Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 1318
Presentato in data: 03/05/2006
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (03 05 06).

Presentatori:

Manca Daniele Uniti nell'Ulivo D.S.
Zanca Paolo Uniti nell'Ulivo S.D.I.
Barbieri Marco Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Monaco Carlo Per l'Emilia-Romagna
Dragotto Giorgio Forza Italia
Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Nanni Paolo Italia dei Valori con Di Pietro
Parma Maurizio Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Guerra Daniela Verdi per la pace
Noè Silvia U.D.C.-Unione Democratici Cristiani e di Centro

Relazione:

Con il presente progetto di legge, che si sottopone all'attenzione
dell'Assemblea legislativa ai fini di ottenerne l'approvazione, si
vuole perseguire l'obiettivo di una maggiore flessibilità, rispetto
all'esistente, in ordine agli incarichi, presso le strutture
speciali dell'Assemblea o della Giunta, a collaboratori regionali
inseriti nell'uno o nell'altro ruolo organico. Quindi anche un
incentivo all'utilizzo di personale di ruolo, con evidenti risparmi
da parte dell'Ente.
Stante la normativa attuale, mentre è agevole l'inserimento in una
struttura speciale dell'Assemblea di un dipendente di un Comune o di
una Provincia, paradossalmente la situazione si complica quando la
chiamata riguarda un collaboratore regionale collocato nel ruolo
della Giunta. E lo stesso paradosso si ripropone per la chiamata
presso una struttura speciale della Giunta di un collaboratore
regionale posto nel ruolo dell'Assemblea. In questo caso ovviamente
in termini minori considerate le diverse dimensioni dei due organici
regionali.
Per il raggiungimento della finalità prospettata, con il progetto di
legge in argomento si propone, tecnicamente, di modificare il comma
11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, prevedendo
che, qualora un collaboratore regionale venga assegnato ad una
struttura speciale, il relativo posto sia reso indisponibile nella
dotazione organica di provenienza dello stesso collaboratore e non
in quella dell'organo rispetto al quale la struttura speciale si
colloca, come succede attualmente stante il vigente comma 11 citato
(rendendosi così di fatto necessario un previo passaggio nell'altro
ruolo organico che deve avere la necessaria disponibilità - a tutto
discapito ovviamente del ruolo con i numeri più bassi quale è quello
dell'Assemblea).
Alla cessazione dell'incarico il collaboratore sarà assegnato alle
strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico.
Il rafforzamento del ruolo dell'Assemblea legislativa, nell'ambito
dell'intero processo legislativo, operato dal nuovo Statuto
regionale dovrà necessariamente essere seguito da una rivisitazione
degli organici del Consiglio, anche inserendo nuove professionalità
e competenze specialistiche, nonché garantendo ai gruppi assembleari
di poter disporre di personale preparato e di adeguata competenza
professionale.

Testo:

                               Art. 1
Modifica dell'articolo 9
della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
Il comma 11 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n.
43 è sostituito dal seguente:
«11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo
assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella
dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i
suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie
dell'uno o dell'altro organico.».
Espandi Indice