Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5021
Presentato in data: 05/11/2003
Adeguamento della figura del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (05 11 03).

Presentatori:

Gilli Luigi Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Zanichelli Lino Democratici di Sinistra

Relazione:

Il Difensore civico, inesistente nel nostro Paese a livello
nazionale, presente diffusamente a livello regionale e,
sporadicamente, negli Enti locali, e' nato nel XIX secolo in
Scandinavia, come fiduciario del Parlamento, con funzione di
ispezione dell'amministrazione dipendente dall'esecutivo. Tale
modello ha influenzato il sorgere di analoghi istituti in altri
Paesi europei, nei quali si sono radicate esperienze diverse (in
Francia e Gran Bretagna si tende ad uno schema
parlamentare-governativo, con nomina governativa).
Al compito originario di supervisore dell'operato della pubblica
Amministrazione si affianco', col passare del tempo, quello di
referente dei cittadini per lagnanze, esposti, segnalazioni relative
ad inefficienze e disfunzioni. Inoltre, l'istituto, nato come organo
a competenza generale, ha visto col tempo l'affermazione di una
tendenza alla specializzazione (la tutela per l'infanzia in
Norvegia, quella per gli affari militari, o per i consumatori in
Svezia). Per quanto riguarda la composizione, tende e prevalere
quella collegiale, soprattutto nei difensori specializzati per
materia (in Svezia, oggi, l'ombudsman e' composto da quattro
membri).
In Italia la figura e' nata negli anni '80, a livello regionale e
poi, con la Legge 142/90, venne prevista la possibilita' di
istituzione anche a livello di Enti locali; l'art. 8 della norma
configura il Difensore civico come garante dell'imparzialita' e del
buon andamento della P.A. comunale e provinciale. Nella legislazione
regionale si sono registrati, prevalentemente, due interventi: uno
con la legge istitutiva della figura, con la quale il difensore
nasce come organo di tutela del cittadino, l'altro con un successivo
intervento legislativo, che ha attribuito all'istituto un generale
potere d'intervento per il miglioramento dell'attivita' della P.A.
E' bene tener presente che in Italia, a livello nazionale, esistono
altri organismi operanti con funzioni di controllo e garanzia (le
autorita' amministrative indipendenti, oggi oggetto di progetti di
riforma), che si differenziano dall'Istituto del Difensore civico,
per essere posti al controllo di settori ben definiti di attivita'
(economiche, di mercato o di informazione) e per avere poteri piu'
incisivi. Un tale tipo di autorita' esiste anche nella nostra
regione, nella quale con Legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999
viene istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi
idrici e di gestione dei rifuiti urbani; l'autorita' e' nominata
dalla Giunta previo parere obbligatorio e conforme della Commissione
consiliare competente.
Anche a livello europeo e' stata introdotta una figura vicina al
Difensore civico, il Mediatore europeo, istituito col Trattato di
Maastricht, riaffermato con la Carta dei diritti fondamentali e
ribadito del progetto di bozza del nuovo Trattato Costituzione, dove
all'art. 48 si afferma: «Un mediatore europeo, nominato dal
Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva
amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle
agenzie dell'Unione, le esamina e riferisce al riguardao. Il
mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.»;
con tale organo si vuole garantire, in definitiva, il diritto ad una
buova amministrazione (si ricorda che il Parlamento europeo si e' di
recente dotato di un Codice di buona condotta amministrativa).
In tale contesto veniamo, in particolare, ad esaminare i due testi
che la nostra Regione si e' data in materia, soffermandoci in
particolare sulle ragioni che mossero il legislatore; nel primo
caso, L.R. n. 37 del 6 luglio 1984, ci si propose di «. . .
migliorare il rapporto cittadini - istituzioni, rendere tale
rapporto piu' corretto ed agile, superare lentezze e, quando vi
siano, prevaricazioni, favoritismi, irregolarita'.» (dall'intervento
in Consiglio della relatrice Isa Ferraguti). Con la seconda si
prendeva atto di un contesto nazionale completamente mutato, «con
una nuova concezione dei rapporti tra amministrazione ed
amministrati che non vede questi ultimi sempre e soltanto oggetti
dell'attivita' burocratica, bensi' partecipi e tutelati nelle varie
fasi del procedimento amministrativo . . .» (dalla relazione in aula
del consigliere Mingozzi). Eppure «. . . occorre stimolare e far
crescere una cultura di buona amministrazione al servizio dei
cittadini e a tal fine uno strumento efficace puo' essere
rappresentato proprio dall'attivita' del Difensore civico.» (sempre
dall'intervento dello stesso relatore).
Bisogna, quindi, porsi una domanda preliminare prima di mettere mano
ad una modifica dell'istituto del Difensore civico regionale; quelle
ragioni esposte in aula dai relatori sono ancora attuali? Il
contesto normativo, culturale, economico, l'assetto dei poteri, le
modalita' attraverso cui si prendono le decisioni, giustifica ancora
oggi in Italia, l'esistenza di un istituto come il Difensore civico
regionale?
Le domande riguardano principalmente l'istituto del Difensore civico
regionale, e non quello comunale o provinciale o quello, piu' volte
previsto, nazionale; ne' riguardano la funzione della difesa civica.
Ed, allora proviamo a descrivere il nuovo contesto, istituzionale,
giuridico, organizzativo maturato negli ultimi anni nel nostro
Paese:
a)
le recenti modifiche normative, nel delineare un nuovo assetto nei
rapporto tra Regione, Provincia e Comuni, impostati su una base
paritaria, hanno attribuito prioritariamente a questi ultimi le
funzioni amministrative (art. 118, Ie., Titolo V Costituzione) ed
alla prima poteri di regolazione, d'indirizzo, di programmazione e
non gestionali;
b)
la diffusione in tutti i sistemi organizzativi di processi
decisionali non piu' unitari, lineari e discendenti, ma
prevalentemente circolari e interrativi, secondo schemi a rete,
determinano la necessita' di confronti con l'insieme di tali
soggetti;
c)
il radicamento nella P.A. di un sistema di trasporto (carta dei
diritti, urp), di controllo (dei risultati), di responsabilita'
(valutazione del personale), e' stata una forte spinta al
cambiamento dell'agire nei confronti del cittadino;
d)
la diffusa consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti,
dalla maturazione di nuovi diritti (della c.d. della terza e quarta
generazione), e la contemporanea proliferazione di associazioni
sorte a tutela di tali diritti ed interessi diffusi (Tribunale del
malato, associazione consumatori ecc.) ha aperto o rafforzato nuove
strade per la tutela dei cittadini;
e)
le riforme processuali (giudice di pace, processo amministrativo) e
l'affermazione di nuovi principi (risarcibilita' della lesione degli
interessi legittimi) hanno facilitato la difesa dei diritti
individuali o di interessi diffusi.
Certamente i processi di cambiamento culturale ed economico, di cui
le modifiche normative o nuove forme aggregative sono espressioni,
non sono certo giunti a compimento; le stesse innovazioni
organizzative e procedurali che gli Enti pubblici si sono date non
sono diffuse su tutto il territorio nazionale (una per tutte, il
diritto di accesso, introdotto ben 13 anni fa dalla Legge 241/90, ha
visto una concreta attuazione solo nel 40 dei Comuni e delle
Province, tenuto conto che la restante parte non ha, infatti, ancora
messo a punto il regolamento sui casi di esclusione dall'accesso
agli atti).
Eppure, non e' dubbio che il cambiamento del contesto descritto in
quei cinque punti danno conto, sia pure in modo certamente non
esauriente, di una realta' mutata rapidamente negli ultimi anni e
con la quale qualsiasi istituzione deve confrontarsi. Anche il
Difensore civico regionale!
Seguiamo lo schema prima delineato e vediamo, punto per punto
quanto, in concreto quei cambiamenti hanno inciso o stanno incidendo
sull'istituto.
1. I cittadini, secondo la normativa vigente, si rivolgono al
Difensore civico nell'ambito di procedimenti amministrativi rivolti
ad ottenere prestazioni o servizi, per esporre lamentele o ritardi;
stante la competenza primaria dei Comuni nell'espletamento delle
funzioni amministrative e' evidente che strumento utile di difesa
civica e' o sara' soprattutto quello comunale. Naturalmente nessuno
puo' disconoscere il fatto che il Difensore civico regionale svolge
il proprio ruolo, oltre che nei confronti dell'Amministrazione
regionale, anche verso enti, istituti, aziende, sottoposti a
controllo o vigilanza regionale, o sanitarie locali o ospedaliere, o
addirittura verso uffici periferici di Amministrazioni statali, come
si legge in alcuni progetti di legge. Resta il fatto che il
cittadino che si rivolgera' per la difesa di propri diritti
all'Amministrazione regionale, in quanto tale, lo fara' non per
lamentarsi per il lento decorso, per esempio, di un procedimento
amministrativo, ma al piu' per sollecitare l'adozione di direttive,
di nuove regole o per denunciare il cattivo funzionamento di regole
esistenti.
2. Il diverso modo di decidere, che caratterizza oggi il procedere
di tutte le organizzazioni, implica la difficolta' di rapportarsi
con un unico soggetto, individuato come interlocutore-responsabile;
certo, non intendo annullare il principio della responsabilita'
finale, ma e' indubbio che oggi e' nelle relazioni tra enti, uffici,
organizzazioni diverse, pubbliche o private, nelle compartecipazioni
di piu' nella vita di un procedimento che vanno scovati gli spazi
per la difesa individuale. Ecco, quindi, profilarsi la necessita' di
una figura che, per l'esercizio della funzione della difesa civica,
venga chiamata a interagire, nella quotidianita' della propria
attivita', con i vari soggetti che costruiscono risposte complesse
ad esigenze sempre piu' complesse; una figura che sia capace di
raccogliere le espressioni di disagio sociale e coagularle nelle
sedi allargate, diffuse di elaborazione, confronto e decisione. Tali
considerazioni possono valere per qualsiasi livello di difesa
civica, ma per le sedi regionali hanno un piu' forte spessore,
proprio per le caratteristiche di programmazione intermedia che
quelle sedi hanno per ogni tipo di organizzazione.
3. La spinta all'efficienza, alla trasparenza esercitata nei
confronti della P.A. negli anni '90 ha inciso profondamente anche
sugli assetti organizzativi, sui contratti di lavoro, quindi, sui
contenuti retributivi, sulla natura dei controlli. E'
l'Amministrazione che pretende dai propri dipendenti un orientamento
al risultato, e li valuta soprattutto per questo, che indirizza i
percorsi formativi nella direzione della customer satisfation , che
apre le porte ai cittadini con le carte dei servizi, e con gli UPR.
Anche in questo caso non si puo' certo affermare che la difesa
civica (questa argomentazione vale per la funzione in quanto tale),
vede il terreno franare sotto di se' solo per tali innovazioni; e'
certo, pero', che i passi da compiere perche' un cittadino si
rivolga ad un difensore civico sono piu' numerosi; i meccanismi di
garanzia, di cui si sono dotati le Amministrazioni pubbliche, fanno
si' che molte volte sia la stessa Amministrazione a porre rimedio a
disfunzioni dalla stessa creati.
4. Il cittadino e' oggi piu' forte nei confronti dell'organizzazione
pubblica; l'elevato livello d'istruzione, l'attenzione dei mass
media nei confronti di cattivi funzionamenti dei servizi pubblici,
mette sempre piu' il cittadino in una condizione di pari dignita'
nei confronti dell'esercizio del potere pubblico; l'interesse di cui
lo stesso e' portatore viene difeso e valorizzato, prima di tutto,
collettivamente, nelle varie associazioni nate in questo o quel
settore, oppure nelle sedi giudiziarie.
5. La spinta a rivolgersi alle sedi giudiziarie scaturisce anche
dalle modifiche degli ordinamenti processuali, tese a facilitare la
presentazione dei ricorsi o ad abbreviare i tempi di decisione; la
stessa risarcibilita' degli interessi legittimi, da un lato presenta
effetti benefici sull'agire amministrativo dall'altro ha aperto
orizzonti piu' ampi per la tutela degli interessi dei singoli.
A questo quadro manca un tassello di grande importanza dato dalla
definizione, dal ruolo che il nuovo Statuto sta per disegnare per la
Regione; e' evidente, infatti, che quel ruolo avra' ripercussioni su
tutti gli organi regionali, compreso il Difensore civico regionale;
cio' significa che un intervento compiuto sull'istituto potra'
essere realizzato solo a Statuto approvato.
Prima di allora potranno essere delineati alcuni elementi di riforma
che tengano conto dei mutamenti di contesto prima descritti. E
questi elementi attengono proprio la missione del Difensore civico
regionale.
Dalle considerazioni prima svolte, infatti, pare profilarsi una
figura che sia chiamata ad anticipare la prospettazione dei
problemi, con un monitoraggio dell'attuazione delle politiche
regionali, con l'instaurarsi di rapporti stabili con associazioni
operanti in diversi settore, con la costruzione di reti, di sedi di
collegamento nell'ambito degli Enti che erogano servizi al
cittadino.
Un soggetto, insomma, capace di rilevare, per conoscenze tecniche e
collegamenti organizzativi, le ricadute che determinate scelte
possono avere sul livello di vita dei cittadini, in particolare di
quelli delle fasce piu' deboli.
Per tutti questi motivi, con il presente progetto di legge si
provvede ad adeguare alcuni elementi dell'ordinamento del Difensore
civico regionale, in attesa che una riforma piu' organica e
completa, che porti al rafforzamento definitivo dei suoi poteri, sia
approvata per mezzo dello Statuto e dei provvedimenti legislativi
derivanti e conseguenti a quest'ultimo.
Nel ribadire le caratteristiche di imparzialita' e le funzioni del
Difensore civico regionale a tutela degli interessi e dei cittadini,
provvedendo a disciplinare meglio aspetti procedurali e transitori,
il progetto di legge provvede in particolare a:
specificare che la disciplina si applica fino all'entrata del nuovo
Statuto (art. 1);
valorizzare le azioni di collaborazione tra il Difensore civico e
gli Organismi che operano a tutela dei diritti (art. 2);
individuare meglio gli atti o i fatti nell'ambito dei quali il
Difensore civico puo' intervenire (art. 2);
perfezionare il procedimento e le modalita' di intervento del
Difensore civico (artt. 4 e 5);
aggiornare i requisiti richiesti per l'elezione del Difensore civico
(art. 7);
specificare, ai fini di tutela dell'indipendenza della carica
ricoperta, le incompatibilita' del Difensore civico (art. 9);
migliorare le modalita' di coordinamento con i Difensori civici
comunali e provinciali (art. 13);
disporre le necessarie modalita' organizzative per il funzionamento
degli uffici del Difensore civico (art. 15);
dettare le modalita' per l'elezione del nuovo Difensore civico e la
prorogatio di quelli in carica (art. 17);
abrogare la Legge 15/95 (art. 18).

Testo:

                               Art. 1
Istituzione del Difensore civico
1. A garanzia del diritto ad una buona amministrazione e degli
interessi singoli, collettivi o diffusi, la presente legge
disciplina, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale,
le funzioni, il ruolo, le modalita' di nomina e di azione del
Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna
forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della
sua attivita' in condizioni di autonomia, liberta' indipendenza,
efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate
risorse umane e strumentali.
Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia
diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti,
comportamenti ritardati, omessi, irregolarmente compiuti o comunque
ritenuti incompatibili con i principi costituzionali sulla pubblica
amministrazione da parte di Uffici o Servizi:
a)
dell'Amministrazione regionale;
b)
degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a
vigilanza o a controllo regionale;
c)
delle Aziende Unita' sanitarie locali e ospedaliere;
d)
degli Enti locali o di altri soggetti pubblici in riferimento alle
funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.
2. Nell'esercizio del suo ruolo di mediazione e di conciliazione dei
conflitti, il Difensore civico valorizza e promuove azioni di
collaborazione con e tra Istituzioni, Enti ed associazioni, che
operano nel campo della difesa dei diritti delle persone, al fine di
costituire sedi stabili di confronto, nell'intento di rafforzare la
tutela dei diritti. In particolare, tale funzione e' svolta a
protezione delle fasce piu' deboli, al fine di verificare che la
pubblica Amministrazione svolga i propri compiti con sollecitudine e
nel pieno rispetto della persona, singola od associata.
3. Il Difensore civico, puo' altresi' segnalare eventuali
disfunzioni, riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni,
sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle
finalita' di imparzialita' e buon andamento della pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
4. Il Difensore civico puo' inoltre intervenire invitando i
soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza
regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti
soggetti sussistono i soli obblighi gia' previsti dalle leggi
vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore
civico puo' segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate
risposte ai suoi inviti.
Art. 3
Attivazione dell'intervento
1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore civico
interviene:
a)
a richiesta di singoli interessati, di Enti, associazioni e
formazioni sociali allorche' siano stati esperiti ragionevoli
tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita', o le
disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza,
l'istante puo' richiedere l'intervento del Difensore civico dopo
aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a
provvedere;
b)
d'ufficio, con particolare riguardo ai procedimenti ed agli atti di
natura e contenuto del tutto analoghi a quelli per cui e' gia' stato
attivato il suo intervento.
2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non
esclude ne' limita la facolta' di reclamo al Difensore civico.
3. Il Difensore civico puo' intervenire anche in riferimento ad atti
definitivi o a procedimenti conclusi.
4. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti
legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto
stesso.
5. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di
consiglieri regionali.
Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della
fondatezza del reclamo presentato, verificando in particolare le
motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel
caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e
informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art 3.
2. Il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento
ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, puo':
a)
chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle
eventuali disfunzioni;
b)
chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
c)
disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano
necessari;
d)
chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta,
qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto
della pratica e' tenuto a presentarsi. Deve altresi', entro tenta
giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti
richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare
il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte
dal Difensore civico stesso.
4. Il Difensore civico fissa, se del caso, un termine per la
definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine,
il Difensore valuta l'opportunita' di dare comunicazione
dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
5. Il Difensore civico da' notizia agli interessati degli eventuali
provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato
della pratica.
6. Al Difensore civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
7. Il Difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia
venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate
secondo le leggi vigenti.
Art. 5
Procedimento disciplinare
1. Il Difensore civico puo' chiedere ai soggetti o agli organi
competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del
dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da' notizia
al Difensore civico.
Art. 6
Modalita' dell'azione
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai
precedenti articoli, opera segnalando agli uffici organi competenti
le irregolarita', le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi
verificatisi, proponendo soluzioni di carattere amministrativo in
relazione alle disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti
agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche
ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che
abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei
confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico puo' chiedere informazioni e fare proposte
alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con
il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento
amministrativo.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio
anche in forma decentrata, puo' disporre un calendario di presenze
periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della
Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.
Art. 7
Requisiti per l'elezione
1. Il Difensore civico e' scelto tra persone che abbiano i requisiti
richiesti per l'elezione a consiglieri regionali e che siano in
possesso di qualificata esperienza in campo economico, istituzionale
o giuridico-amministrativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 27
maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad
eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt.
6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e
deliberazione) della legge stessa.
Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico e' effettuata dal Consiglio
regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, e'
eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 9
Ineleggibilita' e incompatibilita'
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a)
i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i
presidenti o sindaci, assessore e consiglieri regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali, di Citta' metropolitana o
di Comunita' montana; i componenti degli organi delle Aziende Unita'
sanitarie locali e ospedaliere;
b)
i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di
partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
c)
i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 3 dell'art.
2 ed i funzionari delle Prefetture;
d)
i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al
comma 2 dell'art. 2;
e)
gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a
qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore
civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui
alle lettere a), b) ed e) del comma precedente possono essere eletti
solo se siano decorsi cinque anni dall'intervenuta cessazione dalle
cariche medesime.
3. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con l'esercizio
di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di
qualsiasi attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale.
Art. 10
Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni.
2. Il Difensore civico ha facolta' di rinunciare all'ufficio in
qualunque momento, purche' ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio
e della Giunta regionali, con comunicazione, scritta, almeno tre
mesi prima.
3. Il Difensore civico puo' essere revocato a seguito di motivata
mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del
Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilita' o
si verificano le cause di incompatibilita' previste dall'art. 9, se
l'interessato non le elimina entro venti giorni.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso
dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di
Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della
cessazione.
Art. 11
Relazioni e pubblicita' delle attivita'
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al
Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta
regionale una relazione sull'attivita' svolta, corredata da
osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai
consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la
relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art.
2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli
enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in
essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che
ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della
Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente considerazione, il Difensore civico puo' inviare in ogni
momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della
Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e puo' rendere
direttamente pubblici i risultati delle proprie attivita'.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Convenzioni con i Comuni e le Province
1. Le funzioni di Difensore civico dei Comuni e delle Province
dell'Emilia-Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal
Difensore civico regionale.
2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni
effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.
Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici comunali
e provinciali
1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i
difensori civici provinciali e comunali al fine di:
a)
coordinare la propria attivita' con quella dei difensori civici
locali, con la finalita' di adottare iniziative comuni su tematiche
di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare
modalita' organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di
intervento tra i diversi difensori civici;
b)
verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a
livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del DLgs 18
agosto 2000, n. 267.
Art. 14
Indennita'
1. Al Difensore civico spettano le indennita' di carica e di
presenza previste per i consiglieri regionali, nonche' lo stesso
trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio
debba recarsi fuori sede.
Art. 15
Sede, personale e strutture
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa
costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla
dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le
funzioni ad esso assegnate dal Titolo XI, Capo I, della L.R. 43/01,
d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa e' richiesta per
l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di
conferimento di incarico di responsabilita' della struttura o della
posizione dirigenziale, adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 44
della L.R. 43/01.
3. Il Difensore civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo'
chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o
interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il
funzionamento della struttura organizzativa.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, in conformita' alle proposte del
Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per
l'Amministrazione e la contabilita' del Consiglio regionale.
Art. 16
Imputazione e adempimenti di spesa
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della legge si fa fronte con
l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di
previsione del Consiglio regionale.
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore
civico regionale.
2. Salvo che non si rientri nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 10, la carica e tutte le funzioni del Difensore civico
sono comunque prorogati sino all'elezione del successore.
Art. 18
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 21 marzo 1995, n. 15 nonche' ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 19
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Espandi Indice