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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4610
Presentato in data: 07/07/2003
Modifica della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 'Norme contro la vivisezione' (delibera di Giunta n. 1243 del 30 06 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

    La Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20  Norme contro la
vivisezione prevede la promozione di metodologie
sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di
animali vivi. Vieta la vivisezione, intesa come esecuzione
di procedure invasive su animali vivi, salvo i casi
autorizzati nell'ambito di appositi accordi stipulati fra
Regione e Universita' degli Studi e Istituti scientifici.
Premesso che nel territorio della regione Emilia-Romagna e'
vietato, tra l'altro, l'utilizzo di cani e gatti a fini di
sperimentazione, la presente proposta di legge regionale ha
lo scopo di introdurre nella Legge regionale 1 agosto 2002,
n. 20 Norme contro la vivisezione mezzi specifici di
vigilanza e controllo sulle attivita' di utilizzo di animali
a scopo didattico o sperimentale, svolte nell'ambito degli
accordi previsti dalla legge citata.
Al fine di promuovere la ricerca scientifica tutelando anche
gli altri animali, diversi dai cani e gatti, dall'utilizzo a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici si
prevede una valutazione sugli impieghi suddetti attraverso
appositi Comitati etici sulla sperimentazione istituiti
presso ciascuna Universita' degli Studi.
Tali Comitati sono monitorati attraverso una valutazione
complessiva delle attivita' svolte dal Comitato regionale
per la sperimentazione, il quale svolge funzioni di
diffusione di metodologie sperimentali innovative che non
facciano ricorso all'uso di animali vivi.

Testo:

                               Art. 1
Modifica dell'articolo 1
della Legge regionale n. 20 del 2002
Nell'articolo 1 della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20
(Norme contro la vivisezione), dopo il comma 2 sono aggiunti
i seguenti commi:
«2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono
l'istituzione da parte delle Universita' degli Studi aventi
sede legale nella regione Emilia-Romagna di Comitati etici
per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito
alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali
vivi, nonchè di monitoraggio e valutazione dell'attivita'
complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis,
e' istituito il Comitato etico regionale per la
sperimentazione animale, la cui composizione e modalita' di
funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, previa
intesa espressa dai Rettori delle Universita' degli Studi
aventi sede legale nel territorio della regione.».
Art. 2
Modifica dell'articolo 2
della Legge regionale n. 20 del 2002
1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 20
del 2002 sono soppresse le parole «dalla Regione».
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