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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5079
Presentato in data: 19/11/2003
Disposizioni in materia di tributi regionali (delibera di Giunta n. 2301 del 17 11 03).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il presente progetto di legge, nell'ambito del processo di riforma
in atto nella Regione Emilia-Romagna, volto ad accrescere
l'efficienza amministrativa e a rendere piu' accessibile e
trasparente nei confronti del cittadino l'attivita' svolta dalla
pubblica Amministrazione, si propone di apportare all'attuale
normativa che regola il settore tributario regionale le modifiche
necessarie al recepimento delle disposizioni statali di cornice e di
favorire il miglioramento continuo dei rapporti con i contribuenti.
In questa prospettiva, nell'adeguare il quadro normativo regionale,
sono stati recepiti i criteri di trasparenza, di chiarezza e di
semplicita' di linguaggio anche al fine di consentire una maggiore
partecipazione del contribuente.
Peraltro, tenuto conto della complessita' dell'attuale quadro
normativo regionale, riferito, nello specifico, al settore
tributario e al relativo contenzioso e in attesa dell'elaborazione
di un testo unico che compendi e riorganizzi in un unico corpo
normativo le disposizioni contenute nelle singole leggi regionali,
si ritiene necessario procedere all'eliminazione delle incongruenze
attualmente presenti nella legislazione regionale a seguito
dell'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e
della legge finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n.
448).
Infatti, da un lato, e' ora piu' che mai sentita l'esigenza, nel
dare piena attuazione alle disposizioni in materia di Statuto del
contribuente, di fornire chiarezza, in forza del principio di
collaborazione fra pubblica Amministrazione e contribuente, in
ordine alla competenza all'adozione degli atti in materia tributaria
e, dall'altro, e' necessario e improcrastinabile l'adeguamento e il
coordinamento della normativa regionale alle disposizioni sul nuovo
processo tributario, alla luce dell'ampliamento dell'oggetto della
sua giurisdizione. Nello specifico, per l'appunto, a tenore del
secondo comma dell'art. 12 della Legge 448/01 (Legge finanziaria
2002), che ha sostituito l'art. 2 del DLgs 546/92, risultano ormai
devolute alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad
oggetto i «tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali».
Nel rispetto, quindi, del quadro normativo statale di riferimento,
al fine di un miglioramento dell'azione amministrativa in termini di
efficienza e di economicita' di gestione, il presente progetto di
legge si pone l'obiettivo di recepire, nell'ambito della normativa
regionale, gli istituti dell'interpello, dell'autotutela, della
compensazione dell'obbligazione tributaria e la possibilita' di
riscuotere coattivamente mediante ruolo i tributi regionali e le
relative sanzioni e accessori, come previsto dall'art 17 del DLgs 26
febbraio 1999, n. 46, relativo al riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo.
Con il presente progetto di legge, in materia di tassa
automobilistica regionale, questa Amministrazione vuole garantire
l'uniformita' di trattamento per situazioni di grave deficit
fisico-psichico considerando, ai fini dell'applicazione dell'art. 8
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come estesa dal comma 7
dell'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, grave difficolta'
di deambulazione ogni situazione di disabilita' grave. In tal modo,
queste posizioni vengono equiparate nel trattamento fiscale a
quelle di coloro che sono disabili gravi per difficolta' di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ai sensi del comma 7
dell'art. 30 della Legge 23/12/2000, n. 388.
Infine, ma non certo meno rilevante, e' da considerare che le
vigenti disposizioni contenute nella L.R. 27 dicembre 1971, n. 1,
recante Legge regionale sui tributi propri della Regione , sono da
rivedere e riformulare alla luce del processo di riorganizzazione
della Regione iniziato con Leggi regionali 41/92 e 31/94 e che oggi,
dopo l'approvazione della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e
l'emanazione dei successivi e conseguenti atti di ridefinizione
della struttura organizzativa della Regione (delibera della Giunta
regionale 24 marzo 2003, n. 447), ha modificato le attribuzioni e le
competenze della dirigenza regionale, consolidandone il ruolo e le
responsabilita'.
Visto il mutato quadro normativo, e' urgente, per le ragioni sopra
esposte, che il processo iniziato con la legge regionale 13 agosto
1999, n. 24, recante Riordino delle sanzioni in materia di tributi
regionali e disposizioni tributarie diverse , che ha recepito i
decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997, prevedendo
espressamente l'abrogazione delle disposizioni regionali
incompatibili con tale nuovo assetto normativo statale, sia
ulteriormente rafforzato dall'entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente progetto di legge.
Il progetto di legge di cui si propone l'approvazione e' suddiviso
in cinque Titoli e 24 articoli:
Titolo I Disposizioni generali : definisce le finalita' e l'ambito
di applicazione del presente progetto di legge;
Titolo II Disposizioni sul procedimento tributario regionale : e'
finalizzato a dettare disposizioni volte a garantire chiarezza e
trasparenza nei rapporti tra l'Amministrazione regionale e il
contribuente (ai sensi dall'art. 5 dello Statuto del contribuente);
Titolo III Disposizioni integrative, correttive e modificative di
norme precedenti ;
Titolo IV Tassa automobilistica regionale : e' finalizzato a
dettare disposizioni per chiarire i profili della normativa statale
che nell'applicazione della tassa hanno presentato maggiori problemi
interpretativi;
Titolo V Disposizioni finali .
Oggetto e ambito di applicazione - (art. 1)
L'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del progetto
di legge che viene presentato, vale a dire il riordino della
normativa regionale in materia tributaria anche alla luce delle
disposizioni contenute nello Statuto del contribuente.
Autorita' competente - (art. 2)
Considerato il processo di innovazione della struttura organizzativa
della Regione, iniziato con le riforme approvate, si prevede che la
competenza, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 26 novembre 2001, n.
43, spetti al Dirigente, nel rispetto del principio della
distinzione tra la funzione di responsabilita' politica e quella di
responsabilita' amministrativa.
E' opportuno, pertanto, abrogare tutto il Titolo VII titolato
Infrazioni e sanzioni della Legge regionale 27/12/1971, n. 1,
recante Legge regionale sui tributi propri della Regione ed in
particolare l'art. 34 di tale legge che prevede che le sanzioni
amministrative siano applicate, con provvedimento motivato, dal
Presidente della Giunta regionale, come pure l'art. 10 della L.R. 23
agosto 1979, n. 26, recante Disciplina sulle tasse di concessione
regionale .
Autotutela - (art. 3)
Considerato che la Regione applica e utilizza tale istituto nel
procedimento amministrativo al fine di semplificare le procedure e
per rendere piu' efficiente ed efficace la propria attivita', si
ritiene di prevedere i casi di riesame in autotutela al fine di
agevolare e tutelare il contribuente nei rapporti con
l'Amministrazione regionale.
Del resto si tratta della trasposizione, in materia tributaria,
dell'applicazione di un generale principio che consente
all'Amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti
invalidi. Quale espressione tipica del potere amministrativo,
direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialita' e
buon andamento della funzione pubblica, l'esercizio del potere di
autotutela consente di dare maggiore forza e applicazione
all'ulteriore principio di economicita' dell'azione amministrativa.
Interpello - (art. 4)
La norma prevede espressamente nell'ambito tributario regionale
l'istituto di cui all'art. 11 della Legge 212/00 (Statuto del
contribuente) al fine di rendere certo il momento partecipativo del
contribuente all'esercizio dell'attivita' amministrativa e chiarire
gli effetti della risposta per il futuro comportamento dello stesso
contribuente, vincolando l'Amministrazione nell'applicazione della
normativa.
Del resto, il principio della certezza e della chiarezza del diritto
e' la piu' viva dimostrazione dell'efficienza del sistema e
costituisce, nell'ambito del rapporto impositivo con il
contribuente, il presupposto indispensabile per l'applicazione della
sanzione amministrativa.
Pagamento rateale - (art. 5)
Si prevede di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di
tributo, sanzioni, interessi e relativi accessori con l'applicazione
dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del
tributo cui la violazione si riferisce.
Poiche' nell'art. 1 della Legge 29/61 gli interessi moratori sono
applicati in misura semestrale da computarsi per ogni semestre
compiuto, risulta opportuno prevedere in norma la possibilita' di
applicazione del tasso mensile equivalente, in quanto la
rateizzazione accordata potrebbe avere una scadenza diversa da
semestri compiuti.
Compensazione - (art. 6)
Per facilitare il contribuente e tutelarne l'integrita'
patrimoniale, cosi' come dispone l'art. 8 dello Statuto del
contribuente, viene prevista la possibilita' di compensare
nell'ambito dello stesso tributo i maggiori versamenti effettuati
con quanto dovuto e non versato in periodi d'imposta successivi.
Viene prevista la compensazione anche d'ufficio per facilitare,
semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo; inoltre,
il termine breve e perentorio previsto per l'interessato per
rifiutare tale procedura e' dettato dall'esigenza di dare
definizione ad ogni vertenza con la massima sollecitudine. Tanto
piu' che e' espressamente previsto che l'attivita' amministrativa
non e' mai volta a creare un pregiudizio all'interessato.
Riscossione coattiva - (art. 7)
Il DLgs 26 febbraio 1999, n. 46, al Capo II, ha esteso le
disposizioni sulla riscossione mediante ruolo alle entrate delle
Regioni.
La modifica proposta e' necessaria, da un lato, per garantire il
recupero delle entrate tributarie e connesse sanzioni e accessori e,
dall'altro, per fornire un rinvio chiaro e preciso alla normativa
che disciplina la riscossione coattiva, al fine di dare certezza
alle procedure e trasparenza all'attivita' amministrativa.
Per la rateizzazione delle entrate tributarie regionali si rinvia
alle disposizioni che regolano le imposte sui redditi per rendere
chiara la procedura che l'articolo 26 del DLgs 26 febbraio 1999, n.
46, prevede in modo generico rimandando alle singole disposizioni
che regolano le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato.
Per lo snellimento delle procedure e nei casi di formazione di atti
a contenuto omogeneo prodotti da un sistema informativo
automatizzato si prevede la possibilita' di sostituire la firma
autografa con l'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo del soggetto responsabile, in
modo che in ogni caso, dal contesto documentativo dell'atto, sia
possibile accertarne la sicura attribuibilita' all'autore secondo le
norme positive, cosi' come e' confermato dall'art. 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Tasse di concessione regionale - (art. 8)
Le modifiche che l'articolo proposto statuisce sono opportune e
necessarie al fine di dare attuazione proprio ai principi, piu'
volte richiamati, espressi nello Statuto del contribuente e a
seguito della devoluzione alla Commissione tributaria delle
controversie in materia di tributi regionali.
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali -
(art. 9)
Per rendere agevole e facilmente accessibile al contribuente la
conoscenza delle intervenute modifiche legislative e dei corretti
obblighi tributari, si riportano in tabella i numeri d'ordine delle
tasse sulle concessioni regionali attualmente applicati nel
territorio della regione Emilia-Romagna con i relativi importi
convertiti in Euro.
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale - (art. 10)
Con l'introduzione dell'Euro e' stato necessario provvedere
all'adeguamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio
professionale quantificandone l'importo, per rispondere all'esigenza
di chiarezza e conoscenza da parte del contribuente.
Disposizioni in materia di interessi - (art. 11)
L'inserimento di tale norma e' dettata dalla necessita' di rendere
chiare e certe le modalita' di calcolo e i tassi di interessi
praticati dall'Amministrazione regionale nelle procedure di rimborso
e di recupero, uniformando le stesse e rendendo trasparente
l'attivita' amministrativa.
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi - (art. 12)
Per fornire certezza al contribuente circa i termini e le modalita'
con le quali vengono effettuati gli accertamenti e a garanzia del
principio che tutela l'integrita' patrimoniale sancito nell'art. 8
dello Statuto del contribuente si prevede il termine decadenziale
per l'accertamento tributario.
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso - (art.
13)
La Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 120 del 10/4/2003 e'
intervenuta fornendo una importante interpretazione alle vigenti
disposizioni che regolano la tassa automobilistica regionale.
Al principio espresso dalla Corte Costituzionale intende
conformarsi la Regione Emilia-Romagna, in merito alle fattispecie
indicate dalla Corte Costituzionale nella propria ordinanza.
Pertanto, oltre al caso dell'annotazione della radiazione per
demolizione, anche i casi indicati nel comma 36 del DL 953/82,
relativi all'annotazione della perdita di possesso per forza
maggiore o per fatto di terzo o l'indisponibilita' conseguente a
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica
Amministrazione, debbono essere letti alla luce del principio
costituzionale sopra espresso riconoscendo come priva di fondamento
la pretesa impositiva nei confronti di soggetti non piu' proprietari
del veicolo alla data ultima per il pagamento della relativa tassa
automobilistica. Naturalmente, dovendo, da un lato, garantire
chiarezza al contribuente per i rapporti ancora in corso di
definizione e, dall'altro, dare certezza all'azione amministrativa
in merito ai rapporti gia' definiti, per i quali l'Amministrazione
ha gia' iniziato un'azione di recupero, si ritiene che tale assunto
interpretativo possa trovare uniforme applicazione solo a decorrere
dall'anno 2000 per i procedimenti ancora in corso, tenuto conto,
inoltre, che l'azione amministrativa in tale materia si prescrive
con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento.
Disposizioni a favore dei disabili - (art. 14)
Tutte le persone disabili gravi cosi' come definite dall'art. 3,
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, vengono tutelate per
garantire uniformita' di trattamento fiscale in applicazione
dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come estesa dal
comma 7 dell'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. In tal
modo non si discrimina tra le varie patologie di handicap e si
tutela, fra l'altro, il diritto alla riservatezza prescritto in
materia sanitaria.
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta -
(art. 15)
L'art. 17 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito alle
Regioni, dall'1 gennaio 1999, le competenze in materia di tasse
automobilistiche, come regolamentato con DM 25 novembre 1998, n.
418.
Al fine di consentire alle Regioni il necessario adeguamento
organizzativo, il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle
Finanze con circolari n 66/E del 19 marzo 1999, n. 1/E del 5
gennaio 2000 e n. 151/E del 3 agosto 2000 ha convenuto di proseguire
a svolgere le attivita' connesse alla gestione dei regimi speciali
fino alla firma del protocollo d'intesa di cui all'art. 5 del DM
418/98, salva diversa comunicazione da parte delle Regioni che
intendessero provvedere in proprio a detti adempimenti.
Con atto del Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse
finanziarie n. 9723 del 26 settembre 2002, e' stato determinato di
provvedere in proprio a tale gestione convenendo che, secondo quanto
previsto dalla Convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia
(ACI) in data 9 gennaio 2002, le connesse attivita' vengano
espletate dall'ACI a far data dall'1 ottobre 2002.
Poiche' e' particolarmente sentita l'esigenza di definire con
certezza, nei rapporti con le concessionarie e i rivenditori
autorizzati alla messa in esenzione dei veicoli presi in carico, che
e' proprio la Regione Emilia-Romagna l'Ente autorizzato ad
introitare i proventi, si ritiene opportuno ribadire sia tale
competenza, peraltro gia' prevista dalla Legge 449/97 sopra citata,
nonche' definire l'ammontare del diritto fisso da corrispondere.
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del
DLgs 472/97 - (art. 16)
Si ritiene opportuno, al fine di eliminare un contenzioso esiguo
nelle dimensioni e sicuramente di difficile gestione nel rapporto
con il contribuente che, in perfetta buona fede, nell'effettuare il
versamento di tributo e sanzione per tardivita' della tassa
automobilistica regionale ha provveduto a calcolare e versare in
maniera errata gli interessi legali maturati giornalmente,
abbandonare la richiesta relativamente a tali crediti la cui soglia
non superi Euro 10,33.
Infatti, poiche', ai sensi dell'art. 13 del DLgs 18 dicembre 1997,
n. 472, il ravvedimento non si e' perfezionato, il contribuente, che
pure si e' spontaneamente attivato con pagamento di tributo e
sanzione ridotta al 3,75%, al 5% o al 6%, si vedrebbe notificare un
atto per il recupero di una sanzione fissa pari al 30% dell'importo
del tributo tardivamente versato (art. 13, DLgs 18 dicembre 1997, n.
471).
L'opportunita' di tale scelta e' ancor piu' sentita qualora si
consideri il fatto che, in fase di recupero del tributo, si
applicano non piu' gli interessi legali con maturazione giorno per
giorno ma quelli previsti dalla Legge 26 gennaio 1961, n. 29, con
maturazione a semestre compiuto.
Archivio regionale - (art. 17)
Il Protocollo d'intesa tra le Regioni, le Province Autonome di
Trento e Bolzano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
siglato il 15 aprile 2003, definisce le modalita' di costituzione,
gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e
dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il contenuto
dei flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati
nonche' l'interconnessione tra gli archivi stessi.
Alla Giunta regionale spetta quindi, se necessario, emanare le
disposizioni per la realizzazione del Protocollo.
Estinzione del contenzioso - (art. 18)
Con tale articolo si ripropongono le norme di cui alle precedenti
Leggi regionali 14 aprile 1995, n. 43, 13 dicembre 1993, n. 43, 13
agosto 1999, n. 24 e infine 11 dicembre 2000, n. 37, estendendo al
31 dicembre 2002 l'efficacia dell'estinzione dei crediti che, per
motivi di economicita' dell'azione amministrativa, risulta opportuno
abbandonare.
E', infine, utile ricordare che l'articolo in esame recepisce quanto
gia' disposto in materia con decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1999, n. 129.
Recupero spese di notifica - (art. 19)
Al fine di poter recuperare nei confronti del destinatario dell'atto
le spese relative a procedure di recupero di tributi regionali e
relative sanzioni si propone l'approvazione del presente articolo.
Si rimanda all'art. 4, comma 4, della Legge 12/7/1991, n. 202, con
la quale l'amministrazione finanziaria ha stabilito che «..... le
spese postali in applicazione della Legge 20 novembre 1982, n. 890,
recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e
quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del
Codice di Procedura Civile, sono ripetibili anche nei confronti dei
destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite
ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati
con accertamento».

Testo:

                               INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Oggetto e ambito di applicazione
TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2 -
Autorita' competente
Art. 3 -
Autotutela
Art. 4 -
Interpello
Art. 5 -
Pagamento rateale
Art. 6 -
Compensazione
Art. 7 -
Riscossione coattiva
TITOLO III - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI
NORME PRECEDENTI
Art. 8 -
Tasse di concessione regionale
Art. 9 -
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 10 -
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
Art. 11 -
Disposizioni in materia di interessi
Art. 12 -
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi
TITOLO IV - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13 -
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
Art. 14 -
Disposizioni a favore dei disabili
Art. 15 -
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
Art. 16 -
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del
DLgs 472/97
Art. 17 -
Archivio regionale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 -
Estinzione del contenzioso
Art. 19 -
Recupero spese di notifica
Art. 20 -
Entrata in vigore
Art. 21 -
Norma transitoria
Art. 22 -
Norma finale
Art. 23 -
Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in
materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella Legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), che costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale
di attuazione dei tributi regionali.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2
Autorita' competente
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei
tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal
Dirigente della Struttura competente in materia di tributi regionali
o da un suo delegato.
2. Lo stesso Dirigente della Struttura competente in materia di
tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di
tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul
diniego o la revoca di agevolazioni.
Art. 3
Autotutela
1. Il Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato puo', d'ufficio o su istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita',
provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali
che siano illegittimi o infondati e puo' altresi' sospenderne gli
effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia
all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte sono, in
particolare quelle di seguito elencate:
a)
errore di persona;
b)
errore logico o di calcolo;
c)
errore sul presupposto dell'imposta;
d)
doppia imposizione;
e)
mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f)
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini di decadenza;
g)
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o
regimi agevolativi, precedentemente negati;
h)
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'Amministrazione.
Art. 4
Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni
tributarie la cui applicazione e' di competenza regionale, il
contribuente puo' presentare istanza di interpello
all'Amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni
a casi concreti e personali.
2. Il Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal
ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine
di cui al comma precedente si intende che l'Amministrazione concordi
con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto
sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato
in difformita' della risposta, o, nel caso di cui al terzo comma,
dell'interpretazione del contribuente, e' nullo.
Art. 5
Pagamento rateale
1. Il contribuente puo' richiedere la rateizzazione del pagamento
delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e
relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella
misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al
tasso mensile equivalente, puo' essere disposto fino al massimo di
trenta rate mensili.
3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere
dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica
soluzione.
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per
il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al
pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata
in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione
della rateizzazione e' subordinata alla presentazione di idonea
garanzia fideiussoria.
Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali puo' essere, previa istanza
del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello
stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta
successivo viene imputato a compensazione prima del debito
d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi
se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al
contribuente, puo' essere disposta, anche d'ufficio, la
compensazione tra piu' anni d'imposta, previa comunicazione con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie
osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il Dirigente della Struttura
competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide
entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento
definitivo.
Art. 7
Riscossione coattiva
1. E' sostituito l'art. 6 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge
regionale sui tributi propri della Regione), con il seguente:
«Art. 6
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative
sanzioni e accessori e' effettuata mediante iscrizione a ruolo
applicando le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo
II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le
disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte
a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutivita' dei ruoli spetta al Dirigente della
Struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 12 febbraio 1993, n. 39
(Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi
prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa
del Dirigente della Struttura competente in materia di tributi
regionali e' sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e
della fonte del provvedimento».
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima dell'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«01. E' tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o
il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla
responsabilita' in solido previste nel DLgs 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).»;
b)
il secondo comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla
Struttura regionale competente in materia di tributi per i
provvedimenti di propria competenza, di cui agli artt. 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
c)
sono abrogati gli articoli 4, 7, comma terzo, 8, 9 e 10.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe delle tasse
sulle concessioni regionali
1. Al fine dell'adeguamento all'Euro delle tariffe delle tasse sulle
concessioni regionali le voci di cui all'Allegato A parte integrante
del DLgs 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge
16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14
giugno 1990, n. 158) si applicano secondo la Tabella 1 allegata alla
presente legge.
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'Euro l'importo della tassa di
abilitazione professionale di cui all'art. 190 del Regio Decreto 31
agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) e' di Euro 46,48.
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la
Regione applica gli interessi previsti dalla Legge 26 gennaio 1961,
n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o
ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30
dell'art. 3 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo
puo' essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori
regionali della Struttura competente in materia di tributi
regionali»;
b)
dopo l'articolo 7 della L.R. n. 31 del 1996, e' aggiunto il seguente
articolo 7 bis:
«Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7,
l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
nel quale e' stata commessa la violazione.».
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa
in tema di perdita di possesso
1. Non e' dovuta, ai sensi dell'art. 5, commi trentaduesimo e
trentaseiesimo, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure
in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28
febbraio 1983, n. 53, la tassa automobilistica regionale quando
l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) della
perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per
il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti
pendenti all'entrata in vigore della presente legge. E' comunque
esclusa la ripetizione di quanto gia' versato.
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della Legge 27 dicembre
1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
come estesa dal comma 7 dell'art. 30 della Legge 23 dicembre 2000 n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), rientra nella
situazione di grave difficolta' di deambulazione ogni caso di
disabilita' grave, come definita dall'art. 3, comma 3 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto
necessariamente incidente sulla possibilita' di spostamento mediante
l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta
norma si applica anche, ai sensi della Legge n. 449 del 1997, alla
persona, cui il disabile grave e' fiscalmente a carico, che risulti
dal PRA proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti
dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
fisso, individuato ai sensi del decreto Ministro delle Finanze del
18 novembre 1998 (Regolamento recante modalita' e termini di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18
della Legge 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso
per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'art. 5 del DL n. 953 del 1982
(Misure in materia tributaria), convertito con Legge n. 53 del 1983,
concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai
veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, e' corrisposto alla
Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 e' pari all'importo di Euro
1,55.
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento
ai sensi dell'art. 13, DLgs 472/97
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche
dell'esiguita' delle pretese tributarie in rapporto ai costi
amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il
Dirigente della Struttura competente in materia di tributi regionali
e' autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso
in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti
ai sensi dell'art. 13 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente
versato gli interessi, purche' tale importo non superi Euro 10,33.
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale e' autorizzata, ove si rendesse necessario,
a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del
Protocollo d'Intesa previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del DM 25
novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per
le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo
degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse
automobilistiche.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni
specie, complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o
interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato,
fino al 31 dicembre 2002, in Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo
tributo.
Art. 19
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica
degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di
sanzione previsti agli artt. 16 e 17 del DLgs n. 472 del 1997
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662), e le spese di notifica
sostenute dall'Amministrazione per il recupero delle proprie
entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione
l'Amministrazione e' tenuta su richiesta.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima
dell'entrata in vigore della presente legge non possono piu'
essere oggetto di riesame.
Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni piu' favorevoli al
contribuente.
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in
materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle
leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e
comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della
tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la
medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati il Capo II del Titolo III ed i Titoli IV, VI e VII
della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi
propri della Regione).
2. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n.
31, (Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti
solidi).
3. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 2 e l'art. 8 della L.R. 13
agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in materia di tributi
regionali e disposizioni tributarie diverse).
TABELLA 1
N. ordine Concessione Tassa di Tassa Termini di
rilascio annuale Euro pa
gamento
15 Licenza di Euro Non prevista All'
atto del
appostamento 55,78 rilascio della
fisso di licenza
caccia
16
Concessione
di Per il primo
costituzione anno all'atto
di aziende 0,75 per del rilascio e
faunistico 0,75 per ettaro o successivamente
venatoria ettaro o frazione entro il 31
- Azienda in frazione gennaio
territori dell'anno cui
montani o si riferisce
classificati
tali ex lege
991/52 6,23 per
- Aziende in 6,23 per ettaro o
altri ettaro o frazione
territori frazione
Concessione 278,37
di 278,37
costituzione
di centro
privato di
produzione
selvaggina
17
Abilitazione All'atto del
all'esercizio rilascio della
venatorio: licenza e
- con fucile 37,70 successivamente
ad un colpo 37,70 per ogni
con falchi ed rinnov
o annuale
archi non prima della
- con fucile scadenza della
a due colpi 52,68 licenza. La
- con fucile 52,68 tassa è dovuta
a più di due solo se si
colpi 66,62 esercita
66,62 l'attività
durante l'anno
18 Licenza per
la pesca
nelle acque
interne:
- tipo A All'atto del
- tipo B rilascio della
43,64 licenza e
43,64 22,72 successivamente
22,72 per ogni
rinnovo annuale
entro la
scadenza della
licenza. La
27 Abilitazione tassa è dovuta
alla ricerca solo se si
ed alla 92,96 esercita
raccolta dei 92,96 l'attività
tartufi durante l'anno
All'atto del
rilascio della
licenza e
successivamente
per ogni
rinnovo annuale
entro la
scadenza della
licenza. La
tassa è dovuta
solo se si
esercita
l'attività
durante l'anno
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