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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5079
Presentato in data: 19/11/2003
Disposizioni in materia di tributi regionali (delibera di Giunta n. 2301 del 17 11 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Oggetto e ambito di applicazione
TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2 -
Autorita' competente
Art. 3 -
Autotutela
Art. 4 -
Interpello
Art. 5 -
Pagamento rateale
Art. 6 -
Compensazione
Art. 7 -
Riscossione coattiva
TITOLO III - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI
NORME PRECEDENTI
Art. 8 -
Tasse di concessione regionale
Art. 9 -
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 10 -
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
Art. 11 -
Disposizioni in materia di interessi
Art. 12 -
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi
TITOLO IV - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13 -
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
Art. 14 -
Disposizioni a favore dei disabili
Art. 15 -
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
Art. 16 -
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del
DLgs 472/97
Art. 17 -
Archivio regionale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 -
Estinzione del contenzioso
Art. 19 -
Recupero spese di notifica
Art. 20 -
Entrata in vigore
Art. 21 -
Norma transitoria
Art. 22 -
Norma finale
Art. 23 -
Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in
materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella Legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), che costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale
di attuazione dei tributi regionali.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2
Autorita' competente
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei
tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal
Dirigente della Struttura competente in materia di tributi regionali
o da un suo delegato.
2. Lo stesso Dirigente della Struttura competente in materia di
tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di
tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul
diniego o la revoca di agevolazioni.
Art. 3
Autotutela
1. Il Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato puo', d'ufficio o su istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita',
provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali
che siano illegittimi o infondati e puo' altresi' sospenderne gli
effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia
all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte sono, in
particolare quelle di seguito elencate:
a)
errore di persona;
b)
errore logico o di calcolo;
c)
errore sul presupposto dell'imposta;
d)
doppia imposizione;
e)
mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f)
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;
g)
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o
regimi agevolativi, precedentemente negati;
h)
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'Amministrazione.
Art. 4
Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni
tributarie la cui applicazione e' di competenza regionale, il
contribuente puo' presentare istanza di interpello
all'Amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni
a casi concreti e personali.
2. Il Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal
ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine
di cui al comma precedente si intende che l'Amministrazione concordi
con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto
sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato
in difformita' della risposta, o, nel caso di cui al terzo comma,
dell'interpretazione del contribuente, e' nullo.
Art. 5
Pagamento rateale
1. Il contribuente puo' richiedere la rateizzazione del pagamento
delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e
relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella
misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al
tasso mensile equivalente, puo' essere disposto fino al massimo di
trenta rate mensili.
3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere
dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica
soluzione.
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per
il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al
pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata
in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione
della rateizzazione e' subordinata alla presentazione di idonea
garanzia fideiussoria.
Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali puo' essere, previa istanza
del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello
stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta
successivo viene imputato a compensazione prima del debito
d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi
se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al
contribuente, puo' essere disposta, anche d'ufficio, la
compensazione tra piu' anni d'imposta, previa comunicazione con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie
osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il Dirigente della Struttura
competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide
entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento
definitivo.
Art. 7
Riscossione coattiva
1. E' sostituito l'art. 6 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge
regionale sui tributi propri della Regione), con il seguente:
«Art. 6
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative
sanzioni e accessori e' effettuata mediante iscrizione a ruolo
applicando le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo
II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le
disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte
a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutivita' dei ruoli spetta al Dirigente della
Struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 12 febbraio 1993, n. 39
(Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi
prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa
del Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali e' sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e
della fonte del provvedimento».
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima dell'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«01. E' tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o
il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla
responsabilita' in solido previste nel DLgs 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).»;
b)
il secondo comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla
Struttura regionale competente in materia di tributi per i
provvedimenti di propria competenza, di cui agli artt. 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
c)
sono abrogati gli articoli 4, 7, comma terzo, 8, 9 e 10.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe delle tasse
sulle concessioni regionali
1. Al fine dell'adeguamento all'Euro delle tariffe delle tasse sulle
concessioni regionali le voci di cui all'Allegato A parte integrante
del DLgs 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge
16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14
giugno 1990, n. 158) si applicano secondo la Tabella 1 allegata alla
presente legge.
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'Euro l'importo della tassa di
abilitazione professionale di cui all'art. 190 del Regio Decreto 31
agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) e' di Euro 46,48.
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la
Regione applica gli interessi previsti dalla Legge 26 gennaio 1961,
n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30
dell'art. 3 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo
puo' essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori
regionali della Struttura competente in materia di tributi
regionali»;
b)
dopo l'articolo 7 della L.R. n. 31 del 1996, e' aggiunto il seguente
articolo 7 bis:
«Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7,
l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
nel quale e' stata commessa la violazione.».
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa
in tema di perdita di possesso
1. Non e' dovuta, ai sensi dell'art. 5, commi trentaduesimo e
trentaseiesimo, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure
in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28
febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando
l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) della
perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per
il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti
pendenti all'entrata in vigore della presente legge. E' comunque
esclusa la ripetizione di quanto gia' versato.
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della Legge 27 dicembre
1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
come estesa dal comma 7 dell'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000 n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), rientra nella
situazione di grave difficolta' di deambulazione ogni caso di
disabilita' grave, come definita dall'art. 3, comma 3 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto
necessariamente incidente sulla possibilita' di spostamento mediante
l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta
norma si applica anche, ai sensi della Legge n. 449 del 1997, alla
persona, cui il disabile grave e' fiscalmente a carico, che risulti
dal PRA proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti
dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
fisso, individuato ai sensi del decreto Ministro delle Finanze del
18 novembre 1998 (Regolamento recante modalita' e termini di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18
della Legge 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso
per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'art. 5 del DL n. 953 del 1982
(Misure in materia tributaria), convertito con Legge n. 53 del 1983,
concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai
veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, e' corrisposto alla
Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 e' pari all'importo di Euro
1,55.
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento
ai sensi dell'art. 13, DLgs 472/97
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche
dell'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi
amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il
Dirigente della Struttura competente in materia di tributi regionali
e' autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso
in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti
ai sensi dell'art. 13 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente
versato gli interessi, purche' tale importo non superi Euro 10,33.
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale e' autorizzata, ove si rendesse necessario,
a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del
Protocollo d'Intesa previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del DM 25
novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per
le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo
degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni
specie, complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o
interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato,
fino al 31 dicembre 2002, in Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo
tributo.
Art. 19
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica
degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di
sanzione previsti agli artt. 16 e 17 del DLgs n. 472 del 1997
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), e le spese di notifica
sostenute dall'Amministrazione per il recupero delle proprie
entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione
l'Amministrazione e' tenuta su richiesta.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima
dell'entrata in vigore della presente legge non possono piu'
essere oggetto di riesame.
Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni piu' favorevoli al
contribuente.
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in
materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle
leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e
comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della
tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la
medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati il Capo II del Titolo III ed i Titoli IV, VI e VII
della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi
propri della Regione).
2. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n.
31, (Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti
solidi).
3. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 2 e l'art. 8 della L.R. 13
agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in materia di tributi
regionali e disposizioni tributarie diverse).
TABELLA 1
N. ordine Concessione Tassa di Tassa Termini di
rilascio annuale Euro pa
gamento
15 Licenza di Euro Non prevista All'
atto del
appostamento 55,78 rilascio della
fisso di licenza
caccia
16
Concessione
di Per il primo
costituzione anno all'atto
di aziende 0,75 per del rilascio e
faunistico 0,75 per ettaro o successivamente
venatoria ettaro o frazione entro il 31
- Azienda in frazione gennaio
territori dell'anno cui
montani o si riferisce
classificati
tali ex lege
991/52 6,23 per
- Aziende in 6,23 per ettaro o
altri ettaro o frazione
territori frazione
Concessione 278,37
di 278,37
costituzione
di centro
privato di
produzione
selvaggina
17
Abilitazione All'atto del
all'esercizio rilascio della
venatorio: licenza e
- con fucile 37,70 successivamente
ad un colpo 37,70 per ogni
con falchi ed rinnov
o annuale
archi non prima della
- con fucile scadenza della
a due colpi 52,68 licenza. La
- con fucile 52,68 tassa è dovuta
a più di due solo se si
colpi 66,62 esercita
66,62 l'attività
durante l'anno
18 Licenza per
la pesca
nelle acque
interne:
- tipo A All'atto del
- tipo B rilascio della
43,64 licenza e
43,64 22,72 successivamente
22,72 per ogni
rinnovo annuale
entro la
scadenza della
licenza. La
27 Abilitazione tassa è dovuta
alla ricerca solo se si
ed alla 92,96 esercita
raccolta dei 92,96 l'attività
tartufi durante l'anno
All'atto del
rilascio della
licenza e
successivamente
per ogni
rinnovo annuale
entro la
scadenza della
licenza. La
tassa è dovuta
solo se si
esercita
l'attività
durante l'anno
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