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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5759
Presentato in data: 21/06/2004
Norme contro la vivisezione (21 06 04).

Presentatori:

Nervegna Antonio Forza Italia
Guerra Daniela Verdi

Relazione:

La presente proposta di legge regionale ha lo scopo di vietare
l'utilizzo e la cessione di cani e gatti a fini sperimentali nel
territorio di competenza, promuovendo nel contempo la ricerca e
l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale
mediante una programmazione di ricerche specifiche.
Tale proposta rappresenta un adeguamento delle regole sociali alla
continua evoluzione del rapporto tra uomo ed animali, soprattutto da
compagnia, rispondendo alle tensioni protezionistiche che le
pratiche sperimentali creano nella popolazione.
Essa si pone, inoltre, in continuità con i principi espressi dalla
legge regionale 27/00 con la quale questa Regione ha inteso
promuovere e disciplinare la tutela degli animali, e condannare gli
atti di crudeltà contro di essi, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale.
La proposta di legge è quindi un indirizzo chiaro alla riduzione
dell'utilizzo degli animali a fini sperimentali che, favorendo la
ricerca di metodi alternativi, incrementa la conoscenza a beneficio
delle attività scientifiche e mediche nel medio-lungo termine.
Il progetto di legge enuclea il cane ed il gatto dalle specie
elencate dal decreto legislativo 116/92, traendo la sua legittimità
dalla modifica all'articolo 117 della Costituzione effettuato dalla
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che conferisce alle
Regioni potestà legislativa concorrente in materia di tutela della
salute nel cui ambito è collocata la sanità pubblica veterinaria e
quindi la competenza in materia di benessere animale e
sperimentazione animale.
Sono previste sanzioni di entità rapportata ai corrispettivi
economici che verrebbero introitati da questa pratica, con
incremento in caso di recidiva.
La proposta di legge ha carattere di urgenza.

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali
dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e
didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali
innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione
realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte
delle Università degli Studi aventi sede legale nella regione
Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
4. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché
di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta
dai Comitati di cui al comma 3, è istituito il Comitato etico
regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e
modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa
dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel
territorio della regione.
Art. 2
Divieti
1 Nel territorio della regione Emilia-Romagna sono vietati
l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e
gatti a fini di sperimentazione.
2. È altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli
animali, salvo i casi autorizzati nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 2.
Art. 3
Sanzioni
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto,
qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di
15.000 Euro, maggiorata a 45.000 Euro in caso di recidiva. È in ogni
caso disposta la confisca degli animali.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,
comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende
Unità sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione
delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV),
nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o
associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,
comma 2 sono esercitate dalla Regione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2
inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per
tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte
dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte
spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi
nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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