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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 730
Presentato in data: 09/11/2005
Modifiche alla L. R. 11/04 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) (delibera di Giunta n. 1783 del 07 11 05).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Con la Legge regionale n. 11 del 2004 la Regione Emilia-Romagna ha
definito il quadro generale per lo sviluppo delle tecnologie di
informazione e comunicazione (ICT) in ambito regionale, al fine di
cogliere a pieno ed in ogni direzione le grandi potenzialità di
crescita civile, democratica, culturale, sociale ed economica
offerte dalla società dell'informazione.
Il ruolo della Regione (di raccordo, promozione e governo), nella
Legge n. 11 del 2004, è stato identificato con chiarezza e opera su
molteplici versanti in considerazione del fatto che il livello
regionale rappresenta la dimensione ottimale per un grande progetto
di modernizzazione che investa cittadini, imprese ed istituzioni.
All'interno della predetta legge, un punto importante è costituito
dal complesso di norme raggruppate sotto il Capo IV - Sistema
informativo regionale - (artt. 12/15) che disciplinano il sistema
informativo regionale.
In particolare, con una disposizione fortemente innovativa, l'art.
12 ha stabilito che l'insieme delle informazioni acquisite o
prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio
comune per le attività istituzionali, aperto nei limiti del
possibile, all'accessibilità dei soggetti privati. In tal senso,
l'articolo ha previsto obblighi ed impegni, nei limiti del diritto
di accesso e del rispetto della legislazione in materia di
protezione dei dati personali, per tutti i soggetti che operino in
ambito regionale per finalità di interesse pubblico, subordinando al
rispetto di tali impegni l'erogazione di assistenza tecnica e di
sostegni finanziari da parte della Regione.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 271/2005, si è
pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Governo avverso la L.R. 11/04, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'articolo 12 della predetta legge regionale in
quanto, a parere della Corte, detto articolo in concreto presenta
profili di contrasto con la legislazione statale vigente in materia
di protezione dei dati personali (DLgs n. 196 del 2003).
La Corte, circa l'art. 12 si è soffermata su tre punti e
precisamente:
l'espressione del primo comma dell'art. 12, il quale dispone che,
mediante apposito regolamento regionale, sia disciplinata la
«cessione» dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico
a privati ed enti pubblici economici. Tale espressione è stata
giudicata dalla Corte talmente generica da poter essere riferita ad
ogni tipo di dato personale. Anche ove si volesse interpretare
l'espressione come riferita alla comunicazione dei dati personali
da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici
economici, secondo la Corte la disposizione contrasterebbe comunque
con la normativa statale, poiché l'art. 19, comma 3 del DLgs n. 196
del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
disciplina la sola comunicazione dei dati personali diversi da
quelli sensibili e giudiziari, mentre gli artt. 20, 21 e 22 del
medesimo testo normativo disciplinano in termini molto restrittivi
il trattamento dei dati sensibili e di quelli giudiziari;
il secondo comma dell'art. 12, nel punto in cui dispone che la
Regione e gli enti regionali incontrino il solo limite dell'art. 18
del DLgs n. 196 del 2003 nel rendere disponibili i «dati contenuti
nei propri sistemi informativi», laddove, invece, il Codice
prevede molteplici altri limiti per i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici, individuati nelle disposizioni dell'intero Capo
II del Titolo III;
il secondo comma dell'art. 12, nel punto in cui è previsto un
obbligo (non previsto nel Codice ) per «le associazioni e i
soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di
interesse pubblico» di fornire «la disponibilità dei dati contenuti
nei propri sistemi informativi», sia pure «nei limiti previsti dal
DLgs n. 196 del 2003».
Con la stessa Sentenza n. 271/2005, la Corte Costituzionale,
riguardo all'articolo 13 della Legge della Regione Emilia-Romagna n.
11 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solamente
del comma 1, nella parte in cui non richiama il rispetto della
legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;
mentre ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 e
dell'articolo 14 della medesima legge regionale.
La Regione Emilia-Romagna, a seguito della declaratoria di
illegittimità dell'intero art. 12 della L.R. 11/04 da parte della
Corte Costituzionale, con la suddetta Sentenza n. 271/2005, ha
effettuato alcune riflessioni sulle possibili soluzioni
percorribili.
Si deve innanzitutto evidenziare che la Corte, nella Sentenza n.
271/2005, ha sottolineato che, pur nell'ambito di una esclusiva
competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo
normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti
pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la
necessità, almeno in parte ineludibile, che i principi posti dalla
legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi
contesti legislativi ed istituzionali.
In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o
regolamenti regionali, in quanto e nella misura in cui ciò sia
previsto dalla legislazione statale.
La Corte Costituzionale, sempre nella Sentenza n. 271/2005, afferma
chiaramente che le Regioni, nelle materie di propria competenza
legislativa, non solo devono necessariamente prevedere
l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte
di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e
disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà
regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi
(personali e non personali) che sono nella disponibilità delle
istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati.
Tutto ciò nel rispetto degli eventuali livelli di riservatezza o di
segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla legge
statale in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i
consensi necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o
sociali coinvolte.
Si deve, altresì, premettere che la citata decisione della Corte
Costituzionale non ha investito direttamente il concetto di
patrimonio informativo pubblico , in quanto tale concetto non è
affatto posto in discussione. La decisione, infatti, si è incentrata
su una lettura per molteplici aspetti formalistica dell'art. 12 ed
in particolare con riguardo al mancato rispetto dei vincoli
normativi posti dalla legislazione statale in materia di protezione
dei dati personali.
È noto che la nozione di patrimonio informativo pubblico si può
prestare a qualche equivoco o fraintendimento. Tuttavia va
evidenziato che la decisione della Corte Costituzionale non dichiara
in alcun modo la illegittimità della costituzione di un patrimonio
informativo pubblico e ciò costituisce indubbiamente un importante
riconoscimento della potestà legislativa regionale.
Il presente progetto di legge persegue lo scopo di correggere gli
elementi censurati dalla Corte Costituzionale, riaffermando e
valorizzando gli aspetti connessi alla creazione di un patrimonio
informativo pubblico regionale. Tale patrimonio è lo strumento che
può consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai privati
esercenti funzioni di interesse pubblico di aumentare la qualità dei
propri servizi, mediante la disponibilità di adeguate banche dati.
Nell'ambito della L.R. n. 11 del 2004, l'art. 12 ha quindi, da un
punto di vista tecnico, due importanti funzioni: 1) favorire lo
scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i
privati che svolgono attività di interesse pubblico; 2) affermare e
precisare la nozione di patrimonio informativo pubblico .
La Regione Emilia-Romagna, alla luce delle suddette funzioni, ha
vagliato le diverse possibili soluzioni percorribili, optando per
l'intera riscrittura dell'art. 12. Tale riscrittura è
caratterizzata da alcuni aspetti contenutistici.
In primo luogo, viene consolidata più nettamente la legittimazione
implicita della nozione di patrimonio informativo pubblico
contenuta nella pronuncia della Corte Costituzionale, intesa quale
«insieme dei dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di
pubbliche funzioni». Tale definizione, che costituisce la base
dell'articolo, descrivendone l'oggetto sostanziale, è completata da
quell'elemento di interconnessione fra banche dati indipendenti ed
autonome che ne è la vera caratteristica e trova il suo perno in un
sistema di cooperazione applicativa.
In secondo luogo, l'applicazione della normativa è molto ampia e
comprende anche i dati soggetti alla normativa sulla protezione dei
dati personali. Peraltro questo vasto ambito di applicazione è
certamente circoscritto da tutte le cautele che la legge dello Stato
prescrive: per questa ragione nell'art. 12, così come nel successivo
art. 13, è espressamente richiamato il rispetto integrale della
normativa prevista dal Codice per la tutela dei dati personali.
In particolare, il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei
dati vengono effettuati con i limiti che derivano da puntuali
richiami alla legislazione statale in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196 del 2003 - Codice in materia
di protezione di dati personali).
Alla Giunta regionale è confermato il ruolo - già contenuto nel
previgente testo dell'art. 12 (e non censurato dalla Corte
Costituizonale) - di dettare le direttive tecniche di attuazione
previste dall'art. 26 della Legge regionale n. 11 del 2004 in ordine
alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e
di acquisizione di dati da parte di soggetti privati (contenenti, in
particolare l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna
base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche
tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessari
per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di
riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale) ed alla
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Inoltre alla Regione è attribuita - anche in questo caso riprendendo
e riaffermando una scelta (non censurata) attuata dal testo
originario dell'art. 12 - la potestà di disciplinare, attraverso
regolamento della Giunta regionale (salvo che non si preferisca
utilizzare lo strumento legislativo), la comunicazione di dati
concernenti l'esercizio di sue funzioni istituzionali compresi nel
patrimonio informativo pubblico .
Al fine di superare il motivo di incostituzionalità rilevato dalla
Corte Costituzionale in merito alla apposizione a soggetti privati
di vincoli non previsti dal Codice per il trattamento dei dati
personali, è stata poi attuata una disciplina differenziata per la
comunicazione dei dati attuata da soggetti pubblici e da soggetti
privati che svolgono attività di interesse pubblico. Per i soggetti
pubblici - fatte salve le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici nazionali (cui si applicano le norme generali di garanzia
dell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 11 del 2004) - sono state
previste specifiche disposizioni relative alla notificazione alla
Regione delle basi informative, alla loro classificazione,
all'accessibilità e ad altri aspetti rilevanti. Per i soggetti
privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di
attività di interesse pubblico, la Regione promuove ed agevola la
comunicazione dei dati, con esclusione di quelli sensibili e
giudiziari.
Riguardo al contenuto delle singole norme proposte, l'art. 1 del
presente progetto di legge sostituisce interamente l'art. 12
( Patrimonio informativo pubblico ) della L.R. n. 11 del 2004, con
un nuovo articolo di 7 commi. Il primo comma contiene la definizione
di patrimonio informativo pubblico , il secondo ed il quarto
precisano il rispetto dei limiti contenuti nel DLgs n. 196 del
2004, il terzo ed il quinto prevedono le ulteriori facoltà di
direttiva e normazione della Regione, mentre il sesto ed il settimo
comma dettano le norme relative ai soggetti pubblici e privati che
svolgono attività di interesse pubblico.
L'art. 2, modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 11 del
2004, precisando il necessario rispetto dei limiti di cui al DLgs n.
196 del 2004, secondo le indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale.

Testo:

                               Art. 1
Sostituzione dell'art. 12 della L.R. n. 11 del 2004
1. L'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della società dell'informazione) è sostituto dal seguente:
«Art. 12
Patrimonio informativo pubblico
1. Per patrimonio informativo pubblico si intende l'insieme dei
dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di
scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni,
attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art. 14 della presente legge regionale,
che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra
banche dati, indipendenti ed autonome.
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui
al comma 1 è effettuato nel rispetto di norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio,
nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela
del trattamento dei dati personali.
3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da
parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi
sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in
ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e
segnatamente nel rispetto dell'art. 19, commi 2 e 3, di esso.
4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano
in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del
2003.
5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche
attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione
dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite
o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a
soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo
di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche
amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e
l'economicità di gestione di cui all'art. 3, lett. b) della presente
legge, i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i
dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili
e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto
dei limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il
trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità
per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o
agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1,
tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di
informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a)
notificano alla Regione le basi informative, direttamente o
indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi
sono preordinati;
b)
classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto
d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c)
si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie
basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e
la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;
d)
si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò
si ottiene sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003
(Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni).
7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei
soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento
di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti
pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui
al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari,
contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle
disposizioni in materia di consenso di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la
comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti
sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e
nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla
comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve
altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio
pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.».
Art. 2
Modifica dell'art. 13 della L.R. n. 11 del 2004
1. Nel comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 11 del 2004 è aggiunto il
seguente periodo:
«Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo
regionale) è effettuato nel rispetto del DLgs n. 196 del 2003.».
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