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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 108
Presentato in data: 14/06/2005
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di
cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale,
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004,
n. 11)
Esercizio 2005: + Euro 700.000,00
b)
Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2005: + Euro 7.900.000,00.
Art. 2
Adesione della Regione Emilia-Romagna
alla Fondazione Stava 1985 ONLUS
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di
socio onorario alla Fondazione Stava 1985 ONLUS con sede a
Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria
storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine
di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti
emiliano-romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione,
della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita
umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione
regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione Emilia-Romagna in qualità di socio onorario , alla
Fondazione Stava 1985 ONLUS .
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Stava 1985 ONLUS ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio
2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul
Capitolo 02671 Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di socio onorario alla 'Fondazione Stava 1985 ONLUS'
(C.N.I.) , afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e
Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 3
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
a)
Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)
Esercizio 2005: + Euro 100.000,00.
Art. 4
Partecipazione alla Fondazione Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione
dei prodotti alimentari europei di qualità
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità
di socio sostenitore , alla Fondazione Qualivita -Fondazione per la
tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
qualità, con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e
valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità,
attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative
tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed
ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e
privati dell'Unione Europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Qualivita , in qualità di
socio sostenitore .
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per
la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente
articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo
dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito
Capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale,
denominato Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la
partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione 'Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari
europei di qualità' ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 -
Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni
operanti nel settore agricolo ed agroalimentare.
Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di
quanto disposto dall'art. 37, comma 1 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
Art. 5
Overbooking sul Piano regionale di
Sviluppo Rurale 2000-2006
1. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 20
(Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti
regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione
Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo
sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre
2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato
dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.
2. Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 6 agosto 1999, n. 20
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 - Piano Regionale di
Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi correnti
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
b)
Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 - Piano regionale di
Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi in capitale
Esercizio 2005: Euro 500.000,00.
Art. 6
Potenziamento strutture produttive zootecniche
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della
realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di
strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a
prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla
L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, è disposta, per l'esercizio finanziario 2005,
l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul Capitolo
10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 - Ammodernamento delle
strutture zootecniche.
Art. 7
Interventi volti alla ricerca
delle cause del degrado ambientale
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei
per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto
ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per
la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave
regionale Daphne ) è disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della
U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a
valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).
Art. 8
Pianificazione di tutela,
uso e risanamento delle acque
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114
della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per
l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro
50.000,00.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente
alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e
ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.
Art. 10
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della Legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualità della mobilità urbana:
a)
Cap. 43221 Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla
riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2,
comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla
L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre
1998, n. 30)
Esercizio 2005: Euro 202.354,83.
Art. 11
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma di sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore
autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a)
Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà
comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2005: + Euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul
Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali.
Art. 12
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento di Euro 3.000.000,00.
Art. 13
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul
Capitolo 51708 (C.N.I.) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 -
Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 14
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61,
costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al
comma 1, lettera a) dell'art. 29 della L.R. 27/2004. Il suddetto
importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2005 come
segue:
a)
Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 45.224,96
b)
Cap. 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30
dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 1.160.621,65.
Art. 15
Politiche abitative
e realizzazione strutture di accoglienza
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni
singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito
per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47
recante Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna come
modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, nell'ambito del
Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione
di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione
di spesa:
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative
alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (art. 10,
comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e L.R. 8 agosto 2001, n. 24), a
valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 -
Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di
Euro 2.000.000,00.
Art. 16
Contributi agli Enti locali
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
L.R. 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di
spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente
alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 17
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla
Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, una
ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul
Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi
ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 18
Modifiche alle autorizzazioni di spesa
disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della
L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come segue:
a)
l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1,
dell'art. 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro
209.482,18;
b)
l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1, dell'art. 17,
riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;
c)
l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1,
dell'art. 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro
3.224.228,51;
d)
l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1, dell'art. 37,
riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.
2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della L.R. 27/2004
sono modificate come segue:
a)
la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita
al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;
b)
la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita
al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;
c)
la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita
al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.
3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da
precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui
sottoindicati capitoli:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 3852 1.2.3.3.4440 - 28.228,44
2) 3907 1.2.1.3.1500 - 34.188,88
3) 10613 1.3.1.3.6000 - 154.937,06
4) 10645 1.3.1.3.6020 - 361.519,83
5) 12124 1.3.1.3.6110 - 15.284,50
6) 14435 1.3.1.3.6200 - 4.648,03
7) 16337 1.3.1.3.6300 - 209.482,18
8) 29300 1.3.3.3.10100 - 8.458,89
9) 30550 1.4.1.3.12600 - 42.770,83
10) 30555 1.4.1.3.12610 - 39.332,90
11) 30890 1.4.1.3.12620 - 361.475,86
12) 32276 1.4.1.3.12750 - 175.819,89
13) 35720 1.4.2.3.14000 - 3.031,09
14) 37120 1.4.2.3.14130 - 25.353,34
15) 37338 1.4.2.3.14210 - 2.031,60
16) 38085 1.4.2.3.14300 - 54.227,97
17) 39051 1.4.2.3.14500 - 110.716,03
18) 41850 1.4.3.3.15820 - 489.140,03
19) 43219 1.4.3.3.16010 - 202.354,83
20) 45180 1.4.3.3.16200 - 39.597,75
21) 70655 1.6.5.3.27500 - 76.554,38
22) 78738 1.6.6.3.28500 - 89.513,79
Art. 19
Trasferimento all'esercizio 2005
delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 38 della Legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007), sono
autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a
seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:
Progr. Capitolo U.P.B. Importo
1) 2698 1.2.3.3.4425 + Euro 6.680,94
2) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 60.472,47
3) 3455 1.2.2.3.3100 - Euro 2.183.000,00
4) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 80.460,45
5) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 364.421,21
6) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 864.769,96
7) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 4.991,55
8) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 1.495.727,45
9) 4276 1.2.1.3.1600 + Euro 17.004.118,40
10) 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 2.383.215,45
11) 16400 1.3.1.3.6300 - Euro 1.003.142,76
12) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 1.406.843,99
13) 23105 1.3.2.3.8220 - Euro 35.846,83
14) 23417 1.3.2.3.8350 + Euro 3.862.172,46
15) 23419 1.3.2.3.8350 + Euro 164.767,57
16) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 447.022,84
17) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 2.316.595,01
18) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 398.370,30
19) 29300 1.3.3.3.10100 - Euro 225.370,79
20) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 40.295,40
21) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 81.023,54
22) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00
23) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 319.502,44
24) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 15.241.457,40
25) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 238,05
26) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.149.480,00
27) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 84.760,44
28) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 2.838.033,17
29) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 26.931,60
30) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 781.550,44
31) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 160.505,03
32) 41102 1.4.3.3.15800 - Euro 1.032.913,80
33) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 15.500,00
34) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 232.129,48
35) 41850 1.4.3.3.15820 - Euro 489.140,03
36) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 75.000,00
37) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 216.132,95
38) 43027 1.4.3.3.16000 - Euro 1.345.998,65
39) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 165.110,14
40) 43270 1.4.3.3.16010 - Euro 3.472.629,16
41) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 121.310,21
42) 45177 1.4.3.3.16200 - Euro 500.000,00
43) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 5.846.217,49
44) 45190 1.4.3.3.16200 - Euro 1.000.000,00
45) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 115.000,00
46) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 568.697,89
47) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 831.346,05
48) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 286.000,00
49) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 1.053.955,23
50) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 1.115.533,63
51) 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 136.825,55
52) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 19.551.950,78
53) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 371.120,40
54) 65152 1.5.2.3.21080 - Euro 28.541,04
55) 65317 1.5.2.3.21080 - Euro 80.676,25
56) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.474.484,45
57) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 326.738,88
58) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 345.509,66
59) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 36.347.408,87
60) 68321 1.5.2.3.21060 - Euro 2.181.492,44
61) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 776.064,01
62) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 1.840.898,12
63) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 955.415,86
64) 73140 1.6.3.3.24510 + Euro 19.000,00
65) 75303 1.6.4.3.26500 + Euro 266.621,48
66) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 331.904,55
67) 78705 1.6.6.3.28500 + Euro 629.325,62.
Art. 20
Modifiche alla Legge regionale n. 30 del 1998
(Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 33 di cui alla L.R. n. 30 del 2 ottobre
1998, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 febbraio 2002, n. 1,
è aggiunto il seguente comma:
«4. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle
imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i
criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi».
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - Stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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