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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 757
Presentato in data: 15/11/2005
Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1840 del 14 11 05).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

                              RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si vuole accrescere l'efficienza
amministrativa e rendere più chiara l'attività svolta dalla Pubblica
Amministrazione.
Con esso si intende in particolare adeguare la normativa regionale
al disposto normativo statale che ha stabilito l'importo per
l'abbandono dei crediti tributari, comprensivi delle sanzioni
amministrative e degli interessi, per economicità dell'azione
amministrativa.
Considerata, inoltre, l'incidenza in ambito tributario del rilascio
dell'autorizzazione provinciale in materia di caccia, si rende
necessario chiarire che la semplificazione nel rilascio del relativo
provvedimento amministrativo non incide sul rapporto tributario e
sull'applicazione della tariffa prevista dal DLgs 22 giugno 1991, n.
230, recante Approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno
1990, n. 158 .
Ritenuto, in materia di eco-incentivi, peraltro, necessario tutelare
la buona fede del contribuente, si ritiene debba essere riconosciuto
il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica regionale a tutti coloro che risultano in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa nazionale senza far ricadere
sugli stessi eventuali errori o mancanze del concessionario o
dell'agenzia nella presentazione delle formalità al Pubblico
Registro Automobilistico.
Infine viene proposta la riformulazione del dato testuale della
legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi tenendo
conto delle variazioni intervenute nelle classificazioni dei rifiuti
e delle discariche disposte dal decreto ministeriale 3 agosto 2005.
Il presente progetto di legge di cui si propone l'approvazione è
composto di 7 articoli.
Estinzione del contenzioso - (art. 1)
Con tale articolo si ripropongono le norme di cui alle precedenti
leggi regionali 14 aprile 1995, n. 43, 13 dicembre 1993, n. 43, 13
agosto 1999, n. 24, 11 dicembre 2000, n. 37 e infine 22 dicembre
2003, n. 30 estendendo al 31 dicembre 2004 l'efficacia
dell'estinzione dei crediti che, per motivi di economicità
dell'azione amministrativa, risulta opportuno abbandonare.
È infine utile ricordare che l'articolo in esame recepisce quanto
già disposto, in materia, con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1999, n. 129.
Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 - (art. 2)
Al fine della semplificazione del procedimento amministrativo e
della necessità di non aggravare l'attività degli Uffici provinciali
con l'art. 39 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6, recante
Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria è stato sostituito il comma 4 dell'art. 52 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria , prevedendo la possibilità per la Provincia di rilasciare
l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
richiami vivi, con durata massima quinquennale.
Tale disposto non incide e non modifica il contenuto della voce
d'ordine n. 15 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, che prevede
espressamente che gli appostamenti fissi vengano autorizzati anno
per anno prima dell'uso previo pagamento della relativa tassa di
euro 55,78.
Infatti, la potestà legislativa della Regione in materia tributaria
è concorrente e deve essere esercitata nel rispetto e con
l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale,
nella specie rappresentati dal D.Lgs. n. 230/1991 e successive
modifiche e dalla allegata Tariffa, recante Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4
della Legge 14 giugno 1990, n. 158 .
Tariffe sulle tasse di concessione regionali - (art. 3)
A seguito dell'interpretazione autentica dell'articolo precedente si
ripropone la Tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30,
recante Disposizioni in materia di tributi regionali con gli
opportuni adeguamenti.
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai
sensi del DL 138/02 e del DL 2/03 - (art. 4)
Si fa presente che con circolare n. 5/DPF del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali - al punto 3. Gli obblighi del venditore - è stato
previsto che In ragione della necessità di consentire agli enti
interessati di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare delle agevolazioni, è necessario che il venditore
integri la consueta documentazione da presentare al P.R.A. per la
trascrizione del titolo di acquisto dell'autoveicolo, con
un'apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in
cui devono essere indicati: . . . .
Si ritiene che il mero errore addebitabile al concessionario o
all'agenzia che ha curato la pratica di iscrizione dell'autoveicolo
al P.R.A. non può incidere sul regime di agevolazione previsto per
l'acquisto di veicoli ecologici dall'art. 2 del DL 8 luglio 2002, n.
138, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 ( Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate ) e dal successivo art. 1 del DL 13 gennaio 2003,
n. 2, convertito dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39 ( Differimento di
misure agevolative in materia di tasse automobilistiche ), qualora
sussistano tutti i requisiti previsti nelle stesse leggi per
usufruire del beneficio.
Autoveicoli adibiti a scuola guida - (art. 5)
Nell'Allegato 1 , tariffa C), del DPR 5/2/1953, n. 39 ( Testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche ) è disposto che le
autovetture adibite a scuola guida hanno una riduzione del 40% sulla
tariffa prevista per le tasse automobilistiche a condizione che
sulla licenza di circolazione sia stata apposta l'annotazione
attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è
esclusivamente adibito a scuola guida.
Si ritiene che a seguito del mutato quadro normativo riferito agli
anni di entrata in vigore del decreto citato, quando ancora il
rilascio di patenti di guida per la conduzione di autocarri e
autoarticolati era rilasciata dal Ministero dei Trasporti a seguito
del superamento di una prova pratica svolta durante il servizio
militare obbligatorio, con la presente formulazione rientrano così
nella definizione di autovettura tutti gli autoveicoli che
rispettino le condizioni di cui all'Allegato 1 - tariffa C - del
predetto decreto.
In tal modo viene rispettato il principio fondamentale di cui
all'art. 3 della Costituzione che prevede che a parità di condizioni
consegua parità di trattamento e i principi fissati dallo Statuto
del contribuente.
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. 31/96 - (art. 6)
Si provvede ad adeguare il testo dell'art. 13 della legge regionale
19 agosto 1996 n. 31, che fissa l'ammontare del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi, alle variazioni
intervenute nelle classificazioni dei rifiuti e delle discariche
disposte dal decreto ministeriale 3 agosto 2005, tenuto conto dei
nuovi limiti minimi e massimi previsti dall'art 26 della Legge 18
aprile 2005, n. 62.
Si propone inoltre una riformulazione della norma relativa ai limiti
temporali imposti all'amministrazione per il recupero del tributo,
introducendo l'interruzione dei termini nel caso in cui sia
esercitata l'azione penale.
Abrogazioni - (art. 7)
Si abroga il comma 3 dell'art. 44 bis della L.R. 15 febbraio 1994,
n. 8, recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio dell'attività venatoria che, nel prevedere che il
pagamento della tassa di abilitazione per l'esercizio venatorio non
possa essere effettuato prima della data della scadenza annuale, ha
creato notevoli disagi ai contribuenti.

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
I N D I C E
Art. 1 - Estinzione del contenzioso
Art. 2 - Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 4 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale ai sensi del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003
Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai
tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da
sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non
superi l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo
tributo.
Art. 2
Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per
una durata massima quinquennale non incide, se avente durata
pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento,
qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato
per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente
di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto
tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un
atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15
allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi
dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).
Art. 3
Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n.
30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla
seguente:
(segue allegato fotografato)
Art. 4
Esenzioni dal pagamento
della tassa automobilistica regionale ai sensi
del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari
degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle
direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei
periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate) e dal decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito
dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative
in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti
previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.
Art. 5
Autoveicoli adibiti a scuola guida
1. Rientrano nella classificazione prevista nell' allegato 1,
tariffa C), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla
licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste
nello stesso decreto.
Art. 6
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
1. All'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi) è aggiunto il seguente comma:
2. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di
cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale. .
2. All'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole di II categoria, tipo A
sono sostituite da per inerti ;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole di I categoria o in
discarica di II categoria tipo A sono sostituite da per rifiuti
non pericolosi ;
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola discarica sono
inserite le seguenti in possesso dei requisiti già previsti per le
discariche ;
d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti. .
Art. 7
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'art. 44 bis della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.
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