Oggetto n. 4529
Presentato in data:
09/06/2003
Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio
pluriennale 2003 - 2005 . Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 1017
del 09 06 03).
Testo:
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la
manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalita'
indicate nella L.R. 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito della
U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale:
manutenzione e sviluppo, e' disposta l'ulteriore
autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per
l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 03905.
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema
informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla
Legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale, sono apportate le seguenti
modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali:
a)
Capitolo 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)
Esercizio 2003: + Euro 3.200.000,00
b)
Capitolo 03917 Contributi agli Enti locali ed altri enti e
organismi interessati per l'impianto di un sistema
informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)
Esercizio 2003: + Euro 300.000,00
c)
Capitolo 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n.
30)
Esercizio 2003: + Euro 15.500.000,00.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere,
per l'esercizio 2003, un ulteriore contributo di Euro
12.531,00 al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la
Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei
Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo
02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
Regione.
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai
sensi della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa nell'ambito della
U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a
valere sui seguenti capitoli:
a)
Capitolo 16332 Spese per opere ed interventi di bonifica e
di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto
1984, n. 42)
Esercizio 2003: + Euro 135.000,00
b)
Capitolo 16337 Contributi per opere ed interventi di
bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b), L.R.
2 agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2003: + Euro 115.000,00.
Art. 5
Interventi per lo sviluppo
dei sistemi agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati
all'attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi
agro-alimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli
3 e 7 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo
sviluppo dei sistemi agro-alimentari), e' disposta a valere
sul Capitolo 20053 nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 -
Interventi a sostegno delle aziende agricole, la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
Esercizio 2003: + Euro 500.000,00.
Art. 6
Finanziamenti di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione
internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R.
13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110
- Progetti speciali per le imprese realizzati tramite
1'ERVET e' disposta, per l'esercizio 2003 l'ulteriore
autorizzazione di spesa di Euro 840.000,00 a valere sul
Capitolo 21068 Spese per la realizzazione dei progetti di
particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da
attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le
imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) .
Art. 7
Partecipazione alla Societa'
consortile a responsabilita' limitata ASTER
1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
Societa' consortile a responsabilita' limitata ASTER, a
norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 14 maggio
2002, n. 7 Promozione del sistema regionale delle attivita'
di ricerca industriale, innovazione e trasferimento
tecnologico e' disposta per l'esercizio 2003
un'autorizzazione di spesa di Euro 220.000,00 a valere sul
Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 -
Partecipazioni regionali in societa' per lo sviluppo
economico e produttivo.
Art. 8
Interventi nel porto di Ravenna
1. Per la realizzazione di interventi da attuarsi nel porto
di Ravenna ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 24
febbraio 1995, n. 9 (Interventi per il miglioramento
dell'accessibilita' marittima del porto di Ravenna) a valere
sul Capitolo 41102 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali, e' disposta, per l'esercizio
2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.032.913,80.
Art. 9
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture,
sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R.
2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della
riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana, e'
disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa come
segue:
a)
Capitolo 43270 Contributi agli Enti locali per investimenti
in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto
(art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e
comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Esercizio 2003: + Euro 5.000.000,00.
Art. 10
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali
e per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche
calamita' e di pronti interventi nelle materie di competenza
regionale, a norma di quanto disposto dal DLgs 12 aprile
1948, n. 1010, e' disposta l'ulteriore autorizzazione di
spesa di Euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, a
valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento.
Art. 11
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali sono revocate per l'importo di Euro 658.404,11.
Costituendo, per l'esercizio 2002 economie di spesa, a tale
titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi
allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche per la salute, in particolare nel campo
dell'attivita' di informazione e comunicazione ai cittadini
e agli operatori, di consolidamento dell'assetto
organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul
modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
formazione e valorizzazione delle risorse umane. Il suddetto
importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio
2003, come segue:
a)
Capitolo 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
impiegata direttamente dalla Regione per interventi di
promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre
1992, n. 502) - Mezzi statali afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali.
Euro: 412.581,28;
b)
Capitolo 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla
Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e
supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione
al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n.
502) - Mezzi regionali afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
- Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate.
Euro: 245.822,83.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali sono revocate per l'importo di Euro 502.000,00.
Costituendo, per l'esercizio 2002 economie di spesa, a tale
titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi
ad attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale. Il
suddetto importo viene reiscritto con riferimento
all'esercizio 2003 a valere sul Capitolo 51721 afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione.
Art. 12
Strutture formativo professionali
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e
la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche
destinate all'attivita' di formazione professionale, nonchè
per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'art. 28
della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, e'
disposta per l'esercizio 2004 una autorizzazione di spesa di
Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito
della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della
formazione professionale.
Art. 13
Associazione Centro regionale della danza
1. L'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 disposta da
precedenti leggi regionali per l'esercizio 2003, a valere
sul Capitolo 70630 Conferimento di quote `una tantum' per
la partecipazione alla formazione del patrimonio
dell'associazione centro regionale della danza (art. 5,
comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20) afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27510 - Partecipazione a societa' o istituzioni per
lo sviluppo culturale, e' revocata.
Art. 14
Trasferimento all'esercizio 2003
delle autorizzazioni di spesa relativa al 2002
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di
autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 38 della L.R. 23
dicembre 2002, n. 38, sono autorizzate le sottoelencate
rettifiche per l'esercizio 2003:
Progr.
Capitolo
U.P.B.
Importo
1)
Cap.
2703
1.2.3.3.4425
-
Euro
510.898,95
2)
Cap.
2708
1.2.3.3.4420
+
Euro
48.698,60
3)
Cap.
3455
1.2.2.3.3100
+
Euro
56.770,20
4)
Cap.
3840
1.2.1.3.1510
+
Euro
347.032,41
5)
Cap.
3850
1.2.3.3.4440
+
Euro
73.469,49
6)
Cap.
3905
1.2.1.3.1500
+
Euro
1.393.927,33
7)
Cap.
3907
1.2.1.3.1500
+
Euro
34.188,88
8)
Cap.
3909
1.2.1.3.1510
-
Euro
205.000,00
9)
Cap.
3910
1.2.1.3.1510
+
Euro
5.374.512,40
10)
Cap.
3917
1.2.1.3.1510
+
Euro
2.764.811,00
11)
Cap.
3925
1.2.1.3.1520
-
Euro
355.069,41
12)
Cap.
4348
1.2.1.3.1600
+
Euro
452.230,61
13)
Cap.
16332
1.3.1.3.6300
-
Euro
989.574,43
14)
Cap.
16337
1.3.1.3.6300
-
Euro
122.673,48
15)
Cap.
16400
1.3.1.3.6300
-
Euro
142.593,58
16)
Cap.
18232
1.3.1.3.6370
-
Euro
1.400.000,00
17)
Cap.
18288
1.3.1.3.6400
-
Euro
10.640.000,00
18)
Cap.
18877
1.3.1.3.6430
-
Euro
28.453,29
19)
Cap.
22210
1.3.2.3.8260
+
Euro
1.828.789,65
20)
Cap.
22800
1.3.2.3.8300
+
Euro
350.000,00
21)
Cap.
22805
1.3.2.3.8300
-
Euro
5.630,87
22)
Cap.
22815
1.3.2.3.8300
+
Euro
14.459,98
23)
Cap.
22865
1.3.2.3.8300
+
Euro
2.000.000,00
24)
Cap.
22870
1.3.2.3.8300
+
Euro
2.000.000,00
25)
Cap.
23031
1.3.2.3.8300
+
Euro
199.180,53
26)
Cap.
25517
1.3.3.3.10010
+
Euro
227.794,23
27)
Cap.
25525
1.3.3.3.10010
-
Euro
786.426,29
28)
Cap.
25528
1.3.3.3.10010
+
Euro
5.744.944,26
29)
Cap.
27710
1.3.4.3.11600
+
Euro
661.909,57
30)
Cap.
27716
1.3.4.3.11600
+
Euro
99.159,72
31)
Cap.
27718
1.3.4.3.11600
+
Euro
320.036,34
32)
Cap.
30885
1.4.1.3.12620
+
Euro
333.063,38
33)
Cap.
30890
1.4.1.3.12620
-
Euro
298.973,25
34)
Cap.
31110
1.4.1.3.12650
+
Euro
229.485,83
35)
Cap.
32045
1.4.1.3.12800
-
Euro
432.274,43
36)
Cap.
32047
1.4.1.3.12800
-
Euro
96.726,02
37)
Cap.
32123
1.4.1.3.12820
-
Euro
548.658,39
38)
Cap.
35305
1.4.2.3.14000
-
Euro
3.408.615,54
39)
Cap.
37120
1.4.2.3.14130
+
Euro
217.325,06
40)
Cap.
37150
1.4.2.3.14150
-
Euro
407.579,52
41)
Cap.
37332
1.4.2.3.14220
-
Euro
4,24
42)
Cap.
37334
1.4.2.3.14200
-
Euro
96.182,57
43)
Cap.
37336
1.4.2.3.14200
-
Euro
1.173.910,00
44)
Cap.
37338
1.4.2.3.14210
-
Euro
24.600,00
45)
Cap.
37374
1.4.2.3.14220
-
Euro
6.643.676,93
46)
Cap.
38025
1.4.2.3.14300
+
Euro
25.822,84
47)
Cap.
38030
1.4.2.3.14300
+
Euro
322.484,54
48)
Cap.
38085
1.4.2.3.14300
+
Euro
27.114,00
49)
Cap.
38090
1.4.2.3.14305
-
Euro
841.880,94
50)
Cap.
38095
1.4.2.3.14305
+
Euro
1.500,00
51)
Cap.
39050
1.4.2.3.14500
-
Euro
99.860,82
52)
Cap.
39051
1.4.2.3.14500
-
Euro
160.177,50
53)
Cap.
39220
1.4.2.3.14500
-
Euro
356.584,26
54)
Cap.
41250
1.4.3.3.15800
-
Euro
237.567,28
55)
Cap.
41995
1.4.3.3.15820
-
Euro
65.662,17
56)
Cap.
43027
1.4.3.3.16000
-
Euro
98.643,26
57)
Cap.
43221
1.4.3.3.16010
-
Euro
594.374,19
58)
Cap.
43260
1.4.3.3.16010
+
Euro
1.066.795,95
59)
Cap.
43270
1.4.3.3.16010
+
Euro
522.242,93
60)
Cap.
45123
1.4.3.3.16420
+
Euro
1.411.652,46
61)
Cap.
45172
1.4.3.3.16200
-
Euro
23.240,56
62)
Cap.
45194
1.4.3.3.16200
-
Euro
2.000,00
63)
Cap.
47100
1.4.4.3.17400
-
Euro
89.112,12
64)
Cap.
47105
1.4.4.3.17400
+
Euro
693.449,77
65)
Cap.
47111
1.4.4.3.17400
-
Euro
1.559.500,00
66)
Cap.
47114
1.4.4.3.17400
-
Euro
455.202,58
67)
Cap.
48050
1.4.4.3.17450
-
Euro
1.682.502,45
68)
Cap.
48245
1.4.4.3.17530
-
Euro
79.161,92
69)
Cap.
57200
1.5.2.3.21000
-
Euro
1.437.299,56
70)
Cap.
57680
1.5.2.3.21060
+
Euro
2.078.117,51
71)
Cap.
57695
1.5.2.3.21020
+
Euro
150.460,96
72)
Cap.
57697
1.5.2.3.21020
+
Euro
185.087,95
73)
Cap.
57699
1.5.2.3.21020
+
Euro
341.919,76
74)
Cap.
57703
1.5.2.3.21020
+
Euro
260.000,00
75)
Cap.
64400
1.5.1.3.19100
-
Euro
1.478.031,00
76)
Cap.
65707
1.5.1.3.19050
-
Euro
3.240.767,04
77)
Cap.
65712
16
1.5.2.3.21080
-
Euro
254.096,79
78)
Cap.
65714
1.5.1.3.19050
-
Euro
793.277,80
79)
Cap.
68321
1.5.2.3.21060
+
Euro
201.487,91
80)
Cap.
70655
1.6.5.3.27500
+
Euro
76.554,38
81)
Cap.
70718
1.6.5.3.27520
+
Euro
9.406.513,63
82)
Cap.
70730
1.6.5.3.27500
-
Euro
48.122,36
83)
Cap.
71572
1.6.5.3.27540
+
Euro
2.582.285,00
84)
Cap.
73060
1.6.2.3.23500
-
Euro
19.780,67
85)
Cap.
78569
1.4.2.3.14380
-
Euro
196.143,89
86)
Cap.
78705
1.6.6.3.28500
+
Euro
3.195.821,89
87)
Cap.
78708
1.6.6.3.28500
+
Euro
2.691.786,78
88)
Cap.
78780
1.6.6.3.28500
+
Euro
11.395,69
Art. 15
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa
contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale
fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale
2003-2005 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto
delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della
Spesa.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.