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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4568
Presentato in data: 25/06/2003
Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza (delibera di Giunta n. 1115 del 16 06 03).

Testo:

                               Capo I
Proncipi generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 118, comma
terzo, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, Regioni ed
Enti locali nelle materie di cui all'art. 117, comma secondo,
lettera h) della Costituzione medesima.
2. Detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e
provinciale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione.
3. Le attivita' di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli
accordi di cui all'art. 4, concorrono a realizzare politiche
integrate per la sicurezza delle persone e delle comunita'.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2
Politiche locali e integrate per la sicurezza
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a)
per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al
conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle citta' e nel
loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei
Comuni, delle Province e delle Regioni;
b)
per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad
integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di
contrasto della criminalita' e di ordine pubblico.
Capo II
Funzioni delle Amministrazioni regionali e locali
Art. 3
Promozione delle politiche integrate per la sicurezza
1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni:
a)
promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate
per la sicurezza, gli accordi di cui all' art. 4, commi 1 e 2;
b)
dispongono, su richiesta motivata dell'Autorita' provinciale di
pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale
con le forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a
seguito degli accordi di cui all'art. 4, comma 3.
2. Compete alla Regione, ai fini della realizzazione delle politiche
integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'art.
4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.
Art. 4
Accordi locali e regionali in materia di coordinamento
e di politiche integrate per la sicurezza
1. I Comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le
autorita' provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di
intervento:
a)
scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi
integrati;
b)
interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle
polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia
nazionali;
c)
collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia
municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante
l'integrazione degli interventi di emergenza;
d)
coordinamento tra attivita' di polizia locale e di prevenzione della
criminalita', anche attraverso specifici piani di intervento;
e)
formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei
servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri
operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di
sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresi' riguardare i
seguenti campi di intervento:
a)
cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi
dall'Unione Europea;
b)
coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del
territorio e politiche di prevenzione della criminalita';
c)
comunicazione pubblica;
d)
ogni altra attivita' ritenuta utile ai fini delle politiche
integrate di sicurezza.
3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto
dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, stipulano accordi
regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e
2.
4. Le Province possono stipulare, d'intesa con i Comuni interessati,
gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Accordi tra le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza, i
Comuni e le Province possono disciplinare la collaborazione
continuativa della Polizia locale al mantenimento della sicurezza
pubblica.
Art. 5
Conferenze provinciali e regionali
per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza
1. La legge regionale disciplina ai fini della realizzazione delle
politiche integrate per la sicurezza di cui all'art. 1:
a)
l'istituzione presso i Comuni capoluogo di provincia della
Conferenza provinciale per la sicurezza;
b)
l'istituzione della Conferenza regionale per la sicurezza.
2. La Conferenza provinciale e' composta dal Sindaco del Comune
capoluogo, dal Presidente della Provincia, e dagli altri Sindaci di
volta in volta interessati alle specifiche problematiche di
sicurezza in esame. Alla Conferenza partecipano le Autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante provinciale
dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della zona territoriale
della Guardia di Finanza e i Comandanti di Polizia municipale e
provinciale degli Enti locali interessati. La Conferenza e'
convocata dal Sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato
con il Presidente della Provincia e con il Prefetto, ogni qual volta
se ne ravvisi l'opportunita' e comunque almeno due volte all'anno.
La Conferenza e' sede di confronto per la definizione e la verifica
degli accordi locali di cui all'art. 4.
3. La Conferenza regionale e' composta dal Presidente della Regione
che la presiede, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e dai
Presidenti delle Province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi
comandanti della Polizia locale, dalle Autorita' provinciali di
pubblica sicurezza, dal Comandante regionale e dai Comandanti
provinciali dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante regionale e
dai comandanti territoriali della Guardia di Finanza. La Conferenza
e' convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e puo'
essere convocata per aree territoriali subregionali, dal Presidente
della Regione, su ordine del giorno concordato con il Prefetto del
capoluogo regionale. La Conferenza e' sede di confronto per la
definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'art. 4.
4. Le Conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in
sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare,
in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di
funzionalita' operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie
della regione.
5. Alle Conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o
associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.
.
Art. 6
Attivita' di informazione a livello territoriale
1. Nelle materie di cui all'art. 1, lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'art. 4, sono
tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle
attivita' di propria competenza. Per le medesime finalita' i Sindaci
ed i Presidenti delle Province possono attivare incontri con i
responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.
2. A tal fine:
a)
il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia
e il Sindaco possono richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza
e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli
andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonchè
sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attivita'
delle forze di polizia;
b)
le autorita' di pubblica sicurezza possono richiedere alla Regione,
alla Provincia e al Comune competenti per territorio informazioni
sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano
insicurezza, rilevati sul territorio, nonchè sull'organizzazione,
sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.
Art. 7
Destinazione territoriale
delle Forze di polizia nazionali
1. Ai fini dell'attivita' delle Conferenze di cui all'art. 5 e del
raggiungimento degli accordi di cui all'art. 4, il Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza provvedera' ad
identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei
Carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla
sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo
insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di
riserva o specializzate.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 saranno annualmente comunicate
ai Sindaci dei Comuni capoluogo, ai Presidenti delle Province e ai
Presidenti delle Regioni.
Capo III
Istituto per lo sviluppo delle politiche coordinate
per la sicurezza
Art. 8
Costituzione e finalita' dell'Istituto
1. Con atto del Consiglio dei Ministri, previo accordo nella
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del
DLgs 28 agosto 1997, n. 281, viene costituito l'Istituto nazionale
per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui
alla presente legge.
2. L'istituto e' struttura autonoma di servizio delle
Amministrazioni locali, delle Regioni e del Ministero dell'Interno e
programma la propria attivita' secondo priorita' definite nella
Conferenza unificata.
3. L'istituto si struttura per sviluppare attivita' nel campo della
ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e
valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione
e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto di cui al
presente articolo sulla base di specifiche convenzioni stipulate con
lo stesso.
Capo IV
Norme per il coordinamento
tra polizie nazionali e polizie locali
Art. 9
Funzioni di polizia locale
1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine
pubblico e sicurezza, come definita dall'art. 159, comma 2, del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile
convivenza e la qualita' della vita locale, le funzioni di polizia
locale comprendono l'insieme delle attivita' di prevenzione e
contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi
statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato
dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai Comuni e
alle Province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto
disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'art. 118, comma
primo, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa
disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative
all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa
locale.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in
attivita' di accertamento di illeciti amministrativi e
nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni e alle
Province, salvo che il Sindaco o il Presidente della Provincia
richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia
nazionali a competenza generale.
4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti
delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a)
funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita'
di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia
locale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice di
procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita
agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e
2, di detto codice;
b)
funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma primo,
lettera e), del DLgs 30 aprile 1992, n. 285;
c)
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la
qualita' di agente di pubblica sicurezza;
d)
funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attivita'
ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.
Art. 10
Esercizio delle funzioni di polizia locale
1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, i Comuni singoli e associati e le Province sono
titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze
loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine
costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma
associata, e provinciale.
2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di
quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta
ferma la potesta' legislativa regionale secondo quanto previsto
dall'art. 117, comma quarto, della Costituzione. Tale competenza si
esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e
l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi
di polizia municipale e provinciale.
3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e
ufficiali di polizia locale.
4. L'autorita' giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali
di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di
polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese
intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale
di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende
operativamente dalla competente autorita' giudiziaria.
5. Nell'esercizio delle attivita' derivanti dagli accordi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale
dipende dalla competente autorita' di pubblica sicurezza nel
rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile
del servizio di polizia locale.
6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza
dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere
superati con provvedimento dell'autorita' giudiziaria che le ha
richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne
all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli,
esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli
addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel
territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al
territorio regionale esclusivamente:
a)
per finalita' di collegamento o di rappresentanza;
b)
per soccorso in caso di calamita' e disastri d'intesa fra le
Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto
competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
c)
in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in
particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di
appositi accordi fra le Amministrazioni interessate e previa
comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si
esercitano le funzioni.
Art. 11
Qualifica giuridica del personale di polizia locale
1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o
provinciale e' attribuita dal Sindaco o dal Presidente della
Provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli
operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al
coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a)
godimento dei diritti civili e politici;
b)
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c)
non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9,
comma 2, lettera b), DLgs 28 agosto 1997, n. 281, recepito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere
definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per
l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.
3. Il Sindaco o il Presidente della Provincia dichiara la perdita
della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei
requisiti prescritti dal comma 1.
4. Il Sindaco o il Presidente della Provincia comunicano al Prefetto
gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonche? le revoche di
cui al comma 3.
5. La Regione prevede e disciplina ai fini della qualificazione
giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno
specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per
gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il
termine del periodo di prova.
Art. 12
Forme particolari di vigilanza
1. Rientrano nella competenza legislativa regionale, ai sensi
dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione disciplinare:
a)
l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa
locale svolte dai dipendenti degli Enti locali, previo svolgimento
di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;
b)
l'utilizzo delle Agenzie private di vigilanza a supporto
dell'attivita' dei servizi di Polizia municipale e provinciale per
funzioni aggiuntive di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad
attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine
competenti per territorio;
c)
le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale
volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura
assicurativa, per attivita' integrative di vigilanza.
2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini
della legge penale, la qualifica e le responsabilita' connesse alle
attivita' ad esso conferite.
3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c) deve essere
in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11, comma 1 ed
opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di
polizia locale.
4. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni
del volontariato con finalita' di supporto organizzativo ai
volontari di cui al comma 1, lettera c). E' vietato stipulare
convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri
fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche e condizioni personali o sociali.
Art. 13
Cooperazione tra Forze di polizia nazionali
e servizi di polizia locale
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e i servizi di
Polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie
competenze, ai fini della sicurezza della citta' e del territorio. A
tal fine l'Autorita' tecnica di pubblica sicurezza competente per
territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il
Responsabile della Polizia municipale, che ne puo' richiedere la
convocazione, e il competente Comandante dell'Arma dei Carabinieri
e, se interessati, con il Responsabile della Polizia provinciale e
con i Comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.
2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei Servizi
di polizia locale possono comunque richiedere all'Autorita' tecnica
di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di
specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi,
anche in attuazione degli accordi di cui all'art. 4.
3. Il coordinamento tra le Polizie municipali e provinciali si
effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.
Art. 14
Accesso alle banche dati del Ministero dell'Interno,
del Pubblico Registro Automobilistico,
della Direzione generale della motorizzazione civile
e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
1. All'art. 9 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, dopo
il secondo comma i seguenti periodi:
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 e' altresi'
consentito agli ufficiali o agenti di Polizia locale ed agli altri
ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, debitamente autorizzati
ai sensi dell'art.11, comma 2, secondo modalita' individuate con
apposito regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente comma.
E' escluso per gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di cui
al comma terzo, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di
cui all'art.21 della Legge 26 marzo 2001, n. 128.
Gli ufficiali ed agenti di cui al comma terzo conferiscono senza
ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica
sicurezza, di cui all'art. 8, le notizie e le informazioni acquisite
nel corso delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati e
di quelle amministrative, secondo modalita' tecniche individuate con
apposito regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente comma.
2. Il primo comma dell'art. 16-quater del DL 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68 e' sostituito dal
seguente:
Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi
informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico e
della Direzione generale della motorizzazione civile, delle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
3. Il decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art.
16-quater, primo comma, del DL 18 gennaio 1993, n. 8, convertito
dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente
articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 15
Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio
pedaggi autostradali, concessioni radio
e numero telefonico unico nazionale
1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia
locale, e' riservata al personale munito di apposita patente di
guida rilasciata dal Prefetto della Provincia nella quale il
dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di
addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione.
Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei
Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono
rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa
dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio e' disciplinato
da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di
immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono
esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze
radio.
4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal
DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e riferite alla guida dei veicoli
appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di
servizio.
5. Con decreto del Ministero delle Telecomunicazioni, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene
individuato, d'intesa con la Conferenza unificata, un numero unico
nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle
Polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.
Art. 16
Disposizioni in materia di contrattazione
previdenziale e assicurativa
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale
e' disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito
della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale
apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine
di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto
stesso e della specificita' del personale.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una
apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a
cui e' attribuita la qualificazione di cui all'art. 11, adeguata ai
compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per
gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Capo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 17
Copertura finanziaria
1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno e'
istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico
del Ministero stesso con gli accordi di cui all'art. 4 e per le
spese relative all'Istituto di cui all'art. 8.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Il personale degli Enti locali cui sono attribuite funzioni
ausiliarie di polizia amministrativa locale al momento dell'entrata
in vigore della presente legge non e' tenuto allo svolgimento del
corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'art. 12,
comma 1, lettera a).
2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio
di cui all'art. 16, che viene rilasciata entro 60 giorni da tale
data.
Art. 19
Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative
1. E' abrogata la Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. E' abrogato il DLgs 27 luglio 1999, n. 279.
3. All'art. 1, comma 2, del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, dopo le
parole dei servizi di protezione civile sono inserite le seguenti: e
dei servizi di polizia locale.
4. All'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice di procedura penale le
parole guardie dei comuni quando sono in servizio£ sono sostituite
dalle seguenti gli agenti di polizia locale.
5. All'art. 24 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 dopo le parole
della pubblica autorita' sono aggiunte le seguenti: con esclusione
dei regolamenti e dei provvedimenti degli Enti locali e delle
Regioni£.
6. All'articolo 208, comma 2, del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, dopo
le parole della Polizia di Stato£ sono inserite le seguenti: dei
servizi di polizia municipale e provinciale.
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