Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 1019
Presentato in data: 23/01/2006
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione (23 01 06).

Presentatori:

Guerra Daniela Verdi per la pace

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione
della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica
integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di ciclo di vita
ambientale , e nel programma Strategia d'Azione ambientale per lo
Sviluppo sostenibile in Italia , approvato dal Comitato
interministeriale per la Programmazione economica con deliberazione
2 agosto 2002, n. 57, le stazioni appaltanti della pubblica
Amministrazione introducono nelle procedure di acquisto criteri di
sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad
orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle
risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e
servizi disponibili sul mercato e a diffondere modelli di
comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.
Art. 2
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi pubblici
1. La Regione, le Province, e i Comuni con popolazione residente
superiore a 5.000 abitanti, approvano, entro 12 mesi dalla
approvazione della presente legge, un piano triennale denominato
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
pubblici finalizzato ad orientare le stazioni appaltanti di propria
competenza all'integrazione delle esigenze di sostenibilità
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, con
l'obiettivo di convertire al termine del primo triennio almeno il 30
per cento della spesa complessiva prevista e di aumentare la
percentuale del 10 per cento per ogni triennio fino al
raggiungimento di almeno il 60 per cento.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le Amministrazioni
interessate tengono conto dei seguenti criteri generali per
qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti
pubblici:
a)
riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b)
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c)
riduzione della produzione di rifiuti;
d)
riduzione delle emissioni inquinanti;
e)
riduzione dei rischi ambientali;
f)
produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.
3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere
per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie
merceologiche:
a)
arredi;
b)
materiali da costruzione;
c)
manutenzione delle strade;
d)
gestione del verde pubblico;
e)
illuminazione e riscaldamento;
f)
elettronica;
g)
tessile;
h)
cancelleria;
i)
ristorazione;
l)
materiali per l'igiene;
m)
trasporti.
Art. 3
Monitoraggio
1. La Regione verifica lo stato di attuazione della presente legge.
2. Gli Enti locali di cui all'art. 2 trasmettono annualmente alla
Giunta regionale i dati relativi ai provvedimenti assunti.
3. La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa
apposita relazione annuale di illustrazione degli obiettivi
raggiunti nel territorio regionale.
Art. 4
Linee guida
1. Entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della
presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare le linee
guida relative ai criteri ecologici e alla metodologia da adottare
nei bandi di gara.
Espandi Indice