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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 388
Presentato in data: 03/08/2005
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1304 del 01 08 05).

Testo:

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna nello spirito dell'art. 45 della
Costituzione e del proprio Statuto riconosce e promuove la funzione
sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per
favorirne lo sviluppo nella società regionale.
Art. 2
Finalità e obiettivi
1. La Regione sostiene tramite le azioni e le attività delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 del DLgs 2 agosto
2002, n. 220:
a)
la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del
patrimonio anche storico che essa rappresenta per la società
regionale;
b)
la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in
particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli
ambiti della cultura della responsabilità sociale di impresa, della
partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile,
dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarietà;
c)
programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
d)
programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e
nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica
e universitaria;
e)
la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste
nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle
imprese cooperative;
f)
la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle
imprese e nel movimento cooperativo;
g)
la nascita e lo sviluppo, anche per effetto della successione nella
conduzione di impresa, di nuove imprese cooperative, in particolare
nel campo della cooperazione sociale, dei servizi sociali,
culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo
professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese;
h)
lo sviluppo di iniziative nell'ambito di filiere produttive
integrate per ciò che riguarda qualità e riconoscibilità della
formazione del prodotto, sostenibilità ambientale e sicurezza nel
suo ciclo di vita, valorizzazione delle biodiversità;
i)
la promozione di iniziative per la informazione, tutela e
partecipazione di consumatori e utenti;
j)
impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese
cooperative nello sviluppo territoriale.
TITOLO II
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 3
Consulta della cooperazione
1. È istituita presso la Presidenza regionale la Consulta della
cooperazione. Essa è composta:
a)
dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b)
da quattro rappresentanti delle associazioni di cooperative
maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c)
da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare gli
Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Regione.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità
stabilite nel regolamento di cui al successivo comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito
regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Compiti della Consulta
1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta
regionale in merito alla programmazione regionale, allo sviluppo
della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che
coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.
2. In particolare la Consulta esprime pareri:
a)
in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e
progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo
dall'esperienza cooperativa;
b)
su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale in materia
di cooperazione;
c)
in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo
sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il
sistema regionale della cooperazione.
3. La Consulta della cooperazione, anche avvalendosi degli esiti
dell'attività di Osservatorio sulla cooperazione di cui al
successivo art.5, elabora biennalmente un rapporto sullo stato della
cooperazione in Emilia-Romagna e sulle iniziative svolte in
applicazione della presente legge.
Art. 5
Osservatorio sulla cooperazione
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla cooperazione in
Emilia-Romagna con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni
di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo
sviluppo della cooperazione regionale.
2. Gli esiti delle funzioni di osservatorio costituiscono, di
regola, la base per la elaborazione, da parte della Consulta di cui
al precedente art.4, del rapporto biennale sullo stato della
cooperazione.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla costituzione della
Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale
socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative,
all'istituzione della Fondazione per la cooperazione
emiliano-romagnola , da costituire con apposito atto pubblico
secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
la Fondazione abbia lo scopo di:
a)
promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari
riguardanti il movimento cooperativo;
b)
costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di
documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale
o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della
Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità
alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno
stabiliti nello statuto della fondazione stessa.
5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della
fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla
legge di bilancio.
TITOLO III
INTERVENTI DELLA REGIONE
Art. 7
Sostegno a Programmi integrati di sviluppo
e promozione cooperativa
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo
sviluppo e alla promozione cooperativa secondo le finalità e gli
obiettivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1 la Regione
promuove la stipula di appositi Accordi , da sottoscrivere con le
associazioni di rappresentanza regionali di cui al precedente art.
2, finalizzati alla realizzazione di programmi integrati di
sviluppo e promozione cooperativa . Tali programmi possono essere
costituiti da una pluralità di iniziative, hanno durata di norma
biennale e stabiliscono il cofinanziamento della Regione ai progetti
presentati.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in
materia di attività produttive, la Giunta regionale, sentita la
Consulta di cui all'art. 3 e la competente Commissione assembleare,
stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli
accordi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, inoltre, stabilisce con proprio
provvedimento le modalità e i criteri per la elaborazione e
presentazione delle proposte progettuali inerenti ai programmi
integrati di cui al precedente comma 2 nonché i criteri di
valutazione e selezione dei progetti stessi.
Art. 8
Strumenti finanziari
di sostegno e sviluppo della cooperazione
1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli
investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e
l'accesso al credito delle stesse nonché l'incremento della
partecipazione dei soci o l'ingresso di nuovi soci nelle imprese
cooperative, utilizza specifici strumenti finanziari.
2. In particolare la Regione, in coerenza con quanto previsto nella
legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le
Attività produttive e negli altri documenti di programmazione
regionale, può attuare:
interventi per attivare garanzie/controgaranzie/cogaranzie, tramite
la costituzione di appositi fondi, per sostenere l'accesso al
credito e per favorire iniziative di finanziamento all'incremento
della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o
all'ingresso di nuovi soci;
interventi di finanziamento agevolato, anche attraverso un fondo di
rotazione;
interventi a sostegno delle attività dei consorzi fidi, costituiti
per almeno il 60% tra imprese cooperative, dotati della necessaria
rappresentatività.
3. Le modalità di costituzione e affidamento della gestione dei
fondi per gli interventi di cui al precedente comma 2, nonché la
loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto nei precedenti
commi del presente articolo, con propri provvedimenti, definisce:
a)
le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a
disposizione dei fondi per gli interventi di cui al precedente comma
2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli
interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al
settore delle cooperative sociali;
b)
le modalità di funzionamento dei fondi di cui al precedente comma 2
nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli
interventi in essi previsti;
c)
i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso
agli interventi dei fondi di cui al precedente comma 2, nonché i
criteri di priorità per la selezione degli interventi;
d)
le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di
accesso agli interventi dei fondi di cui al precedente comma 2.
Art. 9
Altri strumenti in favore del sistema cooperativo
1. La Regione - in coerenza con quanto previsto nella programmazione
regionale in materia di attività produttive - concede, sulla base di
criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale,
contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova istituzione,
per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in
particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di
particolare valore sociale.
2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge,
può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale
predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla
Legge 59/92, secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla
base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione favorisce il finanziamento delle iniziative di cui
alla Legge 27 febbraio 1985, n.49.
Art. 10
Rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato
1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui
alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei
criteri e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Salvo quanto previsto nel precedente art.4, l'Assemblea
legislativa esercita, secondo quanto definito nell'art. 53 dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi
effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare
riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate
e di destinatari raggiunti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente
legge l'Amministrazione regionale farà fronte mediante l'istituzione
di appositi capitoli di spesa.
Art. 13
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di
principio e disciplina generale per la cooperazione), ad eccezione
degli articoli 7 e 7bis della legge medesima.
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