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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 838
Presentato in data: 28/11/2005
Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (delibera di Giunta n. 1891 del 21 11 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in
materia recepite nell'ordinamento italiano dal DLgs 17 marzo 1995,
n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti),
di seguito indicato DLgs, nonché dal DLgs 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina
un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che
comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di
garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in
relazione ai rischi connessi a tale impiego.
Art. 2
Oggetto e definizioni
1. Con la presente legge sono individuati:
a)
le procedure per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle
condizioni fissate dall'articolo 27 del DLgs per le pratiche
comportanti esposizioni a scopo medico;
b)
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento
dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un
rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;
c)
le Autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei
provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d)
gli Organismi tecnici incaricati di supportare le Autorità di cui
alla lettera c);
e)
le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di
controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f)
le modalità di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva
conoscenza;
g)
le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo
della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere
al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del
nulla osta di Categoria A e del nulla osta per le installazioni di
deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti
rispettivamente dall'articolo 28 e dall'articolo 33 del DLgs.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le
definizioni di cui al Capo II del DLgs.
4. Per pratica , deve intendersi un'attività omogenea, in relazione
alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti,
svolta in una sede operativa identificata per via e numero civico.
Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di
radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati
però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna
soggetta a specifico nulla osta preventivo.
Art. 3
Autorità competente
1. Il nulla osta preventivo di Categoria B di cui all'articolo 29
del DLgs per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è
concesso dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in
relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di
radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature,
della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di
eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è
richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa
del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando
non vengono utilizzate in campo.
2. L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti
nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui al DLgs è concessa dal Comune nel cui territorio è ubicato
l'insediamento.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla
presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui
all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di
cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì
avvalersi le Amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle
competenze loro spettanti ai sensi del DLgs.
Art. 4
Procedure per il rilascio del nulla osta preventivo
e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1. Le domande di nulla osta e di autorizzazione all'allontanamento
dei rifiuti devono essere presentate al Comune territorialmente
competente. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che
deve esprimere il proprio parere entro i successivi 60 giorni. Entro
30 giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il
provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, definisce le informazioni che devono essere
contenute nelle richieste di nulla osta preventivo e di
autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque alle
prescrizioni tecniche in esso contenute l'interessato è tenuto a
richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione
all'allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nulla osta è
rilasciato dall'Autorità competente di cui all'articolo 3
contestualmente all'autorizzazione di cui alla L.R. 12 ottobre 1998,
n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14
gennaio 1997), acquisito il preventivo parere dell'Organismo tecnico
di cui all'articolo 5.
Art. 5
Organismo tecnico
1. Le Aziende USL costituiscono, presso i Dipartimenti di Sanità
pubblica, appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle
Autorità competenti al rilascio del nulla osta preventivo e delle
autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi di cui al comma 1 provvedono, ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge, all'espressione dei pareri
tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri
hanno, in particolare, ad oggetto:
a)
la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio
delle pratiche;
b)
la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle
conseguenze di eventuali incidenti;
c)
le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la
tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei
pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo
è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL
territorialmente competente che si avvale dell'Agenzia regionale per
la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda USL nomina i componenti
dell'Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del
Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le
modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto,
prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle
competenze professionali fondamentali in riferimento alle
valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono
determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non
pubblici ai sensi dell'articolo 39 del DLgs 26 maggio 2000, n. 241
(Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti), per il rilascio del parere
tecnico di cui al comma 2.
Art. 6
Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata
dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL
territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela
della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del
Servizio Sanitario nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la
tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
Art. 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture
che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni
ionizzanti nonché dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti
detenute ed utilizzate in tali strutture, nell'ambito dell'anagrafe
regionale di cui all'articolo 6 della L.R. n. 34 del 1998, viene
istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le informazioni
necessarie alle Autorità competenti, agli Organismi tecnici e alle
strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e
attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale
delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di
radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle
informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di
accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i
soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e
territoriale di tali banche dati.
Art. 8
Controllo della radioattività ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo
della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete
regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed
evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva
sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di
rilevamento e di misura, a ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di
organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo
della radioattività ambientale, nonché di diffusione dei dati
rilevati.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici di cui
all'articolo 5, che deve avvenire entro 120 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le Autorità competenti al rilascio dei
nulla osta preventivi di Categoria B, si avvalgono delle Commissioni
provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le Sezioni
provinciali di ARPA ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 44 del
1995. Tali Commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della
costituzione degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente
legge e dai provvedimenti da essa derivanti si applicano il DLgs n.
230 del 1995 e il DLgs n. 187 del 2000.
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