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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5421
Presentato in data: 12/03/2004
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Associazione 'Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)' (12 03 04).

Presentatori:

Bartolini Silvia Democratici di Sinistra
Ballarini Giovanni Democratici di Sinistra
Rivi Gian Luca Democratici di Sinistra
Delrio Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Sabbi Bruno Carlo Gruppo Misto Indipendenti di Sinistra
Guerra Daniela Verdi
Babini Luisa Riformista PRI - SDI
Giacomino Rocco Gerardo Partito dei Comunisti Italiani
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista

Testo:

                               Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita
nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di
citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con
gli obiettivi della L.R. 40/99, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio
fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale Citta'
amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA) .
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita'
indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione
delle politiche e degli interventi di settore, con particolare
riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e
culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla
mobilita' e sviluppo sostenibile, alla scuola.
L'Associazione persegue le finalita' di:
a)
diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in
eta' evolutiva;
b)
promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta' e
del territorio extraurbano;
c)
incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita
civile;
d)
promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto
di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le
diverse realta' locali.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a)
che l'associazione non persegua fini di lucro;
b)
che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
c)
che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti
loali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati le cui
finalita' siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3
dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di associato.
Art. 3
Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa
annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative nei settori di cui all'art. 1, comma 2, concede a CAMINA,
stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi per la
realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la Giunta
individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura
finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attivita'
programmate con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione, i programmi delle
iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani
finanziari. CAMINA presenta altresi' una relazione annuale che
attesti la realizzazione delle attivita' e delle iniziative
programmate. La relazione e' trasmessa alla competente commissione
consiliare.
Art. 4
Coordinamento delle attivita'
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'art. 1, e per analizzare
le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei
bambini e dei ragazzi, e' istituito, presso la Presidenza della
Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato
dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale
associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte
con le disponibilita' del capitolo ordinario nella specifica unita'
previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed
istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione)
relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello
stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2,
la Regione fa fronte con le disponibilita' dei capitoli ordinari
delle specifiche unita' previsionali di base relative alla parte
spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
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