Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 924
Presentato in data: 16/12/2005
Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate (16 12 05).

Presentatori:

Muzzarelli Gian Carlo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Mazzotti Mario Uniti nell'Ulivo - D.S.
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA

Testo:

                               Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna:
1)
riconosce il pubblico interesse del Patrimonio geologico e del
Patrimonio ipogeo, in quanto depositario di valori scientifici,
ambientali, culturali e turistico-ricreativi, in attuazione
dell'articolo 3 dello Statuto regionale;
2)
promuove, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa
diretta alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e
valorizzazione di tale Patrimonio e della geodiversità ad esso
collegata;
3)
favorisce la fruizione pubblica sostenibile e l'utilizzo didattico
dei luoghi di interesse geologico e delle grotte, dei paesaggi
geologici siano essi di montagna, collina, pianura e costieri;
4)
la Regione Emilia-Romagna inoltre, nell'ambito dell'attività
speleologica, favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e
speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività
escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) la formazione degli speleologi in rapporto agli studi degli
ambienti ipogei sia naturali che artificiali.
Art. 2
Definizioni
Per l'applicazione e ai sensi della presente legge si assumono le
seguenti definizioni.
1. Patrimonio geologico. Viene definito come Patrimonio geologico
della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi (geositi) ove sono
conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione
geologica e geomorfologica del territorio regionale. Sono elementi
del Patrimonio geologico:
a)
geositi. Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in
cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico per la
conservazione;
b)
aree carsiche. Zone formate in superficie da rocce carsificabili,
solubili, ove l'idrografia di superficie è praticamente assente
mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte.
Le aree carsiche sono caratterizzate in superfìcie da depressioni
chiuse, come doline e valli cieche, la cui origine è legata
all'assorbimento dell'acqua in punti preferenziali detti
inghiottitoi;
c)
geodiversità. La diversificazione del substrato roccioso e delle
morfologie nell'ambito di un territorio relativamente circoscritto.
2. Patrimonio ipogeo. Viene definito come Patrimonio ipogeo
l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso
processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti
naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:
a)
sistemi carsici. I sistemi carsici sono i bacini acquiferi
sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro
e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da
aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;
b)
grotte. Sono forme vuote sotterranee di origine naturale o
artificiale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente
in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 m di sviluppo
lineare;
c)
geositi ipogei naturali. Comprendono tutti quegli ambienti
sotterranei di origine naturale che per le loro caratteristiche
morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono
scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto
dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso
lato.
3. Speleologia. È la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici,
basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni
osservabili nelle grotte e nei territori carsici ove esse si
sviluppano.
Art. 3
Individuazione dei geositi di importanza regionale
1. Al fine di tutelare il Patrimonio geologico la Regione istituisce
presso la struttura regionale competente in materia di geologia il
catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica,
paesaggistica e culturale.
2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione
cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla
definizione dei geositi.
3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata
dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico scientifici
relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze
geologiche e geomorfologiche.
4. Gli enti territoriali, le università, le associazioni attive in
materia ambientale possono proporre nuovi geositi.
Art. 4
Individuazione delle grotte e delle aree carsiche
1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree
e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce presso la struttura
regionale competente in materia geologico-ambientale il catasto
delle grotte e delle aree carsiche.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a)
l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
b)
l'elenco delle principali aree carsiche;
c)
l'elenco delle cavità artificiali.
3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e
area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi
speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica
sotterranea dei sistemi carsici connessi.
4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno
essere indicate e corredata da apposita scheda, quelle definibili
come geositi ipogei naturali.
5. La Regione può avvalersi della Federazione Speleologica della
Regione Emilia-Romagna, mediante convenzione, per le attività di
acquisizione e aggiornamento del catasto, riconoscendo alla
Federazione stessa il ruolo di referente principale per le attività
speleologiche in Emilia-Romagna.
6. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento
all'accesso ai catasti sono determinate con apposito atto, adottato
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Approvazione e aggiornamento dei catasti
1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 8 e
sono soggetti a aggiornamento periodico annuale.
2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale
costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo
regionale.
Art. 6
Accesso e tutela delle aree individuate
Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli artt. 3 e 4:
a)
geositi e grotte sono soggetti alla specifica normativa nel caso
ricadano nelle Zone A, a protezione integrale, nelle Zone B e C dei
Parchi regionali e nelle aree di pre-parco, nonché nelle Riserve
naturali, così come definito dalla L. R. 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000);
b.
l'accesso ai geositi e alle grotte è da intendersi libero, fatti
salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e
fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
c)
l'accesso alle grotte protette, ricadenti in aree tutelate, è
consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione
Speleologica della Regione Emilia-Romagna, e ad altri gruppi
speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione
dell'area protetta;
d)
è vietata la distruzione o il danneggiamento anche parziale di
geositi e grotte;
e)
è fatto divieto di scaricare nelle aree perimetrate come geositi,
nelle aree carsiche e nelle grotte, rifiuti solidi o liquidi;
f)
è fatto divieto di alterare le condizioni del naturale regime idrico
di grotte e aree carsiche;
g)
in tutti i siti identificati è vietata la raccolta di fossili e di
minerali;
h)
nelle grotte è vietato ai fini esplorativi l'uso di esplosivi;
i)
nelle grotte è vietata l'asportazione di concrezioni,
mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e
paletnologici;
j)
con atto di Giunta, sentito il Consiglio e previo parere della
Commissione tecnica, la Giunta regionale può determinare ulteriori
forme di tutela per geositi e grotte aventi particolari interessi e/
necessità di tutela;
k)
nei geositi e nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso,
il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo
in presenza di situazioni di pericolosità;
l)
lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per geositi o
grotte in cui siano presenti reperti paleontologici, mineralogici,
paletnologici e situazioni fisiche o biologiche di particolare
fragilità e interesse.
Art. 7
Gestione e pianificazione
1. L'iscrizione ai catasti cui agli articoli 3 e 4, e la loro
approvazione con delibera di Giunta regionale, comporta l'obbligo di
adeguamento degli atti di pianificazione e di programmazione
regionali e subregionali, con la trasposizione delle aree comprese
nello stesso catasto, sulle relative cartografie per tutti gli
aspetti e agli effetti di applicazione della presente legge.
2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di
geositi, grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti
possibile, può essere disposta a favore dei Comuni l'espropriazione
delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro
sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della
loro destinazione ad usi d'intervento collettivo. L'espropriazione è
condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti
urbanistici. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri
potranno essere concessi contributi di cui agli articoli 9 e 12.
Art. 8
Commissione tecnica
1. Viene istituita una Commissione tecnica per la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio
ipogeo della Emilia-Romagna, come organo di studio, proposizione e
verifica tecnico scientifica delle proposte avanzate dai Comuni e
dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 per la valorizzazione di
geositi, grotte e fenomeni carsici.
2. La Commissione è composta da:
a)
un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
b)
due esperti speleologici designati dalla Federazione Speleologica
della Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in Scienze
Geologiche;
c)
due esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno
laureato in Scienze Geologiche;
d)
un esperto nominato dalle Province.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione dei
geositi la Commissione è integrata da un rappresentante della
Provincia nella quale si trovano i geositi in oggetto. Quando si
deve esprimere il parere relativo alle grotte la Commissione è
integrata da un rappresentante del Comune sul quale si trova la
grotta o l'area carsica in questione.
4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
Art. 9
Contributo alle attività
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti Parco, in
cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui
all'articolo 3 e 4, la Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna,
i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni
competenti in materia di ambiente, possono presentare alla Giunta
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata
da un dettagliato programma per la richiesta di finanziamenti per
specifici progetti redatti ai sensi e alle finalità della presente
legge. In particolare il finanziamento di cui al comma 1 è destinato
a sostenere:
a)
le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo
(congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la
cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione alla divulgazione)
dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della
conoscenza del Patrimonio geologico e ipogeo regionale;
b)
gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e
speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei
geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e
locale;
c)
l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di
aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli
ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti
ipogei del territorio regionale;
d)
l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la
sistemazione, tutela e fruizione dei geositi e delle grotte, tutela
delle aree di cui all'articolo 2.
2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:
a)
la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
b)
i tempi di realizzazione prevedibili;
c)
le priorità degli interventi;
d)
il relativo piano finanziario, anche di massima.
3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al
comma 1, lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla
Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, sulla base
del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 10
Contributi alle attività del soccorso speleologico
1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione
eroga altresì contributi destinati:
a)
al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso
speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in
mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;
b)
al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre
di soccorso speleologico del luogo di loro residenza a quello delle
operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o
risarcimento;
c)
al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre
di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;
d)
all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini
del soccorso speleologico;
e)
all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli
infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e
formazione speleologica;
f)
le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla
Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere
corredate dal programma di massima per la previsione di spesa. I
destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione
relativa al loro impegno.
Art. 11
Vigilanza e sanzioni
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per
l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni
concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
alle quali si applica la Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
2. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione dei
gruppi speleologici appartenenti alla Federazione Speleologica
dell'Emilia-Romagna, delle Guardie Ecologiche volontarie e di altri
soggetti convenzionati con le Province.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 6
comporta la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da Euro 500 a Euro 5000 per la distruzione o il danneggiamento anche
parziale dei beni del patrimonio geologico e ipogeo;
b)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi scarica nelle aree perimetrate come
geositi, nelle aree carsiche e nelle grotte rifiuti, solidi o
liquidi;
c)
da Euro 500 a Euro 5000 per l'alterazione delle condizioni del
naturale regime idrico di grotte e aree carsiche;
d)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi raccoglie fossili e minerali;
e)
da Euro 500 a Euro 5000 a chi fa uso di esplosivi in grotta ai fini
esplorativi;
f)
da Euro 250 a Euro 2500 a chi asporta dalle grotte concrezioni,
mineralizzazioni, resti animali fossili, reperti paleontologici e
paletnologici.
Art. 12
Abrogazioni
1. È abrogato l'articolo 3 bis della L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro riferimento alla
speleologia contenuto nella L.R. 9 aprile 1985, n. 12.
Art. 13
Norma finanziaria erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge
vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a
norma dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 , in capitoli
distinti per i contributi di cui all'articolo 9 e per quelli di cui
all'articolo 10.
Espandi Indice