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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 262
Presentato in data: 15/07/2005
Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 'Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum' (15 07 05).

Presentatori:

Varani Gianni Forza Italia

Relazione:

La partecipazione popolare ai processi decisionali di una democrazia
ed alla vita politico-amministrativa è certamente uno dei temi più
legittimamente presenti ed enfatizzati nei testi normativi a
qualsiasi livello istituzionale, sia esso Stato, Parlamento,
Regioni, Enti locali. Tale tema ed i relativi istituti che traducono
questo principio - ad esempio leggi popolari, referendum, petizioni,
ecc. - trovano spazio e normazione nello Statuto regionale ed in
varie leggi, in particolare nella legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 - Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum .È tuttavia possibile registrare, nell'arco degli ultimi
anni, che alcuni di questi istituti non hanno avuto un vasto
utilizzo. Si pensi ad esempio allo strumento della legge
d'iniziativa popolare. Possono aver contribuito al non frequente
utilizzo di tale strumento sia le difficoltà procedurali, sia
l'incertezza sugli esiti (normalmente leggi d'iniziativa popolare
non sembrano riuscire a costringere il legislatore ad assumere
decisioni che rispondano alle finalità dei proponenti e ciò - anche
se ovviamente legittimo da parte dei rappresentanti eletti - può
contribuire a demotivare all'utilizzo di tale e pur importante
strumento di partecipazione alla vita istituzionale e legislativa).
A tale clima può, a giudizio di non pochi commentatori, aver
contribuito anche quello che può essere ritenuto un eccesso, a
livello nazionale, di utilizzo dello strumento referendario. Al di
là tuttavia di valutazioni politiche sulle cause o meno di un
decremento o di un non decollo dell'iniziativa popolare, se non si
vuole che tale principio ed i relativi istituti restino lettera
morta, diventino più obsoleti o rappresentino nei testi un mero
omaggio alla retorica partecipativa, occorre mantenere attivi ed
aggiornati alcuni aspetti motivazionali concreti, ancorché
marginali, perché restino potenzialmente attivi e fruibili gli
strumenti vigenti della partecipazione popolare ed in particolare
dell'iniziativa popolare legislativa e referendaria. Un particolare
necessita quindi di un aggiornamento legislativo ed è appunto
l'oggetto di questa proposta legislativa, relativamente all'art. 47
della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 - Testo unico in
materia di iniziativa popolare e referendum -, indirizzato al
contributo per l'autenticazione delle firme. La norma - con la
previsione di un rimborso a sole mille lire per le firme necessarie
(che restano 5 mila e sono le uniche rimborsabili, una volta
verificatane la regolarità) - non è evidentemente aggiornata né dal
punto di vista formale (siamo ormai da anni nella stagione
dell'Euro) né da quello sostanziale, se consideriamo i costi reali
della vita e di queste eventuali iniziative. La proposta porta
quindi tale cifra ad un Euro per ogni firma, anche per una forma di
rispetto dovuto al principio della partecipazione popolare e quindi
dei cittadini. Si tratta di un aggiornamento comunque modesto
-coperto dalla norma finanziaria della legge, l'art. 48 vigente che
imputa a carico del bilancio regionale tali rimborsi - che potrà
essere ritenuto forse anche non sufficientemente adeguato. Lo scopo
dell'iniziativa è appunto avviare una riflessione, evidentemente
semplice e mirata se sussisterà la volontà politica da parte delle
forze elette nell'Assemblea legislativa, ed una conseguente scelta
legislativa urgente, rimettendo al confronto politico innescato da
questa proposta una valutazione sulla congruità o meno della
proposta, fermo restando che è necessario l'adeguamento.

Testo:

                               Art. 1
Modifica al comma 1 dell'art 47
della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 -
Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum
La cifre «mille lire» del comma 1, articolo 47 della legge regionale
22 novembre 1999, n. 34, è modificata in «un Euro».
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