioni di competenza.
Commento all'articolato
Sulla base di tali principi ed obiettivi, viene proposto il presente
progetto di legge nell'articolato di seguito illustrato.
Il Titolo Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione fra loro esprime i concetti fondamentali
della legge: la finalità di favorire il conseguimento del successo
formativo per tutti, ampliando la prospettiva formativa dalle età
dello studio a tutto il percorso di vita e di lavoro di ognuno, ed
il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale
quali ambiti privilegiati per il perseguimento della finalità
generale, con particolare riferimento alla valorizzazione,
all'interno del sistema formativo del territorio regionale,
dell'integrazione fra i soggetti e fra i percorsi.
Il Capo I presenta l'ambito di applicazione ed i principi generali
della legge.
L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel rispetto del
dettato costituzionale, in particolare di quanto stabilito
all'articolo 117, è volta alla valorizzazione della persona ed
all'elevamento dei livelli culturali e professionali di tutti i
cittadini, nonché al rafforzamento del sistema nazionale di
istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, nel territorio
regionale. L'articolo delinea altresì l'ambito di applicazione della
legge stessa, stabilendo che le norme generali dell'istruzione,
ovvero quelle che configurano l'ordinamento scolastico, ed i
principi fondamentali, propri della legislazione concorrente in
materia di organizzazione scolastica, costituiscono il fondamento
della legislazione regionale in materia.
L'articolo 2 illustra i principi generali ispiratori della legge,
volti a non lasciare indietro nessuno, ed in particolare a garantire
ad ognuno per tutta la vita l'accesso a tutti i gradi
dell'istruzione, a sostenere il conseguimento del successo formativo
e l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante adeguate opportunità
formative nell'intero territorio regionale, con particolare
riferimento alle aree deboli ed alla montagna, ad operare secondo i
principi di integrazione e di inclusione sociale delle persone
disabili, in condizioni di disagio ed immigrate.
Il Capo II è dedicato al sistema formativo nel territorio regionale:
contiene una serie di norme che si applicano a tutte le componenti
del sistema, delineando in particolare gli elementi fondamentali
(Sezione I), gli interventi a favore dello sviluppo e
dell'innovazione (Sezione II), le modalità e gli strumenti per il
funzionamento (Sezione III).
All'articolo 3 si stabiliscono natura e caratteristiche del sistema
formativo nel territorio regionale, costituito dall'insieme delle
azioni e delle relazioni attuate dai soggetti operanti
nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione
degli adulti per arricchire l'offerta formativa, fondato
sull'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione
professionale, nonchè sui principi di unitarietà, pluralismo e
specificità di tali componenti. Vi si afferma altresì la
valorizzazione dell'autonomia dei soggetti formativi, in particolare
delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di
formazione professionale accreditati. Si valorizza inoltre
l'integrazione delle politiche formative e l'integrazione fra queste
e le politiche socio-sanitarie e culturali.
Agli articoli 4 e 5 si affrontano i temi del riconoscimento e della
circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello
nazionale ed europeo, sancendo il diritto di ognuno ad ottenere il
riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite. In
particolare, si definiscono le modalità attraverso le quali la
Regione opera, sia a livello nazionale, sia sul territorio, al fine
di rendere fruibile tale diritto.
L'articolo 6 introduce il libretto formativo personale, strumento
per raccogliere titoli, qualifiche, certificazioni conseguiti
nell'istruzione e nella formazione professionale, nonché attestati
di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale e
competenze e crediti formativi comunque acquisiti e documentati.
L'articolo 7 tratta della qualificazione delle risorse umane,
prevedendo a favore del personale operante nell'istruzione e nella
formazione professionale il sostegno per lo svolgimento di attività
di qualificazione in servizio. Al comma 5, in particolare, si
introducono gli assegni di studio destinati ai docenti del sistema
formativo.
Per incentivare la ricerca e l'innovazione per la qualificazione del
sistema formativo, all'articolo 8 si prevede di realizzare
collaborazioni con l'IRRE dell'Emilia-Romagna (Istituto regionale
per la ricerca educativa), con le Università e con altri organismi
di ricerca nazionali ed internazionali, nonché di valorizzare il
ruolo dell'Università, in particolare per quanto riguarda la
funzione di raccordo con il sistema imprenditoriale regionale, per
la diffusione dell'innovazione a sostegno della competitività e
della creazione di nuove imprese.
Nell'articolo 9 si descrivono le metodologie didattiche nel sistema
formativo con particolare riferimento ai tirocini ed all'alternanza
scuola-lavoro, specificando che quest'ultima è una metodologia
didattica, non costituisce rapporto di lavoro e deve essere svolta
in contesti lavorativi adeguati alla formazione.
L'articolo 10 stabilisce che, al fine di realizzare il diritto delle
persone ad una adeguata formazione, la Regione, in accordo con le
parti sociali, definisce i requisiti che le imprese devono possedere
per svolgere un ruolo formativo.
All'articolo 11 si sancisce la rilevanza dell'orientamento quale
funzione strategica per sostenere le persone nell'attuazione
consapevole delle proprie scelte formative e professionali e lo si
declina come educazione alla scelta dei vari percorsi
dell'istruzione e della formazione e come educazione alle
opportunità professionali.
Al fine di intervenire a favore delle persone in difficoltà,
l'articolo 12 prevede il sostegno alla realizzazione di specifici
percorsi formativi, dedicati a giovani e adulti in particolari
condizioni di disagio, sociale, fisico, psichico o collegato con
dipendenze.
Gli articoli 13-16 illustrano le modalità per il finanziamento delle
attività, la concessione di assegni formativi per favorire l'accesso
individuale ad attività di formazione superiore, continua e
permanente, la previsione delle azioni di valutazione, monitoraggio
e controllo, l'istituzione di modalità informatizzate per la
gestione e il controllo delle attività e per la raccolta e
conservazione delle certificazioni.
Il Capo III tratta delle componenti del sistema formativo, in
particolare dell'istruzione, della formazione professionale e
dell'educazione degli adulti; vengono normati gli interventi
regionali a favore della scuola dell'infanzia (Sezione I), del
rafforzamento delle istituzioni scolastiche autonome (Sezione II),
dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
(Sezione III), della formazione professionale (Sezione IV),
dell'educazione degli adulti (Sezione V).
Gli articoli 17-19 sono dedicati alla scuola dell'infanzia.
L'articolo 17, in particolare, specifica che la Regione persegue la
generalizzazione della scuola dell'infanzia, quale parte integrante
del sistema nazionale di istruzione, anche tramite l'impiego di
risorse proprie, aggiuntive a quelle dello Stato, finalizzate
all'estensione ed alla qualificazione dell'offerta a sostegno dello
sviluppo di tutti i bambini e dell'effettiva uguaglianza delle
opportunità educative, con coinvolgimento delle famiglie.
All'articolo 18 si sottolinea il valore della continuità dei
percorsi educativi e di istruzione; al fine di garantire il diritto
dei bambini a percorsi rispettosi delle loro fasi di sviluppo,
specialmente nei momenti di ingresso nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria, la Regione sostiene progetti per la
continuità educativa e per il raccordo fra servizi educativi e
scuola dell'infanzia.
Nell'articolo 19, si illustrano gli interventi a sostegno della
qualificazione dell'offerta educativa della scuola dell'infanzia,
con particolare riferimento all'adozione di modelli organizzativi
flessibili, alla compresenza nella didattica, all'inserimento di
figure di coordinamento pedagogico.
L'articolo 20 individua e sintetizza le azioni che la Regione e gli
Enti locali realizzano al fine di sostenere l'autonomia delle scuole
per la finalità del successo formativo e del contrasto della
dispersione scolastica. Nei successivi articoli 21-27 vengono
sviluppate in modo più ampio le norme relative a tali azioni.
In particolare, con l'articolo 21 si sancisce la valorizzazione da
parte della Regione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale;
a tal fine si prevede il trasferimento alle stesse di ogni
competenza regionale in materia di curricoli didattici, secondo
priorità e criteri definiti attraverso ampia consultazione. Si
prevede altresì il sostegno per la realizzazione di percorsi
formativi personalizzati, adeguati all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, nonché di progetti per il
miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento. Si
incentivano inoltre la creazione di reti e consorzi fra scuole,
d'intesa con la direzione scolastica regionale, e la costituzione di
organismi di rappresentanza delle scuole che operano nel territorio.
All'articolo 22 si introduce la possibilità di istituire i Centri di
servizio e di consulenza (CSC) con funzioni di supporto per le
istituzioni scolastiche autonome. I Centri offrono i loro servizi su
richiesta delle istituzioni scolastiche, della Regione, degli Enti
locali e dell'Amministrazione scolastica.
Al fine di prevenire il disagio giovanile e di favorire
l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio
sociale, nonché degli stranieri immigrati, nell'articolo 23 si
afferma l'esigenza dell'integrazione fra le politiche formative e le
politiche sociali e sanitarie. Per tali finalità si intende altresì
favorire le relazioni fra le istituzioni scolastiche e le risorse
del territorio.
L'articolo 24 valorizza la strategia della continuità didattica
attraverso il sostegno alla progettazione di percorsi didattici
comuni a diversi gradi di scuole ed alla diffusione degli istituti
comprensivi in tutto il territorio regionale. Nel ciclo secondario,
si favoriscono progetti finalizzati alla possibilità di cambiare
indirizzo di studio.
Con l'articolo 25, si evidenziano i temi principali per
l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche: realizzazione di integrazioni curriculari ed
extracurriculari, progettualità di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli studenti, ampliamento della cultura europea,
educazione alla cittadinanza ed ai valori della legalità e della
tolleranza, diffusione delle tecnologie informatiche.
All'articolo 26 si presentano i tratti fondamentali
dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale,
evidenziandone le finalità; viene rappresentata l'importanza
dell'integrazione quale base per il reciproco riconoscimento dei
crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema
all'altro; si esplicitano i segmenti formativi nei quali si
realizza, prioritariamente, l'integrazione: obbligo formativo,
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), percorsi
universitari, anche post laurea, educazione degli adulti. Si mettono
altresì in evidenza le caratteristiche principali dell'integrazione
nei diversi segmenti formativi.
L'art. 27 disciplina il biennio integrato nell'obbligo formativo,
illustrandone le finalità - il consolidamento dei saperi necessari
alla prosecuzione di qualsiasi percorso ed il sostegno ad una scelta
consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale - e le
modalità di realizzazione - attraverso accordi stipulati fra scuole
ed organismi di formazione professionale accreditati -. Si specifica
in particolare che il biennio integrato ha la caratteristica di
permettere la prosecuzione dell'obbligo formativo sia
nell'istruzione, sia nella formazione professionale, sia
nell'esercizio dell'apprendistato; il relativo progetto didattico va
pertanto definito congiuntamente dai docenti dei due sistemi, deve
essere coerente con l'indirizzo di studio prescelto e deve
contenere, con equivalente valenza formativa, competenze di cultura
generale, di base e trasversali e competenze professionalizzanti.
Agli articoli 28 e 29 si definisce la formazione professionale quale
servizio pubblico, ispirato ai criteri dell'occupabilità, della
adattabilità e dell'imprenditorialità e finalizzato a rendere
effettivo il diritto al lavoro e alla crescita professionale; si
descrivono le tipologie nelle quali si articolano le attività di
formazione professionale: formazione iniziale, superiore, continua,
permanente.
Ai sensi dell'articolo 30, la Regione determina l'età di accesso,
anche differenziata, alla formazione professionale iniziale, in
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure
professionali, e stabilisce di finanziare prioritariamente i corsi
di formazione professionale iniziale realizzati attraverso il
biennio integrato e quelli realizzati in continuità con lo stesso.
Negli articoli 31 e 32 vengono disciplinati contenuti e modalità
della programmazione in materia di formazione professionale ed
alcune caratteristiche distintive del sistema, a partire dai profili
formativi e dalle qualifiche professionali, alle procedure per la
certificazione degli esiti, alle modalità di funzionamento delle
commissioni d'esame. In particolare nell'articolo 31 si afferma che
la Regione promuove il raccordo con i soggetti che gestiscono
interventi di formazione continua, con specifico riferimento ai
soggetti paritetici gestori dei Fondi interprofessionali.
All'articolo 33 si prevede l'accreditamento da parte della Regione
degli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, per poter
beneficiare di finanziamenti pubblici, stabilendo altresì i
requisiti e le modalità fondamentali per l'accreditamento.
L'articolo 34 disciplina l'autorizzazione ed il riconoscimento delle
attività formative, svolte anche da soggetti non accreditati, ai
fini delle certificazioni.
A sostegno della qualificazione della formazione professionale,
l'articolo 35 prevede interventi per il miglioramento della
didattica e della gestione a favore degli organismi accreditati, per
la formazione finalizzata allo sviluppo della professionalità degli
operatori, per la diffusione dell'innovazione didattica e
metodologica, per il miglioramento delle strutture edilizie.
L'articolo 36 prevede il sostegno alla formazione, esterna alle
imprese, degli apprendisti, allo scopo di contribuire alla crescita
delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno del
sistema produttivo; per innalzare la qualità della formazione, si
individuano appositi standard relativi ai contenuti ed alle
metodologie didattiche, con particolare attenzione alla formazione
dei giovani che assolvono l'obbligo formativo in apprendistato.
L'articolo 37 attribuisce alla Regione la possibilità di istituire
scuole specializzate per ambiti strategici per l'economia o per
l'elevata innovazione di determinati profili professionali,
definendo le modalità di gestione e di funzionamento di tali scuole.
Nell'articolo 38 si afferma il valore della formazione nella
pubblica amministrazione, quale fattore determinante per renderla
adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per la
crescita della qualità dei servizi.
L'articolo 39 detta disposizioni finali in materia di formazione
professionale.
L'articolo 40 promuove l'apprendimento delle persone per tutta la
vita, per favorire l'adattabilità alla trasformazione dei saperi e
per evitare l'obsolescenza delle conoscenze acquisite. Esso si
realizza nel sistema formativo, nel lavoro e nell'educazione non
formale, anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative.
All'articolo 41 si definisce l'educazione degli adulti quale insieme
delle opportunità formative aventi per obiettivo l'acquisizione di
competenze personali di base e l'arricchimento del patrimonio
culturale. Tali opportunità sono offerte da Enti locali, istituzioni
scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale
accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere
dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli
adulti.
La competenza in merito alla programmazione dell'offerta di
educazione degli adulti è attribuita dall'articolo 42 alle Province,
che la esercitano sulla base della rilevazione delle esigenze,
compiuta a livello territoriale, e nel rispetto degli indirizzi
regionali, valorizzando in particolare l'azione dei centri
territoriali per l'educazione degli adulti.
Con l'articolo 43 si trasferiscono alle Province le funzioni di
promozione dell'istituzione e delle attività dell'Università della
terza età, comunque denominate.
Il Capo IV contiene la disciplina inerente la programmazione
generale e la programmazione territoriale.
All'articolo 44 si stabilisce che la Regione svolge le funzioni di
programmazione generale in merito al sistema formativo. In
particolare, spetta al Consiglio regionale l'approvazione delle
linee di programmazione e degli indirizzi per il sistema formativo e
per l'inserimento al lavoro, degli indirizzi generali per la
programmazione territoriale dell'offerta formativa, dei criteri per
l'organizzazione della rete scolastica, nonché degli atti generali
di programmazione relativi all'utilizzo dei fondi, regionali,
nazionali e comunitari. La Giunta regionale definisce gli standard
regionali per la formazione professionale, nonché gli standard
qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la
formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza
scuola-lavoro. Competono altresì alla Giunta regionale la disciplina
di attuazione dei programmi comunitari, le funzioni amministrative
nell'ambito della formazione professionale relative alla
sperimentazione di attività innovative ed alla programmazione di
interventi di rilevanza regionale, le funzioni in materia di
riconoscimenti e certificazioni, nonché la determinazione del
calendario scolastico.
Il processo di programmazione a livello territoriale è enunciato
nell'articolo 45 che riconosce alle Province ed ai Comuni, singoli o
associati, le funzioni di programmazione dell'offerta formativa ed
educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito
delle rispettive competenze e nel rispetto delle linee di
programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle
compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. La
funzione di programmazione in materia di formazione professionale,
realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è competenza
delle Province.
Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze,
predispongono i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti
l'istruzione ed i piani di organizzazione della rete scolastica.
Le Province provvedono inoltre all'istituzione di indirizzi
scolastici e formativi nel segmento dell'obbligo formativo,
all'istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli
adulti, compatibilmente con le risorse e con le strutture
disponibili, nonché all'individuazione degli ambiti territoriali per
il miglioramento dell'offerta formativa.
Alle Province viene altresì assegnata la funzione di coordinamento
generale nell'ambito della programmazione territoriale.
Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire
accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,
all'articolo 46 si prevede l'istituzione da parte della Provincia di
una Conferenza provinciale di coordinamento, della quale si
definiscono le finalità, la composizione ed alcune modalità
organizzative.
Il Capo V illustra i principi sui quali si fonda il governo del
sistema formativo, la collaborazione istituzionale, la concertazione
e la partecipazione sociale e le modalità per la relativa
attuazione.
All'articolo 47 si afferma che la Regione promuove la collaborazione
istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per
l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro; si individua
nella concertazione, attuata con le parti sociali maggiormente
rappresentative, nel rispetto del principio di pariteticità, lo
strumento strategico per il governo di tali politiche.
L'articolo 48 definisce la partecipazione sociale quale elemento
portante del sistema formativo. Al fine di favorirla, si
istituiscono la consulta regionale degli studenti e la consulta
regionale dei genitori; si prevede altresì l'attivazione di momenti
di partecipazione rivolti a tutti i soggetti interessati, in
particolare ai docenti, anche attraverso la costituzione di gruppi
di lavoro e di comitati tecnici e scientifici. Per le medesime
finalità, si stabilisce altresì di attuare modalità di
partecipazione rivolte agli organismi di formazione professionale
accreditati, operanti a livello regionale.
Agli articoli 49, 50 e 51 vengono istituiti gli organismi regionali
per il governo del sistema: la Conferenza regionale per il sistema
formativo, sede di collaborazione fra Regione, Enti locali,
Amministrazione scolastica, istituzioni scolastiche autonome,
organismi di formazione professionale e università, con compiti di
proposta in merito agli indirizzi ed alla programmazione degli
interventi del sistema formativo; il Comitato di coordinamento
istituzionale (CCI), sede di collaborazione fra Regione, Province e
Comuni, con il compito di esprimere pareri sugli indirizzi regionali
delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e
del lavoro, e di formulare proposte relativamente allo sviluppo del
sistema formativo; la Commissione regionale tripartita (CRT), quale
sede di concertazione fra la Regione e le parti sociali, con
funzioni di proposta e valutazione in merito al sistema formativo ed
alle politiche del lavoro di competenza regionale, nonché di
espressione di pareri sugli indirizzi regionali delle politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In
particolare, il CCI, integrato dai rappresentanti
dell'Amministrazione scolastica, funge da Comitato esecutivo della
Conferenza regionale per il sistema formativo. Il Comitato
esecutivo, integrato da un rappresentante delle Università, e la CRT
svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri in merito
all'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ed
all'educazione degli adulti.
L'articolo 52 promuove la concertazione a livello territoriale,
prevedendo l'istituzione di Commissioni provinciali di
concertazione, con funzioni di proposta e valutazione in merito alle
linee programmatiche delle politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.
Il Capo VI, agli articoli 53, 54, 55 e 56, contiene le disposizioni
transitorie e finali.

Testo:

                             I N D I C E
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -
Ambito di applicazione
Art. 2 -
Principi generali
CAPO II - IL SISTEMA FORMATIVO
Sezione I - Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3 -
Natura e caratteristiche del sistema formativo
Art. 4 -
Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche
professionali a livello nazionale ed europeo
Art. 5 -
Riconoscimenti e certificazioni
Art. 6 -
Libretto formativo personale
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7 -
Qualificazione delle risorse umane
Art. 8 -
Ricerca e innovazione
Art. 9 -
Metodologie didattiche nel sistema formativo
Art. 10 -
Percorsi formativi nelle imprese
Art. 11 -
Orientamento
Art. 12 -
L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato
di disagio
Sezione III - Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13 -
Finanziamento dei soggetti e delle attività
Art. 14 -
Assegni formativi
Art. 15 -
Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati
Art. 16 -
Sistema informativo
CAPO III - L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sezione I - Scuola dell'infanzia
Art. 17 -
Finalità
Art. 18 -
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
Art. 19 -
Qualificazione dell'offerta educativa
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20 -
Interventi a sostegno del successo formativo
Art. 21 -
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 22 -
Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche
autonome
Art. 23 -
Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e
sanitarie
Art. 24 -
Interventi per la continuità didattica
Art. 25 -
Arricchimento dell'offerta formativa
Sezione III - Integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale
Art. 26 -
Disposizioni generali
Art. 27 -
Biennio integrato nell'obbligo formativo
Sezione IV - Formazione professionale
Art. 28 -
Finalità
Art. 29 -
Tipologie
Art. 30 -
Accesso alla formazione professionale iniziale
Art. 31 -
Programmazione
Art. 32 -
Standard formativi e certificazioni
Art. 33 -
Accreditamento
Art. 34 -
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
Art. 35 -
Qualificazione del sistema
Art. 36 -
Formazione degli apprendisti
Art. 37 -
Scuole regionali specializzate
Art. 38 -
Formazione nella pubblica amministrazione
Art. 39 -
Disposizioni finali
Sezione V - Educazione degli adulti
Art. 40 -
Apprendimento per tutta la vita
Art. 41 -
Educazione degli adulti
Art. 42 -
Programmazione ed attuazione degli interventi
Art. 43 -
Università della terza età
CAPO IV - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE
Art. 44 -
Programmazione generale
Art. 45 -
Programmazione territoriale
Art. 46 -
Conferenze provinciali di coordinamento
CAPO V - COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, CONCERTAZIONE E
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 47 -
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art. 48 -
Partecipazione sociale. Consulte regionali
Art. 49 -
Conferenza regionale per il sistema formativo
Art. 50 -
Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 51 -
Commissione regionale tripartita
Art. 52 -
Concertazione a livello territoriale
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 -
Norme transitorie
Art. 54 -
Norma finanziaria
Art. 55 -
Modifiche alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25
Art. 56 -
Abrogazioni
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna finalizza la propria normativa e la
propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e
della formazione professionale alla valorizzazione della persona e
all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando
qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro; assume
altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della
presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione del
sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola
pubblica, nel proprio territorio.
2. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla
quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali
materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e
l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei
cittadini e la valorizzazione degli Enti locali e funzionali.
3. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte
della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative
relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti
fondamentali del sistema formativo.
4. La presente legge individua altresì i principi generali cui si
ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono
oggetto.
Art. 2
Principi generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla
Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di
diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona
al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del
lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a
tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il
sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e
per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli Enti locali, in applicazione
di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello
di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo
formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e
formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di
svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire
l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al
comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione
dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento
dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze
ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di
apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio
regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La
Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla
formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro,
anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati
dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari
opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle
competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi
di integrazione e di inclusione sociale.
5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di
svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa
vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle
cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.
6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in
condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la
Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro
specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie
e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.
7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto
allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il
diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità
formative.
CAPO II
IL SISTEMA FORMATIVO
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3
Natura e caratteristiche del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia
nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti
nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione
non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e
qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze
acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri
settori o ambiti. Tale sistema valorizza una molteplicità di
opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita
il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale,
lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità
dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti
essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei
soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle
istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di
formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di
pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che
interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti
istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei
soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle
competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze
stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla
collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante
l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego
coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali
diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli
Enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e
la semplificazione delle procedure.
5. La Regione e gli Enti locali promuovono altresì il coordinamento
delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari,
educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la
valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed
azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'art. 2.
6. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema
formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento
dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In
tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla
diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i
percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di
cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di
apprendimento e di occupazione.
Art. 4
Riconoscimento e circolazione
dei titoli e delle qualifiche professionali
a livello nazionale ed europeo
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato,
Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard
essenziali nazionali per la formazione professionale, anche
integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle
qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze,
attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi
formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero
territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle
certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e
la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può
essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale
o altro titolo riconosciuto, ovvero un inquadramento professionale
secondo quanto stabilito dalla contrattazione. A tal fine la Regione
promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le
parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento,
la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione
delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle
competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti
per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo
regionale, di cui all'art. 16, le certificazioni rilasciate al fine
della costituzione del relativo repertorio.
Art. 6
Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche
e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche
del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello
stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di
istruzione e di formazione professionale, anche integrati.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7
Qualificazione delle risorse umane
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale
della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e
scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di
istruzione.
2. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze
generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli
abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione,
sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di
tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da
personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e
da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una
loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono
realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e
delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche
promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di
innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate
tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed
extra scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono
concessi assegni di studio da destinare al personale della
formazione professionale, nonché al personale della scuola che si
avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per
la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta
regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 44.
Art. 8
Ricerca e innovazione
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema formativo,
realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni
con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università
e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in
relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con
particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di
aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di
figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la
qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi,
anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca
applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni
tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema
economico regionale e per il decollo di nuove imprese, con
particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
Art. 9
Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo, le attività formative, in particolare quelle in
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e
della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola - lavoro è una modalità didattica, non
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 10
Percorsi formativi nelle imprese
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo
formativo dell'impresa nonché della realizzazione del diritto delle
persone ad una adeguata formazione, la Regione, in accordo con le
parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese
formative devono possedere. Tali requisiti sono riferiti in
particolare all'eccellenza dei risultati ottenuti nella gestione
aziendale, alla propensione al miglioramento continuo ed alla
valorizzazione delle risorse umane, alla disponibilità di personale
con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, alla
dotazione di sistemi tecnologici e di metodologie organizzative
avanzate.
2. Le imprese formative concorrono, anche sulla base di intese con
istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione
professionale accreditati, alla formazione degli studenti, degli
apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione.
Il ruolo formativo delle imprese si esplica nell'ambito di percorsi
di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella
transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.
Art. 11
Orientamento
1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui
all'art. 2, sostengono interventi e servizi di orientamento, al fine
di supportare le persone nella formulazione ed attuazione
consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a)
nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a
favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed
inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione
e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
b)
nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in
attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del
lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 44, e le
Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni
di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.
Art. 12
L'istruzione e la formazione professionale
per le persone in stato di disagio
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche,
degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti
del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali
sostengono con propri finanziamenti:
a)
progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e
ospedale;
b)
progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di
minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
c)
progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di
adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o
collegato con dipendenze;
d)
progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per
adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.
Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 13
Finanziamento dei soggetti e delle attività
1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al
Capo III della presente legge, possono essere finanziate
direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati
dall'ente competente.
2. La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e
delle attività di formazione professionale e di integrazione fra
l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di
proporzionalità, di mutuo riconoscimento. I requisiti dei soggetti
destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta
regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal
Consiglio regionale.
3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la
domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla
Giunta Regionale, utilizzando di norma:
a)
avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b)
avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c)
appalti pubblici di servizio.
Art. 14
Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo
assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo
formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi
contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità
definiti dalla Giunta regionale.
Art. 15
Monitoraggio, valutazione e controllo
degli interventi finanziati
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione
e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di
programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e
valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti
dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sistema informativo
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali
settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla
realizzazione delle azioni di:
a)
analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b)
supporto alla comunicazione e promozione attraverso la
pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c)
gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d)
raccolta e conservazione delle certificazioni.
CAPO III
L'ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 17
Finalità
1. La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della
scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale
di istruzione, in particolare della scuola pubblica, a favore dei
bambini di età tra i 3 e i 6 anni. La Regione sostiene tale finalità
anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati
in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua
qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia,
creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare una effettiva
uguaglianza delle opportunità educative.
2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo
del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e
religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte
nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto
educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi
rappresentativi.
Art. 18
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali
valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche
tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità
educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola
dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale.
3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e
verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il
primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei
bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo,
specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria.
Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa
1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti
nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per
sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola
dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione
definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle
ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio
culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce
l'applicazione.
2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli
organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per
le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento
pedagogico.
Sezione II
Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20
Interventi a sostegno del successo formativo
1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di
istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare
l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono
mediante:
a)
le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
b)
la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le
politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio,
di cui all'art. 23;
c)
il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'art.
24;
d)
l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 25;
e)
il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale di cui alla Sezione III.
Art. 21
Valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche
1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale,
e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di
curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei
processi di consultazione e concertazione di cui alla presente
legge.
2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle
istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta
a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con
le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie,
adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee;
sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza del processo di apprendimento e di insegnamento.
3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli
Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale,
incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni
scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.
4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la
Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la costituzione di
organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che
operano sul territorio.
Art. 22
Centri di servizio e di consulenza
per le istituzioni scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 20, gli Enti
locali, le istituzioni scolastiche, l'Amministrazione scolastica,
anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di
servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche
autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone
l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche,
dall'Amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione,
nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per
valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri
di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed
offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'Amministrazione
scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per
l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della
specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la
Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'art. 49,
ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
Art. 23
Integrazione fra le politiche scolastiche
e le politiche sociali e sanitarie
1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le
politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali
e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro
compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile,
favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e
l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio
sociale, nonché degli stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali
favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e
le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e
professionali del territorio.
Art. 24
Interventi per la continuità didattica
1. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica
fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione
di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in
orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a
diversi gradi di scuole.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la diffusione
degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche
sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli
organizzativi, gestionali e didattici.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati ad
assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo
secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare
l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di
evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico
già avviato.
Art. 25
Arricchimento dell'offerta formativa
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa
dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti locali sostengono,
attraverso la concessione di contributi, in particolare:
a)
la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari
atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle
caratteristiche sociali e produttive del territorio;
b)
la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli studenti;
c)
l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno
alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di
periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla
formazione dei docenti;
d)
l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai
valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza,
all'intercultura;
e)
la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento
della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone
disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e
per una maggiore efficienza della gestione scolastica.
Sezione III
Integrazione fra l'istruzione
e la formazione professionale
Art. 26
Disposizioni generali
1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un
positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione
concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi
relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica,
scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento
dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della Legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
Enti previdenziali), la Regione promuove l'integrazione tra
l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che
ne valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco
riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da
un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e
l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo
formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli
adulti.
4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola
secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di
orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le
tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le
competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel
successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i
piani di studio, di consentire percorsi differenziati e
personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa
e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei
territori, ivi compreso il contesto europeo.
5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) si
caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole
medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati
ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la
progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure
professionali i cui standard minimi sono definiti a livello
nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
6. La Regione, d'intesa con le Università, promuove l'integrazione
fra la formazione universitaria e la formazione professionale,
attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte
caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post
laurea.
Art. 27
Biennio integrato nell'obbligo formativo
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire
agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado
il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di
qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra
l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province
sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del DPR
8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con
gli organismi di formazione professionale accreditati per la
definizione di curricoli biennali integrati fra l'istruzione e la
formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il
primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un
progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato
da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche
all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in
contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il
ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio
prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per
l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque
motivo, non portano a termine il percorso frequentato.
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i
responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti,
nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e
finanziarie occorrenti.
4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli
alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo
formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A
tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono il progetto
didattico, definito d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della
formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le
competenze indispensabili per proseguire nell'istruzione e nella
formazione professionale, enucleandone le parti fondamentali.
5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta, i
curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo
proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì
contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività
inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree
professionali interessate.
6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al
presente articolo gli organismi di formazione professionale
accreditati, selezionati con le modalità di cui all'art. 13, comma
3, lett. b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno
quadriennale.
7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio
integrato, la Regione e le Province nel primo quadriennio di
attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti
dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei
bienni integrati.
8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire
l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati,
nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio
dell'apprendistato.
Sezione IV
Formazione professionale
Art. 28
Finalità
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone
e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di
opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale
servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come
concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla
formazione; della adattabilità, intesa come capacità delle imprese e
dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove
attività lavorative; della imprenditorialità, intesa come capacità
di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali,
sostengono la formazione professionale quale elemento determinante
dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 29
Tipologie
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle
seguenti tipologie:
a)
formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento
dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza
orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con
una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b)
formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o
adempiuto all'obbligo formativo, nonché a coloro che sono in
possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in
percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura
professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di
livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
c)
formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi
forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento
delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi,
nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
d)
formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla
loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze
professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità
occupazionali.
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. La Regione stabilisce l'età di accesso, anche differenziata, alla
formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili
formativi ed alle corrispondenti figure professionali.
2. La Regione e le Province finanziano prioritariamente i percorsi
di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il
biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo
stesso.
3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di
reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro
che, al compimento del quindicesimo anno di età, non hanno
conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in
raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al
conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali
di cui all'art. 42, comma 4.
Art. 31
Programmazione
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze
dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la
cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province
ai sensi degli articoli 44 e 45.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione
di figure professionali innovative a sostegno dei processi di
sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di
innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi
della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione
continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato).
Art. 32
Standard formativi e certificazioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2,
approva:
a)
gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie
della formazione professionale;
b)
i profili formativi;
c)
le qualifiche professionali;
d)
i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la
certificazione e la registrazione delle competenze e per
l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'art. 5;
e)
i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di
esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni
di competenze;
f)
i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle
certificazioni di cui all'art. 34;
g)
i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.
Art. 33
Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono
essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di
finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività
prevalente la formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli
organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei
livelli essenziali nazionali.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici che svolgono direttamente attività
formative per i propri dipendenti non sono tenuti ad accreditarsi.
Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti
pubblici.
Art. 34
Autorizzazione e riconoscimento delle attività
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività
formative, possono richiedere alla Provincia competente per
territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il
relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti
autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto
all'art. 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per
le attività di cui all'art. 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla
Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di
cui all'art. 14.
Art. 35
Qualificazione del sistema
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della
formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria
programmazione, sostiene interventi:
a)
di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b)
di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità
degli operatori;
c)
di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla
diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie
informatiche;
d)
di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare
riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione
straordinaria di locali destinati alle attività formative.
Art. 36
Formazione degli apprendisti
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti
allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la
definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai
metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle
competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione
alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo
nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo
di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la
formazione interna all'impresa.
Art. 37
Scuole regionali specializzate
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici
ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio,
ovvero per la elevata innovazione che caratterizza determinati
profili professionali, al fine di garantire alti livelli di
qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi,
innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili
strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli
specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del
territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 33, anche
in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il
sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione
regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma
pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole
regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti
attuatori con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lettera b),
disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione
poliennale.
Art. 38
Formazione nella pubblica Amministrazione
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella
pubblica Amministrazione quale fattore determinante per renderla
adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per
migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,
nonché con gli altri soggetti della pubblica Amministrazione,
privilegiano:
a)
interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la
semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b)
l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.
Art. 39
Disposizioni finali
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata mediante organismi di formazione professionale
accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi
dell'art. 2 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della
funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione
professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni
interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali
relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla
L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di
personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in
comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali
beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione
professionale accreditati.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni
con gli organismi di formazione professionale accreditati, per
l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la
realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo
temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.
Sezione V
Educazione degli adulti
Art. 40
Apprendimento per tutta la vita
1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle
persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per
favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella
società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle
competenze ed i rischi di emarginazione sociale.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi
dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e
nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse
sul territorio, nonchè con il ricorso alla formazione a distanza ed
alle tecnologie innovative.
Art. 41
Educazione degli adulti
1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità
formative, formali e non formali, rivolte a persone in età adulta,
aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base
in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del
patrimonio culturale. Essa tende a favorire:
a)
il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione
professionale;
b)
la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c)
l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla
vita sociale;
d)
il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti
locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di
formazione professionale accreditati, Università della terza età,
associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di
educazione non formale agli adulti, anche attraverso la
realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda
delle persone rilevata sul territorio.
Art. 42
Programmazione e attuazione degli interventi
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete
alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui
all'art. 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale
di cui all'art. 45.
2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle
esigenze compiuta dagli Enti locali, in collaborazione con le parti
sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel
campo dell'educazione non formale e con i centri territoriali per
l'educazione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli
adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i
soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui
all'art. 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di
garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali
per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 45, comma 8, quali
soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e
ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli
organismi di formazione professionale accreditati.
Art. 43
Università della terza età
1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, competono alle Province
le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle
Università della terza età, comunque denominate, in considerazione
della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di
educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in
espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi
vari e differenziati del sapere.
CAPO IV
PROGRAMMAZIONE GENERALE
E TERRITORIALE
Art. 44
Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a)
le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per
il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con
individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee
d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
b)
gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c)
i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
d)
gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'art. 32, volti a rafforzare l'identità di
tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in
condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il
territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi
delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al
controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a)
alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b)
alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c)
all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5;
d)
alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli
interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed
i relativi ambiti di flessibilità.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la
valutazione degli esiti del sistema formativo.
Art. 45
Programmazione territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle
linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle
compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie,
esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta
formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica,
nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi
vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei
fabbisogni formativi svolte anche da Enti bilaterali, individuano la
domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la
concertazione con le parti sociali e la consultazione con
l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti
interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è
di competenza delle Province che la esercitano mediante piani per
l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie
competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti
l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi
disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a
progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in
collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli
adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di
azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i
diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la
prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.
5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle
compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite
le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione
della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione,
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la
collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari
opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero
territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per
l'accesso. Tali piani possono riguardare sia la organizzazione
complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.
6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni
alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di
ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza
regionale di cui all'art. 49, può esprimere rilievi in ordine alla
coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le
decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno
scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite
ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c.
7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la
natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è
attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che
acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui
all'art. 49.
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di
coordinamento di cui all'art. 46 e le Commissioni di concertazione
di cui all'art. 52, gli ambiti territoriali al fine del
miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal
riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di
fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la
disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere
definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione
di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di
ottimizzazione delle risorse.
10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle
Province e dai Comuni singoli o associati, ispirandosi ai principi e
alle modalità della collaborazione istituzionale, della
concertazione con le parti sociali e della partecipazione dei
soggetti interessati.
11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di
favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale,
le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della
programmazione territoriale.
Art. 46
Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 45, la Provincia
istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento. La
composizione di tale organismo è definita dalla Provincia e può
prevedere la partecipazione dei Comuni, singoli o associati,
dell'Amministrazione scolastica regionale, delle Università, delle
istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione
professionali accreditati, nonché dei soggetti operanti nell'ambito
dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle
zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più
province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre
Province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati possono partecipare alla
Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le
istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per
ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti
la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede
per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani di cui all'art.
45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri
territoriali per l'educazione degli adulti, di cui al comma 8 del
medesimo articolo.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi
per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite
commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio
regolamento.
CAPO V
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE,
CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 47
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo
per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione
professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli Enti locali concorrono a realizzare
l'integrazione nell'ambito del sistema formativo mediante accordi,
di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche
con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per
il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza
con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il
rispetto del principio di pariteticità.
Art. 48
Partecipazione sociale. Consulte regionali
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento
portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso la
istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e
consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo
livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la Consulta regionale degli studenti,
composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti,
di cui all'art. 6 del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento
recante la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. E' istituita altresì la Consulta regionale dei genitori, composta
da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di
circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi
individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni
ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di
costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai
componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi
e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente
normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di
innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente
nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla
programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di
ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai
protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche
mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici
e scientifici.
6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con
gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a
livello regionale.
Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. E' istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo,
quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla
programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal
Presidente della Regione ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato;
b)
i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c)
nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di
associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza
territoriale e dimensionale;
d)
il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e due rappresentanti
dell'Amministrazione scolastica dallo stesso designati;
e)
diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel
numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la
rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria
superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f)
sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione
professionale accreditati;
g)
un rappresentante per ogni Università avente sede legale nel
territorio regionale.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti
competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le
attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle
risorse pubbliche e private.
3. Il Presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della
Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed
alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di
verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito
ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete
scolastica, di cui all'art. 45, ed agli atti relativi al sistema
formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate
dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento.
Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale
sede di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni,
nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro.
Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a)
il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato,
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che
lo presiede;
b)
i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c)
i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza
regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso
formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema
formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui al comma 1, lettera
d), dell'art. 49, funge da Comitato esecutivo della Conferenza
regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge
funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza
stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo
sviluppo del sistema formativo.
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un
rappresentante delle Università, e la Commissione regionale
tripartita di cui all'art. 51, definendo specifiche modalità di
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica
superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato di cui al presente
articolo e con la Commissione regionale tripartita di cui all'art.
51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due
organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali
di cui all'art. 123, comma quarto, della Costituzione, si provvederà
alla ridefinizione delle funzioni svolte dal Comitato di
coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione
funzionale di detto Consiglio delle Autonomie.
Art. 51
Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al
sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza
regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è
composta da:
a)
l'Assessore regionale competente, che la presiede;
b)
sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione alla loro
rappresentatività a livello regionale;
c)
sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro in proporzione alla loro
rappresentatività a livello regionale;
d)
il consigliere di parità, di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125
(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla stessa.
Art. 52
Concertazione a livello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione
professionale e del lavoro di competenza provinciale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da
suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti
sociali, in proporzione alla loro rappresentatività a livello
provinciale, e la presenza del consigliere di parità.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
Norme transitorie
1. I procedimenti in corso, in attuazione delle Leggi regionali 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della
funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione
professionale), 25 novembre 1996, n. 45, art. 14 (Misure di politica
regionale del lavoro), 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di
contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle
disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro
conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi
delle Leggi regionali n. 19 del 1979 e n. 25 del 1998, mantengono
efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'art. 6 della L.R. n. 25 del
1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale
tripartita di cui all'art. 51 della presente legge. La Commissione
regionale tripartita costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.
25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione
di cui all'art. 51 della presente legge.
4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di
coordinamento interistituzionale, previsto dall'art. 7 della L.R. n.
25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'art. 50 della presente legge. Il Comitato
di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'art. 7
della L.R. n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del
Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della
presente legge.
5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro delle Commissioni di
concertazione previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 25
del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle
Commissioni di concertazione di cui all'art. 52 della presente
legge. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'art. 9,
commi 4 e 5 della L.R. n. 25 del 1998 fino alla nomina delle
Commissioni di cui all'art. 52 della presente legge.
Art. 54
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 55
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998
1. All'art. 3, comma 1 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in
materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l'impiego), dopo la locuzione «politiche del lavoro», sono soppresse
le parole da «e per le politiche formative» fino a «istruzione». E'
altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 1.
2. All'art. 4, comma 2 della L.R. n. 25 del 1998, dopo la locuzione
«politiche del lavoro», sono soppresse le parole «e della
formazione». E' altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 2.
3. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 25
del 1998.
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a)
la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe
della formazione alle professioni);
b)
la L.R. 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione
delegata ai Comuni in materia di formazione professionale).
2. Sono abrogati:
a)
gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206
della L.R. n. 3 del 1999 (Riforma del sistema regionale e locale);
b)
l'art. 14, comma 3 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di
politica regionale del lavoro).
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