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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 697
Presentato in data: 28/10/2005
Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (delibera di Giunta n. 1701 del 24 10 05).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna
interviene a completare quanto già disposto in materia di Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nella legge
regionale 29/04, apportando alla disciplina di riferimento degli
Istituti le integrazioni e le modificazioni che si rendono
necessarie a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.
270/2005.
Tale sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale di non poche disposizioni statali concernenti il
riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
nel censurare sia norme contenute nella Legge delega 3/03, sia
disposizioni del DLgs 288/03, rafforza il valore dell'autonomia
normativa regionale in materia, basandosi essenzialmente sul
presupposto che gli Istituti non possono essere considerati enti
nazionali , rientranti nella esclusiva competenza legislativa
statale, ma che essi sono invece enti operanti nell'ambito regionale
nelle materie concorrenti della tutela della salute e della
ricerca scientifica .
La pronuncia, peraltro, riguarda anche gli Istituti non trasformati
in Fondazioni (come è il caso degli Istituti Ortopedici Rizzoli) ed
apre dunque lo spazio per un ulteriore intervento normativo
regionale, ora più che mai necessario per evitare che le conclusioni
cui approda la sentenza si risolvano in un vuoto normativo in
relazione alla disciplina degli Organi degli Istituti.
Alla luce del rinnovato contesto istituzionale, il progetto di legge
si pone dunque l'obiettivo di offrire una regolamentazione stabile e
definitiva degli IRCCS, analogamente a quanto già effettuato in
altre Regioni (Veneto, Puglia), ed in particolare di rendere
esaustiva la disciplina degli Organi degli Istituti, intervenendo,
nel rispetto del quadro fondamentale determinato dalla normativa
nazionale, a disciplinarne la composizione e le funzioni,
introducendo meccanismi che ne consentano l'immediata attivazione ed
armonizzando altresì le previsioni regionali vigenti con i dettami
della sentenza.
Secondo le disposizioni proposte e volte a riscrivere l'articolo 10
della L.R. 29/04, gli Istituti (comma 1) costituiscono parte
integrante del Servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono
funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività
assistenziale, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al
sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
Gli Organi degli Istituti (commi 2, 4, 5 e 6) sono il Direttore
generale, nominato dalla Regione con il parere dell'Ufficio di
Presidenza della competente Conferenza territoriale sanitaria e
sociale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il
Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di
indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte
strategiche dell'ente ed alla valorizzazione delle sue funzioni di
ricerca, nonché in ordine allo svolgimento di attività strumentali
alle finalità istituzionali degli Istituti; il Collegio sindacale,
con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e
contabile; il Collegio di direzione, con compiti di proposta per
l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di ricerca e per la
valorizzazione delle risorse professionali e di partecipazione ai
programmi di formazione del personale; il Direttore scientifico,
nominato dallo Stato sentita la Regione, cui compete la
responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli
Istituti, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in
materia.
Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri,
scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dal Ministro della Salute ed uno dalla
competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Il
Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica è individuato dalla
Regione tra i membri da essa nominati; nell'ambito degli Istituti
Ortopedici Rizzoli, è altresì prevista la partecipazione al
Consiglio dell'Università degli Studi di Bologna.
Il Collegio sindacale è composto anch'esso da cinque membri, di cui
tre nominati dalla Regione, uno nominato dalla Conferenza
territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.
Agli Istituti (commi 3 e 8), che svolgono l'attività assistenziale
e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli
indirizzi e della programmazione regionale, si applicano le
disposizioni valevoli per le Aziende sanitarie (tra le quali,
innanzitutto, vanno ricordate quelle della stessa Legge 29/04),
nonché le disposizioni desumibili dai principi fondamentali del DLgs
288/03; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono
disciplinati attraverso l'atto aziendale, adottato dal Direttore
generale nel rispetto delle direttive regionali.
Al fine di assicurare un'adeguata differenziazione tra il ruolo
peculiare e l'organizzazione degli Istituti rispetto a quelli delle
Aziende sanitarie, il progetto di legge dispone inoltre che le
direttive regionali valevoli per gli atti aziendali completino il
tema delle competenze degli Organi, stabilisce che saranno
individuate idonee forme di controllo e soprattutto si fa carico di
disciplinare, attraverso dette direttive, l'organizzazione preposta
alla ricerca, assicurando il pieno inserimento degli Istituti nel
sistema della ricerca nazionale e internazionale e la
funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi
di assistenza sanitaria.
Ulteriore peculiarità è rappresentata dalla disciplina della
Commissione chiamata, ai sensi dell'articolo 15-ter del DLgs 502/92
e successive modificazioni, a formulare l'elenco di candidati idonei
ad incarichi di direzione di struttura complessa.
L'articolo 2 del progetto di legge inserisce norme transitorie e di
procedura, disponendo che la Regione effettui le nomine degli Organi
e richieda le designazioni agli altri soggetti investiti del
relativo potere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge, ma prevedendo altresì un meccanismo sostitutivo in caso di
inerzia da parte di questi ultimi.

Testo:

                               Art. 1
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
1. L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Istituti di Carattere e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (d'ora in
poi IRCCS, o Istituti) aventi sede nel territorio regionale sono
parte integrante del SSR, nel cui ambito svolgono funzioni di alta
qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca
e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca
nazionale e internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta
la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione
delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il
Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di
indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte
strategiche dell'ente e alla gestione e valorizzazione del
patrimonio; nonché alle funzioni e alle attività di cui all'art. 8,
commi 4, 5 e 6 e all'art. 9 del DLgs 16 ottobre 2003, n. 288. Il
Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al
quale spettano le funzioni di cui all'art. 3 commi 3 e 4 della
L.R. 29/04; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle
attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca
sanitario di cui all'art. 12-bis del DLgs 502/92 e successive
modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per
quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli
indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si
applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le
direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il
ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per
gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di
controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti
adottati dal direttore generale:
a)
disciplinino la organizzazione della ricerca;
b)
favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della
ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della
loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo
della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza
sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità
di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli
articoli 3 e 3 bis del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche,
ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3,
comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato
dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle
attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri,
dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di
presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla competente
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al
Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica
connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti
d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del
Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti
di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente,
uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed
uno dallo Stato.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell' art. 15-ter del DLgs
502/92 e successive modifiche è composta dal direttore scientifico,
che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli
del personale del Servizio Sanitario regionale, preposto a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico,
individuato dal Collegio di direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui
all'articolo 3, per quanto di competenza, all'organizzazione e al
funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili
dai principi fondamentali contenuti nel DLgs 16 ottobre 2003, n.
288, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di
Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca
corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo
Stato.».
Art. 2
Norme transitorie e di procedura
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua
competenza e richiede ai soggetti e agli enti titolari del potere di
designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, tali soggetti ed enti non
abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.
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