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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4686
Presentato in data: 25/07/2003
Legge per la montagna (delibera di Giunta n. 1437 del 21 07 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

I)Relazione generale
I
II)Relazione sull'articolato
III)Elementi tecnici per la valutazione del PDL
a) Obiettivo dell'intervento normativo
b) Destinatari dell'intervento normativo
c) Riferimenti normativi principali
d) Effetti sul quadro legislativo regionale
I - Relazione generale
Lo sforzo particolare di analisi e riflessione sui temi della
valorizzazione delle aree appenniniche compiuto nello scorso anno,
proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale delle Montagne ,
consente di consolidare, attraverso il presente progetto di legge,
un lavoro che ha preso spunto dagli obiettivi delineati nei lavori
dell'ottava Conferenza regionale per la montagna, tenutasi nel
marzo 2001 a Pavullo nel Frignano, e che si e' concretato nel
Progetto per l'Appennino predisposto dalla Giunta regionale nel
corso del 2002 con il concorso della Commissione consiliare
competente e tenendo conto del dibattito sulla montagna avvenuto in
Consiglio regionale. Peraltro, questo Progetto per l'Appennino ,
presentato alla societa' regionale nel corso della nona Conferenza
regionale per la montagna tenutasi a Castel del Rio nel mese di
dicembre 2002, e' stato predisposto con il contributo attivo di una
cabina di regia formata dai rappresentanti delle Comunita' Montane,
dei Comuni montani, delle Province e delle organizzazioni economiche
e sociali.
A differenza di impostazioni passate, il metodo di lavoro assunto
non e' stato quello di costruire un ulteriore piano con la finalita'
di regolamentare le attivita' degli attori istituzionali, economici
e sociali che operano in montagna. Si e' ritenuto che la
pianificazione comunale e provinciale gia' in essere fosse piu' che
sufficiente a dettare le regole di convivenza locale nell'uso e
nella tutela del territorio.
Cosi' come si e' abbandonata ogni tentazione dirigistica e, come
spesso capita, autoreferenziale, muovendo invece dai territori per
giungere alla predisposizione di una visione condivisa dei problemi
e delle strategie da assumere a favore della parte collinare e
montana della nostra regione.
Le aree appenniniche emiliano romagnole sono caratterizzate nel
complesso da una bassa densita' di popolazione: il territorio
collinare e montano costituisce poco piu' del 42% del territorio
regionale, ma in esso risiede solamente il 12% della popolazione.
Al loro interno esistono situazioni molto differenziate: accanto a
territori che continuano a perdere popolazione (12 su un totale di
126 comuni appartenenti a comunita' montane hanno perso, dal 1981 al
2001, oltre il 30% della popolazione residente) si trovano aree che
vedono al contrario crescere in misura consistente i loro abitanti.
13 comuni appartenenti a comunita' montane registrano infatti
incrementi superiori al 30%, con casi di raddoppio della popolazione
nei venti anni di osservazione.
I territori che ancora continuano a perdere residenti, concentrati
soprattutto nella montagna piacentina e parmense e nella generalita'
dei comuni di crinale, sono caratterizzati da un elevato
invecchiamento della popolazione. L'indice di vecchiaia - rapporto
tra residenti con eta' superiore a 65 anni e residenti con eta'
inferiore a 14 anni - di alcuni comuni della montagna piacentina
supera il valore 1000; 24 comuni hanno comunque un valore
dell'indice di vecchiaia superiore al doppio del valore medio
regionale, che e' pari a circa 191. La popolazione residente nei
comuni della montagna piu' bassa e accessibile si distribuisce
invece in classi di eta' fra loro molto piu' equilibrate: 39 comuni
mostrano infatti un valore dell'indice di vecchiaia inferiore al
valore medio regionale.
C'e' infine un dato, ancora riferito all'attuale situazione
demografica delle montagne dell'Emilia-Romagna, che fa riflettere in
modo particolare: mentre due comuni montani su tre registrano
presenze di residenti stranieri inferiori alla media regionale (pari
al 3,25%), con valori che in alcuni casi sono pari a 0%, una ventina
di comuni montani presentano percentuali superiori al 5%; fra questi
ultimi, cinque hanno percentuali superiori al 7% e uno, Monghidoro
in provincia di Bologna, registra l'11,54% di popolazione straniera.
Nella nostra regione ci sono quindi montagne che continuano a
spopolarsi e montagne che in venti anni raddoppiano la popolazione
residente, montagne con popolazione sensibilmente invecchiata e
montagne con popolazione decisamente piu' giovane, montagne senza
abitanti stranieri e montagne ormai plurietniche: se le differenze
fra le singole aree sono cosi' marcate e' evidente che vanno
ricercate soluzioni e percorsi differenziati per inseguire il comune
obiettivo del loro complessivo consolidamento sociale ed economico.
La diversita' fra le molteplici aree che formano gli Appennini
romagnoli ed emiliani non riguarda soltanto l'aspetto demografico. I
nostri territori collinari e montani si presentano come una
molteplicita' di sistemi locali variamente caratterizzati da
dinamiche economiche, attivita' imprenditoriali, dotazione di
risorse ambientali, storiche e culturali, che costituiscono una
grande ricchezza per il sistema regionale.
E' questo il primo aspetto principale che il Progetto per
l'Appennino cerca di delineare con nettezza e per questo propone di
operare attraverso una strategia appropriata per ognuna delle
diverse aree, definita in sede locale attraverso una attivita' di
concertazione fra istituzioni, attori economici e societa' civile e
sostenuta nella misura in cui si mostra capace di inserire
pienamente le specificita' dei singoli sistemi locali montani nelle
traiettorie di sviluppo dell'intero sistema regionale.
Il secondo aspetto principale muove dalla constatazione che il 12%
della popolazione insediata in una superficie pari a piu' del 42%
del territorio regionale, per altro complicata data l'orografia
montana, non puo' riuscire da sola a sostenere i servizi alle
persone, alle attivita' economiche, al territorio necessari a
garantire equita' sociale e un ambiente locale favorevole ad uno
sviluppo sostenibile e durevole.
Per raggiungere quegli obiettivi e' necessario che si sviluppi una
forte solidarieta' fra la pianura e la montagna, tutt'altro che
scontata, e che si realizzino contemporaneamente due condizioni:
deve crescere nell'intera societa' regionale la percezione del
valore costituito dalle risorse irripetibili di cui e' dotata la
parte collinare e montana per la competitivita' dell'intero sistema
territoriale regionale;
deve svilupparsi una forte cooperazione fra soggetti pubblici e
privati per la promozione di azioni rivolte alla valorizzazione e
all'integrazione nel sistema regionale delle diverse qualita' che
caratterizzano i singoli sistemi territoriali locali appenninici.
Naturalmente, sono necessari un grande sforzo ed un grande impegno
nell'individuazione delle caratteristiche delle diverse aree montane
e nella prefigurazione di percorsi di intervento differenziati, in
una logica di programmazione integrata che ricerchi non solo piene
sinergie tra la pluralita' degli interventi finanziati dall'ente
pubblico e l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle
private, ma anche la capacita' di integrare i sistemi territoriali
montani con l'intero sistema regionale.
Un progetto che abbia l'obiettivo di promuovere una complessiva
valorizzazione per le montagne dell'Emilia-Romagna deve
necessariamente basarsi su un'idea di sviluppo di qualita'. Anche
per le aree montane occorre, infatti, ricercare uno sviluppo
economico qualificato e capace di far crescere condizioni di
ambiente locale che consentano lo sviluppo di attivita' economiche
che non richiedano particolari sostegni esterni per garantirne
l'attivita'.
In quest'ottica il sostegno che deve essere dato alla montagna non
puo' caratterizzarsi come intervento assistenziale, ma deve essere
collocato in una efficace prospettiva di sviluppo, basata anche
sulla ricerca di una politica comune con le Regioni limitrofe al
fine di coordinare le iniziative di competenza di ciascuna Regione,
superando l'ottica di versante per affermare politiche di
massiccio che guardino alle problematiche e alla loro soluzione
piuttosto che ai confini amministrativi.
L'innovazione che con questo progetto di legge si intende apportare
alla vigente L.R. 22/1997, che pure e' generalmente riconosciuta
come una ottima legge, persegue l'obiettivo di strutturare e guidare
la concertazione locale per definire programmi di sviluppo
appropriati alle diverse realta' locali dentro un disegno di
sviluppo sostenibile che riguarda l'intera regione. Gia' questo
percorso si configura come un'innovazione rilevante nella politica a
favore delle aree montane volta a contribuire in modo significativo
al consolidamento economico e sociale con l'obiettivo primario di
invertire le dinamiche di spopolamento attualmente ancora in atto in
alcune aree.
Questo nuovo approccio al territorio montano richiede alcune
innovazioni, per altro in alcuni casi gia' in fase di
sperimentazione, nelle modalita' di programmazione della dotazione
di servizi. Nelle aree con scarsa popolazione ed un vasto territorio
appare infatti necessario operare con nuove regole: in particolare,
le logiche proprie dei sistemi densamente abitati scarsamente si
attagliano alle necessita' di garantire anche i soli servizi di base
alle persone e alle imprese in ampi territori a bassa densita' di
popolazione.
Inoltre, risulta del tutto evidente la necessita' di intervenire in
queste aree praticando, qui piu' che altrove, un'opportuna
integrazione delle risorse finanziarie disponibili; ed e' proprio la
necessita' di integrare le risorse finanziarie che richiede la messa
in campo di strumenti di programmazione e di coordinamento
elastici e articolati, in grado di selezionare le politiche e le
azioni e di collocarle in relazione alle effettive necessita' di
ogni singolo sistema territoriale locale, attraverso logiche di
programmazione integrata e negoziata.
Proprio per garantire una effettiva operativita' agli strumenti e
alle modalita' di concertazione rivolti allo sviluppo locale si e'
evidenziata la necessita' di innovare la L.R. 22/1997 Ordinamento
delle Comunita' Montane e disposizioni a favore della montagna ,
cogliendo nell'occasione anche l'opportunita' per una sistemazione
formale della stessa legge regionale, che ha gia' visto abrogata
dall'art. 30 della L.R. 11/2001 Disciplina delle forme
associative... tutta la parte relativa all'ordinamento delle
Comunita' Montane.
Ad evidenziare la scelta di tenere separati gli aspetti
istituzionali da quelli di programmazione dello sviluppo delle aree
collinari e montane della nostra regione, le innovazioni partono
dalla stessa intitolazione del nuovo progetto di legge, limitato
alla sola dicitura Legge per la montagna .
La finalita' del nuovo progetto di legge intende racchiudere
sinteticamente il senso del Progetto per l'Appennino , evidenziando
che la Regione Emilia-Romagna considera i territori collinari e
montani del proprio territorio una risorsa e riconosce l'esistenza
in tali aree di una molteplicita' di sistemi territoriali locali
dotati di qualita' distintive, il cui inserimento nel sistema
regionale costituisce un arricchimento per la competitivita'
territoriale della regione e una occasione per delineare durevoli
traiettorie di sviluppo locale.
Cio' che si intende fare con il presente pdl, pertanto, non e'
quello di indicare per legge le condizioni dello sviluppo locale,
che assumerebbero il carattere di un inefficace dirigismo
indifferenziato su tutto il territorio montano della regione, ma di
indicare gli strumenti, stabilire le procedure per la loro
formazione, individuare le modalita' di reperimento delle risorse
finanziarie, necessarie alla formazione di programmi di intervento a
favore dei territori collinari e montani muovendo dai singoli
territori, in una logica di programmazione integrata che consenta un
sostanziale miglioramento nel coordinare la pluralita' degli
interventi finanziati dai soggetti pubblici, l'integrazione delle
risorse pubbliche con quelle private, la piena integrazione dei
sistemi montani con l'intero sistema regionale.
Gli strumenti che il presente pdl identifica, disciplinandone le
procedure di formazione, sono la Intesa istituzionale di programma
e lo Accordo quadro , che andranno a sostituire rispettivamente il
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il Programma
annuale operativo previsti dalla attuale L.R. 22/97.
Il fatto che, come dettagliatamente evidenziato nella successiva
illustrazione dei singoli articoli, questi nuovi strumenti
costituiscano precise modalita' di cooperazione fra Comunita'
Montane, Comuni montani, Province, Regione per la realizzazione di
programmi di intervento, definiti con il concorso delle
organizzazioni economiche e sociali, che impegnano i soggetti
pubblici e ricercano le risorse di soggetti privati per la loro
realizzazione, rende evidente che non si tratta di una operazione
nominalistica ma dell'avvio di una vera politica territoriale che
mira ad innalzare l'efficacia delle singole programmazioni
settoriali gia' messe in campo dai singoli Enti a favore delle aree
montane.
Infatti, se si tiene presente che le risorse trasferite alle
Comunita' Montane per il finanziamento dei loro piani di sviluppo
costituiscono neanche il 10% delle risorse pubbliche che ricadono
nei territori collinari e montani della nostra regione (all'incirca
nel ciclo di programmazione 2002-2006 possiamo raffrontare 50
milioni di euro delle Comunita' Montane contro una stima di quasi
700 milioni di euro di interventi pubblici se si mettono insieme le
risorse comunitarie, nazionali e regionali), le Intese e i relativi
Accordi avranno un effettivo valore se saranno concretamente assunti
come riferimento per portare a coerenza gli interventi settoriali
con le necessita' specifiche di ogni territorio.
Gli strumenti individuati dal presente pdl per realizzare una
efficace politica territoriale a favore della montagna, parte da
un'attenta e qualificata analisi del tessuto economico e sociale che
induce un superamento dell'idea che il territorio montano
costituisca solo una triste sommatoria di debolezze senza nessun
futuro.
In verita' proprio la diversita' dei nostri Appennini rappresenta un
valore aggiunto per lo sviluppo territoriale dell'intera regione: la
Giunta regionale ritiene che si commetta una profonda ingiustizia
verso la nostra montagna se si continua a considerarla solo come il
luogo della memoria , il custode di modi di vita lontani. Le aree
appenniniche sono, al contrario, un patrimonio naturalistico e
culturale vivo, che deve costituire la dote da preservare e da
valorizzare in un'ottica di sostenibilita' delle azioni di sviluppo
sociale ed economico. Una efficace politica territoriale non puo'
piu' - la montagna non lo merita - basarsi su enunciazioni generiche
e prive di contenuti.
Per altro verso, il pacchetto di questioni poste al centro del
presente pdl puo' rappresentare la svolta per le Comunita' Montane.
Ai sensi delle norme del TU sugli Enti locali e della L.R. 11/01, la
Comunita' Montana e' a tutti gli effetti Unione dei Comuni e
rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato
delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla
Regione.
La Comunita' Montana, in virtu' di tali disposizioni normative e
grazie ai forti impulsi che la legislazione della Regione
Emilia-Romagna ha saputo imprimere, si e' affiancata negli ultimi
anni ai Comuni, spesso piccoli Comuni, per l'esercizio associato di
funzioni cosi' da perseguire l'economicita' e l'efficienza dei
servizi nel pieno rispetto del principio di sussidiarieta'.
Vi e' pero' un ruolo, il ruolo di programmatore dello sviluppo
socio-economico dell'area montana, assegnato alle Comunita' Montane
dalla Legge 1102/71, che nell'ultimo decennio si e' rivelato, alla
prova dei fatti, scarsamente incisivo.
Il presente pdl intende anche rilanciare il ruolo primario delle
Comunita' Montane affidando ad esse sia il compito strategico di
governare le Intese e gli Accordi per lo sviluppo locale, che il
compito di gestire direttamente le azioni concertate tra la pubblica
amministrazione e le parti economiche e sociali. Forse per la prima
volta in maniera compiuta, le Comunita' Montane della nostra regione
hanno la possibilita' di superare una congenita crisi di identita':
le disposizioni del presente pdl, infatti, attribuisce loro il
compito, senza piu' alibi e condizionamenti, di diventare
protagoniste primarie per la valorizzazione e il rilancio delle zone
montane.
II - Relazione sull'articolato
L'articolo 1, comma 1 del PDL in esame, dispone che «La Regione, le
Province, le Comunita' montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna
cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone
montane, nel rispetto dei principi di sostenibilita', con il
concorso delle parti sociali».
Questa prolusione sintetizza gli assi portanti del progetto di
legge, coniugando il precetto costituzionale dell'intervento
pubblico a favore delle zone montane (art. 44, comma 2, Cost.) con
il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli del
governo territoriale ed i principi di sostenibilita' dello sviluppo
socio-economico, richiamando inoltre il principio di partecipazione
della societa' civile, con particolare riferimento al coinvolgimento
delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali.
Il comma 2 dell'articolo 1 precisa gli obiettivi delle politiche per
lo sviluppo delle zone montane: la promozione dell'associazionismo e
dell'aggregazione dei Comuni e delle Comunita' montane (condizioni
necessarie per il raggiungimento di adeguati ambiti di gestione
degli interessi pubblici locali); l'integrazione degli ambiti locali
nel sistema economico e sociale regionale; la valorizzazione delle
potenzialita' distintive proprie di ogni singolo sistema
territoriale; la adeguatezza dei servizi a disposizione delle
collettivita' locali; la salvaguardia del patrimonio ambientale e
paesaggistico e delle identita' storiche, culturali e sociali dei
singoli sistemi territoriali locali; la sicurezza idrogeologica del
territorio.
Il comma 3 definisce ed evidenzia il ruolo centrale assegnato alle
Comunita' montane, quali autorita' promotrici e di coordinamento nel
nuovo sistema di programmazione negoziata ed integrata per
l'attuazione delle politiche di sviluppo delle zone montane, secondo
quanto disciplinato in particolare dal Titolo II del PDL.
Gli ulteriori commi dell'articolo 1 estendono l'applicazione delle
disposizioni riferite alle Comunita' montane anche ai Comuni che
potrebbero nascere dalla trasformazione di una Comunita' montana in
un unico Comune, e demandano inoltre ad un successivo atto della
Giunta regionale la definizione dei criteri geomorfologici e
socio-economici per la classificazione dei Comuni e delle zone
montane, ai fini delle disposizioni della legge stessa.
L'art. 2 ridisciplina la Conferenza per la montagna, gia' prevista
dall'articolo 28 della L.R. 22/97. Essa e' composta dal Presidente
della Regione e dai Presidenti delle Province e delle Comunita'
montane (oltre ai Sindaci di eventuali Comuni nati dalla
trasformazione di una Comunita' montana), ed e' convocata almeno una
volta all'anno al fine di elaborare le linee di indirizzo per il
coordinamento delle politiche di sviluppo delle zone montane e per
l'attuazione del sistema di programmazione negoziata degli
interventi, introdotto dalla legge stessa.
Sono previste forme di partecipazione delle associazioni economiche
e sociali ai lavori della Conferenza, ed e' inoltre prevista una
procedura di consultazione di tutta la societa' regionale sul
progetto di atto di indirizzo predisposto dalla Conferenza,
attraverso la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione e la possibilita' per chiunque, entro 30 giorni, di
presentare osservazioni e proposte, le quali devono essere valutate
dalla Conferenza prima dell'approvazione definitiva dell'atto.
L'art. 3 prevede la possibilita' per la Regione di concludere
accordi con altre Regioni per la realizzazione di programmi e
progetti di interesse comune, per lo sviluppo delle zone montane,
previa consultazione delle Province, delle Comunita' montane e dei
Comuni coinvolti.
Gli articoli da 4 a 7 costituiscono il Titolo II del PDL, dedicato
al nuovo sistema della programmazione negoziata ed integrata degli
interventi pubblici nelle zone montane, articolato sullo strumento
della Intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della
montagna (artt. 4 e 5), e su quello attuativo dell'Accordo-quadro
(art. 6).
In particolare l'art. 4 precisa natura, contenuti ed effetti
dell'Intesa istituzionale di programma e l'art. 5 ne delinea il
procedimento di approvazione, fondato sul ruolo propositivo e di
coordinamento delle Comunita' montane, sulla partecipazione delle
parti sociali e della societa' civile in generale al processo di
elaborazione dei contenuti dell'intesa, sull'assenso conclusivo
della Provincia e della Regione, oltre che su quello delle stesse
Comunita' montane e su quello della maggioranza dei Comuni
coinvolti, la quale maggioranza di Comuni deve pero' rappresentare
anche la maggioranza della popolazione residente in tutto l'ambito
territoriale.
L'art. 6 definisce quindi la disciplina relativa agli Accordi-
quadro per lo sviluppo delle zone montane, i quali hanno natura
attuativa rispetto ai contenuti dell'Intesa istituzionale. Rispetto
all'approvazione ed all'attuazione di tali Accordi le Comunita'
montane conservano il proprio ruolo propulsivo e di coordinamento,
gia' definito per le Intese. In particolare le Comunita' promuovono
la diretta partecipazione all'Accordo- quadro di altri enti
pubblici, di gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico,
delle parti sociali operanti sul territorio e degli ulteriori
soggetti privati interessati a concorrere alla realizzazione degli
obiettivi delle azioni pubbliche.
L'art. 7 definisce ed evidenzia inoltre l'obbligo di consultazione
della societa' civile, da parte delle Comunita' montane, nell'ambito
dei processi di elaborazione dei contenuti dell'Intesa istituzionale
e degli Accordo-quadro.
Il Titolo III del PDL si occupa del sistema dei finanziamenti
regionali destinati allo sviluppo delle zone montane, regolando al
Capo I (articoli da 8 a 10) il contributo apportato dalla Regione
attraverso la partecipazione alla programmazione negoziata per la
montagna, ed al Capo II (articoli 11 e 12) i trasferimenti annuali
alle Comunita' montane, per il sostegno e lo sviluppo dei relativi
ambiti.
In particolare, nel disciplinare la partecipazione della Regione al
sistema di programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna,
l'art. 8 affida ad un programma pluriennale, approvato dal Consiglio
regionale, l'individuazione degli obiettivi di sviluppo da
perseguire, da parte della Regione, e la definizione dei criteri
generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili,
in coerenza con le indicazioni espresse dalla Conferenza per la
montagna, e con il parere della CRAL (Conferenza Regione-Autonomie
locali) e della CREL (Conferenza regionale per l'economia e il
lavoro), di cui all'articolo 34 della L.R. 3/99.
Ai fini dell'attuazione di tale programma, lo stesso articolo 8
prevede che la legge annuale di bilancio definisca gli stanziamenti
di spesa destinati alla realizzazione degli interventi per la
montagna, da utilizzare nell'ambito del sistema di programmazione
negoziata, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
L'art. 9 disciplina invece il programma attuativo annuale con il
quale la Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dal
programma pluriennale del Consiglio, definisce la partecipazione
della Regione alle diverse proposte di Accordo-quadro avanzate dalle
Comunita' montane, destinando le risorse dell'apposito fondo
speciale e quelle ulteriori eventualmente utilizzabili, in relazione
alle diverse tipologie degli interventi.
L'art. 10 garantisce il coordinamento tecnico dei diversi settori
dell'amministrazione regionale nella gestione del processo di
partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per lo
sviluppo della montagna, prevedendo l'istituzione di un apposito
nucleo tecnico interdirezionale.
Gli artt. 11 e 12 (Capo II) regolano, come accennato, il sistema dei
trasferimenti annuali dalla Regione alle Comunita' montane, per il
sostegno e lo sviluppo delle zone montane. Si tratta di
finanziamenti statali e regionali gia' previsti sulla base delle
normative statali e della L.R. 22/97. I due articoli ripropongono i
contenuti ed i criteri di riparto gia' delineati dalla L.R. 22/97,
apportando comunque una significativa razionalizzazione
tecnico-normativa (2 articoli al posto dei 7 dedicati dalla L.R.
22/97; accorpamento e ridenominazione di fondi, con eliminazione di
ridondanze e di denominazioni non univoche).
Nei contenuti, tra l'altro, si precisa il criterio di riparto tra le
Comunita' montane delle risorse nazionali e regionali destinate agli
interventi speciali per la montagna (Fondo regionale per la
montagna) ed alla realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico (Fondo per le opere pubbliche
montane): 60% in proporzione alla superficie delle zone montane; 40%
in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
Si conferma cioe' il riparto percentuale, ma in modo piu' equo e
coerente i riferimenti per il riparto non sono piu' la superficie e
la popolazione generale delle Comunita' montane, bensi' superficie e
popolazione delle zone classificate come effettivamente montane,
all'interno di ogni Comunita'.
Viene inoltre garantita una convergenza tra queste risorse,
acquisite dalla Comunita' montana, ed il sistema della
programmazione negoziata introdotto dal PDL, vincolando
tendenzialmente questi finanziamenti al loro utilizzo nell'ambito
delle azioni previste dagli Accordi-quadro di cui all'articolo 6.
Il Titolo IV del PDL (Disposizioni in materia di servizi pubblici e
di attivita' imprenditoriali per lo sviluppo delle zone montane)
ripropone ed aggiorna una serie di disposizioni settoriali, gia'
contemplate nella L.R. 22/97, volte al perseguimento di condizioni
idonee per lo sviluppo socio-economico della montagna, in linea con
analoghe previsioni generali della Legge nazionale 97/94.
In particolare:
l'art. 13 prevede la possibilita' di concludere accordi di programma
volti a garantire un'adeguata offerta scolastica nelle zone montane,
con adeguate disponibilita' di sedi e di spazi ed un'idonea
organizzazione delle rete scolastica, dei trasporti e degli altri
servizi complementari all'accesso ed alla frequenza al sistema
scolastico;
l'art. 14 promuove il coordinamento tra gli enti competenti, al fine
di un'adeguata offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle
zone montane;
l'art. 15 affida alla Regione la promozione di accordi volti alla
diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle zone montane,
oltre all'ampliamento dell'informatizzazione e dell'accesso ai
collegamenti telematici, per gli enti localizzati nelle zone
montane;
l'art. 16 promuove un migliore utilizzo delle risorse forestali e lo
sviluppo ecocompatibile della economia del legno, anche attraverso
accordi tra imprese forestali, i proprietari ed i gestori di aree
forestali, e le imprese operanti nel settore della lavorazione del
legno;
l'art. 17 prevede azioni volte a favorire l'accesso dei giovani
all'attivita' agricola, nonchè l'ampliamento ed il consolidamento
della proprieta' coltivatrice, anche mediante facilitazioni nel
finanziamento dell'acquisto di terreni agricoli montani a favore
degli imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni, e dei
coltivatori eredi di quote di fondi rustici che intendono ricomporre
l'unitarieta' della proprieta' agricola;
l'art. 18 prevede l'azione delle Comunita' montane per la promozione
e valorizzazione dei prodotti tipici della zona, attraverso il
supporto ai produttori locali per le richieste di denominazione di
origine o indicazione geografica e per l'inserimento nell'elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali, ed anche attraverso il
sostegno ad iniziative per la riscoperta delle tradizioni
storico-culturali e culinarie del territorio, per la valorizzazione
delle produzioni da agricoltura biologica, e per la riscoperta dei
prodotti tipici del territorio;
l'art. 19 affida alle Comunita' montane il compito di operare al
fine della salvaguardia dell'identita' culturale e sociale degli
ambiti territoriali, anche attraverso la valorizzazione del
patrimonio storico, la promozione delle attivita' espressive
tradizionali e popolari e la salvaguardia dei mestieri tradizionali;
l'art. 20 mira all'attuazione di una norma della Legge nazionale
97/94 che prevede la possibilita' di un regime semplificato di
documentazione fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei
centri montani minori (la norma risulta comunque disapplicata dal
governo statale);
l'art. 21, comma 1, introduce l'obiettivo dello sviluppo
dell'imprenditorialita' nelle zone montane tra gli obiettivi
specifici del Programma regionale delle attivita' produttive,
modificando in tal senso l'articolo 54, comma 4, della L.R. 3/99;
sempre al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle
zone montane, l'art. 21, comma 2, ripropone invece una disposizione
della L.R. 22/97, prevedendo la possibilita' per le Comunita'
montane di concedere contributi per la ristrutturazione di immobili
da destinare ad attivita' economiche ed annessa abitazione;
l'art. 22 disciplina la concessione di contributi, da parte delle
Comunita' montane, agli imprenditori agricoli che all'interno delle
proprie aziende realizzino piccole opere di manutenzione ambientale,
utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di
dissesto idrogeologico. Tali contributi sono finanziati con
l'apposito fondo regionale previsto all'articolo 11 del PDL, secondo
un sistema gia' operante sulla base della L.R. 22/97.
Il Titolo V del PDL (Norme finali ) contiene disposizioni relative
alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge
(art. 23), disposizioni transitorie per il passaggio dall'attuale
sistema di programmazione delle Comunita' montane al nuovo sistema
di programmazione negoziata ed integrata (art. 24), ed una serie di
integrazioni o di modifiche di altre leggi regionali, necessarie per
esigenze di coordinamento normativo, oppure rivolte ad un
aggiornamento di alcune discipline settoriali, incidenti sulle
politiche per lo sviluppo delle zone montane.
In particolare:
l'art. 25 inserisce un articolo 7-bis nella L.R. 11/01 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti
locali), per spostare nell'ambito delle disposizioni
sull'ordinamento delle Comunita' montane le norme della abroganda
L.R. 22/97 relative ai contributi regionali per le spese di primo
impianto, mantenimento e funzionamento delle Comunita' montane;
l'art. 26 inserisce un articolo 3-bis nella L.R. 30/81 (Incentivi
per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con
particolare riferimento al territorio montano), con il quale si
provvede alla istituzione dell'Albo regionale delle imprese
forestali. L'istituzione di tale Albo e' volta a garantire una
maggiore qualificazione delle imprese che assumono appalti pubblici
per l'esecuzione di lavori forestali (l'Albo risulta ammesso
dall'attuale ordinamento statale, in base all'articolo 65, comma 7,
della Legge 388/2000).
Il PDL si chiude con l'art. 27, il quale dispone l'abrogazione
complessiva della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle
Comunita' montane e disposizioni a favore della montagna), chiarendo
che tale abrogazione lascia comunque intatti gli effetti abrogativi
e modificativi di altre leggi regionali gia' prodotti dalla stessa
L.R. 22/97, in conformita' al principio di non reviviscenza delle
norme abrogate o modificate dalla legge abroganda, ribadito al punto
88 del manuale sulla redazione dei testi normativi curato
dall'Osservatorio legislativo interregionale (II ed. marzo 2002,
pagg. 55-56).
III - Elementi tecnici per la valutazione del PDL
A) Obiettivo dell'intervento normativo
L'obiettivo dell'intervento normativo e' promuovere una piu'
efficace ed incisiva azione pubblica a sostegno dello sviluppo
socio-economico delle zone montane del sistema regionale
emiliano-romagnolo, migliorando la gestione delle risorse pubbliche
disponibili, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli
interventi dei diversi soggetti pubblici, la valorizzazione delle
potenzialita' distintive proprie di ogni singolo sistema
territoriale locale e la ricerca del concorso dei soggetti privati e
delle parti sociali.
L'obiettivo e' perseguito introducendo un sistema di programmazione
negoziata ed integrata degli interventi pubblici per le zone
montane, fondato sulla concertazione istituzionale degli enti
territoriali (Regione, Province, Comunita' montane e Comuni), sul
ruolo propulsivo e di coordinamento delle Comunita' montane, e
sull'integrazione degli interventi pubblici e privati, oltre che
sulla partecipazione delle parti sociali e sul coinvolgimento
generale della societa' civile.
B) Destinatari dell'intervento normativo
Regione, Province, Comunita' montane e Comuni comprendenti zone
montane;
altri Enti pubblici ed altri soggetti gestori di servizi pubblici o
di interesse pubblico, operanti nelle zone montane;
cittadini, imprese ed altre formazioni sociali, residenti o operanti
nelle zone montane, titolari di proprieta' o portatori di altri
interessi, individuali o collettivi, riferibili alle zone montane;
Societa' regionale, in generale.
C) Riferimenti normativi principali
Costituzione, articolo 44, comma 2: «La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane»;
Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15
ottobre 1985;
Legge 30 dicembre 1989, n. 439, Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia
locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 ;
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Nuove norme per lo sviluppo della
montagna ;
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone
montane ;
DLgs 30 giugno 1997, n. 244 Riordino del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali , e in particolare l'articolo 6 Finalita'
ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti ;
DLgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (in particolare articoli 27 e 28
sulle Comunita' montane).
(leggi Regione Emilia-Romagna:)
L.R. 4 settembre 1981, n. 30 Incentivi per lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento
al territorio montano ;
L.R. 19 luglio 1997, n. 22 Ordinamento delle Comunita' montane e
disposizioni a favore della montagna ;
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale ;
L.R. 26 aprile 2001, n. 11 Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali ;
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna .
D) Effetti sul quadro legislativo regionale
In riferimento all'attuale quadro legislativo regionale, il PDL si
propone l'abrogazione complessiva della legge regionale 19 luglio
1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a
favore della montagna), e la sostituzione del contenuto dei relativi
32 articoli ancora in vigore, relativi alle politiche a favore della
montagna ed all'attivita' di programmazione delle Comunita' montane.
Gli altri 29 articoli della L.R. 22/97, concernenti l'ordinamento
delle Comunita' montane, furono abrogati e sostituiti dalla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali).
Per esigenze di coordinamento tecnico o per l'aggiornamento di
alcune discipline settoriali, incidenti sulle politiche per lo
sviluppo delle zone montane, il PDL prevede anche integrazioni o
modifiche delle seguenti leggi regionali:
L.R. 3/99, sulla riforma del sistema regionale e locale;
L.R. 30/81, sullo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
forestali;
L.R. 11/01 sulle forme associative degli enti locali.

Testo:

                             I N D I C E
TITOLO I - DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
Art. 1 -
Principi generali
Art. 2 -
Conferenza per la montagna
Art. 3 -
Interventi di interesse interregionale
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4 -
Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
Art. 5 -
Procedimento per l'intesa istituzionale
Art. 6 -
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
Art. 7 -
Partecipazione della societa' civile
TITOLO III - FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA
CAPO I - Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata
per la montagna
Art. 8 -
Programma regionale per la montagna
Art. 9 -
Programma attuativo annuale
Art. 10 -
Nucleo tecnico regionale
CAPO II - Trasferimenti regionali alle Comunita' montane per lo
sviluppo della montagna
Art. 11 -
Fondi per la montagna
Art. 12 -
Riparto e destinazione dei fondi
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE
Art. 13 -
Organizzazione dei servizi scolastici
Art. 14 -
Coordinamento dei servizi di trasporto
Art. 15 -
Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
Art. 16 -
Accordi interprofessionali per il settore del legno
Art. 17 -
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione
fondiaria nelle zone montane
Art. 18 -
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
Art. 19 -
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 20 -
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri
montani minori
Art. 21 -
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della L.R.
3/99
Art. 22 -
Contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 23 -
Copertura finanziaria
Art. 24 -
Disposizioni transitorie
Art. 25 -
Modifica alla L.R. 11/01 in materia di contributi per il primo
impianto ed il funzionamento delle Comunita' Montane
Art. 26 -
Modifica alla L.R. 30/81 e istituzione dell'Albo regionale delle
imprese forestali
Art. 27 -
Abrogazioni
TITOLO I
DEFINIZIONE DELLE POLITICHE
PER LA MONTAGNA
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni
dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo
socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di
sostenibilita', con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane
mirano in particolare:
a)
a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle
Comunita' montane;
b)
a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema
economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita'
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c)
a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilita' di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di
utilita' sociale;
d)
a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le
identita' storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi
territoriali locali;
e)
a promuovere la difesa idrogeologica del territorio.
3. Le Comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche
territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il
sistema della programmazione negoziata definito dal Titolo II della
presente legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle
comunita' locali e l'integrazione degli interventi pubblici e
privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita'
montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di
una Comunita' montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni
compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i
territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici
definiti con apposito atto dalla Giunta regionale. Con lo stesso
atto sono definiti i criteri per l'individuazione dei Comuni
montani.
Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la
Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunita'
montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui
all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro
delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento
delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione
dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza
persegue la condivisione degli obiettivi generali con le
associazioni economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di
tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore
competente in materia di politiche per la montagna, svolge le
funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa
convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di
lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari
designati collegialmente dalle Comunita' montane e dalle Province.
6. L'atto predisposto dalla Conferenza, contenente il progetto delle
linee di indirizzo, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Entro i successivi 30 giorni chiunque puo' presentare
osservazioni e proposte. La Conferenza assicura la compiuta
valutazione degli esiti della consultazione esprimendosi sulle
osservazioni e le proposte pervenute ed apportando le eventuali
modifiche alle linee di indirizzo, prima dell'approvazione
definitiva.
Art. 3
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza di cui all'articolo 2, promuove
accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e
progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane
ed i Comuni coinvolti.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4
Intese istituzionali di programma
per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunita' montane, in forma singola o associata, promuovono
una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e
coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e
attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da
realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona
montana, ai sensi dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la
realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico
relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva
temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane,
costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione
degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse
settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformita' alle linee
di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, di cui
all'articolo 2, ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle
politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di
pianificazione generali e settoriali.
5. L'intesa puo' prevedere l'avvalimento della Comunita' montana da
parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di
loro competenza, qualora cio' risulti funzionale al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e
conforme ai principi di cui all'articolo 10 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di
sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi da 3
a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunita' montane definiscono i contenuti della proposta di
intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la
concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini
e provvedendo alla consultazione delle autorita' di bacino, degli
enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di
bonifica e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della
maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza della
popolazione residente nell'ambito territoriale, e con l'assenso
unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:
a)
Comunita' montana o Comunita' montane associate per la promozione
dell'intesa;
b)
Province competenti per l'ambito territoriale;
c)
Regione.
3. L'intesa istituzionale e' attuata mediante gli accordi- quadro di
cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonchè mediante
gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.
Art. 6
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 e' attuata mediante
accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunita'
montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti
partecipanti, indicando in particolare:
a)
le attivita' e gli interventi da realizzare, con tempi e modalita'
di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
b)
i soggetti responsabili delle singole attivita' ed interventi, e gli
impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c)
gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o
convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d)
le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti
partecipanti;
e)
gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai
soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi
sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma
7;
f)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti;
g)
il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative
condizioni;
h)
le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti
all'accordo-quadro;
i)
i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non
attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora
assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a)
i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b)
gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di
interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, che si
impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo
quanto previsto dall'accordo-quadro;
c)
le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla
realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d)
i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunita' montana individua i soggetti privati partecipanti
all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera c), sulla base di
criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica
idonee a garantire l'imparzialita' e la trasparenza
dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla
Comunita' montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con
la consultazione della cittadinanza e delle associazioni economiche
e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attivita' necessarie all'attuazione
dell'accordo-quadro e' svolto da una conferenza di programma,
costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La
conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie
per l'attuazione di quanto previsto alle lettere c), e), f), g), h)
del comma 2 e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro,
nel rispetto delle previsioni di cui alla lettera i).
7. La Comunita' montana costituisce l'autorita' di programma
preposta a:
a)
presiedere la conferenza di programma;
b)
esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere
il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti;
c)
monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunita' locale
conseguenti all'attuazione degli interventi;
d)
riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di
avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui
alla lettera c);
e)
proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di
programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunita'
montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano
anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto
nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 7
Partecipazione della societa' civile
1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a
garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della
definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e
di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti
di tale consultazione.
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a
valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire
nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i
criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno
disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi
settori di intervento, prevedendo priorita' di finanziamento per gli
ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o
Comunita' montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione e' predisposta dalla
Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla
Conferenza per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 2, previo
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 30, L.R. 3/99, e della Conferenza regionale per
l'economia e il lavoro, di cui all'articolo 34, L.R. 3/99.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui
al comma 1, la legge annuale di bilancio definisce gli stanziamenti
di spesa destinati agli interventi per lo sviluppo delle zone
montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione
negoziata di cui al Titolo II della presente legge, allocando tali
risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio.
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri
generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8,
e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma
attuativo annuale il quale determina:
a)
la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di
bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni
di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di
accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle
risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle
specifiche leggi settoriali di spesa;
b)
gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti
nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c)
l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il
mandato per le relative sottoscrizioni;
d)
l'individuazione delle strutture regionali competenti per
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli
accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti
settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini
dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo
annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano
l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-
quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle
procedure di gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attivita' dei settori regionali competenti
all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e'
assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie
alle seguenti funzioni:
a)
provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo
nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori
regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b)
assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai
relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese
istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli
accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c)
formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo
annuale, di cui all'articolo 9.
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunita' montane
per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunita' montane, attraverso
i seguenti fondi:
a)
Fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane), il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla
Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e
coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4 della Legge 97/94, e dalle aggiuntive
risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale
di bilancio;
b)
Fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico:
istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della Legge 97/94,
il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunita' montane agli
imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed
attivita' di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui
all'articolo 22 della presente legge;
c)
Fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
attribuite alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la
realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del DLgs 30
giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli Enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo
Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 97/94, sono
suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
secondo le seguenti quote:
a)
per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la
montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;
b)
per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le
piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui alla
lettera b) del comma 1.
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere
rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale, a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna).
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
11, comma 1, sono ripartite a favore delle Comunita' montane secondo
i seguenti parametri:
a)
sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone
montane;
b)
quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle
zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attivita' di
riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
b), sono ripartite tra le Comunita' montane in proporzione alla
superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite
all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunita' montana desti'na le risorse acquisite dal fondo
regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6,
oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi
annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di revoca
dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di
monitoraggio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI
E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI,
PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE
Art. 13
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale
offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonchè di
opportunita' formative nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i
Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi
di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli
organi decentrati del ministero dell'istruzione e con le istituzioni
scolastiche interessate.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una
adeguata offerta di sedi e di spazi per le attivita' educative e
formative, nonchè l'organizzazione ottimale della rete scolastica,
dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al
sistema scolastico.
3. La Comunita' montana, per dare impulso alla realizzazione degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i
Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla
specifica realta' territoriale e sociale dell'area.
Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di
trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunita' montana
promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la
predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita' e
la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo
23 della Legge 97/94, stabiliscono con apposito regolamento le
modalita' di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto
di persone e di merci di prima necessita' in deroga alle vigenti
disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte
di cui al comma 1.
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico
locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti
di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi
sulla mobilita' e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle
proposte di cui al comma 1, nonchè dei regolamenti comunali di cui
al comma 2.
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione
e dei collegamenti telematici
1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano
per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di
enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno
uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione
dell'articolo 24 della Legge 97/94, d'intesa con le Comunita'
montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti
interessati al fine di realizzare servizi integrati per il
miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei
collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso
l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori
delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda
larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di
favorire la localizzazione di nuove attivita' imprenditoriali e lo
sviluppo del telelavoro.
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore del legno
1. La Regione, d'intesa con le Comunita' montane, promuove lo
sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia
del legno anche attraverso accordi tra le imprese , i proprietari
ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del
legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo
delle risorse forestali regionali.
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori
e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, della
Legge 97/94, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani
all'attivita' agricola e di evitare la frammentazione delle aziende
agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge
regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza
nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla
concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilita'
finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione,
ampliamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice, ai
seguenti beneficiari:
a)
coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che
non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di eta';
b)
societa' di persone e societa' cooperative considerate imprenditori
agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma 6,
lettere a) e b), della legge 9 maggio 1975, n. 153, nelle quali
almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori
agricoli a titolo principale di eta' inferiore a quarant'anni;
c)
societa' di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo
principale, a norma dell'articolo 12, comma 6, lettera c), della
Legge 153/75, nelle quali almeno il quaranta per cento degli
amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia
costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di eta'
inferiore a quarant'anni; nelle societa' in accomandita per azioni
deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo
principale, di eta' inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per
cento dei soci accomandatari;
d)
eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della Legge
3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese
nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote
medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5
della Legge 97/94.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'
montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a
copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta
dei terreni agricoli.
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole,
alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani,
la Comunita' Montana:
a)
fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della
documentazione necessaria alla richiesta di denominazione di
origine o indicazione geografica , di cui al regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e per l'inserimento
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di
cui all'articolo 3 del DM 8 settembre 1999, n. 350;
b)
favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta
delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
c)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni da agricoltura biologica ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, anche attraverso
fiere e manifestazioni specifiche;
d)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei
prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli
istituti scolastici locali.
Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
1. Le Comunita' montane operano al fine della salvaguardia
dell'identita' culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale
elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema
locale.
2. In particolare, le Comunita' montane promuovono la salvaguardia,
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale
del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle
attivita' espressive tradizionali e popolari ed anche con la
collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre
associazioni interessate.
3. Le Comunita' montane sostengono la salvaguardia e la
valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con
progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e
la promozione delle attivita' artigianali a carattere artistico e
tradizionale individuate dal DPR 25 maggio 2001, n. 288.
Art. 20
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge 97/94, in
materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli
imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta
regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i
centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri
Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica ed
aggiornamento quinquennale.
Art. 21
Interventi per la promozione di nuove imprese
e modifica della L.R. 3/99
1. All'articolo 54, comma 4, della L.R. 3/99, dopo la lettera a), e'
aggiunta la seguente lettera a-bis):
«a-bis)
lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle zone montane;».
2. Le Comunita' montane al fine di favorire il riequilibrio
insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono
concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da
destinare ad attivita' economiche ed annessa abitazione,
nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 22
Contributi per piccole opere
ed attivita' di riassetto idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono
concessi dalle Comunita' montane ad imprenditori agricoli, anche a
titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie
aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attivita' di
manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento,
miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi,
ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di
fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del
costo di ciascun intervento.
3. Le Comunita' montane, nel rispetto degli indirizzi della
programmazione regionale, fissano le modalita' di presentazione
delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le
priorita' d'intervento, privilegiando le zone montane con piu'
elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunita' montane
possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di
contribuzione in relazione alle differenti tipologie e
localizzazioni degli interventi.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per
la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le
disponibilita' dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate
unita' previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in
apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di
cui all'articolo 28 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna) e nel rispetto della natura
economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad effettuare
con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto
dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della L.R. 40/01.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03455
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444
afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse
statali, del bilancio annuale di previsione;
b)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole
opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate
annualmente sul Capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 -
Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di
previsione;
c)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base
delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente
dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del DLgs
244/97.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sara'
la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri
relativi nonchè l'eventuale aggiornamento della denominazione e
della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unita'
previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali
destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari
del bilancio regionale.
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' montane,
approvati ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 22/97 e vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere
aggiornati, prorogandone la validita' per il successivo anno
finanziario.
Art. 25
Modifica alla L.R. 11/01,
in materia di contributi per il primo impianto
ed il funzionamento delle Comunita' montane
1. Nella L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali), dopo
l'articolo 7 e' aggiunto il seguente articolo 7-bis:
«Art. 7-bis
Contributi per le spese di primo impianto
e di funzionamento delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi'
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
a)
una prima quota di 260 mila euro e' ripartita in parti uguali tra le
singole Comunita' montane;
b)
una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in
proporzione alla superficie delle Comunita' montane;
c)
una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in
proporzione alla popolazione delle Comunita' montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente
sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.».
Art. 26
Modifica alla L.R. 30/81
e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
1. Nella L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e
la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano), dopo l'articolo 3 e' aggiunto il
seguente articolo 3-bis:
«Art. 3-bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel
settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritti le imprese singole o associate
che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via
continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti
definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di
ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni
relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese
dall'albo, ed alle modalita' di tenuta e di aggiornamento del
medesimo.».
Art. 27
Abrogazioni
1. La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunita'
montane e disposizioni a favore della montagna) e' abrogata, fatti
salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 24 della presente
legge.
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