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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5757
Presentato in data: 14/06/2004
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e del bilancio pluriennale 2004 - 2006. Primo provvedimento di variazione (delibera di Giunta n. 1136 del 14 06 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Sviluppo del Sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n.
30 (Costituzione del Sistema informativo regionale), nell'ambito
della UPB 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale,
è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro
9.500.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03910.
Art. 2
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito della U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia
e pedologia, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad
Euro 290.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03850.
Art. 3
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di
bonifica delega di funzioni amministrative), nell'ambito della UPB
1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui
seguenti capitoli sono disposte le sottoindicate autorizzazioni di
spesa:
a)
Cap. 16332 Spese per opere ed interventi di bonifica e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2004: Euro 135.000,00
b)
Cap. 16400 Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n.
364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett.
e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2004: + Euro 1.000.000,00.
Art. 4
Partecipazione alla Società consortile
a responsabilità limitata ASTER
1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società
consortile a responsabilità limitata ASTER, a norma di quanto
disposto dall'articolo 11 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7
(Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) è disposta,
per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a
valere sul Capitolo 23105 afferente alla UPB 1.3.2.3.8220 -
Partecipazioni regionali in società per lo sviluppo economico e
produttivo.
Art. 5
Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a
dare copertura alla parte a proprio carico della quota una tantum,
con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo
contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale
ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre
2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689
afferente alla UPB 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale
ferroviario.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri,
modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore
delle imprese ferroviarie.
Art. 6
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della L.R. 14 gennaio
1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione
interna - ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, un'ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
UPB 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2004: + Euro 250.000,00.
Art. 7
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla UPB
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualità della mobilità urbana:
a)
Cap. 43270 Contributi agli Enti locali per investimenti di
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.
Art. 8
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato
capitolo afferente alla UPB 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali:
a)
Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.
Art. 9
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, è disposta l'ulteriore
autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00, per l'esercizio
finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla UPB
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 10
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della UPB
1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi
per l'infanzia:
Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.
Art. 11
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e
relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica), è disposta, per l'esercizio 2004,
un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.000.000,00 a
valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della UPB 1.6.2.3.23500 -
Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 12
Contributi agli Enti locali per il potenziamento
dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il
potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari, a norma dell'articolo 20 della L.R. 26 luglio 2003, n.
15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio
pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è
disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa
di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente alla UPB 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 13
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla
Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2004,
un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 374.300,00 a valere sul
Capitolo 70602, nell'ambito della UPB 1.6.5.2.27110 - Contributi ad
Enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 14
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la
realizzazione di progetti, considerati di grande rilevanza culturale
per l'insieme del territorio regionale, volti alla costruzione, al
recupero ed al restauro di immobili di particolare valore storico e
culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità
degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi
monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di
attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi
(L.R. 1 dicembre 1998, n. 40), a tal fine, è disposta per
l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
2.850.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della UPB
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
Art. 15
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed
innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota
per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per
l'esercizio finanziario 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa
di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla
UPB 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
Art. 16
Trasferimento all'esercizio 2004
delle autorizzazioni di spesa relative al 2003
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'art. 36 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 28
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del
Bilancio pluriennale 2004-2006), sono autorizzate le sottoelencate
rettifiche per l'esercizio 2004:
Progr. Capitolo UPB Importo
1) 2703 1.2.3.3.4425 - Euro 737.404,52
2) 2708 1.2.3.3.4420 - Euro 1.314.430,13
3) 3840 1.2.1.3.1510 + Euro 171.740,10
4) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 91.218,33
5) 3852 1.2.3.3.4440 + Euro 28.228,44
6) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 454.039,99
7) 3907 1.2.1.3.1500 + Euro 34.188,88
8) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 434.641,05
9) 3917 1.2.1.3.1510 + Euro 1.753.596,57
10) 3925 1.2.1.3.1520 - Euro 716.268,73
11) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 3.577.027,05
12) 4348 1.2.1.3.1600 + Euro 10.830.739,29
13) 10821 1.3.1.3.6000 - Euro 258.228,45
14) 14435 1.3.1.3.6200 + Euro 4.648,03
15) 16332 1.3.1.3.6300 + Euro 643.715,26
16) 16337 1.3.1.3.6300 + Euro 25.114,84
17) 16400 1.3.1.3.6300 + Euro 435.526,48
18) 18288 1.3.1.3.6400 - Euro 10.870.000,00
19) 20053 1.3.1.3.6470 - Euro 10.479.245,00
20) 21102 1.3.2.3.8220 - Euro 51.645,69
21) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 661.220,57
22) 22800 1.3.2.3.8300 + Euro 887.474,13
23) 22805 1.3.2.3.8300 - Euro 2.210.618,49
24) 22865 1.3.2.3.8300 + Euro 169.662,67
25) 22870 1.3.2.3.8300 - Euro 462.751,21
26) 23031 1.3.2.3.8300 - Euro 3.193.604,87
27) 23105 1.3.2.3.8220 + Euro 5.846,83
28) 23413 1.3.2.3.8350 - Euro 820.323,53
29) 23415 1.3.2.3.8350 - Euro 15.377,01
30) 23417 1.3.2.3.8350 - Euro 1.094.311,31
31) 23419 1.3.2.3.8350 - Euro 37.728,94
32) 25517 1.3.3.3.10010 - Euro 325.959,79
33) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 104.097,31
34) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 7.031.560,69
35) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 85.885,00
36) 27710 1.3.4.3.11600 + Euro 754.951,03
37) 27716 1.3.4.3.11600 + Euro 1.679.340,28
38) 27718 1.3.4.3.11600 - Euro 58.165,59
39) 27722 1.3.4.3.11610 + Euro 2.571.593,02
40) 30640 1.4.1.3.12630 - Euro 687.000,00
41) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 198.000,00
42) 30885 1.4.1.3.12620 - Euro 912.579,34
43) 30890 1.4.1.3.12620 + Euro 639.133,52
44) 30895 1.4.1.3.12620 + Euro 32.924,12
45) 31110 1.4.1.3.12650 - Euro 7.602.168,85
46) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 1.401.871,21
47) 32121 1.4.1.3.12820 - Euro 625.380,25
48) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.065.827,60
49) 35720 1.4.2.3.14000 + Euro 3.031,09
50) 37120 1.4.2.3.14130 + Euro 23.652,00
51) 37150 1.4.2.3.14150 - Euro 376.072,56
52) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 283.660,31
53) 37336 1.4.2.3.14200 - Euro 245.658,99
54) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 21.000,00
55) 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 1.977.763,38
56) 38027 1.4.2.3.14310 + Euro 800.000,00
57) 38090 1.4.2.3.14305 + Euro 2.779,27
58) 38095 1.4.2.3.14305 - Euro 7.000,00
59) 39050 1.4.2.3.14500 + Euro 108.830,60
60) 39051 1.4.2.3.14500 + Euro 86.338,97
61) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 390.691,33
62) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 103.000,00
63) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 542.846,80
64) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 43.443,83
65) 43260 1.4.3.3.16010 + Euro 68.317,19
66) 43270 1.4.3.3.16010 + Euro 569.675,55
67) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 1.412.452,46
68) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 31.446.042,22
69) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 40.000,00
70) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 5.625.446,31
71) 47100 1.4.4.3.17400 - Euro 100.999,92
72) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 722.895,71
73) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 222.000,00
74) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 300.635,21
75) 48050 1.4.4.3.17450 - Euro 199.995,06
76) 48245 1.4.4.3.17530 + Euro 20.799,21
77) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 880.517,61
78) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 550.000,00
79) 57695 1.5.2.3.21020 + Euro 193.575,67
80) 57697 1.5.2.3.21020 + Euro 279.923,39
81) 57699 1.5.2.3.21020 + Euro 421.261,48
82) 57703 1.5.2.3.21020 + Euro 150.000,00
83) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.361.896,85
84) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 632.143,24
85) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 23.240,56
86) 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 265.029,53
87) 70545 1.6.5.3.27500 + Euro 20.456,47
88) 70678 1.6.5.3.27500 + Euro 500.000,00
89) 70716 1.6.5.3.27520 + Euro 649,18
90) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 1.969.983,61
91) 70825 1.6.5.3.27510 + Euro 75.000,00
92) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 235.350,67
93) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 10.618,73
94) 73135 1.6.3.3.24510 - Euro 381.059,60
95) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 622.663,39
96) 78705 1.6.6.3.28500 - Euro 985.507,79
97) 78708 1.6.6.3.28500 - Euro 1.069.410,09
98) 78780 1.6.6.3.28500 - Euro 41.395,69
Art. 17
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 34, comma 1, lettera
a) della L.R. 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006)
con riferimento allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione
delle politiche per la salute, in particolare nel campo
dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli
operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato
sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di
integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle
risorse umane è aumentata, per l'esercizio 2004, di Euro
3.300.000,00 a valere sul Capitolo 51721 afferente alla UPB
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 269.733,06,
costituendo per l'esercizio 2003 economia di spesa, a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al
comma 1 del presente articolo. Il suddetto importo viene reiscritto
con riferimento all'esercizio 2004 come segue:
a)
Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali afferente alla UPB
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 91.212,12
b)
Cap. 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30
dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali afferente all'UPB
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 178.520,94.
Art. 18
Proroga degli organi amministrativi
dei Consorzi di bonifica
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già
prorogata con L.R. 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo Provvedimento di
variazione) è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2004-2006 - Stato di
previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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