Oggetto n. 4658
Presentato in data:
18/07/2003
Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Bologna - modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n.
19 (delibera di Giunta n. 1390 del 14 07 03).
Relazione:
L'articolo 1 definisce l'ambito territoriale della nuova Unita'
sanitaria locale di Bologna e provvede alla sua costituzione in
Azienda, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 229/99,
intervenuto a modifica del DLgs 502/92.
L'organizzazione interna e' disciplinata dall'atto aziendale assunto
dal Direttore generale, tenendo conto della sua peculiare
complessita'.
Il comma 2 indica i principi cui l'Azienda ispira attivita' e
funzionamento, innovando l'attuale normativa regionale e nazionale,
ed anticipando la legge regionale di attuazione delle nuove
competenze attribuite alla Regione per effetto della riforma del
Titolo V della Costituzione.
L'unitarieta' dell'esercizio delle funzioni di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, ed il coordinamento dell'attivita'
svolta da tutti i soggetti accreditati sono i tratti distintivi
dell'operativita' dell'Azienda, che si ispirano ai principi di
centralita' della persona; responsabilita' pubblica della tutela
della salute; partecipazione alla programmazione da parte degli Enti
locali, delle organizzazioni sindacali e delle forme organizzate
della societa' civile; valorizzazione della competenza e della
professionalita' degli operatori ed, infine, economicita' della
gestione.
Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono il nuovo e piu' ampio ruolo degli
Enti locali nel governo delle aziende sanitarie e dei loro
distretti, mantenendo tutte le responsabilita' di gestione
all'Azienda.
In particolare, l'articolo 2 (che trasforma l'attuale Conferenza
sanitaria in Conferenza territoriale sanitaria e sociale, recependo
la L.R. 2/03 di riforma dell'assistenza, e ne definisce la
composizione - comma 3) attribuisce alla Conferenza il potere di
esprimere parere sulla nomina, mantenuta in capo alla Regione, del
Direttore generale, e le conferisce il potere di iniziativa
nell'avviare la verifica del Direttore generale, anche al fine della
revoca dell'incarico (comma 6).
La legge prevede inoltre (comma 4) una maggiore partecipazione dei
Consigli comunali e del Consiglio provinciale alle piu'
significative attivita' della Conferenza, rimettendo al suo
Regolamento l'indicazione delle forme della loro partecipazione
all'atto di programmazione piu' significativo, rappresentato dalla
definizione dei Piani attuativi locali (PAL).
Inoltre, al fine di potenziare i poteri di indirizzo e di controllo
nei confronti dell'Azienda, la Conferenza puo' istituire un apposito
organo tecnico di supporto alla sua attivita' utilizzando risorse
dell'Azienda (comma 5).
L'articolo 3 istituisce un nuovo organo, il Comitato di
coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie
delle Aziende Unita' sanitaria locale di Bologna e di Imola, per il
coordinamento delle politiche sociali e sanitarie in ambito
provinciale.
L'articolo 4 definisce i poteri della Conferenza e del Comitato dei
sindaci di distretto sulla programmazione dell'attivita'
distrettuale. Alla Conferenza e' attribuito il potere di
individuazione dei distretti, d'intesa con il Direttore generale; di
garantire l'equa distribuzione delle risorse umane e finanziarie fra
i diversi ambiti territoriali, in rapporto al fabbisogno
assistenziale di ciascuno ed in funzione degli obiettivi di salute
della popolazione (comma 1).
Il Comitato di distretto, (composto dai Sindaci dei Comuni del
distretto ovvero dai Presidenti di circoscrizione - comma 2)
disciplina le forme di partecipazione e di consultazione delle
assemblee elettive e della popolazione riguardo alla definizione del
piu' significativo atto di programmazione del distretto, il Piano
delle attivita' distrettuali, rispetto al quale il Comitato esprime
parere obbligatorio e, per quanto riguarda le attivita'
sociosanitarie, la propria intesa (comma 3).
Infine, il Comitato di distretto concorre alla nomina del Direttore
di distretto da parte del Direttore generale, e ne puo' chiedere la
revoca (comma 5).
L'articolo 5 prevede una serie di norme tecniche per disciplinare la
fase di transizione ed il progressivo subentro della nuova azienda
sanitaria in tutti i rapporti attivi e passivi interni ed esterni,
delle tre preesistenti Aziende (comma 1), tranne quelli relativi ai
servizi ubicati nel territorio del comune di Medicina, che entra a
far parte della Azienda Unita' sanitaria locale di Imola (commi 2, 3
e 6). La data di cessazione delle attuali Unita' sanitarie locali di
Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Citta' e' stabilita alla data di
insediamento del Direttore generale della nuova Azienda (comma 1).
I commi 7 ed 8 introducono norme per la disciplina della pianta
organica delle farmacie, al fine di permettere l'istituzione di sedi
farmaceutiche presso gli aeroporti, per rispondere alle esigenze dei
passeggeri in transito.
Testo:
Art. 1
Istituzione dell'Unita' sanitaria locale di Bologna
e costituzione in Azienda
1. E' istituita l'Unita' sanitaria locale di Bologna, che comprende
i comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unita' sanitarie locali
di Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Citta', ai sensi della legge
regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), ad
eccezione del Comune di Medicina, che entra a far parte della
Azienda Unita' sanitaria locale di Imola. L'Unita' sanitaria locale
di Bologna si costituisce in Azienda ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421).
2. L'Azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quella degli
altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei
servizi sanitari e sociali. Il governo dell'Azienda si ispira ai
principi della centralita' della persona; della responsabilita'
pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle
comunita' locali; della partecipazione degli Enti locali alla
programmazione della attivita' e alla verifica dei risultati di
salute; della partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle
organizzazioni di tutela degli utenti dei servizi; della
valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;
e della economicita' di gestione.
3. L'atto aziendale assunto dal Direttore generale ai sensi
dell'art. 3 del DLgs n. 502 del 1992, secondo gli indirizzi di cui
alla L.R. n. 19 del 1994, disciplina la organizzazione interna della
Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessita'.
Art. 2
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna, (d'ora in poi
Conferenza).
2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 della L.R. n. 19 del 1994 e l'art. 11 della legge regionale 12
marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), in quanto non in contrasto con la presente legge.
3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che
assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli
nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario
straordinario degli Istituti medesimi e' invitato permanentemente,
senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza, il Direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Orsola-Malpighi
e' invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese
con l'Universita' degli Studi di Bologna disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza,
relativamente alle materie di reciproco interesse.
4. Il Regolamento interno disciplina il funzionamento della
Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali
adottate in attuazione dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 19 del
1994, tenendo conto della peculiare complessita' organizzativa e
territoriale della Azienda. La Conferenza disciplina le modalita'
della partecipazione dei Consigli comunali e del Consiglio
provinciale alla definizione dei Piani attuativi locali.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma
2, la Conferenza puo' istituire un apposito Ufficio, avvalendosi
anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate.
L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato
dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate
per le risorse di loro competenza.
6. L'Ufficio di Presidenza della Conferenza esprime parere sulla
nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la
verifica di cui all'art. 3-bis, comma 6 del DLgs n. 502 del 1992, la
Conferenza puo' chiedere alla Regione di procedere alla verifica del
Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico,
qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente
disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon
andamento e di imparzialita' della amministrazione ovvero nel caso
di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale.
Art. 3
Comitato di coordinamento dell'Area Metropolitana
1. E' istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto dal Presidente della
Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola e
dal Rettore dell'Universita' degli Studi di Bologna, o suo delegato.
Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza
diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie
operanti in ambito provinciale nonchè il Commissario Straordinario
degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato di cui al comma 1, garantisce il coordinato sviluppo
dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di
Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la
salute, sia al funzionamento e all'erogazione dei servizi sanitari.
Art. 4
Distretti sanitari
1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'art. 11 della
L.R. n. 19 del 1994, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
di Bologna, d'intesa con il Direttore generale, individua i
distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il Direttore
generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla
Giunta regionale per la verifica di conformita' alla programmazione
regionale. La Conferenza assicura altresi' l'equa distribuzione
delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli
obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla
accessibilita' dei servizi e ai risultati di salute.
2. in ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'
circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto,
composto dai Sindaci dei Comuni o loro delegati, ovvero dai
Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale
Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale
sanitaria e sociale e disciplina le forme di partecipazione e di
consultazione alla definizione del Programma delle attivita'
territoriali.
3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle
attivita' territoriali di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 19
del 1994, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul
Programma delle attivita' territoriali, sull'assetto organizzativo e
sulla localizzazione dei servizi del distretto, e concorre alla
verifica del raggiungimento dei risultati di salute del Programma
delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti negativo,
il Direttore generale procede solo previo parere dell'ufficio di
presidenza della Conferenza. Il Direttore generale approva altresi',
d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma delle attivita'
territoriali, limitatamente alle attivita' sociosanitarie.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria attraverso il
proprio regolamento e l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna
attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le
relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti, tenuto
conto della particolare complessita' territoriale e organizzativa.
5. Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa
con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il
Comitato puo' avanzare motivata richiesta al Direttore generale di
revoca della nomina.
Art. 5
Norme transitorie e finali
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e
Bologna Citta' cessano dalla data di insediamento del Direttore
generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna, la quale
subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni
ed esterni delle tre preesistenti Aziende, salvo quanto previsto ai
successivi commi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. L'ambito territoriale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Imola comprende il territorio del comune di Medicina, sino
all'insediamento dei nuovi organismi rimane in carica la Conferenza
sanitaria Regione - Area Metropolitana di Bologna.
3. i Direttori generali dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Bologna e dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola adottano i
provvedimenti conseguenti alla nuova delimitazione dell'ambito
territoriale delle Aziende, in relazione al comma 2.
4. Il Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Bologna adotta, anche mediante delega a dirigente, i provvedimenti
necessari alla cessazione delle Aziende preesistenti e al subentro
nei precedenti rapporti giuridici.
5. I collegi sindacali delle Aziende Unita' sanitarie locali
soppresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento
dei compiti di cui all'art. 3-ter, comma 1 lettere b) e c) del DLgs
n. 502 del 1992, sino alla presentazione alla Giunta regionale del
bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2003.
6. Il patrimonio delle Aziende Unita' sanitarie locali soppresse,
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti,
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a
seguito di atti di liberalita', e' trasferito all'Azienda Unita'
sanitaria locale di Bologna, ovvero, limitatamente a quello ubicato
nel territorio del comune di Medicina, all'Azienda Unita' sanitaria
locale di Imola. La presente legge costituisce titolo per la
trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DLgs n. 502 del 1992.
7. In sede di formazione e revisione della pianta organica delle
farmacie, la Amministrazione competente puo' prevedere, con
provvedimento motivato e tenuto conto della dislocazione degli
esercizi esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le
stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in
deroga ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di
assistenza di una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un
milione di unita'.
8. Le farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate
urbane, hanno sede coincidente con l'area territoriale del terminal,
all'interno del quale le farmacie dovranno essere ubicate.
L'affidamento delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi
secondo le norme generali previste per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche. Lo svolgimento e la gestione di detti esercizi
farmaceutici sono disciplinati, alla stregua degli altri esercizi
farmaceutici, dalle rispettive autorita' competenti, con la
possibilita' di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo
di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovra'
dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.
9. E' abrogato l'articolo 18 della L.R. n. 19 del 1994.
10. Nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994 la
parola «esecutivo» e' sostituita dalle parole «ufficio di
presidenza».