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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4859
Presentato in data: 26/09/2003
Disposizioni in materia ambientale (delibera di Giunta n. 1826 del 22 09 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                              TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI ABITAT NATURALI E SEMINATURALI
NONCHE' DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE
92/43/CEE E 79/409/CEE INERENTI
LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE
DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357
CAPO I
Finalita', ambito di applicazione
e funzioni della Regione
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina le procedure per l'adozione delle
misure previste dalla direttiva 92/43/CEE Habitat , relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, ai fini della
salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli
habitat naturali elencati nell'Allegato A del DPR 8 settembre 1997,
n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonchè della fauna e della flora selvatiche).
2. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo trovano
applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 357 del 1997,
comprese le definizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali emana direttive ed indirizzi alle Province e agli
Enti gestori delle aree protette, per l'esercizio coordinato delle
funzioni amministrative conferite.
2. Con direttiva della Regione, sentita la Commissione consiliare
competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei
siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione
speciale (ZPS) ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 357 del 1997,
nonche' forniti gli indirizzi per la gestione, la conservazione e il
monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di
incidenza prevedendo i termini entro cui le autorita' competenti
fissano il termine del procedimento.
CAPO II
Misure di conservazione
Art. 3
Misure di conservazione
1. Le Province adottano per i siti della rete Natura 2000 di cui
all'art. 3, comma 1 del DPR n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio
territorio le misure di conservazione necessarie approvando
all'occorrenza specifici piani di gestione che prevedano vincoli,
limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo
le modalita' della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e uso del territorio). Qualora il sito ricada
nel territorio di piu' province la Provincia il cui territorio e'
maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa
con le altre Province.
2. Per i siti della rete Natura 2000 ricadenti all'interno delle
aree protette le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
dall'Ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di piu'
aree protette l'Ente gestore il cui territorio e' maggiormente
interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri
Enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio
dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
dalla Provincia, acquisita l'intesa dell'Ente gestore dell'area
protetta.
3. Nel caso di parchi nazionali le competenze delle Province
previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
4. L'Ente gestore dell'area protetta adotta qualora si renda
necessario il piano di gestione di cui al comma 1 nell'ambito dei
propri strumenti di pianificazione.
5. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le
tipologie degli interventi che non presentano incidenze
significative sul sito.
Art. 4
Monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'art. 7 del DPR n. 357
del 1997, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti
dotati della necessaria professionalita'.
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 5
Valutazione di incidenza dei piani
1. La valutazione di incidenza prevista dal comma 2 dell'art. 5 del
DPR n. 357 del 1997 e' effettuata dal soggetto competente
all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza e' effettuata nell'ambito della
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT) di
cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000,
qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo Ente che li ha elaborati, la
Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito
all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla
zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al
relativo procedimento approvativo. L'Ente territorialmente
competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati
dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con
motivazioni puntuali e circostanziate.
Art. 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e'
effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o
dell'intervento.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero di
screening ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura della valutazione dell'impatto
ambientale) e' effettuata dall'autorita' competente allo svolgimento
di tali procedure.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comune puo' avvalersi,
previa convenzione, della Provincia.
Art. 7
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete Natura 2000 ricada in area protetta
la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 e' effettuata dal
soggetto competente acquisito il parere dell'Ente gestore dell'area
protetta.
2. Qualora il sito della rete Natura 2000 ricada in area protetta
la valutazione di incidenza di cui all'art. 6 e' effettuata
dall'Ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio
esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete
Natura 2000 ricadente parzialmente nell'area protetta, l'Ente
gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione
di incidenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni finali
1. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente
legge interessino un'area interregionale il soggetto competente
procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre
Regioni interessate.
2. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio
delle funzioni previste ai Capi II e III la Regione esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalita' ivi
previste.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 9
Attribuzione di funzioni in materia
di raccolta funghi per iniziative scientifiche
1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi
dell'art. 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati).
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed
alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di
validita'', comunque non superiore ad un anno, le persone
autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi
quantitativi.
3. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352
del 23 agosto 1993).
Art. 10
Funzioni amministrative in materia
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. La Regione predispone il programma regionale degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio
applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'art. 17, comma 12,
del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'analisi di
rischio la Regione si avvale di ARPA. La Regione e' altresi'
competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale,
di cui all'art. 17, comma 14, del DLgs n. 22 del 1997, e ad
esprimere l'intesa con il Ministro dell'Ambiente, ai fini
dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite
alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati previste all'art. 17 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, ivi compresa la gestione finanziaria degli
interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del
programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di piu' Province
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla
Provincia il cui territorio e' maggiormente interessato, previa
acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta.
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati
dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'art. 17,
comma 4, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 10, comma 9,
del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art.17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione
e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino
ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati,
sono prestate a favore della Provincia.
4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, e'
istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in
applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base
dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.
5. La Regione, sentite le Province, predispone il Piano relativo
agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno
presentato la comunicazione di cui all'art. 9 del Decreto del
Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
CAPO II
Modificazioni di leggi regionali
Art. 11
Modificazioni alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) le parole da: «un Comitato tecnico
interdipartimentale» fino a: «ambientali e produttive» sono
sostituite dalle parole: «un Comitato tecnico composto dai
rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in
materia di sanita' ed ambiente.».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 44 del 1995 e' abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le
parole: «tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e
dell'ARPA» sono aggiunte le parole «e i tre Sindaci componenti il
Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.».
4. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n.
44 del 1995, e' aggiunta la seguente:
«t ter)
gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della
regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli
accordi definiti con gli Enti proprietari».».
5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 44 del
1995, e' sostituita dalla seguente: «a) programma triennale e
annuale delle attivita';» e la lettera e) del comma 2 dell'articolo
6 della L.R. n. 44 del 1995 e' abrogata.
6. Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti
istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo,
vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato
di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo
le rispettive competenze.».
7. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del
1995 le parole «programma annuale di attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attivita';».
8. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del
1995 e' sostituita dalla seguente:
«d)
tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e
locale).».
9. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del 1995, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza
del mandato elettivo».
10. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della L.R. n. 44 del 1995, e'
aggiunto il seguente:
«7 bis.
La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA e'
effettuata dalla Giunta regionale.».
11. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le
parole: «dalla costituzione dell'ARPA» sono aggiunte le seguenti:
«sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta
regionale».
12. Al comma 2 dell'art. 11 le lettere a), b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
«a)
i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b)
i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c)
la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale
delle attivita' di cui all'articolo 12;».
13. L'articolo 12 della L.R. n. 44 del 1995 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 12
Programma triennale e annuale delle attivita'
1. Il programma triennale e annuale delle attivita' definisce le
linee strategiche dell'attivita' dell'ARPA, ed e' adottato dal
Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale
delle attivita', a livello regionale e provinciale, sono definite
dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attivita' contiene, anche,
le prestazioni che ARPA e' tenuta a fornire alla Regione ed al
sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto
nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.».
14. Il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 44 del 1995 e'
abrogato.
15. Il comma 5 dell'articolo 15 della L.R. n. 44 del 1995 e'
abrogato.
16. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 44
del 1995 le parole: «programma annuale di attivita' della Sezione
provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e
annuale delle attivita'».
17. Il comma 6 dell'articolo 17 della L.R. n. 44 del 1995 e'
abrogato.
18. L'articolo 18 della L.R. n. 44 del 1995 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'ambiente,
l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui
al regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al DLgs 30
luglio 1999, n.300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti
ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali,
pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate
all'espletamento dei compiti e delle attivita' dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con APAT
in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».
19. Il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 44 del 1995 e'
sostituito dal seguente:
«3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti
programmatici dell'ARPA.».
20. Al comma 4 dell'articolo 19 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le
parole: «procedimento amministrativo e del diritto di accesso», sono
inserite le seguenti: «e di cui al DLgs 24 febbraio 1997, n.39
(Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente).».
21. Gli articoli 20 (Rapporti con la Regione), 27 (Assegnazione
della quota del Fondo sanitario relativo al 1995), 28 (Termine per
la prima definizione di convenzioni e accordi di programma) e 29
(Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA) della L.R. n. 44 del
1995 sono abrogati.
Art. 12
Modificazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31
e disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. All'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5 bis. Qualora il gestore conferisca in discarica o in impianti di
incenerimento senza recupero di energia, una quantita' di rifiuti
solidi urbani tal quali superiore a quella derivante
dall'applicazione della percentuale di raccolta differenziata,
prevista dalla Regione ovvero quella piu' elevata prevista dai Piani
provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR), per la quantita' di
rifiuti in eccedenza si applica un ammontare di imposta nella misura
pari a 25,82 Euro ogni mille chilogrammi. La differenza fra
l'ammontare dell'imposta prevista alla lett. a) del comma 5 e quella
prevista ai sensi del presente comma non puo' essere posta a carico
della tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti urbani o della
tariffa dei rifiuti urbani.».
2. All'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
«6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al
pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento
dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i
prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed
oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La
Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli
impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o
compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento
del tributo speciale in misura ridotta per il conferimento in
discarica degli scarti e dei sovvalli e stabilisce le relative
modalita' di verifica.».
3. L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 3, comma 29 della Legge
28 dicembre 1995, n. 549 e' fissato con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 13
Modificazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25
1. All'art. 18 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2 bis. I regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, prevedono forme di
riduzione della tariffa commisurate alle quantita' di rifiuti urbani
conferiti in maniera differenziata.».
CAPO III
Disposizioni varie
Art. 14
Ridenominazione e riperimetrazione del
Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
tosco-emiliano di cui al DPR 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco
nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco
regionale di crinale Alta Val di Parma e Cedra, istituito con L.R.
24 aprile 1995, n.46 (Istituzione del Parco regionale di crinale
Alta Val di Parma e Cedra) e' sostituita come segue: «Parco
regionale dell'Alto Appennino parmense».
2. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del parco, il
nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia
allegata alla presente legge.
Art. 15
Disposizioni in materia di utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura
1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione
dell'art. 6, comma 1, punto 2 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 99
(attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale
sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per
i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali e' previsto
l'utilizzo in agricoltura.
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