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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5421
Presentato in data: 12/03/2004
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Associazione 'Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)' (12 03 04).

Presentatori:

Bartolini Silvia Democratici di Sinistra
Ballarini Giovanni Democratici di Sinistra
Rivi Gian Luca Democratici di Sinistra
Delrio Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Sabbi Bruno Carlo Gruppo Misto Indipendenti di Sinistra
Guerra Daniela Verdi
Babini Luisa Riformista PRI - SDI
Giacomino Rocco Gerardo Partito dei Comunisti Italiani
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista

Relazione:

Le politiche relative all'infanzia e all'adolescenza sono da tempo
oggetto di particolare attenzione da parte della Regione
Emilia-Romagna e degli Enti locali del suo territorio. In tal senso
si e' inteso ralizzare strategie atte ad assicurare citta' a
misura di bambini e bambine nonche' di ragazzi e ragazze.
Questa particolare attenzione si e' sostanziata, anzitutto, nella
realizzazione di un programma operativo di costituzione del Centro
regionale Citta' amiche infanzia e adolescenza . Gia' nel 1998,
infatti, una indagine condotta dall'ANCI regionale, presso le
Amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna, mise in evidenza la
necessita' di costruire un progetto di intervento centrato sul
coordinamento e sullo scambio delle esperienze innovative in atto.
Si addiviene quindi nel 1999, ad iniziativa dell'ANCI, dei Comuni di
Castel San Pietro Terme e Ferrara nonche' del Centro Studi Le mille
citta' , alla costituzione del Centro Camina - Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza , inteso come progetto sperimentale
all'interno dell'Associazione Centro studi e formazione per gli
Enti locali Le Mille Citta' , allo scopo di collaborare con Regioni,
Province e Amministrazioni comunali nel promuovere politiche attente
alla sostenibilita' urbana, ai bisogni educativi e ai diritti di
cittadinanza di bambini e ragazzi.
Il Centro Camina si e' proposto, come compiti prioritari, di
predisporre occasioni permanenti di confronto e di formazione sulle
tematiche relative alla qualita' della vita dei bambini e degli
adolescenti nelle nostre citta' allo scopo di promuovere la crescita
di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. In tal senso il
Centro si e' posto come riferimento, in particolare, per lo sviluppo
di un'azione di promozione culturale, di comunicazione, di
socializzazione delle conoscenze nonche' per promuovere
l'acquisizione di una competenza diffusa per quanto attiene
l'elaborazione, l'attuazione, la verifica, la valutazione e il
monitoraggio dei progetti in una logica di sistema e di radicamento
territoriale delle iniziative.
Le linee di azione del Centro, in tal senso, si sono articolate
nella costituzione di una banca progetti, nella realizzazione di
interventi mirati di ambito territoriale, nella iniziativa di stage,
laboratori, seminari e corsi di formazione mirati ad offrire
strumenti formativi adeguati a rispondere positivamente ai bisogni
dei bambini e degli adolescenti. In particolare la banca progetti
raccoglie la documentazione di esperienze significative valorizzando
il lavoro delle Amministrazioni e mettendo i risultati a
disposizione di tutti i Comuni interessati. Sono stati, altresi',
intrapresi percorsi di riflessione sulla innovazione nelle politiche
dell'infanzia, attraverso, in particolare, gruppi di lavoro,
seminari, pubblicazioni.
L'attivita' del Centro Camina, per un triennio, si e' sviluppata, in
un ambito prevalentemente regionale. Successivamente si e' percepita
la necessita' di costituire una Associazione nazionale italiana a
cui hanno dato il proprio impegno di aderire soggetti pubblici e
privati che condividono le finalita' di Camina e perseguono
l'obiettivo di affermare e promuovere coerenti e innovative
politiche per e con l'infanzia e l'adolescenza, sostenendo il
miglioramento della qualita' ambientale delle citta', anche
attraverso il coinvolgimento dei cittadini in esperienze di
urbanistica partecipata.
L'Associazione dara' sostegno alla realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi ed aree, edifici e
quartieri che si ispirino ai bisogni di coloro che li andranno ad
abitare, con attenzione particolare nei confronti di bambini e
adolescenti. Promuovera' occasioni di incontro e confronto tra
operatori e amministratori pubblici, opportunita' di approfondimento
e di scambio. Verra' implementata la banca progetti del
corrispondente sito Internet che gia' raccoglie progetti in corso di
realizzazione; in particolare ne verra' sviluppato l'approccio
interattivo con possibilita' di forum e formazione a distanza.
Il presente progetto di legge nasce dalla ritenuta opportunita' del
concorso della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Camina per
conseguire il miglioramento della qualita' della vita nei contesti
urbani ed extaurbani anche attraverso la promozione di citta'
sostenibili per i bambini e i ragazzi nella piu' ampia prospettiva
di attivita', di rilievo regionale, inerenti allo sviluppo sociale e
culturale.

Testo:

                               Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita
nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di
citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con
gli obiettivi della L.R. 40/99, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio
fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale Citta'
amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA) .
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita'
indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione
delle politiche e degli interventi di settore, con particolare
riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e
culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla
mobilita' e sviluppo sostenibile, alla scuola.
L'Associazione persegue le finalita' di:
a)
diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in
eta' evolutiva;
b)
promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta' e
del territorio extraurbano;
c)
incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita
civile;
d)
promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto
di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le
diverse realta' locali.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a)
che l'associazione non persegua fini di lucro;
b)
che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
c)
che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti
loali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati le cui
finalita' siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3
dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di associato.
Art. 3
Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa
annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative nei settori di cui all'art. 1, comma 2, concede a CAMINA,
stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi per la
realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la Giunta
individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura
finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attivita'
programmate con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione, i programmi delle
iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani
finanziari. CAMINA presenta altresi' una relazione annuale che
attesti la realizzazione delle attivita' e delle iniziative
programmate. La relazione e' trasmessa alla competente commissione
consiliare.
Art. 4
Coordinamento delle attivita'
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'art. 1, e per analizzare
le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei
bambini e dei ragazzi, e' istituito, presso la Presidenza della
Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato
dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale
associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte
con le disponibilita' del capitolo ordinario nella specifica unita'
previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed
istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione)
relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello
stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2,
la Regione fa fronte con le disponibilita' dei capitoli ordinari
delle specifiche unita' previsionali di base relative alla parte
spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
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