Oggetto n. 5903
Presentato in data:
03/08/2004
Proposta al Consiglio reg. le di approv. del
progetto di legge d'iniziativa della Giunta
regionale concernente 'Disciplina della formazione
e della gestione del sistema reg.le delle aree
naturali protette e dei siti della rete Natura
2000' (delibera di Giunta n. 1545 del 30 07 04).
Oggetto:
5903 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante:
Proposta al Consiglio reg. le di approv. del
progetto di legge d'iniziativa della Giunta
regionale concernente 'Disciplina della formazione
e della gestione del sistema reg.le delle aree
naturali protette e dei siti della rete Natura
2000' (delibera di Giunta n. 1545 del 30 07 04).
Testo:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Definizioni
Art. 3 -
Funzione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della
Rete Natura 2000
Art. 4 -
Classificazione delle aree potette
Art. 5 -
Obiettivi gestionali delle aree protette
Art. 6 -
Classificazione dei siti della Rete Natura 2000
Art. 7 -
Aree di collegamento ecologico
Art. 8 -
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
Art. 9 -
Monitoraggio
Art. 10 -
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle aree protette
e dei siti della Rete Natura 2000
Art. 11 -
Tutela della biodiversità
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12 -
Programma regionale
Art. 13 -
Funzioni regionali
Art. 14 -
Funzioni delle Province
Art. 15 -
Funzioni degli Enti di gestione dei Parchi
Art. 16 -
Funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane
TITOLO III - COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E
DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I - Parchi regionali
Sezione I - Istituzione e gestione
Art. 17 -
Istituzione
Art. 18 -
Ente di gestione
Sezione II - Consorzio di gestione
Art. 19 -
Organi del consorzio
Art. 20 -
Attività consuliva
Art. 21 -
Comitato tecnico-scientifico
Art. 22 -
Personale del Consorzio
Art. 23 -
Direttore
Sezione III - Strumenti di gestione
Art. 24 -
Piano territoriale del Parco
Art. 25 -
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di
carattere generale
Art. 26 -
Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco
Art. 27 -
Progetto di intervento particolareggiato
Art. 28 -
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del
Parco
Art. 29 -
Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po
Art. 30 -
Misure di salvaguardia
Art. 31 -
Efficacia del Piano territoriale del Parco
Art. 32 -
Regolamento
Art. 33 -
Norme speciali per il sostegno alle attività agricole
eco-compatibili
Art. 34 -
Programa triennale di gestione e di valorizzazione del Parco
Art. 35 -
Tutela della fauna selvatica
Art. 36 -
Gestione della fauna selvatica
Art. 37 -
Controllo della fauna selvatica
Art. 38 -
Gestione venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali
Sezione IV - Strumenti di controllo
Art. 39 -
Parere di conformità
Art. 40 -
Nulla-osta
CAPO II - Parchi naturali interregionali
Art. 41 -
Istituzione e gestione
CAPO III - Riserve naturali regionali
Art. 42 -
Istituzione
Art. 43 -
Misure di salvaguardia
Art. 44 -
Gestione
Art. 45 -
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
Art. 46 -
Regolamento della Riserva
Art. 47 -
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva
Art. 48 -
Parere di conformità
Art. 49 -
Nulla-osta
CAPO IV - Paesaggi naturali e seminaturali protetti
Art. 50 -
Istituzione
Art. 51 -
Gestione e pianificazione
Art. 52 -
Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio
naturale e seminaturale protetto
CAPO V - Aree di riequilibrio ecologico
Art. 53 -
Istituzione
Art. 54 -
Gestione e pianificazione
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA
RETE NATURA 2000
Art. 55 -
Sorveglianza territoriale
Art. 56 -
Poteri sostitutivi
Art. 57 -
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
Art. 58 -
Indennizzi e contributi
Art. 59 -
Sanzioni in materia di aree protette
Art. 60 -
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
Art. 61 -
Sanzioni in materia di polizia forestale
Art. 62 -
Disposizioni finanziarie
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63 -
Primo programma regionale per le aree protette e i siti della Rete
Natura 2000
Art. 64 -
Disposizioni transitorie
Art. 65 -
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
Art. 66 -
Riserve naturali dello Stato
Art. 67 -
Modificazioni all'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999
Art. 68 -
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
Art. 69 -
Copertura finanziaria
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e
in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo
dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la
tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi
per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione
sulla Biodiversità di Rio de Janeiro ratificata dallo Stato italiano
ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n.124, e dei Programmi
Comunitari di azione in materia ambientale, nonché del rispetto
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete
Natura 2000 con le seguenti finalità:
a)
conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento
degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e
seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica,
specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori
ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici,
economico e sociali;
b)
promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni
naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità
di crescita civile e culturale della collettività;
c)
tutelare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle
popolazioni locali ed i prodotti tipici delle aree protette
favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate
alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro
territorio;
d)
integrare il sistema delle aree naturali protette e dei siti della
Rete Natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della
qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo
sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
e)
contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema
nazionale delle aree naturali protette, della rete ecologica
regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e
progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale
per le aree protette appartenenti ai sistemi territoriali
dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a)
per sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della
Rete Natura 2000 (di seguito denominato sistema regionale ), i
territori che richiedono una pianificazione ed una gestione
ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per
potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione
degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la
ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b)
per aree naturali protette , nella presente legge aree protette ,
i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge
n. 394 del 1991 e dalla presente legge;
c)
per siti della Rete Natura 2000 , i territori sottoposti alla
disciplina dettata dalla Direttiva 92/43/CEE, dalla Direttiva
79/409/CEE e dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche) e dal Titolo I della L.R. del 14 aprile 2004, n. 7
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali);
d)
per biodiversità , la varietà della vita in tutte le sue forme,
livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle
specie e la variabilità genetica;
e)
per aree di collegamento ecologico i territori e gli elementi
fisici-naturali a struttura continua, esterni alle aree protette ed
ai siti della Rete Natura 2000, individuati in funzione della
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed
animali;
f)
per rete ecologica regionale l'insieme delle unità ecosistemiche
di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema
regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento
ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle
dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della
vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.
Art. 3
Funzione del sistema regionale delle aree protette
e dei siti della Rete Natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente
caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed
ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria
la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio
naturale regionale e a connettere tra loro le aree protette ed i
siti della Rete Natura 2000 affinché perseguano le rispettive
finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento
territoriale per:
a)
integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di
livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla
gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;
b)
sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale
riguardante le aree protette regionali ed i siti della Rete Natura
2000, garantendo nel contempo il raccordo con le aree protette
interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie
funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale
regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica
regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed
europea.
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali
provinciali alla cui organizzazione e gestione provvedono le
Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma
regionale di cui all'articolo 12.
Art. 4
Classificazione delle aree protette
1. Le aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono
alle seguenti tipologie:
a)
Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori
naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di
particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono
organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di
conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti
naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo
delle attività umane ed economiche compatibili;
b)
Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali
caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e
paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro
localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione
con aree protette appartenenti a regioni contermini;
c)
Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione,
istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della
conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici,
ecologici, scientifici e culturali;
d)
Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con
presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche
rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi
naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat
in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque
predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della
natura e della biodiversità;
e)
Aree di Riequilibrio Ecologico, costitute da aree naturali od in
corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in
ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche
che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie
vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la
conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2.
Ogni area protetta è riconosciuta attraverso una specifica
denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
Art. 5
Obiettivi gestionali delle aree protette
1. Le aree protette concorrono al perseguimento delle finalità
generali della presente legge, nonché alla costituzione ed alla
gestione del sistema regionale, assumendo insieme alla particolare
classificazione tipologica anche specifici e distinti obiettivi
gestionali definiti, di norma, secondo i seguenti principali
raggruppamenti:
a)
conservazione delle specie autoctone e degli habitat naturali e
seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati,
mantenimento della diversità biologica, preservazione delle
caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle
specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
b)
ricerca scientifica in campo naturalistico multi e
interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale,
formazione;
c)
promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni
residenti;
d)
recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e
degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e)
utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il
mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della
pesca tipiche e di qualità;
f)
valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
3. L'atto istitutivo delle aree protette definisce anche gli
obiettivi gestionali specifici modulandoli in aderenza ai caratteri
propri di ogni area e del relativo contesto territoriale, tenendo
altresì conto degli obiettivi gestionali previsti all'atto del suo
inserimento nel Programma regionale di cui all'art. 12. Gli
obiettivi gestionali specifici dei Parchi possono essere
ulteriormente dettagliati attraverso il relativo statuto.
Art. 6
Classificazione dei siti della Rete Natura 2000
1. La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
Uccelli e dai Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti
della Rete Natura 2000 sono quelli previsti dal Titolo I della L.R.
n. 7 del 2004.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l'importanza delle aree di collegamento
ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La
Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per
l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Provincie provvedono all'individuazione delle aree di
collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della
pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri
stabiliti dalle direttive regionali. Le aree di collegamento
ecologico che riguardano il territorio di più provincie contermini
sono individuate d'intesa tra le provincie territorialmente
interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle aree di collegamento ecologico
sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione
territoriale ed urbanistica delle Provincie e dei Comuni, nonché dai
piani faunistici provinciali. Le aree di collegamento ecologico che
riguardano il territorio di più provincie contermini sono
disciplinate, in base a forme tra loro coordinate.
Art. 8
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di
quelle previste al Titolo I della L.R. n. 7 del 2004, nonché della
L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della
flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco), è istituito il Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere
previsto dall'art. 13 comma 2 e la formulazione di proposte per
iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la
promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca
e sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è
nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed è così
composto:
a)
l'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b)
dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie,
forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in
pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle
istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle
associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali
agricole, delle organizzazioni sindacali e degli altri settori
produttivi;
c)
quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici
regionali o di istituti ed aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito
regolamento interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge
relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono
dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario
supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte
nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.
5. La Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra
l'attività dei Comitati consultivi regionali di cui al presente
articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui
all'art. 21 e delle altre aree protette.
Art. 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si
provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida
dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui
all'art. 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla
Regione e alla Provincia territorialmente competente tutte le
informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema
regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono
contenuti nel Programma regionale di cui all'art. 12.
Art. 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale
delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, esercita le funzioni d'indirizzo e coordinamento nei
confronti degli Enti di gestione delle aree protette mediante
l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le
modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di
pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'art.12 la Regione
individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste
priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei
territori delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000,
nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati.
3. Attraverso i Programmi triennali delle aree protette di cui agli
artt. 34, 47, 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del
Programma regionale, gli Enti di gestione individuano forme e
modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le
relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese
operanti all'interno delle aree protette resisi disponibili a
coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti
gestori.
4. Gli Enti di gestione delle aree protette possono concedere a
mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio
nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area
protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte
alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare
riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai
fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della
divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire
il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.
Art. 11
Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario
nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione
adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della
flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e
minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca
scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie,
degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, è vietata
l'introduzione di specie alloctone.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni,
nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale
regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale
delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 di seguito
denominato Programma regionale .
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a)
le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del
sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da
utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento
posta a carico degli Enti di gestione;
b)
il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio
naturale ricompreso nel sistema regionale delle aree protette e dei
siti della Rete Natura 2000;
c)
l'individuazione delle aree da designare quali siti della Rete
Natura 2000 da proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti
esistenti;
d)
l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco
regionale e al Parco interregionale da istituire con successivo atto
legislativo;
e)
l'individuazione delle aree che possono essere destinate
all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f)
l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio
naturale e seminaturale protetto ed a Aree di Riequilibrio Ecologico
da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;
g)
l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad aree di
collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle
Province per la loro esatta localizzazione;
h)
le eventuali modifiche territoriali alle aree protette esistenti da
attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione,
individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle aree protette
regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il loro inserimento
nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato
disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c), della legge n. 394 del 1991
e dell'art. 7, comma 1, del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente di cui alla L.R. n. 3 del 1999 definiscono:
a)
degli obiettivi, delle priorità e delle azioni da attuare per la
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b)
dei criteri e degli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti
di gestione dei Parchi regionali e le Province, per le funzioni ad
esse attribuite relativamente alle altre aree protette ed ai siti
della Rete Natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e
nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di
pianificazione di rispettiva competenza;
c)
dei criteri e degli indirizzi per il raccordo gestionale tra le aree
protette regionali, quella dei siti della Rete Natura 2000 e quella
delle aree protette statali, con particolare riferimento alla
pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e
sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli artt. 12 e 14 della
legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche
di sistema di cui all'art. 1-bis della stessa legge.
Art. 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche
per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di
gestione dei Parchi e delle Riserve, di proposte finalizzate alla
formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del
Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione
di specifiche proposte, le Associazioni ambientaliste riconosciute
ai sensi dell'art.13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale),
le Università operanti nella regione, le organizzazioni
professionali dell'agricoltura, del turismo, del commercio e
dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi
dettati dal Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta
regionale predispone la proposta del Programma regionale. La
proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere del
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
all'art.8, viene trasmessa al Consiglio regionale per
l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma
regionale tramite:
a)
il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie
distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b)
la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione
e alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. Attraverso il riparto annuale e poliennale delle disponibilità
finanziarie per la gestione e per gli investimenti sono favorite le
iniziative volte all'integrazione organizzativa e funzionale delle
aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale
e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e
valorizzazione ambientale.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per
le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in
cofinanziamento, a favore prioritariamente delle aree protette
regionali e dei siti della Rete Natura 2000, di risorse comunitarie,
statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono
partecipare anche le aree protette statali nell'ambito di specifici
progetti di interesse regionale.
Art. 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale
attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini
fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'art.13, comma 1,
e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del
precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a)
la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di
loro competenza e sugli effetti prodotti dagli investimenti attuati;
b)
gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle aree protette e dei siti
della Rete Natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine
temporale di validità del Programma regionale;
c)
le proposte per l'istituzione di nuove aree protette, per
l'individuazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 e per la
localizzazione di massima delle aree di collegamento ecologico di
livello regionale;
d)
il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le aree protette ed i siti
della Rete Natura 2000 di loro competenza, riferito al termine
temporale di validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà,
compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla
legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete
Natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:
a)
la gestione delle Riserve naturali regionali;
b)
l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle
Aree di Riequilibrio Ecologico;
c)
l'individuazione delle aree di collegamento ecologiche e delle
relative modalità di salvaguardia;
d)
la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le
Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle aree
protette, dei siti della Rete Natura 2000, nonché per
l'individuazione delle aree di collegamento ecologico;
e)
la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di
adeguatezza, di forme associative tra più aree protette, per lo
svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed
efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
f)
l'integrazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
nella pianificazione territoriale e paesistica e nella
programmazione economica di propria competenza, apportando anche i
necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di
assicurare il migliore coordinamento delle strategie di
conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle
per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g)
il riparto tra gli Enti di gestione delle aree protette dei
finanziamenti assegnati dalla Regione ed il cofinanziamento,
unitamente agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di
attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore
delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali
protetti, le Aree di Riequilibrio Ecologico ed i siti della Rete
Natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le
stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra
loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente
interessata dal territorio dell'area protetta e del sito della Rete
Natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge
assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza
degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali
interessati, delle Associazioni ambientaliste di cui all'art. 13
comma 1, delle Università presenti nel proprio territorio, delle
organizzazioni professionali dell'agricoltura, del turismo, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei Parchi
1. Gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi
interregionali partecipano alla predisposizione del Programma
regionale di cui all'art. 12 secondo le forme, le modalità ed i
tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida emanate dalla Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del
Programma regionale sulla base delle competenze gestionali,
pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.
Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui
alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla
presenza delle aree protette, dei siti della Rete Natura 2000 e
delle aree di collegamento ecologico, partecipano alla
predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le
modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle
linee guida emanate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13,
comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio
di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base
delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie
previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle
aree protette, dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree di
collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e
nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare
la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di
competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di
gestione, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle
aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi nel
proprio territorio.
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI
DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e Gestione
Art. 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita
legge regionale.
2. É demandata alla legge regionale la definizione:
a)
della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei
confini esterni e della zonazione interna valida fino
all'approvazione del Piano del Parco;
b)
delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione
del Piano;
c)
degli obiettivi gestionali specifici di cui all'art.5;
d)
delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto
di legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'art. 12,
sentiti i portatori d'interesse diffusi, convoca un'apposita
conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni,
le Comunità montane e le altre forme associative territorialmente
interessate.
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente
caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata
prevalentemente interessate da attività agricole, la Giunta
regionale convoca altresì una conferenza con le Organizzazioni
Professionali Agricole più rappresentative a livello per
l'individuazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e) ai fini della loro specificazione nell'accordo agro-ambientale di
cui all'art. 33.
Art. 18
Ente di gestione
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla
Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi
stabiliti dalla presente legge. Qualora più Province siano
interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei Parchi regionali sono consorzi
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità
montane e le altre forme associative territorialmente interessate;
possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e
Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo pur
senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del
Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una
proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in
conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Qualora più Province siano interessate la proposta di statuto è
formulata d'intesa tra le stesse.
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la
sua composizione, la composizione ed i poteri dell'Organo di
revisione.
5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalità
contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed
all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma
regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi
territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente
omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di
gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il
parere degli Enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere
affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.
Sezione II
Consorzio di gestione
Art. 19
Organi del Consorzio
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a)
il Consiglio;
b)
il Comitato esecutivo;
c)
il Presidente;
d)
l'organo di revisione.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le
procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo; lo statuto
definisce i poteri degli organi di cui al comma 1.
Art. 20
Attività consultiva
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle
scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta,
composta secondo le modalità stabilite dallo statuto del Consorzio e
rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali,
delle associazioni ambientaliste e degli enti maggiormente
rappresentativi e interessati all'attività del Parco.
2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere
obbligatorio, entro 60 giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a)
la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;
b)
il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c)
la proposta di Regolamento del Parco;
d)
la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione
del Parco;
e)
la proposta di accordo agro-ambientale;
f)
i progetti di intervento particolareggiato.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al
comma 2 , il parere si intende rilasciato.
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo
agro-ambientale di cui all'art. 33 si avvale per la sua attuazione
di un organo consultivo costituito da una rappresentanza degli
agricoltori operanti nel Parco con le modalità previste dallo
statuto del Consorzio.
Art. 21
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con
funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle
discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli
Parchi; la sua composizione è stabilita dallo statuto del Consorzio;
i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte
degli organi del Consorzio né di altri organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere
obbligatorio, entro 60 giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a)
il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b)
il Regolamento del Parco e le sue modifiche;
c)
il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d)
i Progetti di intervento particolareggiati di cui all'art. 27.
3. Lo statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da
sottoporre al parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le
modalità previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle
riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre aree protette, che presentano
caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una
medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico
Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il
termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.
Art. 22
Personale del Consorzio
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto
con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed
avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale
degli Enti locali.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti
anche da personale comandato o distaccato dagli Enti locali
costituenti il Consorzio e dalla Regione.
Art. 23
Direttore
1. Il Direttore è nominato previa procedura selettiva rivolta a
figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali ed
è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte
dagli organi del Consorzio e del personale dipendente; lo statuto
del Consorzio definisce i compiti specifici del Direttore.
Sezione III
Strumenti di gestione
Art. 24
Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco costituisce lo strumento generale che regola
l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel
suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in
coerenza con gli obiettivi generali di gestione, indica gli
obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa,
mediante azzonamenti, norme ed indirizzi, le destinazioni d'uso da
osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse
parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano Territoriale
Paesistico Regionale, attua gli indirizzi dettati dal Programma
regionale e costituisce stralcio del Piano Territoriale di
Coordinamento provinciale di cui all'art. 26 della L. R. 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
Art. 25
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco
e norme di carattere generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi,
sulla base della seguente classificazione:
a)
zona A : di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è
protetto nella sua integrità. É consentito l'accesso per scopi
scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione
del Parco;
b)
zona B : di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo,
acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed
eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di protezione
generale sopra menzionate, le attività agricole, forestali,
zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c)
zona C : di protezione ambientale, nella quale sono permesse le
attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività
compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa
del Parco. Sono consentite le costruzioni compatibili con la
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco e delle attività
consentite;
d)
zona D : corrispondente al territorio urbano ed urbanizzabile del
Parco, in conformità al Capo AIII della L.R. n. 20 del 2000, nel
quale le attività edificatorie sono realizzate in armonia con le
finalità generali e particolari del Parco. La disciplina generale di
tale zona è stabilita dal PSC e dagli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale definiti dalla L.R. n. 20 del 2000, secondo gli
indirizzi e le direttive dettate dal PTP;
e)
area contigua : con funzione di transizione e connessione rispetto
al restante territorio del Parco. In tale zona il Piano territoriale
del Parco disciplina le attività economiche, sociali, ricreative,
sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i
fini fondamentali del Parco. La disciplina dell'uso e trasformazione
del suolo è regolata dalla pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica definite dal PTCP e dal PSC.
2. Il Piano Territoriale del Parco inoltre:
a)
determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A , B , C
e D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla
legge istitutiva;
b)
individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso
pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni
degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e
provinciale;
c)
individua le eventuali aree particolarmente complesse da sottoporre
a progettazione particolareggiata da attuarsi direttamente dall'Ente
di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
d)
determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi
scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale
regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle
acque interne;
e)
individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in
armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato
sviluppo socio-economico del territorio interessato, ed in
particolare, per quanto attiene le attività agricole;
f)
stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C;
g)
stabilisce ai fini della predisposizione degli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi per le zone D e
le direttive per le aree contigue;
h)
individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei
beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali
dell'area protetta.
3. Il Piano Territoriale del Parco riconosce le particolari
utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto
dei fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
5. Nelle zone A , B , C , D è vietata l'apertura di miniere e
l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla
pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei parchi si applica
il medesimo divieto con eccezione delle attività estrattive
pianificate precedentemente alla loro istituzione, nei modi e nei
tempi stabiliti dalla pianificazione di settore vigente e dal Piano
territoriale del Parco. La destinazione finale delle aree di cava
persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli previo idoneo
restauro naturalistico delle stesse.
Art. 26
Elementi costitutivi del Piano Territoriale del Parco
1. Il Piano Territoriale del Parco è costituito da:
a)
un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a
individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la
dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla
struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche, alle attività e di quant'altro ritenuto
necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b)
una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei
criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la
sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi
nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c)
una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio
le scelte di cui all'art. 25;
d)
le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e
delle limitazioni, nonché la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili di cui all'art. 25;
e)
una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli
effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del
Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito documento (VALSAT)
comprensivo, in presenza di siti della Rete Natura 2000, della
prevista relazione d'incidenza.
Art. 27
Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, ricomprese
nelle zone A , B e C , l'Ente di gestione del Parco può
predisporre progetti di intervento particolareggiato al fine di
attuare le previsioni del Piano territoriale.
Art. 28
Elaborazione, adozione ed approvazione
del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la
procedura di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di cui all'art. 27 della L.R. 20 del 2000, salvo le
deroghe di cui al presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del
Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la
valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale
secondo i contenuti definiti dalla L.R. n. 20 del 2000. Qualora, ai
sensi dell'art. 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale,
questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della
Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti
dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale
di scala regionale e provinciale, convoca una conferenza di
pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000.
4. Alla conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la
Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di
gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del
Parco. La conferenza realizza altresì la concertazione con le
Associazioni economiche e sociali.
5. Ad esito della conferenza la Regione e la Provincia possono
stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo
comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12
e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione
tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse
nella conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni
eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le
eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli Enti facenti
parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province
contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della
Provincia e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni
i seguenti soggetti:
a)
gli Enti ed organismi pubblici;
b)
le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela degli interessi diffusi;
c)
singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono
produrre effetti diretti.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del
Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge
istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione
regionale e all'accordo di pianificazione ove stipulato. Le riserve
non sollevate in questa fase non possono essere presentate in sede
di intesa per l'approvazione del Piano.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare,
decidendo sulle osservazioni ed adeguandosi alle riserve regionali
o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle
stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro
novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la
Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state
accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con
la legge istitutiva e con il Programma regionale. L'intesa può
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali
modifiche indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 10.
Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si
intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano
state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento
delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la
conformità agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la
Regione in merito alla conformità del Piano Territoriale del Parco
agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano del Parco in conformità all'intesa
regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la
consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai
Comuni, alle Comunità montane ed agli altri Enti locali facenti
parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle
Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura della
Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province
il relativo Piano Territoriale è adottato d'intesa tra le Province
interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente
interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 29
Norme particolari
per la pianificazione del Parco del Delta del Po
1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è
sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire
l'unitarietà della pianificazione del Parco stesso, sono adottati ed
approvati secondo le procedure di cui all'art. 28 previa
acquisizione dell'intesa dell'Ente di gestione del Parco.
2. Le prescrizioni ed i vincoli del Piano della stazione Centro
storico di Comacchio trovano applicazione anche per le aree
urbanizzate all'entrata in vigore della legge istitutiva del Parco.
Art. 30
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino
alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di
tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste
dell'art. 12 della legge regionale n.20 del 2000.
Art. 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni del Piano territoriale del Parco, a carattere
generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone,
individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si
distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi
dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 2000. Il Piano può contenere
direttive per l'adeguamento obbligatorio dei piani comunali e di
quelli provinciali di settore, prevedendo, al proposito, eventuali
salvaguardie.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i
propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle
prescrizioni e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i
medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli
indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri
di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi artt. 39 e 40.
4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa
procedura prevista per la sua approvazione.
5. Il Piano può prevedere, in conformità a quanto previsto dalla
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di
espropri), la dichiarazione di pubblica utilità delle opere
pubbliche in esso previste, qualora tali opere siano conformi allo
strumento urbanistico comunale e il relativo progetto definitivo sia
allegato al Piano del Parco.
Art. 32
Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività
consentite e le loro modalità attuative in conformità alle
previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco.
Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole
materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti
e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento
generale.
2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e i
portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo
trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si
esprima entro 60 giorni formulando apposite osservazioni in ordine
alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con la
legge istitutiva la Provincia può procedere all'approvazione.
3. Il Regolamento generale è elaborato contestualmente al Piano e
approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e
comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Quando il Parco interessa il territorio di più Province il
Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per
territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le
iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti
e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e
dell'area contigua.
Art. 33
Norme speciali per il sostegno
alle attività agricole eco-compatibili
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte
secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le
attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di
gestione e valorizzazione di cui all'art. 34, allo scopo di
consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione
delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità,
devono avere particolare riguardo:
a)
alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui
all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative
pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle
zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala
regionale e provinciale;
b)
alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai
principi di cui al comma 1.
3. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni
professionali agricole più rappresentative a livello regionale in
merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese
agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al
metodo della concertazione.
4. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali
agricole più rappresentative concordano, tra l' altro, le forme di
collaborazione più opportune in ordine a:
a)
la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b)
la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che
costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica
del territorio rurale;
c)
le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del
suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di
restauro ambientale e paesaggistico.
5. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco
beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le
attività, gli interventi e le opere previsti dai piani e dai
programmi provinciali e regionali in materia di sviluppo rurale e
conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e di
programmazione del Parco stesso.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla
presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da
attività agricole, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia e la
maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più
rappresentative approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti
finalità:
a)
formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di
preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché
agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale
di cui al Capo A.IV della L.R. n. 20 del 2000 con particolare
riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative
caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi
principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne
favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale
nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del
paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli.
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità
alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio
edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio
di attività di produzione e servizio conformi alle finalità
dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b)
promuovere le produzioni del territorio, il turismo rurale e
naturalistico;
c)
incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d)
ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture
territoriali che costituiscono elementi riconoscibili
dell'organizzazione storica del territorio rurale;
e)
mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio
rurale.
7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei
soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, con il Programma
Regionale di Sviluppo Rurale, con gli obiettivi gestionali definiti
attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al
comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante
del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue
varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza
interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti
nel Piano stesso salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione
ed approvazione di cui all'art. 28 non si evidenzino elementi o
condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i
soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua
modifica o revoca.
Art. 34
Programma triennale di gestione
e di valorizzazione del Parco
1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del Parco e delle
previsioni del Piano nonchè delle modalità attuative individuate dal
Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale
di cui all'art. 12 l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate
con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita
economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispone,
sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificativo, un
Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco
attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e
le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale
si articola in programmi attuativi annuali da approvare
contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce
tra l'altro:
a)
gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la
localizzazione;
b)
gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo,
scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di
tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita
sociale ed economica delle popolazioni residenti;
c)
le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità
degli interventi previsti nonchè la provenienza delle relative
risorse finanziarie;
d)
i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'art.12 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed
incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel
Regolamento;
e)
le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio naturale del Parco stesso.
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma l'Ente
di gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con
soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e
gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi
comprese le associazioni ambientaliste.
4. Il Programma triennale è adottato dall'Ente di Gestione ed è
approvato dalla Giunta regionale.
Art. 35
Tutela della fauna selvatica
1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla
conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna
selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili
alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine i Parchi
promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di
tutela.
2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l'uccisione, il
danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione
degli interventi di cui all'art. 37.
3. Nel Parco è vietata l'attività venatoria. L'attività alieutica è
consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento
del Parco.
Art. 36
Gestione della fauna selvatica
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica
faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione
faunistica dei Parchi deve essere coerente con i contenuti della
carta regionale delle vocazioni faunistiche. La Gestione faunistica
deve assicurare la funzionalità ecologica e garantire la possibilità
del proseguimento delle attività agricole e zootecniche compatibili
con le finalità del Parco ed individuate nell'accordo
agro-ambientale quando stipulato.
2. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono
basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante
periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di
rilevamento e di censimento definite da apposite direttive
regionali, sentito il parere preventivo dell'INFS per quel che
riguarda la fauna omeoterma.
3. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede
direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del
proprio personale o di altro personale in possesso di apposita
abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.
Art. 37
Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei Parchi sono possibili interventi di controllo
delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per
assicurarne la funzionalità ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati
prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in
subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed
attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio
personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e
appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario
acquisire il parere favorevole dell'INFS.
3. Allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli
ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove
opportuno, al controllo o all'eradicazione delle specie alloctone.
Art. 38
Gestione venatoria
nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è
ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei
cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione
delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori
residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato
secondo le procedure dell'art.32, stabilisce le misure di disciplina
dell'attività venatoria nell'area contigua.
3. La densità venatoria ammissibile nell'area contigua deve comunque
risultare inferiore a quella dei relativi territori cacciabili
contermini.
4. L'ente competente alla gestione, può prevedere entrate derivanti
dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività
venatoria, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art.16 della
Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione IV
Strumenti di controllo
Art. 39
Parere di conformità
1. I piani ed i regolamenti degli enti pubblici territorialmente
interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai
programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare
all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue,
al di fuori delle zone D , sono sottoposti, previamente alla loro
approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità
dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della
legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco
e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di
tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è
previsto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 40.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente
di gestione del Parco alla conferenza di pianificazione, il parere
viene reso in tale sede.
Art. 40
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto
dall'art.13, comma 1, della Legge n. 394 del 1991, rilascia il
nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di
salvaguardia della legge istitutiva , in quanto vigenti, le
disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per
interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni
ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il
perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni
dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di
gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per
una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione
del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona D .
3. Previa intesa con il Comune interessato il nulla-osta assume
anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli
aspetti procedurali del rilascio del nulla osta con apposita
direttiva.
CAPO II
Parchi naturali interregionali
Art. 41
Istituzione e gestione
1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge
regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate.
2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale,
per la sua definizione si applicano le procedure definite dall'art.
17, comma 3.
3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il
coordinamento e la gestione unitaria del Parco interregionale, può
prevedere appositi Enti di diritto pubblico e ne disciplina le
funzioni, gli organi, gli aspetti patrimoniali e contabili e
l'organizzazione del personale.
CAPO III
Riserve naturali regionali
Art. 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con
deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli
specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale
indicati dal Programma regionale di cui all'art. 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a)
la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni
e della zonazione interna;
b)
le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c)
gli obiettivi gestionali specifici di cui all'art.5;
d)
le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta
regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel
Programma regionale di cui all'art. 12 e sentite le organizzazioni
professionali agricole operanti sul territorio, nonché le
associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 comma
1, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le altre forme
associative territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositata
per sessanta giorni consecutivi presso la Segreteria della Provincia
e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla
Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5,
approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi
sulle osservazioni pervenute.
7. La delibera del Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere
valore di prescrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R.
n. 20 del 2000.
Art. 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva
della Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della proposta istitutiva della Riserva
naturale e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di
istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al
comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio
compreso nei confini della Riserva naturale.
Art. 44
Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche
l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente
interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio
di più Province la gestione è affidata ad un consorzio costituito
tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente
interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 18, 19,
20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'art. 17 della presente legge.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle
finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli
obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a)
provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi
finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturale;
b)
effettua studi e ricerche in campo naturalistico e
storico-culturale;
c)
promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d)
provvede alla vigilanza amministrativa;
e)
provvede alla sorveglianza del territorio;
f)
provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art.49;
g)
svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), e
g) del comma 2, la Provincia può avvalersi dei Comuni e delle
Comunità montane e delle atre forme associative.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione,
di Istituzioni scientifiche, di Università, di Associazioni
ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 comma 1, di Enti
culturali e di altri Enti giuridicamente riconosciuti.
Art. 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale
secondo una delle seguenti tipologie:
a)
Riserve naturali generali per la conservazione di un insieme di
valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere
regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro
interrelazioni funzionali;
b)
Riserve naturali speciali per la conservazione di ambienti e specie
di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico
che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo i loro
elementi più caratteristici e particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere
previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'
art. 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato
l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l'apertura e
l'esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato
l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole
dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora
gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri
naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono
realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati
dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di
soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente
autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione
delle aree di conservazione integrale, sono consentite la
realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione,
l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed
interventi di trasformazione del territorio, previo nulla osta
rilasciato ai sensi dell'art. 49, solo se strettamente funzionali
all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle
attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità
istitutive della Riserva stessa.
Art. 46
Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere
gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi
gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e
ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità
attuative nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i
parametri e gli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in
proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla
conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di
partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle
associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali
dell'agricoltura e della pesca, del turismo, del commercio e
dell'artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività,
iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la
manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse
da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del
perimetro della Riserva.
5. L'Ente di gestione della Riserva naturale, qualora previsto,
sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati
elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione.
Qualora la Regione non si esprima entro 60 giorni in ordine alla
coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento
istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può
procedere all'approvazione.
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più
Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente
interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre
Province.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 47
Programma triennale di tutela
e di valorizzazione della Riserva
1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della
Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di
cui all'art. 12, l'Ente di gestione predispone il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione, che può essere articolato
in programmi attuativi annuali.
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in
particolare prevede:
a)
lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
b)
l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da
attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva
nell'arco di validità temporale del programma stesso;
c)
l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per
l'attuazione del programma;
d)
la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la
promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di
ricerca scientifica.
3. Il programma triennale è adottato dall'Ente di gestione della
Riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali
territorialmente interessati.
Art. 48
Parere di conformità
1. I piani ed i regolamenti degli enti pubblici territorialmente
interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai
programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare
all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti,
previamente alla loro approvazione al parere di conformità dell'Ente
di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del
Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si
intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche
stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del
nulla osta di cui all'art. 49.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente
di gestione della Riserva alla conferenza di pianificazione, il
parere viene reso in tale sede.
Art. 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della Riserva, secondo quanto previsto
dall'art.13, comma 1, della Legge n. 394 del 1991, rilascia il
nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del
provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale
di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti,
opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della
Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si
intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla
richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta
giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Previa intesa con il Comune interessato il nulla-osta assume
anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli
aspetti procedurali del rilascio del nulla osta con apposita
direttiva.
CAPO IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
Art. 50
Istituzione
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti
provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto
degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima
definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui
all'art. 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici
obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto
interessi il territorio di più Province le stesse provvedono
d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla
Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi
naturali e seminaturali protetti sono:
a)
la perimetrazione;
b)
gli obiettivi gestionali specifici;
c)
le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'art. 12 e
sentite le organizzazioni professionali agricole operanti sul
territorio, nonché le associazione ambientaliste di cui all'art. 13
comma 1, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a
partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme
associative territorialmente interessate.
Art. 51
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione
dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre
forme associative ai sensi della L.R. n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi
naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli
strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e
comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto
degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma
regionale di cui all'art. 12 e di quelli dettati dalla Provincia
attraverso la delibera istitutiva.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un
anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,
utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la
concertazione istituzionale di cui al Titolo I, Capo III, della L.R.
n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti
dall'art. 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e
paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a)
la salvaguardia e la valorizzazione delle attività
agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b)
la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio
rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle
singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche
e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle
associazioni vegetali e forestali presenti;
c)
la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di
conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d)
l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica
compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue
risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti
possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del
Comitato tecnico-scientifico di altre aree protette contermini o
appartenenti al territorio della medesima Provincia.
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14,
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei
paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione,
rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma
e sui relativi fabbisogni finanziari.
Art. 52
Programma triennale di tutela e di valorizzazione
del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio
naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della
Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione
finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per
perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli
indirizzi del Programma regionale di cui all'art.12, validi nello
stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio
protetto definisce le modalità di consultazione della comunità
locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di
valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di
dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche
ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa
per la sua attuazione e l'individuazione delle priorità degli
interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse
finanziarie.
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano
ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite
specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e
l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di
valorizzazione.
CAPO V
Aree di Riequilibrio Ecologico
Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico provvedono
le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri,
degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla
Regione attraverso il Programma regionale di cui all'art. 12, ed in
osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali
previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui l'Area di Riequilibrio Ecologico interessi il
territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro
alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia
maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di
riequilibrio ecologico sono:
a)
la perimetrazione;
b)
gli obiettivi gestionali specifici;
c)
le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'art. 12 e
sentite le organizzazioni professionali agricole e della pesca
operanti sul territorio, nonché le associazione ambientaliste di cui
all'art. 13 comma 1, convoca un'apposita conferenza a cui sono
chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre
forme associative territorialmente interessate.
5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di Riequilibrio
Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su
proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui
all'art. 12.
Art. 54
Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione
delle Aree di Riequilibrio Ecologico ai Comuni o a loro forme
associative ai sensi della L.R. n. 11 del 2001.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di
Riequilibrio Ecologico si provvede attraverso gli strumenti di
pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di
cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli
indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma
regionale di cui all'art. 12 e di quelli dettati dalla Provincia
attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di Riequilibrio Ecologico,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al
comma 2, assicurano in particolare:
a)
la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione
degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli
habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b)
il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la
protezione di quelle autoctone e minacciate, la eliminazione di
quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e
la conservazione ex-situ delle specie rare;
c)
il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività
agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche
ammissibili;
d)
il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini
e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse
paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. I soggetti gestori delle Aree di Riequilibrio Ecologico possono
avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato
tecnico-scientifico di altre aree protette contermini o appartenenti
al territorio della medesima Provincia.
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.14,
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione
delle aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione,
conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto
ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE
ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema
regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato
guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come
definite dall'art. 12, comma 2, lett. c) della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza), nei limiti delle
proprie competenze di servizio e del territorio dei Parchi e delle
Riserve naturali.
2. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, dei
raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e di
altre Associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
3. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta
inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. n. 24 del
2003 nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
competenti in base alla legislazione statale vigente.
4. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico
e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia
locale di cui alla L.R. n. 24 del 2003 nonché degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione
statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite
convenzioni, al Corpo Forestale dello Stato, ai raggruppamenti
provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e ad altre
Associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
5. Nei siti della Rete Natura 2000, ferme restando le funzioni
attribuite al Corpo Forestale dello Stato dall'art.15 del DPR 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva
92/43/CEE - conservazione habitat, flora e fauna), la sorveglianza è
svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla L.R. n.
24 del 2003 nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.
Art. 56
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio
delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di
gestione delle aree protette, delle Province e degli altri Enti
locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 30
della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università).
Art. 57
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell'art. 37, comma 2 della L.R. n. 6
del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle
procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e
per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei
soggetti gestori delle aree protette e dei siti della Rete Natura
2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli
impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di
conformità ai sensi degli artt. 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta
di cui agli artt. 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7
del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti
nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle
modalità e dei principi di cui al comma 1.
Art. 58
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti
colturali in atto, previsti dal Piano del Parco, dall'atto
istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del
reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei
proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo
secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del
Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere
documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto
all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e
Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause
imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed
ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti
specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine
dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un
contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici;
i Regolamenti del Parco e della Riserva determinano i criteri ed i
parametri per le modalità di accertamento dei danni e per
l'erogazione del contributo i cui oneri sono posti a carico della
Provincia ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti
all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna
selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio
venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto
a cui è affidata la gestione venatoria.
4. La Regione emana apposite linee guida per la prevenzione dei
danni e per il loro monitoraggio, nonché per la gestione delle
modalità di accertamento e l'erogazione dei contributi di cui al
comma precedente.
Art. 59
Sanzioni in materia di aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di
cui all'art.18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
sanzioni previste dalle vigenti leggi, a chiunque violi le
disposizioni contenute:
a)
nei piani e nei regolamenti dei parchi;
b)
negli atti istitutivi e nei regolamenti delle riserve naturali;
c)
nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
d)
negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree di
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e)
nelle norme di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 2 - lett. b);
per le violazioni di cui alla presente lettera è applicabile una
sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2500,00, oltre alla
riduzione in pristino a spese del trasgressore.
2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della
riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni
pecuniarie sono così determinate:
a)
da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di
ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione
statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b)
da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per l'uccisione di ogni capo di
fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione
statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c)
da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività,
opere o interventi che non comportano trasformazioni
geomorfologiche;
d)
da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività,
opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche,
nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche,
ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle
salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1.
3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
4. L'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area
protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità
dell'infrazione desunta:
a)
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità
dell'azione;
b)
dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c)
dal pregio del bene danneggiato;
d)
dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente
conseguibili;
e)
dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
5. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione
della sanzione e la relativa definizione dei criteri di
applicazione.
6. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area
protetta.
7. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le
norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 60
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1. Il comma 1 dell'art.15 della legge regionale n. 2 del 1977 è
sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente
legge, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro
250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali
reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con
la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree
e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.».
Art. 61
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di
cui all'art.18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), per
le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero
territorio regionale si applica:
a)
per le violazioni di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n.
950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale),
la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00;
b)
per le violazioni di cui all'art. 2 della legge n. 950 del 1967, la
sanzione amministrativa da Euro 15,00 a Euro 150,00;
c)
per le violazioni di cui all'art.3 della legge n.950 del 1967, la
sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.
Art. 62
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma
regionale di cui all'art.12, riguardano:
a)
fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti
o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b)
fondi destinati alla gestione delle aree protette e dei siti della
Rete Natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti
di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali;
c)
fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e
la valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura
2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione
dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al precedente comma
1, a favore degli Enti di gestione delle aree protette e dei siti
della Rete Natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i
programmi promossi e realizzati congiuntamene da più aree protette
appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli
stessi ambiti provinciali nonché quelli che godono della maggior
quota di cofinanziamento da parte dei rispettivi Enti di gestione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63
Primo Programma regionale per le aree protette
e i siti della Rete Natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del
Programma regionale di cui all'art. 12; le Province, gli Enti di
gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono
alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui all'art. 10,
entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le
aree protette e i siti della Rete Natura 2000 è presentato dalla
Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori
sei mesi.
Art. 64
Disposizioni transitorie
1. Le aree protette già istituite alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la classificazione tipologica del
relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi
gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Qualora
si renda necessario gli Enti di gestione provvedono
all'aggiornamento dello statuto, da effettuarsi con i tempi e le
modalità previste nel Programma stesso.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente
vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali
varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite
dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei piani territoriali dei parchi
già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della
L.R. n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata
in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci
secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato Consultivo regionale per l'Ambiente Naturale
costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino
alla istituzione dello stesso ai sensi dell'art. 8 della presente
legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree
Protette, la competenza di cui al comma 5 dell'art. 59 spetta al
Presidente della Provincia territorialmente interessata.
Art. 65
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali
esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si
provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre
un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese
tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente
interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio
delle funzioni gestionali, di cui all'art.44, delle Riserve naturali
regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
Art. 66
Riserve Naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve
naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese
interistituzionali con le competenti autorità statali allo scopo di
assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000. Il
procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti
delle aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato
dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in
quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e
valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e
monitoraggio.
Art. 67
Modificazioni all'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999
1. Il comma 7 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
«7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.».
Art. 68
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del
15 febbraio 1994 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. Sono abrogate:
a)
la legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 ad eccezione degli artt. 3 e
5;
b)
gli artt. da 1 a 28 e l'art. 31 della legge regionale 12 novembre
1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile
1988, n. 11 - Disciplina di parchi regionali e delle riserve
naturali).
3. É abrogato l'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 27 del 2 luglio
1988 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. Per le Amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti
nella lett. g) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione è
disapplicato l'art. 24 della Legge n. 394 del 1991.
Art. 69
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali
di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione
di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4).