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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5672
Presentato in data: 12/05/2004
Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina (delibera di Giunta n. 904 del 10 05 04).
Oggetto:
Testo presentato:
5672 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina (delibera di Giunta n. 904 del 10 05 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Autorizzazione
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, quale socio fondatore, alla
Fondazione Italia-Cina.
2. La Fondazione Italia-Cina in base al proprio statuto è apolitica
e non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con
l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina nel rispetto
dei rapporti internazionali esistenti promuove e favorisce rapporti
economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie,
scientifiche ed artistiche e gli altri interventi stabiliti dallo
statuto.
Art. 2
Esercizio dei diritti
1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Italia-Cina è condizionata al riconoscimento della personalità
giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui al
precedente art.1, comma 2. Nel caso di modifica o di inattuazione
delle previsioni statutarie che comportino la necessità di una
ulteriore valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta
al Consiglio Regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso
dalla Fondazione.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio-fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione alla Fondazione.
Art. 3
Rappresentanza della Regione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti negli
organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della
Fondazione medesima.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione
della Fondazione con il contributo di 5.000 Euro così come previsto
dall'art. 8 dello statuto della medesima Fondazione.
2. La Regione, in qualità di socio fondatore, si impegna a
partecipare al fondo di gestione con un contributo triennale del
valore di 30.000 Euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 8 dello statuto della Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, dell'art. 4
della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione
dei fondi accantonati nell'ambito della UPB 1.7.2.2.29100 Fondi
speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione a
valere sul Capitolo 86350 Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione. Spese correnti , voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato
alla Legge del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con
l'istituzione di un apposito capitolo ed unità previsionale di base,
nella parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, dell'art. 4
della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di
un apposito capitolo ed unità previsionale di base, nella parte
spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria
disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40.
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