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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6564
Presentato in data: 28/01/2005
Disposizioni in materia di spesa di personale (delibera di Giunta n. 89 del 24 01 05).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il presente progetto di legge affronta le problematiche connesse al
contenimento della spesa pubblica avuto a riferimento anche quanto
disposto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
emanata a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 390/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 11 della Legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria
2003) e dell'art. 3, comma 60 della Legge 24/12/2003, n. 350
(Finanziaria 2004), nelle parti in cui si introducono rigide
limitazioni alle Amministrazioni regionali in materia di assunzioni
imponendo nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per
raggiungere gli obiettivi fissati dallo Stato.
Nonostante la suddetta pronuncia, i limiti previsti dalla Legge
311/04 alle possibilità di effettuare assunzioni di personale con
contratto a tempo indeterminato da parte delle Regioni nelle more
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto all'art. 1, comma 98 della citata legge hanno
determinato la volontà di avviare un percorso legislativo teso a
chiarire l'ambito entro cui la Regione, i relativi enti pubblici
strumentali e le Aziende del Servizio sanitario regionale possono
procedere in autonomia.
Nell'ambito della decisione a concorrere al conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, relativamente alle
risorse economiche da impiegare per il personale come fissati dalla
normativa statale, il presente progetto di legge si pone come
obiettivo quello di salvaguardare la programmazione delle assunzioni
di personale con contratto a tempo indeterminato per gli anni 2002 e
2003 già autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 settembre 2003, ciò considerato che la stessa Legge
311/2004 fa salve le assunzioni autorizzate, per l'anno 2004, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio
2004.
Le misure proposte nel progetto di legge consentono di portare a
compimento il rigoroso processo di razionalizzazione della struttura
in corso già dall'inizio del 2002; in tale periodo le assunzioni a
tempo indeterminato sono state estremamente limitate, proprio per
permettere di assestare la struttura su condizioni di massima
efficienza operativa e il migliore utilizzo delle risorse
disponibili.
Resta fermo l'impegno della Regione in sede di Conferenza unificata
allo scopo di raggiungere l'accordo preliminare al1'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevasto all'art.
1, comma 98 della Legge 311/04.
Il fine di economicità viene perseguito anche mediante l'abrogazione
dei limiti fissati dalla normativa regionale all'utilizzo delle
graduatorie di procedure selettive.
Si propone, infine, di mettere a regime le disposizioni dettate
dall'art. 6 della L.R. 4/03 (Concorso all'ottimale gestione dei
processi di mobilità). A riguardo si precisa che la Legge 16/1/2003,
n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione (collegato alla Finanziaria 2003) ha dato concreta
attuazione al principio di economicità nella gestione del personale
pubblico stabilendo che, in via preliminare all'indizione di
concorsi pubblici, gli Enti locali e le Regioni debbano verificare
la possibilità di dare copertura ai relativi posti mediante
personale in disponibilità; laddove vi sia personale, lo Stato lo
assegna agli Enti.
Già con la L.R. 4/03 la Regione aveva demandato alla Giunta e
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la definizione di alcuni
criteri che salvaguardassero la corrispondenza tra le
professionalità ricercate e le eventuali unità presenti negli
appositi elenchi. Poiché detta normativa era riferita all'anno 2003
e, in virtù della L.R. 28/03, all'anno 2004, si ritiene ora di
salvaguardare in modo stabile la possibilità di precisare criteri di
congruità nella coniugazione domanda-offerta.
La struttura del progetto di legge si compone in un unico articolo.
Il primo comma delimita l'ambito di applicazione nei confronti della
Regione, degli Enti strumentali e delle Aziende del Servizio
sanitario regionale.
Al secondo comma viene fatta salva la possibilità di impiegare per
le assunzioni effettuate a tempo indeterminato a partire dall'anno
2005 le risorse già autorizzate nel rispetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2003 e ancora
disponibili. Analogamente per le Aziende del Servizio sanitario
regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA), nel rispetto della normativa di
riferimento, si consente l'utilizzo del non speso rispetto al
programmato. Viene altresì demandata alla Giunta regionale la
definizione di indirizzi applicativi entro cui gli Enti dipendenti
possono assumere autonome determinazioni.
Al terzo comma, al fine di economicità sono soppressi i limiti
fissati dalla normativa regionale per consentire il pieno utilizzo
delle graduatorie di procedure selettive.
Al quarto comma, si salvaguarda in modo stabile la possibilità di
adottare criteri di congruità nella coniugazione domanda-offerta già
prevista dalla normativa regionale limitatamente agli anni 2003 e
2004.
L'ultimo comma dichiara la legge urgente.

Testo:

                               Art. 1
Disposizioni in materia di spesa di personale
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione
Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali e alle Aziende
del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. 22
dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora
disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a
partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle
individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 98 della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) . La
Giunta regionale detta in materie gli indirizzi applicativi agli
enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio
sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con
riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel
rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del
personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di
procedure selettive disposti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 26
novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna .
4. Le disposizioni dell'articolo 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei
posti vacanti per l'anno 2003), si applicano alle programmazioni dei
fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.
5. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo
31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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