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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4698
Presentato in data: 29/07/2003
Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (delibera di Giunta n. 1477 del 28 07 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               CAPO I
Finalita', ambito di applicazione, funzioni
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in
materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e le modalita' di coordinamento
dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di
realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza
della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della
direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e del D. Lgs 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva n. 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui
all'art.2, comma 1, del D. Lgs n. 334 del 1999 salvo quelli previsti
dall'art.4 del medesimo decreto.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 334 del 1999
comprese in particolare, le definizioni di cui all'art. 3.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed
indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalita' di cui al comma 1:
a)
la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la
Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme
tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e
procedurali;
b)
l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni
relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire
lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti
rilevanti.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite
alla Regione ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel
rispetto delle disposizioni vigenti nonche? sulla base delle
direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e
procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza
sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui
all'art. 72, comma 3, del DLgs 112/98.
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4
Comitato Tecnico di valutazione dei rischi
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di
sicurezza, di cui all'art. 21 del D. Lgs n. 334 del 1999, si avvale
di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:
a)
il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione
e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'art. 9, della L.R.
19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b)
l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c)
un rappresentante di ARPA competente per materia;
d)
un rappresentante delle Aziende Usl nominato dalla Direzione
generale della Regione competente in materia di sanita';
e)
un rappresentante della Direzione generale della Regione competente
in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
f)
un rappresentante del Dipartimento periferico dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS)
designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' integrato da un rappresentante
del Comune, uno della Provincia e uno dell'ARPA territorialmente
competenti, nonchè dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio o suo delegato. Il Comitato puo' avvalersi
del supporto tecnico scientifico di enti e istituzioni pubbliche
competenti mediante convenzione. Qualora ritenuto necessario dal
Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle
riunioni del Comitato stesso.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' nominato dal Dirigente regionale
competente in materia di ambiente ed e' presieduto dal Direttore
generale di ARPA. Il Comitato e' costituito validamente con la
presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei
presenti ed il suo parere e' vincolante. La sede del Comitato e'
definita dalla Regione.
Art. 5
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4,
effettuate le valutazioni di competenza, rilascia il nulla-osta di
fattibilita' e adotta i provvedimenti autorizzatori.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza implica la
compatibilita' della localizzazione dell'impianto con le esigenze di
sicurezza previste dalla presente legge.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure
previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono
determinate con le modalita' previste dall'art. 29 del D.Lgs n. 334
del 1999. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
2, comma 2, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette
somme.
Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
D. Lgs n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da inviare
alla Provincia, contenente la descrizione del Sistema di gestione
della Sicurezza adottato. Con direttiva della Regione ai sensi
dell'art 3, comma 2, e' definita la modulistica e i criteri di
valutazione.
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio
e' situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra
Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli artt. 12 e
13 del DLgs n. 334 del 1999.
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresi'
sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il
nulla-osta di fattibilita' previsto dal D. Lgs n. 334 del 1999.
Art. 9
Certificazioni di qualita'
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 334 del 1999
possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste
dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche
nel rispetto del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del
settore industriale ad un sistema di ecogestione ed audit, nonchè
secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del
Regolamento (CEE) n.1836/93, delle norme vigenti in materia di
procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra
normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati
richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere
utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui
all'art. 6 e del Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8 del DLgs n.
334 del 1999.
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'art. 8 del D. Lgs.
n. 334 del 1999 predispone un Piano di Emergenza Interno (PEI) con
le finalita', i contenuti e le modalita' di cui all'art. 11 del D.
Lgs n. 334 del 1999.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12, comma 2, del
D. Lgs n. 334 del 1999, nonchè delle conclusioni dell'istruttoria
tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per
gli stabilimenti per cui il gestore e' tenuto a trasmettere il
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 334 del 1999,
al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti.
Art. 11
Consultazione della popolazione
1. La popolazione e' consultata nei casi previsti dall'art. 23 del
D. Lgs n. 334 del 1999. Qualora se ne ravvisi la necessita' puo'
essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato art.
23.
Art. 12
Adeguamento dei Piani territoriali
di coordinamento provinciale (PTCP)
e dei piani urbanistici generali per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla
prossimita' di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti,
secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis della L.R. 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio),
sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di
coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a
norma dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs n. 334 del 1999.
L'adeguamento dei piani e' compiuto secondo i criteri di cui al
decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis della L.R.
n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare
un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di
danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del
piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino gia'
individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2
e 3, sono adottati in conformita' ai criteri di cui al DM 9 maggio
2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno puo' essere
richiesto apposito parere al Comitato tecnico di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua
costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del D. Lgs n. 334
del 1999.
Art. 13
Norme di salvaguardia per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il
territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12,
sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla Tabella 3.b
del DM 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al
comma 1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4 della presente legge o, fino alla sua costituzione,
il Comitato di cui all'articolo 21 del D. Lgs n. 334 del 1999,
esprime parere preventivo e vincolante, entro 45 giorni dalla
richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di
trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita',
qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio
attivita', esso e' acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 5, della L.R. 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti
interventi edilizi:
a)
interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo,
restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento
delle unita' immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici
utili degli edifici;
b)
manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c)
impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d)
recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle
linee elettriche;
e)
pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione
di mezzi pubblicitari.
Art. 14
Catasto degli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, e' istituito il
catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative
agli impianti soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.lgs. n.
334 del 1999 e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di
cui all'art. 8 del decreto medesimo.
3. Il catasto regionale e' accessibile agli Enti locali e
consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto, la Regione
provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'art. 15
del D. Lgs n. 334 del 1999.
Art. 15
Misure di controllo
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale
di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti
rilevanti, ai sensi dell'art.25 del D. Lgs n. 334 del 1999.
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle
competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
3. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla
normativa statale vigente e dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 1995,
n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ARPA
dell'Emilia-Romagna).
CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Sanzioni
1. La Provincia e' competente ad irrogare ed introitare le sanzioni
amministrative di cui all'art. 27 del D. Lgs n. 334 del 1999.
Art. 17
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995
1. All'art. 5, comma 1, lettera l) della L.R. 44/95 le parole
«connessi ad attivita' produttive» sono sostituite con le parole
«connesse all'utilizzo di sostanze pericolose», mentre le parole
«disciplinate dalla legge regionale 30 maggio 1991, n. 13» sono
sostituite con le parole «disciplinate dalla legge regionale
attuativa del D. Lgs 334/99».
Art. 18
Integrazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
con disposizioni relative alla pianificazione
delle zone interessate da stabilimenti
a rischio di incidente rilevante
1. Nella L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio), dopo l'articolo A-3 dell'Allegato
Contenuti della pianificazione , e' aggiunto il seguente articolo
A-3-bis:
«Art. A-3-bis
Contenuti della pianificazione per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a)
stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del D. Lgs 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose);
b)
area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti
incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli
stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali
vulnerabili, secondo i criteri definiti dal DM 9 maggio 2001
(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali
vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi
infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti
e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di
criticita' relative alle diverse ipotesi di rischio naturale
individuate nel piano di protezione civile comunale.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province
limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente
rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno
originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del
PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP
determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli
strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.
Lgs n. 334 del 1999.
5. Il PSC regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili
all'interno delle aree di danno prodotte dagli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante secondo i criteri definiti dal DM 9
maggio 2001.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i
seguenti Comuni:
a)
i Comuni sul cui territorio e' presente o in fase di realizzazione
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b)
i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro
Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi
del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di
ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del DM 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a
norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del D. Lgs n. 334 del 1999.
7. Il PSC comprende tra i suoi elementi costitutivi l'elaborato
tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR), di cui all'articolo
4 del DM 9 maggio 2001.».
Art. 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle
competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR
17 maggio 1978, n 175).
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