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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4694
Presentato in data: 29/07/2003
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione degli Amici dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e Colorno (delibera di Giunta n. 1476 del 28 07 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Con la sottoscrizione, in data 2 aprile 2002, di uno specifico
Protocollo d'intesa, le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna hanno
convenuto sulla necessita' di promuovere la costituzione di un
complesso didattico con annesso centro di documentazione, di
ricerca, di divulgazione sui temi connessi all'enogastronomia,
denominato Universita' di Scienze Gastronomiche , con sedi nella
Reggia di Pollenzo (CN) e nella Reggia di Colorno (PR).
L'iniziativa - inserita nel piu' ampio quadro di interventi che
l'Amministrazione regionale promuove per lo sviluppo del turismo
culturale ed enogastronomico e la difesa delle tradizioni locali ed
alimentari - e' finalizzata alla creazione di una struttura in grado
di formare operatori di elevata specializzazione nell'ambito della
cultura alimentare.
Il carattere interdisciplinare dell'Universita' garantira' i
necessari approfondimenti nel campo della trasformazione,
distribuzione, promozione e valorizzazione degli alimenti, con
particolare riferimento alle tecniche di produzione e distribuzione.
Gli studenti potranno acquisire - grazie all'apporto di docenti,
direttori di ricerca ed esperti nelle discipline ecoagronomiche e
gastronomiche - conoscenza delle caratteristiche e delle proprieta'
dei prodotti e del sistema di consumo degli stessi, con un approccio
del tutto innovativo nell'apprendimento che integra le lezioni in
aula con viaggi e stage nei diversi luoghi di produzione nazionale
ed internazionale.
Tale specializzazione consentira' la formazione di professionisti in
grado di operare nel campo della promozione, valorizzazione degli
alimenti e nella conduzione di imprese commerciali.
In attuazione del sopracitato Protocollo, le due Regioni hanno
affidato all'Associazione Slow Food Arcigola - ora Slow Food
Italia - l'incarico di effettuare uno studio di fattibilita' per
individuare il percorso necessario alla realizzazione
dell'Universita', che prevede, in fase di avvio, la costituzione di
una associazione senza scopo di lucro denominata Associazione degli
Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e
Colorno .
L'Associazione - alla quale le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna,
parteciperanno in qualita' di soci fondatori - e' aperta
all'adesione di aziende private ed enti pubblici, a soggetti
provenienti dal mondo della produzione e della enogastronomia,
nonche? a tutti coloro che riterranno di aderire al progetto
medesimo.
Fra gli scopi della costituenda Associazione vi e' quello di
compiere attivita' di promozione di iniziative culturali nel settore
dell'istruzione volte allo sviluppo delle scienze gastronomiche, a
livello sia nazionale che internazionale, e di reperire le risorse
necessarie alla creazione dell'Universita'.
Con il presente progetto di legge, composto di 5 articoli, la
Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare la partecipazione
alla Associazione degli Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno in qualita' di socio fondatore.
L'articolo 1 autorizza l'adesione della Regione alla costituenda
Associazione, sulla base delle finalita' perseguite
dall'Associazione medesima.
L'art. 2 disciplina, al primo comma, le condizioni per
partecipazione della Regione, mentre il secondo ed il terzo comma
affidano al Presidente l'adozione degli atti necessari a
perfezionare l'adesione alla costituenda Associazione, nonche?
l'esercizio dei diritti inerenti la qualita' di socio. E' previsto,
infine, che l'Associazione comunichi alla Giunta regionale ogni
modifica dello statuto, al fine di consentire le necessarie
valutazioni in ordine al mantenimento del vincolo associativo.
L'articolo 3 attribuisce alla Giunta la nomina dei rappresentanti
regionali negli Organi dell'Associazione, sulla base delle
disposizioni statutarie.
L'articolo 4 autorizza la Regione a riconoscere all'Associazione,
secondo modalita' definite dalla Giunta e nei limiti degli specifici
stanziamenti di bilancio, un contributo annuo destinato al
perseguimento delle finalita' proprie dell'Associazione medesima.
L'articolo 5 contiene la norma finanziaria necessaria all'assunzione
a carico della Regione degli oneri connessi all'attuazione della
legge.

Testo:

                               Art. 1
Istituzione e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, in qualita' di socio fondatore,
all' Associazione degli Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno , che sara' costituita ai sensi
dell'art. 14 del Codice civile.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalita':
a)
promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione, che
rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica,
la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo
culturale nelle scienze gastronomiche, sia a livello nazionale che
internazionale;
b)
programmazione e realizzazione delle attivita' tese alla creazione
della Universita' di Scienze Gastronomiche con sedi in Pollenzo
(Cuneo) e Colorno (Parma).
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che all'Associazione partecipi la Regione Piemonte e che l'atto
costitutivo e lo statuto dell'Associazione, informati ai principi
democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Emilia-Romagna,
prevedano:
a)
l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalita'
giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;
b)
il perseguimento senza fini di lucro delle finalita' di cui al comma
2 dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, e' autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.
3. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore sono esercitati
dal Presidente della Regione, o suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai
fini della verifica del permanere delle condizioni in ordine alla
continuazione del vincolo associativo.
Art. 3
Rappresentanti regionali
negli Organi dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli
Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto
dell'Associazione medesima.
Art. 4
Contributi all'Associazione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere
all'Associazione un contributo annuo per il raggiungimento delle
finalita' statutarie determinato dalla legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalita' per
la concessione e la liquidazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
Unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
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