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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1359
Presentato in data: 18/05/2006
Modifica dell'indennità di carica del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 (18 05 06).

Presentatori:

Leoni Andrea Forza Italia

Relazione:

Il dibattito sui tagli introdotti dall'ultima legge finanziaria
sulle risorse da destinare agli Enti locali ha, in ogni caso,
conseguito un primo risultato positivo, vale a dire ha contribuito
ad aumentare la capacità di analisi e di elaborazione critica dei
cittadini rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche.
Crediamo quindi che sia utile venire incontro all'esigenza di
effettuare una profonda ed utile rivisitazione dell'impiego dei
soldi pubblici affrontando anche questioni che, fino a non molto
tempo fa, sarebbero state trattate con sufficienza e che invece
oggi, dato lo stato critico della situazione finanziaria degli Enti
locali (tra cui in primis l'Ente Regione Emilia-Romagna) richiedono
invece interventi correttivi urgenti.
Una di queste questioni sorge, a nostro avviso, dall'attuazione
della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, avente per oggetto
Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ,
che ha beneficiato di un iter estremamente accelerato di
approvazione, che, forse, ne ha impedito una corretta valutazione
sotto il profilo finanziario.
All'art. 10 della predetta legge, primo comma, si riporta infatti:
«Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i Consiglieri
regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n.
42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
alla carica di Consigliere regionale) e successive modifiche».
Nessuna riflessione ci sorge sull'opportunità dell'introduzione
dell'Istituto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
La questione verte invece sull'entità dell'emolumento che appare
sproporzionato rispetto alla media degli emolumenti per incarichi
pubblici.
Né si può prendere a paragone l'analogo emolumento del Difensore
civico regionale che, forse, potrebbe essere esso stesso oggetto di
una riconsiderazione nell'ottica di dare un esempio virtuoso a
fronte delle emergenti strettezze di Bilancio.
Per quanto concerne l'Istituto del Garante non si ravvisano inoltre
elementi che possano concorrere a determinare la necessità, prevista
dall'art. 7, comma 3, relativa all'incompatibilità dell'incarico con
l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
Sorge invece la domanda sulle conseguenze che il rispetto di questa
clausola può avere rispetto alla possibilità di disporre di figure
di riconosciuta competenza ed autorevolezza, presenti nella società
civile, che sarebbero impossibilitate ad assumere questa carica se
costrette ad abbandonare in toto la loro realtà professionale.
Si corre il rischio infatti, con l'attuale normativa, di avere
ristretto il campo delle scelte a persone che sono in grado di
assicurare la piena disponibilità e questo non appare un elemento
che possa favorire l'individuazione del miglior candidato.
Siamo quindi convinti che, togliendo la specificazione prevista
dall'art. 7, comma 3, relativa all'incompatibilità dell'incarico con
l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato,
si possa favorire l'individuazione di persone valide e capaci, anche
a fronte di un emolumento inferiore ma ancora più che apprezzabile
rispetto ai parametri consueti.
Esistono allo stato attuale le condizioni per poter intervenire
sulla normativa, non essendosi ancora proceduto all'individuazione
del Garante.
Per questo motivo si propone, con il presente progetto di legge,
prima di procedere alla nomina del Garante, di apportare due
variazioni alla L.R. 9/05, intervenendo con la soppressione
dell'art. 7, comma 3, e con il dimezzamento dell'indennità prevista
dall'art. 10.

Testo:

  Modifica degli articoli 7 e 10 della legge regionale 17 febbraio
2005, n. 9
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.
9 è abrogato.
2. All'art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, dopo le
parole «e successive modifiche» viene introdotta la locuzione «,
ridotta della misura del 50%».
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