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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4916
Presentato in data: 09/10/2003
Norme e disposizioni in materia di benessere animale (09 10 03).

Presentatori:

Nervegna Antonio Forza Italia
Leoni Andrea Forza Italia

Relazione:

L'esigenza di adottare il presente progetto di legge scaturisce,
anzitutto, dal recepimento dei contenuti dell' Accordo 6/2/2003 tra
il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy .
Si ritiene opportuno adottare in legge norme essenziali di rispetto
degli animali, quale che sia la destinazione di essi o la tipologia
del rapporto tra di essi e l'uomo. Nel nostro ordinamento esiste una
norma, l'art. 727 c.p., rubricato maltrattamento di animali , che
dovrebbe operare a tutela degli animali in qualsivoglia situazione,
pur tuttavia appare opportuno, se non addirittura necessario,
fissare o ribadire in legge fondamentali regole di rispetto degli
animali che appaiono sovente disattese.
Il citato Accordo e' sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in virtu' della competenza ad essa riconosciuta ex artt. 2,
comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del DLgs 281/97.
Il DPCM 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy , da un lato recepisce l'Accordo in parola e dall'altro
ribadisce l'impegno di Governo e Regioni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, ad adottare disposizioni finalizzate ad
assicurare il benessere degli animali e ad evitarne utilizzazioni
riprovevoli sia dirette che indirette.
Su questo presupposto e in tal senso sono concepite ed orientate
molteplici norme del presente progetto di legge.
In particolare, l'art. 2 ancorchè integrato con precetti che
dovrebbero costituire in una societa' civile elementari principi del
rapporto uomo-animale. L'articolo 3 che sulla scorta dell'art. 2
dell'Accordo individua i doveri del detentorc di animali; all'art. 4
si e' voluto ulteriormente specificare i doveri del detentorc di
mammiferi di piccole dimensioni. L'art. 5 fissa, in sintonia con
l'Accordo, norme di tutela della riproduzione degli animali da
compagnia. L'art. 6, sulla scorta dell'art. 5 dell'Accordo, reca
norme intese a disciplinare il vasto ambito delle attivita'
economico-commerciali aventi ad oggetto animali da compagnia (negozi
di vendita, pensioni per animali, attivita' di toelettatura e di
addestramento) nonchè le attivita' di allevamento e custodia a scopo
di lucro. I contenuti del citato Accordo costituiscono il
presupposto delle norme di cui agli articoli 8 e 15. Con particolare
riferimento all'articolo 8, comma 4, e quindi all'Allegato 1),
inerenti l'attivita' circense e' necessario soffermarsi per
considerarne le finalita' e la compatibilita rispetto alla
legislazione statale. Al riguardo si deve ricordare la Legge 150/92
che all'art. 6, comma 6, esonera i circhi dal divieto, di cui al
comma 1, di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute
e l'incolumita' pubblica; gli animali in parola sono stati
individuati, a norma del comma 2, con DM 19/4/1996 e in larga misura
si tratta di animali detenuti da circhi. Si deve altresi' richiamare
la Legge 337/68 sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni comunali
individuino le aree per la installazione delle attivita' circensi.
La presente proposta di legge regionale, non vieta l'attendamento
dei circhi come gia' fatto da alcune Amministrazioni, indica pero',
alcuni requisiti minimi per la detenzione di animali di varie
specie. Vengono stabilite, per ciascuna specie o categoria di
animali esotici, le dimensioni minime delle gabbie e delle aree di
movimento, oltre che le caratteristiche dei ricoveri e degli
strumenti di detenzione. Inoltre, per tutelare la salute e
l'incolumita' pubblica da eventuali fughe di animali pericolosi, si
fa obbligo di predisporre adeguati piani di emergenza. Si fa obbligo
inoltre di dotare la struttura di adeguata assistenza veterinaria.
In questa prospettiva, ritenuto che esista la possibilita' per un
adeguato numero di Amministrazioni comunali, nell'ambito del
territorio regionale, di individuare aree, per la installazione dei
circhi, congrue rispetto alle finalita' di tutela del benessere
degli animali, si e' dettata una disciplina articolata dei requisiti
delle aree stesse, disciplina cosi' dettagliata - affinche' possa
essere efficace - da ritenere opportuno l'inserimento di un allegato
tecnico ad hoc.
In relazione all'art. 15 e' necessario evidenziare che discende
bensi' anch'esso dall'Accordo piu' volte richiamato, pur tuttavia e'
necessario un distinguo:
l'art. 7, comma 3 dell'Accordo prevede che le Regioni attuino corsi
di formazione e aggiornamento sul benessere animale, rivolti a
medici veterinari, personale di vigilanza e associazioni di
volontariato, cio' che si e' recepito nel pdl all'art. 15 comma 2;
d'altro canto, il comma 2 del medesimo art. 7 dell'Accordo si limita
a rimettere alla valutazione discrezionale delle Regioni la
promozione di programmi di informazione e di educazione, intesi a
favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto
degli animali e di tutela del loro benessere, diretti, in
particolare, a coloro che sono interessati alla custodia,
all'allevamento, al commercio di animali da compagnia; ebbene, il
pdl, recepisce e fa proprio questo obiettivo, rispetto al quale la
Regione sarebbe soltanto facultata a prowedere; ma d'altronde e'
indubbio che qualsiasi norma, anche la piu' fornita di sanzioni,
basti pensare al 727 c.p., puo' sortire ben minori effetti di quanto
possa una cultura di coscienza e rispetto del benessere degli
animali.
Affinche', in tal senso, si possa, in una societa' civile come la
nostra, intervenire una positiva sinergia tra cultura del benessere
degli animali e norme giuridiche, appare opportuno, come si diceva
da principio, se non addirittura necessario, fissare o ribadire in
legge regole di rispetto degli animali che appaiono sovente
disattese. Cosi' e' inteso l'art. 7 del progetto di legge, ove,
particolarmente, si evidenzia il comma 4 con il quale si auspica di
prevenire, prima ancora di vedere punito, l'abbandono di animali.
Nello stesso senso sono da intendere gli articoli 9, 10,11,12.
Una menzione particolare poi va rivolta agli articoli 13 e 14
relativi alle infestazioni di colombi in ambiente urbano e di muridi
ed altri infestanti. Occorre infatti evidenziare che si tratta di
norme dirette non gia' semplicemente al controllo o alla bonifica
del tessuto urbano, ma di norme che questi obiettivi intendono
perseguire applicando i principi della cultura del rispetto degli
animali; se dei colombi deve essere evitata una indiscriminata
proliferazione, non puo', del pari, venire meno il rispetto delle
regole di non maltrattamento degli animali; se di altri infestanti
debbono essere eliminate nicchie ecologiche, deve tuttavia essere
contenuto l'impiego di biocidi e deve essere assicurata la tutela
degli animali non bersaglio.
L'esame del progetto di legge regionale ha implicato la
considerazione di molteplici norme statali e regionali:
L.R. 27/00 relativa a tutela e controllo della popolazione canina e
felina adottata sul presupposto della Legge 281/91, legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Legge 150/92 per la parte che in particolare riguarda la
commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumita' pubblica, ossia particolarmente l'art. 6, e il
corrispondente DM 19/4/1996 inerente l'individuazione degli animali
in parola;
Legge 337/68 sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante che
prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni comunali individuino le
aree per la installazione dei circhi oltre a riconoscerne la
funzione sociale; con essa rilevano altresi' il DPR 394/94 che dopo
avere introdotto una nuova disciplina autorizzatoria e' stato
parzialmente abrogato dall'art. 46 del DLgs 112/98 si' che ad oggi
il regime autorizzatorio per lo svolgimento di attivita' circensi e'
disciplinato ex DPCM 12/3/1994 e DM 13/10/1997;
l'art. 727 c.p. maltrattamento di animali ;
l'Accordo 6/2/2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy e il corrispondente DPCM
28/2/2003 di recepimento;
il DLgs 146/01 relativo alla protezione in allevamento degli animali
allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana,
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.

Testo:

                               Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le modalita' di detenzione degli
animali da compagnia, il commercio e l'allevamento di talune specie
animali, gli spettacoli con animali, la gestione delle popolazioni
di animali infestanti.
Art. 2
Definizione di animale da compagnia.
Doveri generali di rispetto degli animali da compagnia
1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o
destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione
senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono
attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da
pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicita'. Gli
animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
2. E' vietato arrecare dolori, sofferenze o angosce ad un animale da
compagnia.
3. E' vietato l'abbandono di animali da compagnia.
Art. 3
Responsabilita' e doveri del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di
occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e
deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed
attenzione tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici
secondo l'eta', il sesso, la specie e la razza. In particolare deve:
a)
rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantita' sufficiente e
con tempistica adeguata;
b)
assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di
benessere fisico ed etologico;
c)
consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
d)
assicurargli l'oscuramento da fonti luminose esterne nelle ore
notturne;
e)
prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
f)
garantire la tutela di terzi da aggressioni;
g)
assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e
procurare una ventilazione sufficiente.
Art. 4
Doveri del detentorc
di mammiferi di piccole dimensioni
1. Chiunque detenga mammiferi di piccole dimensioni deve:
a)
custodirli in gabbie aventi le seguenti misure minime:
1) fino a tre animali adulti, la dimensione maggiore della gabbia
deve essere almeno otto volte la grandezza dell'animale piu' grande
e le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla meta'
della prima;
2) per piu' di tre animali le misure minime sono aumentate
proporzionalmente;
b)
posizionare sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra
almeno la meta' della parte superiore;
c)
mettere a disposizione nella gabbia di piccoli roditori appositi
attrezzi per il movimento;
d)
inserire nelle gabbie un riparo idoneo ad evitare l'accumulo di
stress dovuto all'impossibilita' di nascondersi alla vista e alla
ricerca ossessiva di un rifugio.
Art. 5
Tutela della riproduzione degli animali da compagnia
1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve
tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali
del proprio animale cosi' da non mettere a repentaglio la salute e
il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante.
Art. 6
Commercio, allevamento, addestramento
e custodia a fini commerciali
1. Per commercio di animali da compagnia si intende qualsiasi
attivita' economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di
animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di
addestramento.
2. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini
commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati
principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
3. Le attivita' di commercio di cui al comma 1 sono sottoposte
all'autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 8 febbraio 1954, n.
320. A tal fine sono richiesti almeno i seguenti requisiti:
a)
la conformita', salvo che per le attivita' di toelettatura, i canili
sanitari e i rifugi per i quali si rinvia alle specifiche
disposizioni vigenti in materia, ai requisiti di cui all'Allegato A,
relativo alle dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti
all'aperto, di cui all'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero
della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
b)
la dichiarazione delle generalita' della persona responsabile
dell'attivita';
c)
il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie
all'esercizio di tale attivita', di una qualificata formazione
professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli
animali da compagnia;
d)
la dichiarazione della specie di animale da compagnia che si intende
commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e)
i locali e le attrezzature devono avere requisiti giudicati validi e
sufficienti dalle Autorita' sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale
che ha effettuato il sopralluogo; in particolare i locali dovranno
essere direttamente aerati, avere pareti lavabili e disinfettabili,
dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria,
illuminazione naturale e artificiale; lo spazio riservato agli
animali deve essere idoneo alla dimensione, eta', carattere, razza e
numero di esemplari detenuti;
f)
l'aggiornamento da parte dell'esercente dei registri di carico e
scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione
della loro provenienza e destinazione.
4. E' fatto divieto di esporre gli animali in vetrina in presenza di
raggi solari. Le vetrine devono essere fomite di tende idonee a
creare un'ombra artificiale.
Art. 7
Doveri del venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare
all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni
etologici dell'animale venduto.
2. Il venditore di animali da compagnia deve altresi' segnalare alla
Azienda sanitaria locale competente la vendita dell'animale e i dati
anagrafici dell'acquirente.
3. L'acquirente, alla morte dell'animale, deve darne comunicazione
alla Azienda sanitaria locale competente.
4. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi
titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il
consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitano la
responsabilita' parentale.
Art. 8
Spettacoli, esposizioni, competizioni
1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani
e gatti di eta' inferiore a 4 mesi. Gli esemplari di eta' superiore
possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano
idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle
Autorita' sanitarie territoriali.
2. E' vietato offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o
vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito
di attivita' commerciali, di giochi e di spettacoli.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di
manifestazioni popolari e' autorizzato solo nel caso in cui:
a)
la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i
colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b)
il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia
circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli
animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e
l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni.
4. L'attivita' circense puo' essere svolta esclusivamente nel
rispetto delle condizioni di tutela degli animali di cui
all'Allegato 1).
Art. 9
Tutela della fauna selvatica
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato
libero esemplari di fauna selvatica alloctona e autoctona con
acquisite abitudini alla cattivita', detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura e abbattimento di alberi, nel periodo
riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di
misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la
distruzione dei nidi.
Art. 10
Tutela dei volatili
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili e' tenuto a:
a)
custodire i volatili in gabbie che comunque non impediscano il volo
o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente ed aventi le
seguenti misure minime:
1) fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia
deve essere almeno sei volte superiore all'apertura alare del
volatile piu' grande; le altre due dimensioni non possono essere
inferiori alla meta' della prima;
2) se sono tenuti piu' di tre animali le misure minime di cui al
punto 1) sono aumentate in proporzione;
b)
posizionare sulle voliere o gabbie mantenute all'aperto una tettoia
che copra almeno la meta' della parte superiore;
c)
mettere a disposizione acqua e cibo nell'intero arco della giornata.
2. Al detentorc, a qualunque titolo, di volatili e' fatto divieto
di:
a)
lasciare all'aperto nei periodi freddi specie che necessitano di
clima temperato;
b)
strappare o tagliare le penne nonchè amputare le ali o altri arti,
salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso
l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario che ne
certifichi per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del
detentore;
c)
mantenere i volatili legati a trespoli.
Art. 11
Tutela dei pesci
1. E' fatto divieto per chiunque di:
a)
conservare pesci vivi fuori dall'acqua anche se posti su ghiaccio o
in frigoriferi;
b)
conservare i pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno o a
temperatura non conforme alle esigenze della specie;
c)
mantenere i pesci, anche se per scopo ornamentale, in vasche
sferiche;
d)
lasciare i pesci vivi destinati al consumo alimentare in vasche
senza ricambio di acqua;
e)
trasportare pesci vivi non immersi in acqua;
f)
cucinare pesci vivi.
2. I pesci debbono essere conservati in vasche la cui dimensione
maggiore deve essere almeno cinque volte il pesce piu' grande
presente; le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla
meta' della prima.
Art. 12
Tutela dei crostocei
1. E' fatto divieto per chiunque di:
a)
conservare crostacei vivi fuori dall'acqua anche se posti su
ghiaccio o in frigoriferi;
b)
lasciare i crostacei vivi destinati al consumo alimentare in vasche
senza ricambio di acqua;
c)
trasportare crostacei vivi non immersi in acqua;
d)
cucinare crostacei vivi;
e)
impedire l'apertura delle chele dei crostacei destinati al consumo
alimentare, mediante fasce bloccanti o altri sistemi di bloccaggio.
Art. 13
Infestazioni di colombi liberi urbani
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali, anche in collaborazione con
cittadini colombofili, realizzano interventi diretti al controllo
delle popolazioni di colombi liberi urbani intesi ad evitare una
indiscriminata proliferazione degli stessi fermo restando il
rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. In particolare, ove si verrfichino condizioni favorevoli ad una
rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema
urbano potranno essere attrezzate apposite oasi destinate ai colombi
liberi urbani ove gli stessi potranno essere alimentati con apposito
becchime anticoncezionale oltre che sottoposti a monitoraggio e
controllo sanitario; potranno altresi' essere realizzati interventi
di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni
sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali vigilano e dispongono, se del
caso, interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di
aree ed edifici.
Art. 14
Infestazioni di muridi e altri infestanti
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali attivano programmi diretti
allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri
infestanti.
2. Le Aziende Unita' sanitarie locali realizzano interventi di
sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare
fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo
l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali
non bersaglio.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali attivano programmi di
informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di
interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto
urbano.
4. La Regione incentiva la messa in atto da parte di privati di
accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:
a)
posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di
aspirazione e ventilazione;
b)
buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in
canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione;
condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il
corpo della muratura;
c)
costante pulizia degli intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
5. Nel caso di costruzione di nuovi rifugi o allevamenti per
animali, gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea
di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondita', riempita di
ghiaia o pietrisco in modo da impedire l'insediamento di ratti o
altri infestanti all'interno della struttura.
Art. 15
Programmi di informazione
e di educazione a tutela degli animali da compagnia
1. La Giunta con propria delibera definisce modalita', tempi e
finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di
educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei
principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere
sia fisico che etologico. I programmi sono realizzati avvalendosi
dei Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali; sono rivolti,
in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia,
all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di
animali da compagnia; si rivolgono particolarmente ai seguenti
aspetti:
a)
l'addestramento di animali da compagnia deve essere effettuato
soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b)
le eventuali conseguenze negative per la salute e il benessere degli
animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come
animali da compagnia;
c)
i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed
abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da
compagnia;
d)
la necessita' di scoraggiare la riproduzione non pianificata di
animali da compagnia.
2. La Giunta con propria delibera definisce modalita', tempi e
finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di
aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al
personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.
ALLEGAO 1)
1. L'attendamento dei circhi sul territorio della regione e'
consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti requisiti di
detenzione degli animali:
a)
gli elefanti debbono essere tenuti in ricoveri coperti di almeno 30
mq per individuo, con almeno 15 gradi centigradi di temperatura
ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici di
facile asciugatura e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e
urine; deve essere garantita la possibilita' per l'animale di
sdraiarsi su un lato; e' consentito l'uso di catene soltanto se
rivestite di materiale morbido e comunque esclusivamente durante il
trasporto; gli animali debbono avere la possibilita' di fare il
bagno o, in alternativa, di avere docciature; deve essere garantito
libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq
fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo ulteriore
e con la presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco;
b)
i grandi felini (leoni, tigri, leopardi, giaguari) debbono essere
tenuti in ricoveri di almeno 15 mq per esemplare, ampliati di 8 mq
per ogni ulteriore individuo, e di altezza minima di 2,5 m; non
possono essere tenuti piu' di 4 animali per ogni gabbia; deve essere
assicurata la possibilita' per l'animale di sottrarsi alla vista;
debbono essere presenti tavole ad altezze differenti e pali per lo
sfregamento e l'affilatura delle unghie; deve essere assicurata la
possibilita' di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno
naturale, di almeno 80 mq. per un numero di esemplari da 1 a 4,
fornita di pali, palloni, legni sospesi o altre strutture per il
gioco; per giaguari e tigri deve essere assicurata la possibilita'
di sguazzare nell'acqua; per giaguari e leopardi la possibilita' di
arrampicarsi; il leopardo non puo' essere tenuto in gabbie attigue a
quelle di leoni e tigri;
c)
le zebre e i camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco,
alpaca, lama) debbono essere tenuti in ricoveri di 12 mq. per ogni
individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare
l'interesse degli animali; per la zebra debbono essere assicurati
almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambientale; lo spazio
esterno deve essere di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq.
per ogni capo ulteriore; deve essere assicurata la possibilita' di
separazione in caso di incompatibilita' di specie o di sesso (ad
esempio per i maschi adulti); gli animali non devono essere legati a
pali; se lo spazio esterno e' unico deve essere garantito l'utilizzo
a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno; deve essere assicurata
la possibilita' di accesso ad area protetta dal vento e dalle
intemperie;
d)
i bisonti, i bufali ed altri bovidi debbono essere tenuti in
ricoveri di 25 mq per animale; deve essere assicurato l'accesso a
spazi esterni di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per
ogni capo ulteriore; gli animali non devono essere legati a pali;
e)
gli struzzi e altri ratiti devono essere tenuti in recinti di almeno
250 mq. fino a 3 capi, ampliati di 50 mq. per ogni capo ulteriore;
deve essere assicurato l'accesso a tettoia o stalla di 6 mq per ogni
capo.
2. E' fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio
della regione Emilia-Romagna di:
a)
assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti
in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non
autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
b)
disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali
appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumita'
pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/92;
c)
assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
d)
non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di
competizione (per differenza di eta' e per gerarchle sociali), di
sesso, di rapporto preda predatore.
3. La struttura che presenta domanda di attendamento deve allegare
alla domanda:
a)
documentazione che consenta di identificare in modo univoco il
circo, il rappresentante legale e il gestore delle attivita' in esso
svolte;
b)
elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di
esemplari di animali di cui sia autorizzata la detenzione e il
trasporto;
c)
dichiarazione attestante che nessun animale e' stato prelevato in
natura;
d)
dichiarazione attestante la capacita' di assicurare l'assistenza
veterinaria ovvero l'indicazione del nominativo del medico
veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
e)
planimetria dell'attendamento con data e firma;
f)
piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
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