Oggetto n. 730
Presentato in data:
09/11/2005
Modifiche alla L. R. 11/04 (Sviluppo regionale
della società dell'informazione) (delibera di
Giunta n. 1783 del 07 11 05).
Testo:
Art. 1
Sostituzione dell'art. 12 della L.R. n. 11 del 2004
1. L'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della società dell'informazione) è sostituto dal seguente:
«Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Per patrimonio informativo pubblico si intende l'insieme dei
dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di
scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni,
attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art. 14 della presente legge regionale,
che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra
banche dati, indipendenti ed autonome.
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui
al comma 1 è effettuato nel rispetto di norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio,
nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela
del trattamento dei dati personali.
3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da
parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi
sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in
ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e
segnatamente nel rispetto dell'art. 19, commi 2 e 3, di esso.
4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano
in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del
2003.
5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche
attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione
dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite
o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a
soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo
di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche
amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e
l'economicità di gestione di cui all'art. 3, lett. b) della presente
legge, i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i
dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili
e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto
dei limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il
trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità
per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o
agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1,
tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di
informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a)
notificano alla Regione le basi informative, direttamente o
indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi
sono preordinati;
b)
classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c)
si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie
basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e
la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;
d)
si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò
si ottiene sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003
(Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni).
7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei
soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento
di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti
pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui
al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari,
contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle
disposizioni in materia di consenso di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la
comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti
sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e
nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla
comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve
altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio
pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.».
Art. 2
Modifica dell'art. 13 della L.R. n. 11 del 2004
1. Nel comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 11 del 2004 è aggiunto il
seguente periodo:
«Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo
regionale) è effettuato nel rispetto del DLgs n. 196 del 2003.».